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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9872 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15213/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. UR IA MA Presidente rel.est. Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2025 promossa da 1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 15/03/1973 a UCRAINA cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 19 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. KONDRATYEVA DARYA elettivamente domiciliato VIALE FILIPPETTI, 26 20122 MILANO Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 04/01/1964 a UCRAINA cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 19 20131 MILANO ITALIA Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento, vistati senza osservazioni in data 8.5.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di separazione sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a TURKA in Ucraina l Parte_1 Controparte_1
25/01/1997, matrimonio non trascritto in Italia;
Dal matrimonio sono nate due gemelle e il 17.12.1997, la prima sposata vive in Per_1 Per_2
Ucraina, la seconda in Italia con la madre con la quale coabita;
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 ha chiesto cumulativamente a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande;
parte convenuta pur non costituendosi, è comparsa personalmente in udienza e, dopo avere affermato di non volersi separare, ha tuttavia preso atto della volontà della moglie alla quale quindi non si è opposto;
all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha insistito per l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e, all'esito, per la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo;
quindi il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto e con ordinanza a verbale emesso i provvedimenti provvisori, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per definizione delle ulteriori domande.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.15213 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a TURKA in Ucraina l 25/01/1997, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
UR IA MA;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, competente per residenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Presidente rel est
Dott. UR IA MA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. UR IA MA Presidente rel.est. Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2025 promossa da 1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 15/03/1973 a UCRAINA cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 19 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. KONDRATYEVA DARYA elettivamente domiciliato VIALE FILIPPETTI, 26 20122 MILANO Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 04/01/1964 a UCRAINA cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 19 20131 MILANO ITALIA Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento, vistati senza osservazioni in data 8.5.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di separazione sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a TURKA in Ucraina l Parte_1 Controparte_1
25/01/1997, matrimonio non trascritto in Italia;
Dal matrimonio sono nate due gemelle e il 17.12.1997, la prima sposata vive in Per_1 Per_2
Ucraina, la seconda in Italia con la madre con la quale coabita;
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 ha chiesto cumulativamente a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande;
parte convenuta pur non costituendosi, è comparsa personalmente in udienza e, dopo avere affermato di non volersi separare, ha tuttavia preso atto della volontà della moglie alla quale quindi non si è opposto;
all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha insistito per l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e, all'esito, per la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo;
quindi il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto e con ordinanza a verbale emesso i provvedimenti provvisori, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio e per definizione delle ulteriori domande.
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Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.15213 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a TURKA in Ucraina l 25/01/1997, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
UR IA MA;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, competente per residenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Presidente rel est
Dott. UR IA MA