Art. 18.
L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata>
in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.
Il trattamento previsto dal precedente comma e' ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.
Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , e' soppresso.
Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.
L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata>
in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.
Il trattamento previsto dal precedente comma e' ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.
Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , e' soppresso.
Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.