Versione
22 luglio 1951
22 luglio 1951
Art. 18.
L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata>
in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.
Il trattamento previsto dal precedente comma e' ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.
Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , e' soppresso.
Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.
L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata>
in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.
Il trattamento previsto dal precedente comma e' ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.
Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , e' soppresso.
Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 22/10/1987, n. 314Provvedimento: N. 314 SENTENZA 14-22 OTTOBRE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. NA DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, 15 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 " Trattamento economico di missione e di trasferimento …Leggi di più...
- impiegati dello stato·
- destinati a sedi periferiche·
- inammissibilita' della questione.·
- indennita' di comando·
- trattamento economico·
- richiamo generico e immotivato al parametro·
- inapplicabilita' del principio costituzionale·
- sent. 314/87 e. impiego pubblico·
- omesso adeguamento ai nuovi valori previsti per l'indennita' di missione·
- discrezionalita' legislativa in materia·
- congruita'·
- atto carente di forza di legge·
- sent. 314/87 d. impiego pubblico·
- trattamento economico deteriore rispetto a quello dei residenti nella capitale·
- sent. 314/87 a. impiego pubblico