TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1620/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 08/04/1987 Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Veronica Novaco
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società chiedendo al Tribunale adito di: “• Accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità dell'art. 183 del CCNL applicato al rapporto di lavoro del sig. • Per Parte_1
l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento retributivo non inferiore
a quello previsto per gli operai inquadrati nel livello 2 del CCNL Multiservizi, ovvero il diverso trattamento retributivo che sia considerato sufficiente e proporzionato ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;
• Accertate le causali di cui in premessa, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l'importo di € 23.112,82 a titolo di differenze retributive
e mancate retribuzioni, tfr, straordinario, competenze e ratei di fine rapporto sulla base del
1 livello 6 del CCNL Multiservizi o, in subordine, € 20.096,74 sulla base del livello 1 CCNL
Vigilanza Privata, e per l'effetto condannare la società resistente a corrispondergli tale importo, come quantificato in conteggio o, comunque, quello diverso che si riterrà di giustizia, anche a mezzo CTU contabile”; il tutto con vittoria di spese di lite, con distrazione.
A fondamento della domanda, l'istante allegava: di aver lavorato dal 31/10/22 al 31/7/23 per conto ed alle dipendenze della esercente attività di “servizi di Controparte_1 vigilanza”, CCNL Cisal Vigilanza-Investigazioni e Servizi Fiduciari;
di essere stato formalmente assunto dalla predetta società in data 31/10/22, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza 31/01/23 (poi rinnovato fino al 31/3/23 e poi nuovamente rinnovato fino al 30/6/23 ed infine rinnovato fino al 30/7/23) - con la qualifica di “operaio portierato” di livello 1; che il luogo di lavoro, da contratto, era nella unità produttiva della società sita in Afragola alla via R. Morandi n. 21; che, in realtà, dal
31/10/22 al 1/6/22 era stato preposto come vigilante presso il cantiere edile di una scuola in costruzione sita in Pozzuoli via Antonino Pio;
che l'orario di lavoro era da contratto di 48 ore settimanali, con orari non prestabiliti;
che, in realtà, il ricorrente aveva sempre lavorato ben oltre l'orario di lavoro stabilito da contratto, lavorando di fatto per 72 ore settimanali, dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 5,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 5,00 alle ore 17,00, con venerdì di riposo e dal 30/6/23 al 31/7/23 dalle ore 7,00 alle ore 19,00; che il sig. dall'assunzione fino alla cessazione del rapporto, aveva sempre svolto Parte_1
le medesime funzione, lavorando per i primi 8 mesi come vigilante presso il cantiere edile di una scuola sita in Pozzuoli, successivamente e fino al 31/7/23 come preposto alla vigilanza di un cantiere edilizio sito in Napoli-Pianura alla via Torricelli;
che, alla scadenza del contratto del 30/6/23, il ricorrente aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa per la convenuta società in Napoli-Pianura alla via Torricelli fino al 31/7/23; che le mansioni svolte dal ricorrente erano riferibili alla qualifica di operaio di livello 1 del CCNL
Cisal Vigilanza-Investigazioni e Servizi Fiduciari, allo stesso regolarmente riconosciuta;
che l'applicazione di tale CCNL, con conseguente riconoscimento della retribuzione mensile ivi prevista (€ 810,00) non era, tuttavia, rispettosa del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost., perché non rappresentava una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
che, al contrario, il ricorrente aveva diritto a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per gli operai inquadrati nel livello 2 del CCNL Multiservizi;
che il ricorrente non aveva goduto di permessi né di ferie, senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
che il rapporto di lavoro cessava in
2 data 31/7/23 ed il sig. nulla percepiva dalla convenuta società quale retribuzione Parte_1
per il mese di aprile, maggio, giugno e luglio e nulla percepiva quale TFR e competenze e ratei di fine rapporto.
Tanto premesso l'istante rassegnava le conclusioni di cui sopra.
La società convenuta restava contumace.
In corso di causa, parte ricorrente versava in atti un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in corso di causa e, precisamente, in data 13/3/24, con la società convenuta, con il quale le parti prevedevano il pagamento rateale di un importo complessivamente pattuito a definizione della presente vertenza, parte del quale veniva percepito dal ricorrente.
Successivamente, nelle note di trattazione scritta, la difesa attorea precisava che non era intervenuto il pagamento delle rate in maniera puntuale e, pertanto, stante la natura non novativa dell'accordo e scomputando l'importo già ricevuto in virtù di tale accordo, chiedeva la prosecuzione del presente giudizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
E' documentalmente provato che in data 13.3.2024 è stato sottoscritto tra le parti in causa un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale la società convenuta, a fronte della rinuncia del lavoratore a qualsivoglia pretesa economica collegata al rapporto lavorativo, riconosceva al lavoratore l'importo di € 6.000,00, da corrispondere in 12 rate mensili di € 500,00. Il lavoratore, a sua volta, con la sottoscrizione del predetto accordo in sede protetta espressamente rinunciava a formulare richieste di tipo retributivo tra cui richieste per differenze retributive per lavoro ordinario, per lavoro straordinario, festività, trasferta e a qualunque altra pretesa derivante dal rapporto di lavoro oggetto di causa e dichiarava, con la sottoscrizione dell'accordo, di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro.
L'istante ha dedotto, tuttavia, in questa sede, che il pagamento delle rate non era mai avvenuto in maniera puntuale e, allo stato, il sig. aveva ricevuto il solo importo di Parte_1
€ 1.500,00, avendo la convenuta società corrisposto solo le prime 3 rate di cui l'ultima accreditata il 27/5/2024.
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha in particolare evidenziato la natura non novativa del presente accordo e ha chiesto la prosecuzione del giudizio a fronte del mancato puntuale pagamento delle rate oggetto di tale accordo, scomputando dall'importo originario oggetto di ricorso le somme percepite in virtù di tale accordo.
3 Pertanto, mette conto osservare che l'istante intende proseguire il giudizio sul presupposto
(tacito) della risoluzione del verbale di conciliazione per mancato puntuale pagamento delle rate oggetto dell'accordo ma senza domandare espressamente la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 co.
1. c.c. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto…”).
La parte, pertanto, pur dando atto di aver aderito all'accordo e di averne ricevuto parziale adempimento, non ne ha chiesto la risoluzione, ma si è limitata a negarne la natura non novativa e a chiedere la prosecuzione del giudizio, per la differenza tra quanto originariamente richiesto in ricorso e quanto già percepito in virtù di tale accordo.
Orbene, va evidenziato, in primo luogo, che il suddetto accordo è stato stipulato in sede sindacale.
Sul punto, l'art.2113 C.C. prevede che “Le rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili delle legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. e disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,410 e 411 del codice di procedura civile”.
Occorre infatti rilevare che, di fronte alle dichiarazioni - in relazione alle quali non vige, come noto, la presunzione di non spontaneità che sta a fondamento del disposto generale dell'art. 2113 c.c., proprio in considerazione della particolare natura della sede della quale le stesse sono state rese, idonea a costituire, di per sé, idonea garanzia per il lavoratore -
è precluso al giudice, a norma dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. ogni accertamento della situazione preesistente, come pure delle eventuale violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con l'atto transattivo stesso (in questo senso, per tutte, si rimanda a
Cassazione civile S.U. 10 maggio 1988, n. 3425).
Viene, quindi, in primo luogo, in rilievo la inoppugnabilità del verbale in questione, in quanto sottratto al regime dell'impugnazione di cui alla norma suindicata.
La Cassazione, peraltro, ha precisato che “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di
4 lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che
l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”. (v. Cass. Sentenza n. 24024 del 23/10/2013).
Sul punto, si osserva che la conciliazione sindacale sottoscritta in sede protetta ha natura negoziale e, salvo espressa riserva, estingue la pretesa azionata, configurandosi come transazione o, in alcuni casi, come atto a contenuto novativo, comunque idoneo a definire il rapporto controverso.
La dichiarazione di risoluzione dell'accordo conciliativo è, pertanto, un atto necessario e propedeutico alla proposizione di una domanda giudiziaria, sicché senza un'espressa richiesta giudiziaria in tal senso, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro e di condanna è inammissibile.
La mancanza di una domanda giudiziale di risoluzione del verbale da parte del ricorrente impedisce di disconoscerne gli effetti, e il riconoscimento di quanto ricevuto in esecuzione dell'accordo è comportamento incompatibile con la volontà di renderlo privo di effetti giuridici.
In secondo luogo, nel caso di specie, l'istante, pur dando atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti in sede sindacale, non ha allegato alcun difetto di rappresentanza o di conoscenza dei fatti con riferimento alla procedura in oggetto, né ha dedotto un vizio del consenso in proprio danno, tale da comportare l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
Preme anche sottolineare che la dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa creditoria avente titolo anche indiretto nel pregresso rapporto di lavoro, così come contenuta nell'accordo transattivo in esame, comprova l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato in ordine al suo eventuale diritto a far valere ulteriori differenze retributive per mansioni superiori, lavoro straordinario e indennità sostitutiva di ferie e permessi (oggetto della presente domanda), proprio in virtù della considerazione che tali diritti sono stati specificamente individuati come oggetto della transazione effettuata, con la conseguenza che la inequivocabile volontà abdicativa ben può desumersi proprio dalle dichiarazioni ivi contenute.
5 Ne deriva che, una volta sottoscritto l'accordo conciliativo e avviata la sua esecuzione, il ricorso originario non può essere semplicemente “ripristinato” parzialmente, in assenza di una formale domanda giudiziale di risoluzione o di accertamento della inefficacia dell'accordo.
Nella specie, pertanto, non si tratta di un problema di carenza di buona fede della parte ricorrente, che non avrebbe avvertito i resistenti dell'intenzione di risolvere l'accordo, dal momento che sono stati questi ultimi a non aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la conciliazione.
L'inammissibilità va, al contrario, rilevata non avendo richiesto l'istante la risoluzione dell'accordo conciliativo (non potendo coesistere due distinti titoli esecutivi in relazione allo stesso rapporto di lavoro).
Pertanto, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo la pretesa oggetto di definizione mediante accordo sindacale che il ricorrente ha in parte eseguito e del quale non ha chiesto formalmente la risoluzione.
Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 28.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1620/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 08/04/1987 Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Veronica Novaco
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società chiedendo al Tribunale adito di: “• Accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità dell'art. 183 del CCNL applicato al rapporto di lavoro del sig. • Per Parte_1
l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento retributivo non inferiore
a quello previsto per gli operai inquadrati nel livello 2 del CCNL Multiservizi, ovvero il diverso trattamento retributivo che sia considerato sufficiente e proporzionato ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;
• Accertate le causali di cui in premessa, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l'importo di € 23.112,82 a titolo di differenze retributive
e mancate retribuzioni, tfr, straordinario, competenze e ratei di fine rapporto sulla base del
1 livello 6 del CCNL Multiservizi o, in subordine, € 20.096,74 sulla base del livello 1 CCNL
Vigilanza Privata, e per l'effetto condannare la società resistente a corrispondergli tale importo, come quantificato in conteggio o, comunque, quello diverso che si riterrà di giustizia, anche a mezzo CTU contabile”; il tutto con vittoria di spese di lite, con distrazione.
A fondamento della domanda, l'istante allegava: di aver lavorato dal 31/10/22 al 31/7/23 per conto ed alle dipendenze della esercente attività di “servizi di Controparte_1 vigilanza”, CCNL Cisal Vigilanza-Investigazioni e Servizi Fiduciari;
di essere stato formalmente assunto dalla predetta società in data 31/10/22, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza 31/01/23 (poi rinnovato fino al 31/3/23 e poi nuovamente rinnovato fino al 30/6/23 ed infine rinnovato fino al 30/7/23) - con la qualifica di “operaio portierato” di livello 1; che il luogo di lavoro, da contratto, era nella unità produttiva della società sita in Afragola alla via R. Morandi n. 21; che, in realtà, dal
31/10/22 al 1/6/22 era stato preposto come vigilante presso il cantiere edile di una scuola in costruzione sita in Pozzuoli via Antonino Pio;
che l'orario di lavoro era da contratto di 48 ore settimanali, con orari non prestabiliti;
che, in realtà, il ricorrente aveva sempre lavorato ben oltre l'orario di lavoro stabilito da contratto, lavorando di fatto per 72 ore settimanali, dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 5,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 5,00 alle ore 17,00, con venerdì di riposo e dal 30/6/23 al 31/7/23 dalle ore 7,00 alle ore 19,00; che il sig. dall'assunzione fino alla cessazione del rapporto, aveva sempre svolto Parte_1
le medesime funzione, lavorando per i primi 8 mesi come vigilante presso il cantiere edile di una scuola sita in Pozzuoli, successivamente e fino al 31/7/23 come preposto alla vigilanza di un cantiere edilizio sito in Napoli-Pianura alla via Torricelli;
che, alla scadenza del contratto del 30/6/23, il ricorrente aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa per la convenuta società in Napoli-Pianura alla via Torricelli fino al 31/7/23; che le mansioni svolte dal ricorrente erano riferibili alla qualifica di operaio di livello 1 del CCNL
Cisal Vigilanza-Investigazioni e Servizi Fiduciari, allo stesso regolarmente riconosciuta;
che l'applicazione di tale CCNL, con conseguente riconoscimento della retribuzione mensile ivi prevista (€ 810,00) non era, tuttavia, rispettosa del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost., perché non rappresentava una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
che, al contrario, il ricorrente aveva diritto a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per gli operai inquadrati nel livello 2 del CCNL Multiservizi;
che il ricorrente non aveva goduto di permessi né di ferie, senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
che il rapporto di lavoro cessava in
2 data 31/7/23 ed il sig. nulla percepiva dalla convenuta società quale retribuzione Parte_1
per il mese di aprile, maggio, giugno e luglio e nulla percepiva quale TFR e competenze e ratei di fine rapporto.
Tanto premesso l'istante rassegnava le conclusioni di cui sopra.
La società convenuta restava contumace.
In corso di causa, parte ricorrente versava in atti un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in corso di causa e, precisamente, in data 13/3/24, con la società convenuta, con il quale le parti prevedevano il pagamento rateale di un importo complessivamente pattuito a definizione della presente vertenza, parte del quale veniva percepito dal ricorrente.
Successivamente, nelle note di trattazione scritta, la difesa attorea precisava che non era intervenuto il pagamento delle rate in maniera puntuale e, pertanto, stante la natura non novativa dell'accordo e scomputando l'importo già ricevuto in virtù di tale accordo, chiedeva la prosecuzione del presente giudizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
E' documentalmente provato che in data 13.3.2024 è stato sottoscritto tra le parti in causa un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale la società convenuta, a fronte della rinuncia del lavoratore a qualsivoglia pretesa economica collegata al rapporto lavorativo, riconosceva al lavoratore l'importo di € 6.000,00, da corrispondere in 12 rate mensili di € 500,00. Il lavoratore, a sua volta, con la sottoscrizione del predetto accordo in sede protetta espressamente rinunciava a formulare richieste di tipo retributivo tra cui richieste per differenze retributive per lavoro ordinario, per lavoro straordinario, festività, trasferta e a qualunque altra pretesa derivante dal rapporto di lavoro oggetto di causa e dichiarava, con la sottoscrizione dell'accordo, di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro.
L'istante ha dedotto, tuttavia, in questa sede, che il pagamento delle rate non era mai avvenuto in maniera puntuale e, allo stato, il sig. aveva ricevuto il solo importo di Parte_1
€ 1.500,00, avendo la convenuta società corrisposto solo le prime 3 rate di cui l'ultima accreditata il 27/5/2024.
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha in particolare evidenziato la natura non novativa del presente accordo e ha chiesto la prosecuzione del giudizio a fronte del mancato puntuale pagamento delle rate oggetto di tale accordo, scomputando dall'importo originario oggetto di ricorso le somme percepite in virtù di tale accordo.
3 Pertanto, mette conto osservare che l'istante intende proseguire il giudizio sul presupposto
(tacito) della risoluzione del verbale di conciliazione per mancato puntuale pagamento delle rate oggetto dell'accordo ma senza domandare espressamente la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 co.
1. c.c. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto…”).
La parte, pertanto, pur dando atto di aver aderito all'accordo e di averne ricevuto parziale adempimento, non ne ha chiesto la risoluzione, ma si è limitata a negarne la natura non novativa e a chiedere la prosecuzione del giudizio, per la differenza tra quanto originariamente richiesto in ricorso e quanto già percepito in virtù di tale accordo.
Orbene, va evidenziato, in primo luogo, che il suddetto accordo è stato stipulato in sede sindacale.
Sul punto, l'art.2113 C.C. prevede che “Le rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili delle legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. e disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,410 e 411 del codice di procedura civile”.
Occorre infatti rilevare che, di fronte alle dichiarazioni - in relazione alle quali non vige, come noto, la presunzione di non spontaneità che sta a fondamento del disposto generale dell'art. 2113 c.c., proprio in considerazione della particolare natura della sede della quale le stesse sono state rese, idonea a costituire, di per sé, idonea garanzia per il lavoratore -
è precluso al giudice, a norma dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. ogni accertamento della situazione preesistente, come pure delle eventuale violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con l'atto transattivo stesso (in questo senso, per tutte, si rimanda a
Cassazione civile S.U. 10 maggio 1988, n. 3425).
Viene, quindi, in primo luogo, in rilievo la inoppugnabilità del verbale in questione, in quanto sottratto al regime dell'impugnazione di cui alla norma suindicata.
La Cassazione, peraltro, ha precisato che “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di
4 lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che
l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”. (v. Cass. Sentenza n. 24024 del 23/10/2013).
Sul punto, si osserva che la conciliazione sindacale sottoscritta in sede protetta ha natura negoziale e, salvo espressa riserva, estingue la pretesa azionata, configurandosi come transazione o, in alcuni casi, come atto a contenuto novativo, comunque idoneo a definire il rapporto controverso.
La dichiarazione di risoluzione dell'accordo conciliativo è, pertanto, un atto necessario e propedeutico alla proposizione di una domanda giudiziaria, sicché senza un'espressa richiesta giudiziaria in tal senso, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro e di condanna è inammissibile.
La mancanza di una domanda giudiziale di risoluzione del verbale da parte del ricorrente impedisce di disconoscerne gli effetti, e il riconoscimento di quanto ricevuto in esecuzione dell'accordo è comportamento incompatibile con la volontà di renderlo privo di effetti giuridici.
In secondo luogo, nel caso di specie, l'istante, pur dando atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti in sede sindacale, non ha allegato alcun difetto di rappresentanza o di conoscenza dei fatti con riferimento alla procedura in oggetto, né ha dedotto un vizio del consenso in proprio danno, tale da comportare l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
Preme anche sottolineare che la dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa creditoria avente titolo anche indiretto nel pregresso rapporto di lavoro, così come contenuta nell'accordo transattivo in esame, comprova l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato in ordine al suo eventuale diritto a far valere ulteriori differenze retributive per mansioni superiori, lavoro straordinario e indennità sostitutiva di ferie e permessi (oggetto della presente domanda), proprio in virtù della considerazione che tali diritti sono stati specificamente individuati come oggetto della transazione effettuata, con la conseguenza che la inequivocabile volontà abdicativa ben può desumersi proprio dalle dichiarazioni ivi contenute.
5 Ne deriva che, una volta sottoscritto l'accordo conciliativo e avviata la sua esecuzione, il ricorso originario non può essere semplicemente “ripristinato” parzialmente, in assenza di una formale domanda giudiziale di risoluzione o di accertamento della inefficacia dell'accordo.
Nella specie, pertanto, non si tratta di un problema di carenza di buona fede della parte ricorrente, che non avrebbe avvertito i resistenti dell'intenzione di risolvere l'accordo, dal momento che sono stati questi ultimi a non aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la conciliazione.
L'inammissibilità va, al contrario, rilevata non avendo richiesto l'istante la risoluzione dell'accordo conciliativo (non potendo coesistere due distinti titoli esecutivi in relazione allo stesso rapporto di lavoro).
Pertanto, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo la pretesa oggetto di definizione mediante accordo sindacale che il ricorrente ha in parte eseguito e del quale non ha chiesto formalmente la risoluzione.
Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 28.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
6