TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 8743/2024 promossa da:
, nata in Argentina il [...], in [...] e, Parte_1 congiuntamente al marito in qualità di esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sui figli minorenni , nato in [...] il 10 Persona_1 novembre 2006, , nata in [...] il 10 novembre Parte_3
2006, , nata in [...] il [...], e Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5 rappresentata e difesa per il presente procedimento dagli avvocati Anna Francesca Guaricci
AN BO e OL CA
-parte ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via principale, riconoscere la cittadinanza italiana ius sanguinis di: A. nata a [...] il 16 Parte_1 novembre 1972; , nato a [...] il Controparte_2
1 10 novembre 2006; , nata a [...]_3 (Argentina) il 10 novembre 2006; nata Controparte_4 Persona_1 a Buenos Aires (Argentina) il 12 febbraio 2008; E. Pt_1 Parte_5
nata a [...] il [...].
[...] Per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, emessi tutti i provvedimenti all'uopo necessari, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese forfettarie, e maggiorazione dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 8.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato in [...] il [...], il quale Persona_2 successivamente veniva dichiarato cittadino italiano iure sanguinis (come risulta dalla documentazione del Comune di Castelnuovo Scrivia in atti;
cfr. doc. 5.-bis).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione veniva sostituita dal deposito di note scritte, con le quali i ricorrenti precisavano le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo, e insistevano per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in
2 ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_6 consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_7 norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge che:
- i ricorrenti sono tutti discendenti del cittadino italiano , Persona_2 nato a [...] il [...] (doc. 2).
- il 16 novembre 1972 dall'unione tra l'Avo Italiano e la moglie Persona_3
è nata a [...] l'odierna ricorrente
[...] Parte_1
(doc. 3 e doc. 4);
[...]
- negli anni Novanta l'avo italiano ha avviato presso il Consolato di Buenos Aires le pratiche per ottenere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis;
riconoscimento, questo, successivamente ottenuto, tanto da essere stato iscritto anche nel registro AIRE, come risultante dal certificato di morte rilasciato dal
Comune di Castelnuovo Scrivia (cfr doc. 5bis);
- il 23 agosto 2000 l'avo italiano è morto a Buenos Aires (doc. 5 e 5bis), senza aver mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana;
4 - il 23 marzo 2006 ha contratto matrimonio con il Parte_1 cittadino argentino (doc. 6) e, dalla loro unione, sono nati gli Parte_2 altri ricorrenti, vale a dire:
o , nato a [...] il 10 novembre Persona_1
2006 (doc. 7);
o , nata a [...] il 10 Parte_3 novembre 2006 (doc. 8);
o nata a [...] il Parte_4
12 febbraio 2008 (doc. 9);
o nata a [...] il 18 Parte_5 maggio 2010 (doc. 10)..
Orbene, l'avo fu certamente cittadino italiano, in quanto Persona_2 riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis come risulta dalla documentazione del Comune di Castelnuovo Scrivia in atti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ne consegue che il ricorso è fondato, essendo provato che – per le ragioni dette – i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che i ricorrenti hanno scelto di adire il Tribunale senza attendere i tempi di definizione della pratica amministrativa e che, in ogni caso, la situazione di ritardo del italiano in Argentina Parte_6 non è in alcun modo imputabile al convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c.
5 respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
, nata in [...] il [...], ,
[...] Persona_1 nato in [...] il [...], , nata Parte_3 in Argentina il 10 novembre 2006, , nata Parte_4 in Argentina il 12 febbraio 2008, e , nata Parte_5 in Argentina il 18 maggio 2010, hanno il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 7 ottobre 2025
Il Giudice
IZ IA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 8743/2024 promossa da:
, nata in Argentina il [...], in [...] e, Parte_1 congiuntamente al marito in qualità di esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sui figli minorenni , nato in [...] il 10 Persona_1 novembre 2006, , nata in [...] il 10 novembre Parte_3
2006, , nata in [...] il [...], e Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5 rappresentata e difesa per il presente procedimento dagli avvocati Anna Francesca Guaricci
AN BO e OL CA
-parte ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via principale, riconoscere la cittadinanza italiana ius sanguinis di: A. nata a [...] il 16 Parte_1 novembre 1972; , nato a [...] il Controparte_2
1 10 novembre 2006; , nata a [...]_3 (Argentina) il 10 novembre 2006; nata Controparte_4 Persona_1 a Buenos Aires (Argentina) il 12 febbraio 2008; E. Pt_1 Parte_5
nata a [...] il [...].
[...] Per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, emessi tutti i provvedimenti all'uopo necessari, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese forfettarie, e maggiorazione dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 8.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato in [...] il [...], il quale Persona_2 successivamente veniva dichiarato cittadino italiano iure sanguinis (come risulta dalla documentazione del Comune di Castelnuovo Scrivia in atti;
cfr. doc. 5.-bis).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione veniva sostituita dal deposito di note scritte, con le quali i ricorrenti precisavano le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo, e insistevano per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in
2 ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_6 consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_7 norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge che:
- i ricorrenti sono tutti discendenti del cittadino italiano , Persona_2 nato a [...] il [...] (doc. 2).
- il 16 novembre 1972 dall'unione tra l'Avo Italiano e la moglie Persona_3
è nata a [...] l'odierna ricorrente
[...] Parte_1
(doc. 3 e doc. 4);
[...]
- negli anni Novanta l'avo italiano ha avviato presso il Consolato di Buenos Aires le pratiche per ottenere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis;
riconoscimento, questo, successivamente ottenuto, tanto da essere stato iscritto anche nel registro AIRE, come risultante dal certificato di morte rilasciato dal
Comune di Castelnuovo Scrivia (cfr doc. 5bis);
- il 23 agosto 2000 l'avo italiano è morto a Buenos Aires (doc. 5 e 5bis), senza aver mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana;
4 - il 23 marzo 2006 ha contratto matrimonio con il Parte_1 cittadino argentino (doc. 6) e, dalla loro unione, sono nati gli Parte_2 altri ricorrenti, vale a dire:
o , nato a [...] il 10 novembre Persona_1
2006 (doc. 7);
o , nata a [...] il 10 Parte_3 novembre 2006 (doc. 8);
o nata a [...] il Parte_4
12 febbraio 2008 (doc. 9);
o nata a [...] il 18 Parte_5 maggio 2010 (doc. 10)..
Orbene, l'avo fu certamente cittadino italiano, in quanto Persona_2 riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis come risulta dalla documentazione del Comune di Castelnuovo Scrivia in atti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ne consegue che il ricorso è fondato, essendo provato che – per le ragioni dette – i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che i ricorrenti hanno scelto di adire il Tribunale senza attendere i tempi di definizione della pratica amministrativa e che, in ogni caso, la situazione di ritardo del italiano in Argentina Parte_6 non è in alcun modo imputabile al convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c.
5 respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
, nata in [...] il [...], ,
[...] Persona_1 nato in [...] il [...], , nata Parte_3 in Argentina il 10 novembre 2006, , nata Parte_4 in Argentina il 12 febbraio 2008, e , nata Parte_5 in Argentina il 18 maggio 2010, hanno il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 7 ottobre 2025
Il Giudice
IZ IA
6