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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1692/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
2.9.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Monte Piana 14 - Treviso
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari Dott.ri CP_2
, , e , con
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in Via Forte Marghera 191 - Venezia
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1
i accertati i fatti così come dedotti nel presente ricorso, previa disapplicazione del principio che riconosce l'indennità “Retribuzione Professionale Docenti” solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività didattiche
(al 30/06 o al 31/08),
ii accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “R.P.D.” in relazione agli anni di cui in premessa e, per l'effetto,
iii condannare il al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_6
€549,17, oltre oneri riflessi ove dovuti o somma maggiore o minore da calcolarsi sulla base dei servizi effettivamente svolti.
iv Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Per parte resistente:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
fissarsi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., altra udienza, e autorizzare la chiamata in causa del
[...]
(C.F. ) – Controparte_7 P.IVA_1 [...]
Controparte_8
con sede in Roma (00198) Piazza Dalmazia n. 1, nonché nella Sua articolazione
[...]
periferica della (C.F. ) con sede in Controparte_9 P.IVA_2
Venezia, Calle dei Cerchieri 1263/a, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
In via principale, nel merito:
rigettare le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione della voce stipendiale per cui è causa tenuto conto dei giorni di assenza dal servizio e dunque di effettivo servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici per cui è causa;
In ogni caso:
2 con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del Controparte_10
deducendo di avere prestato attività lavorativa come docente a tempo determinato nell'a.s. 2020/21, lamentando di non aver percepito la Retribuzione Professionale
Docenti invece spettante anche al personale assunto per supplenze brevi, in base a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità, basata sul principio di non discriminazione. Concludeva
affinché fosse accertato il suo diritto alla corresponsione di detta Retribuzione
Professionale Docenti, e di conseguenza il fosse condannato ad erogargli CP_1
l'importo di € 549,17, oltre accessori.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto formulava istanza di chiamata in causa CP_1
della Ragioneria e, nel merito, sosteneva che la Retribuzione Professionale Docenti
spettava al solo personale assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenze annuali o fino al termine dell'attività scolastica, risultando giustificato il differente trattamento riservato ai titolari di supplenze brevi e temporanee in ragione della brevità degli incarichi e varietà di posti di lavoro assegnati.
3. Disattesa l'istanza di chiamata in causa della perché riferita ad ente mero CP_9
pagatore privo di legittimazione passiva, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. La questione di causa riguarda il diritto o meno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee - dunque non annuali o fino al termine delle attività didattiche
- a percepire la Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola 15.3.2001 in relazione al “personale docente ed educativo” (art. 7, co. 1, CCNL citato).
3 5. Detta questione si pone in quanto il non ha erogato detta voce retributiva al CP_1
ricorrente, in quanto titolare di supplenze brevi o saltuarie, ritendo che essa competesse solo al personale assunto a tempo indeterminato o titolare di supplenze fino al termine delle attività scolastiche ovvero di supplenze annuali, così come era esplicitamente previsto per il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999,
assorbito dal nuovo istituto contrattuale.
6. Senonché, sul punto si condivide l'interpretazione della clausola contrattual-collettiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 20015/18 e 6293/20, nonché
da ultimo ribadito in Cass., 12309/24 e Cass., 12303/24, secondo cui la norma deve essere interpretata nel senso che la Retribuzione Professionale Docente spetti a tutti i docenti, anche se assunti a tempo determinato ed a prescindere dalla tipologia della supplenza conferita, in assenza di chiare indicazioni limitative ivi stabilite ed in linea con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
7. Ne consegue che, accertata la debenza a favore del ricorrente della Retribuzione
Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, in ragione delle supplenze a lui conferite come risultanti dallo stato matricolare dimesso in causa dal (doc. 1 CP_1
resist.) e dai contratti dimessi da parte ricorrente (docc.
1-14 ric.) il vada CP_1
condannato ad erogargli l'importo rivendicato in giudizio di € 549,17, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Si conviene infatti con parte ricorrente che il non ha contestato il quantum né i periodi lavorativi indicati in ricorso, CP_1
pur avendo tutti id ati a disposizione, non potendo riflettersi a detrimento della parte attrice problematiche o difficoltà di coordinamento interne alla PA.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si é dichiarato antistatario tenuto conto dell'esiguo valore di causa e del carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la debenza a favore del ricorrente della Retribuzione Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, condanna il convenuto ad erogargli l'importo di € 549,17, oltre alla maggior somma tra interessi CP_1
e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì il convenuto a rifondere al procuratore del ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, da maggiorarsi del
30% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 09/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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