TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/11/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO IL
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa MO IA, nella procedura rg. 134-1/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso rg. n. 134-1/2025 proposto ai sensi degli artt.
74 e ss. ccii, dal sig. – nato a [...] Parte_1
NT (RE) il 14.07.1980 – C.F. – residente CodiceFiscale_1 in PI (42033 RE) alla Via Pantano n. 35, int. 1, rappresentato dall'Avv. Luca Ghelfi del Foro di Modena e con l'ausilio degli Avv.ti Michela Del Rio e Giulia Gallusi, nominate
Organismo di composizione della crisi dal COA di Reggio Emilia;
rilevato che l'istante ha chiesto che sia omologata la proposta di concordato minore, di tipo liquidatorio, che prevede la messa a disposizione dei creditori di:
-€ 5.525,52 proveniente dall'anticipo del tfr accantonato, già utilizzato nella misura di € 2.400,00 per il versamento del primo acconto all'OCC;
-una quota mensile dello stipendio pari ad € 300,00;
-€ 40.000,00 quale finanza esterna messa a disposizione dalla zia;
letta la relazione sull'esito delle votazioni depositata dal gestore della crisi;
considerato che, come attestato nella suddetta relazione, nel termine di cui all'art. 78 co. 2 ccii non sono pervenute da parte dei creditori le dichiarazioni di adesione o mancata adesione della proposta di concordato minore, né sono pervenute altre contestazioni;
considerato che non sono previste classi di creditori e che il credito dell'Occ, tenuto conto del conflitto di interessi, è escluso dal voto e non è computato nella maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato proposto ai sensi dell'art. 79 co. 2 ccii;
considerato, pertanto, che i crediti ammessi al voto sono €
473.189,15 (a fronte di una esposizione debitoria di € 476.197,93)
e che il quorum deliberativo è pari da € 236.595,98; considerato che nessun creditore ha espresso dichiarazione di mancata adesione alla proposta di concordato né contestazione di altro tipo, pertanto, ai sensi dell'art. 79 co. 3, in mancanza di comunicazione all'Occ nel termine assegnato, si deve intendere che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
considerato, altresì, che il creditore Titan SPV srl, è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (credito € 242.150,43) e che il concordato minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 79 co. 1 ccii è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, vi è anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
che Titan SPV srl, al pari degli altri creditori, non ha espresso contestazioni, quindi, ha aderito tacitamente alla proposta;
considerato che il totale dei voti favorevoli ammonta ad €
473.189,15 pari al 100% dei crediti ammessi al voto;
p.q.m.
visti gli artt. 74 e ss. ccii, così provvede:
I. omologa la proposta di concordato minore presentata dal sig.
– nato a [...] il [...] – Parte_1
C.F. – residente in [...] alla CodiceFiscale_1
Via Pantano n. 35; II. dispone l'inserimento, a cura della cancelleria, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
III. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del gestore della crisi, al debitore e a tutti i creditori;
IV. dispone che il gestore della crisi provveda a dare attuazione alla proposta di concordato, una volta divenuta definitiva;
V. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi all'occ e al debitore a cura della cancelleria.
Così deciso in Reggio Emilia l'11 novembre 2025 il giudice
MO IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO IL
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa MO IA, nella procedura rg. 134-1/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso rg. n. 134-1/2025 proposto ai sensi degli artt.
74 e ss. ccii, dal sig. – nato a [...] Parte_1
NT (RE) il 14.07.1980 – C.F. – residente CodiceFiscale_1 in PI (42033 RE) alla Via Pantano n. 35, int. 1, rappresentato dall'Avv. Luca Ghelfi del Foro di Modena e con l'ausilio degli Avv.ti Michela Del Rio e Giulia Gallusi, nominate
Organismo di composizione della crisi dal COA di Reggio Emilia;
rilevato che l'istante ha chiesto che sia omologata la proposta di concordato minore, di tipo liquidatorio, che prevede la messa a disposizione dei creditori di:
-€ 5.525,52 proveniente dall'anticipo del tfr accantonato, già utilizzato nella misura di € 2.400,00 per il versamento del primo acconto all'OCC;
-una quota mensile dello stipendio pari ad € 300,00;
-€ 40.000,00 quale finanza esterna messa a disposizione dalla zia;
letta la relazione sull'esito delle votazioni depositata dal gestore della crisi;
considerato che, come attestato nella suddetta relazione, nel termine di cui all'art. 78 co. 2 ccii non sono pervenute da parte dei creditori le dichiarazioni di adesione o mancata adesione della proposta di concordato minore, né sono pervenute altre contestazioni;
considerato che non sono previste classi di creditori e che il credito dell'Occ, tenuto conto del conflitto di interessi, è escluso dal voto e non è computato nella maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato proposto ai sensi dell'art. 79 co. 2 ccii;
considerato, pertanto, che i crediti ammessi al voto sono €
473.189,15 (a fronte di una esposizione debitoria di € 476.197,93)
e che il quorum deliberativo è pari da € 236.595,98; considerato che nessun creditore ha espresso dichiarazione di mancata adesione alla proposta di concordato né contestazione di altro tipo, pertanto, ai sensi dell'art. 79 co. 3, in mancanza di comunicazione all'Occ nel termine assegnato, si deve intendere che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
considerato, altresì, che il creditore Titan SPV srl, è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (credito € 242.150,43) e che il concordato minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 79 co. 1 ccii è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, vi è anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
che Titan SPV srl, al pari degli altri creditori, non ha espresso contestazioni, quindi, ha aderito tacitamente alla proposta;
considerato che il totale dei voti favorevoli ammonta ad €
473.189,15 pari al 100% dei crediti ammessi al voto;
p.q.m.
visti gli artt. 74 e ss. ccii, così provvede:
I. omologa la proposta di concordato minore presentata dal sig.
– nato a [...] il [...] – Parte_1
C.F. – residente in [...] alla CodiceFiscale_1
Via Pantano n. 35; II. dispone l'inserimento, a cura della cancelleria, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
III. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del gestore della crisi, al debitore e a tutti i creditori;
IV. dispone che il gestore della crisi provveda a dare attuazione alla proposta di concordato, una volta divenuta definitiva;
V. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi all'occ e al debitore a cura della cancelleria.
Così deciso in Reggio Emilia l'11 novembre 2025 il giudice
MO IA