CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2024, n. 30090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30090 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RU, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 3/23 DASPO del IP del Tribunale di Trapani del 27 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale Dott. Pietro GAETA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30090 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 ottobre 2023, depositata alle ore 10,15, il IP del Tribunale di Trapani ha convalidato il provvedimento, emesso dal Questore di tale medesima città il precedente 25 ottobre e notificato all'intere,ssato in pari oti data alle ore 11,15, con il quale era disposto il divieto a RA RU, soggetto coinvolto in disordini di piazza in occasione dell'incontro di calcio fra le compagini rappresentative della Folgore di Castelvetrano e dello Sciacca, di frequentare, secondo i termini di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, determinati luoghi teatro di manifestazioni sportive, divieto presidiato dall'obbligo in occasione di tali manifestazioni di presentarsi, secondo le modalità meglio precisate nel provvedimento di convalida, presso il Commissariato di Polizia di Stato di Sciacca. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore fiduciario, l'AS, affidando le proprie lagnanze ad un solo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la violazione del diritto di difesa a lui spettante, per avere il IP PA convalidato il provvedimento questorile emesso nei suoi confronti senza avere atteso lo spirare del termine a lui concesso per presentare memorie e comunque esercitare il proprio diritto dio difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come è possibile ricostruire tramite la precisa indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove è indicato, con puntigliosa accuratezza, che il provvedimento con il quale era stata emanata a carico dell'AS la diffida ad assistere a determinate manifestazioni sportive, corredata dall'obbligo di presentazione presso gli Uffici di pubblica sicurezza in occasione della loro effettuazione, era stato a lui notificato in data 25 ottobre 2023, alle ore 11,15; che la successiva richiesta di convalida da parte della Autorità giudiziaria di tale prescrizione, unico aspetto che necessita della verifica operata in seno alla giurisdizione ordinaria, era stata presentata dal locale Pm il successivo 26 ottobre alle ore 12,15; che, infine, il pedissequo provvedimento di convalida era stato emesso dal IP del Tribunale di Trapani il giorno27 ottobre 2023, alle ore 10,15, come inequivocabilmente attestato dalla indicazione, comprensiva dell'orario di deposito dell'atto, apposta dall'Ufficio che ha ricevuto l'atto in occasione del suo deposito in Cancelleria. 2 Ciò posto, osserva il Collegio, come questa Corte abbia in plurime occasioni rilevato che in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario, a decorrere dall'avvenuta notificazione nei suoi riguardi del provvedimento in questione, per esaminare gli atti e presentare eventuali memorie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973, rv 280796; Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 maggio 2020, n. 13693, rv 278785). Ora, ritenendo questo Collegio non significativa la circostanza che nell'occasione non risulta che la difesa dell'AS abbia depositato, sia pure in un momento successivo all'avvenuta convalida del provvedimento questorile da parte del IP, alcuna memoria difensiva, atteso che l'iinteresse ad impugnare il provvedimento di convalida sorge non in funzione della mancata valutazione della memoria eventualmente depositata ma a cagione dell'omesso rispetto della scansione temporale che regola le possibili fasi del procedimento, scansione temporale la cui violazione - essendo quella posta a tutela del diritto di difesa - è fonte di vizio insanabile del procedimento ex se e non laddove abbia materialmente determinato, quanto alla singola fattispecie, l'inefficace esercizio del diritto di difesa (in ordine alla non necessarietà della esistenza di una memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente nel periodo di tempo intercorrente fra la convalida del provvedimento questorile e la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione di quello all'interessato, si vedano - sebbene si tratti di ipotesi in cui la questione non è stata espressamente esaminata, ma nelle quali si afferma la illegittimità sic et simpliciter della convalida senza che si segnali l'avvenuta presentazione di alcuna memoria difensiva nell'indicato lasso di tempo - per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2024, n. 10700, non massimata;
Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2024, n. 4766, non massimata, nelle quali, in ogni caso si dà atto, a riprova della non indispensabilità, ai fini 'del radicamento dell'interesse ad impugnare, dell'avvenuto deposito di una memoria difensiva, in una sentenza, che, intervenuta la convalida, il diritto di difesa non era più esercitabile e, nell'altra sentenza, che non era stato concretamente possibile esercitare il diritto di difesa), si osserva che effettivamente il IP PA non ha fatto decorrere il termine minimo di 48 ore fra la notificazione all'AS del provvedimento emesso dal Questore e la sua convalida. 3 Il Presidente Il mancato rispetto di tale termine, costituendo violazione di legge, stante il vizio del procedimento, impingente sull'esercizio del diritto di difesa del soggetto interessato, determina l'annullamento senza rinvio della ordinanza di convalida e, pertanto, l'inefficacia del provvedimento impugnato nei limiti indicati nel seguente dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Trapani del 25 ottobre 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Trapani. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale Dott. Pietro GAETA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30090 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 ottobre 2023, depositata alle ore 10,15, il IP del Tribunale di Trapani ha convalidato il provvedimento, emesso dal Questore di tale medesima città il precedente 25 ottobre e notificato all'intere,ssato in pari oti data alle ore 11,15, con il quale era disposto il divieto a RA RU, soggetto coinvolto in disordini di piazza in occasione dell'incontro di calcio fra le compagini rappresentative della Folgore di Castelvetrano e dello Sciacca, di frequentare, secondo i termini di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, determinati luoghi teatro di manifestazioni sportive, divieto presidiato dall'obbligo in occasione di tali manifestazioni di presentarsi, secondo le modalità meglio precisate nel provvedimento di convalida, presso il Commissariato di Polizia di Stato di Sciacca. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore fiduciario, l'AS, affidando le proprie lagnanze ad un solo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la violazione del diritto di difesa a lui spettante, per avere il IP PA convalidato il provvedimento questorile emesso nei suoi confronti senza avere atteso lo spirare del termine a lui concesso per presentare memorie e comunque esercitare il proprio diritto dio difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come è possibile ricostruire tramite la precisa indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove è indicato, con puntigliosa accuratezza, che il provvedimento con il quale era stata emanata a carico dell'AS la diffida ad assistere a determinate manifestazioni sportive, corredata dall'obbligo di presentazione presso gli Uffici di pubblica sicurezza in occasione della loro effettuazione, era stato a lui notificato in data 25 ottobre 2023, alle ore 11,15; che la successiva richiesta di convalida da parte della Autorità giudiziaria di tale prescrizione, unico aspetto che necessita della verifica operata in seno alla giurisdizione ordinaria, era stata presentata dal locale Pm il successivo 26 ottobre alle ore 12,15; che, infine, il pedissequo provvedimento di convalida era stato emesso dal IP del Tribunale di Trapani il giorno27 ottobre 2023, alle ore 10,15, come inequivocabilmente attestato dalla indicazione, comprensiva dell'orario di deposito dell'atto, apposta dall'Ufficio che ha ricevuto l'atto in occasione del suo deposito in Cancelleria. 2 Ciò posto, osserva il Collegio, come questa Corte abbia in plurime occasioni rilevato che in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario, a decorrere dall'avvenuta notificazione nei suoi riguardi del provvedimento in questione, per esaminare gli atti e presentare eventuali memorie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973, rv 280796; Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 maggio 2020, n. 13693, rv 278785). Ora, ritenendo questo Collegio non significativa la circostanza che nell'occasione non risulta che la difesa dell'AS abbia depositato, sia pure in un momento successivo all'avvenuta convalida del provvedimento questorile da parte del IP, alcuna memoria difensiva, atteso che l'iinteresse ad impugnare il provvedimento di convalida sorge non in funzione della mancata valutazione della memoria eventualmente depositata ma a cagione dell'omesso rispetto della scansione temporale che regola le possibili fasi del procedimento, scansione temporale la cui violazione - essendo quella posta a tutela del diritto di difesa - è fonte di vizio insanabile del procedimento ex se e non laddove abbia materialmente determinato, quanto alla singola fattispecie, l'inefficace esercizio del diritto di difesa (in ordine alla non necessarietà della esistenza di una memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente nel periodo di tempo intercorrente fra la convalida del provvedimento questorile e la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione di quello all'interessato, si vedano - sebbene si tratti di ipotesi in cui la questione non è stata espressamente esaminata, ma nelle quali si afferma la illegittimità sic et simpliciter della convalida senza che si segnali l'avvenuta presentazione di alcuna memoria difensiva nell'indicato lasso di tempo - per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2024, n. 10700, non massimata;
Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2024, n. 4766, non massimata, nelle quali, in ogni caso si dà atto, a riprova della non indispensabilità, ai fini 'del radicamento dell'interesse ad impugnare, dell'avvenuto deposito di una memoria difensiva, in una sentenza, che, intervenuta la convalida, il diritto di difesa non era più esercitabile e, nell'altra sentenza, che non era stato concretamente possibile esercitare il diritto di difesa), si osserva che effettivamente il IP PA non ha fatto decorrere il termine minimo di 48 ore fra la notificazione all'AS del provvedimento emesso dal Questore e la sua convalida. 3 Il Presidente Il mancato rispetto di tale termine, costituendo violazione di legge, stante il vizio del procedimento, impingente sull'esercizio del diritto di difesa del soggetto interessato, determina l'annullamento senza rinvio della ordinanza di convalida e, pertanto, l'inefficacia del provvedimento impugnato nei limiti indicati nel seguente dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Trapani del 25 ottobre 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Trapani. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore