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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70909/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 70909/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio
Baiamonti n. 10 presso lo studio degli Avv.ti Alfredo Ferraldeschi e Valeria
Mandolesi che, unitamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e pagina 1 di 6 ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , in persona Controparte_2 Controparte_3
del Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio elettivamente Parte_2
domiciliata in Salerno, via Gen. Don Ferrante M. Gonzaga n.21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciotola, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione,
-parte convenuta –
e
domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_4
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Rossi, virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
di Roma, Repertorio n. 21535, Raccolta n. 11427 del Persona_1
15.11.2021,
-parte convenuta -
OGGETTO: accertamento negativo canoni per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per griglie ed intercapedini relativi all'annualità 2017.
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 09.11.2021, la parte attrice
indicata in epigrafe ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.
09720190175544782000 notificata in data 20.09.2021 e chiesto l'accertamento negativo dei canoni C.O.S.A.P. pretesi da per l'importo CP_4
complessivo di € 8.774,38 in relazione all'annualità 2017, deducendo,
l'intervenuto sgravio, in data 09.07.2021, del ruolo n. 9745 dell'anno 2019
relativo alla pretesa creditoria in oggetto e la non debenza delle pretese somme in considerazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali.
2. Costituitasi ha eccepito, in via Controparte_5
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa creditoria azionata e la cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse del opponente, ex art. 100 c.p.c., alla prosecuzione Parte_1
della lite a fronte dell'intervenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo.
pagina 3 di 6 3. Costituitasi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_4
contendere per essere stato emesso provvedimento di discarico prot. n. 64437
del 09.07.2021.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa parte attrice risulta infatti che ha provveduto all'annullamento della pretesa CP_4
creditoria azionata mediante provvedimento di discarico prot. n. 64437 del
09.07.2021, in data antecedente alla notifica, eseguita il 20.09.2021, della cartella di pagamento n. 09720190175544782000 qui opposta.
Dal momento che il provvedimento di discarico del ruolo consente di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere, formulata dalla stessa parte attrice, l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 6 6. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il provvedimento di discarico del ruolo ad opera di è intervenuto CP_4
prima della notifica della cartella di pagamento opposta.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di
[...]
e liquidate, tenuto conto, comunque, del discarico Controparte_1
del ruolo, in favore di parte attrice, in applicazione dei minimi tariffari, in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese vive, € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per fase decisionale, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Sussistono, invece, giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo al discarico del ruolo emesso in data antecedente alla notifica della cartella, per l'integrale compensazione delle spese nel rapporto tra parte opponente e CP_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-)condanna al pagamento in favore del Controparte_6
in Roma delle spese Parte_3
pagina 5 di 6 di lite che liquida in complessivi € 2.804,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
-) compensa integralmente le spese nel rapporto processuale tra parte opponente e CP_4
Roma, 08.01.2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 70909/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio
Baiamonti n. 10 presso lo studio degli Avv.ti Alfredo Ferraldeschi e Valeria
Mandolesi che, unitamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e pagina 1 di 6 ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , in persona Controparte_2 Controparte_3
del Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio elettivamente Parte_2
domiciliata in Salerno, via Gen. Don Ferrante M. Gonzaga n.21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciotola, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione,
-parte convenuta –
e
domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_4
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Rossi, virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
di Roma, Repertorio n. 21535, Raccolta n. 11427 del Persona_1
15.11.2021,
-parte convenuta -
OGGETTO: accertamento negativo canoni per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per griglie ed intercapedini relativi all'annualità 2017.
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 09.11.2021, la parte attrice
indicata in epigrafe ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.
09720190175544782000 notificata in data 20.09.2021 e chiesto l'accertamento negativo dei canoni C.O.S.A.P. pretesi da per l'importo CP_4
complessivo di € 8.774,38 in relazione all'annualità 2017, deducendo,
l'intervenuto sgravio, in data 09.07.2021, del ruolo n. 9745 dell'anno 2019
relativo alla pretesa creditoria in oggetto e la non debenza delle pretese somme in considerazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali.
2. Costituitasi ha eccepito, in via Controparte_5
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa creditoria azionata e la cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse del opponente, ex art. 100 c.p.c., alla prosecuzione Parte_1
della lite a fronte dell'intervenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo.
pagina 3 di 6 3. Costituitasi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_4
contendere per essere stato emesso provvedimento di discarico prot. n. 64437
del 09.07.2021.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa parte attrice risulta infatti che ha provveduto all'annullamento della pretesa CP_4
creditoria azionata mediante provvedimento di discarico prot. n. 64437 del
09.07.2021, in data antecedente alla notifica, eseguita il 20.09.2021, della cartella di pagamento n. 09720190175544782000 qui opposta.
Dal momento che il provvedimento di discarico del ruolo consente di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere, formulata dalla stessa parte attrice, l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 6 6. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il provvedimento di discarico del ruolo ad opera di è intervenuto CP_4
prima della notifica della cartella di pagamento opposta.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di
[...]
e liquidate, tenuto conto, comunque, del discarico Controparte_1
del ruolo, in favore di parte attrice, in applicazione dei minimi tariffari, in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese vive, € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per fase decisionale, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Sussistono, invece, giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo al discarico del ruolo emesso in data antecedente alla notifica della cartella, per l'integrale compensazione delle spese nel rapporto tra parte opponente e CP_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-)condanna al pagamento in favore del Controparte_6
in Roma delle spese Parte_3
pagina 5 di 6 di lite che liquida in complessivi € 2.804,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
-) compensa integralmente le spese nel rapporto processuale tra parte opponente e CP_4
Roma, 08.01.2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 6 di 6