Articolo 776 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 775Articolo 776 bis
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 776. Corso di qualificazione 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma ((4)) , lettera b) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a ((vice brigadiere)) .
2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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