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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA SI Presidente
Dr. EN ET Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023,
da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Presidente Legale Rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (pec: ; Email_1
appellante
contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
MA ES, come da mandato allegato alla memoria di costituzione in appello
(pec: , Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Padova n.
365/2023 d.d. 20.07.2023, non notificata.-
In punto: retribuzione ore aggiuntive conservatorio.-
1 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso
l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima sentenza e conseguentemente: nel merito: rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto nonché riconoscere e dichiarare la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;
in ogni caso: condannare parte appellata alle spese di lite con riferimento ai due gradi del giudizio o, in subordine, dichiarare la compensazione delle stesse.
APPELLATA:
Respingersi l'appello proposto dal e dal Parte_1 Parte_2 nei confronti della sentenza n. 365/2023 del Tribunale di Padova, e confermarsi interamente la sentenza stessa . Con rifusione delle spese ed onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova dichiarava il diritto della ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il di Parte_2 nella materia di “accompagnamento pianistico”, al pagamento di 13,5 ore di Pt_2 lavoro aggiuntive per l'anno scolastico 2019/20 e di 133,15 ore aggiuntive per l'anno scolastico 2020/21 e condannava il a Parte_2 corrispondere le retribuzioni dovute per tale titolo (oltre interessi legali sino al saldo)
Condannava, altresì, l'amministrazione a rifondere le spese di causa, che liquidava in €
2500,00 (oltre accessori di legge).
In punto di fatto il giudice euganeo esponeva che:
a) la ricorrente ha allegato di avere svolto nell'anno 2019/20 151 di lavoro aggiuntivo, sulla base di due incarichi conferiti in data 15.11.19 e 6.10.20; da aggiungersi alle 324 ore contrattuali;
di tali ore ne erano pagate solo 111, residuando quindi il pagamento di 40 ore;
b) nell'anno 2020/21 la ricorrente svolgeva 136 ore aggiuntive, previa autorizzazione verbale, cui non era seguita quella scritta;
c) la ricorrente domandava il pagamento di tali ore lavorate, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. ovvero di arricchimento senza causa del . Parte_2
d) il si è costituito in giudizio, Parte_2 chiedendo il rigetto del ricorso;
in punto di fatto, ha allegato che nell'anno scolastico 2019/20 la ricorrente aveva svolto complessivamente solo 448,50
2 ore, di cui solo 417,25 retribuibili (essendo le altre relative ad attività accessorie per le quali non maturava retribuzione sulla base del c.c.n.l. o del regolamento del conservatorio); residuavano quindi 103,75 ore aggiuntive, mentre il ne aveva pagate 111; Parte_2
e) in relazione all'anno scolastico 2020/21 il eccepiva che lo Parte_2 svolgimento delle ore aggiuntive non era retribuibile, perché non autorizzato;
eccepiva anche che le ore aggiuntive che risultavano essere state svolte sulla base dei registri erano solo 91”.
A fondamento della decisione dava atto in parte motiva che:
a) in relazione all'anno scolastico 2019/20, il montante complessivo delle ore lavorate è stato riconosciuto dal essere di 448,50 ore;
tale Parte_2 valore non è stato contraddetto dalla ricorrente;
poiché la ricorrente riconosce che l'orario ordinario è di 324 ore e che 111 ore aggiuntive sono state retributive, ne residuano 13,5; tali ore debbono essere retribuite,
• in primo luogo, il non ha provato quali attività siano state svolte Parte_2 in tali ore;
esiste semmai prova contraria all'allegazione del Conservatorio che tali ore siano relative alla presenza in Consigli e commissioni, allo svolgimento degli esami e alla preparazione delle tesi;
è infatti documentata l'assegnazione di ore aggiuntive per la pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte;
del resto, se le attività svolte in tali ore rientrassero tra gli ordinari doveri del docente, come tali compensate con la retribuzione tabellare, non si vede la ragione di una specifica autorizzazione al loro svolgimento;
b) per quanto riguarda l'anno scolastico 2020/21, deve rilevarsi innanzitutto che, ove le ore di lavoro risultassero effettivamente svolte e rientrassero in un'attività didattica approvata dal , esse dovrebbero essere Parte_2 pagate, anche in difetto di formale autorizzazione, se non altro ai sensi dell'art.
36 Cost. e dell'art. 2126 c.c.; dal doc. 7 di parte ricorrente, non contestato, risulta lo svolgimento quantomeno di 457,15 ore (c.d. totale Sia timbrato); detraendo 324 ore, ne residuano 133,15; tali ore aggiuntive devono essere retribuite”.
2. Impugnano la sentenza il in uno con il Parte_1
formulando due Parte_2
(2) motivi di appello.
3 2.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza per erronea e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c. e 36 Cost..
Evidenzia, in particolare, che il rapporto di lavoro è stato regolarmente instaurato e che lo stesso dovrà, pertanto, essere regolato dalle norme di cui al Dlgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva che stabilisce la determinazione del monte orario aggiuntivo e la relativa retribuzione nonché che le ore aggiuntive oggetto del presente giudizio erano state preventivamente autorizzate, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2126 c.c., che si applicano unicamente nei casi di prestazione svolta in assenza di regolare formalizzazione.
Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza di merito (C.d.A. CZ del
13.07.2023) nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2022.
Con riferimento all'applicazione dell'art. 36 Cost. rilevano che il giudice di prime cure non ha effettuato alcun riferimento, quale parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
2.2. Con il secondo motivo di appello rileva l'erroneità della sentenza per erroneità nel calcolo delle ore aggiuntive e/o mancata applicazione della normativa del CCNL di riferimento.
2.2.1. In merito all'anno scolastico 2019/2020 evidenzia che le ore aggiuntive effettivamente retribuibili son pari a 103,25 ore e che l'odierna appellante ha corrisposto il pagamento di 111 ore.
2.2.2. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 rilevano la mancanza di autorizzazione con successiva lettera di incarico per lo svolgimento di ore aggiuntive e che le stesse, rispetto al monte ore ordinario, risulterebbero comunque pari a 91 ore evidenziando, altresì, che le “altre attività” rientrano negli obblighi formali del docente e, pertanto, non retribuibili separatamente evidenziando, altresì, che dalla disamina del registro elettronico delle attività aggiuntive, da considerarsi documento amministrativo con rilevanza esterna e la cui compilazione è a cura del docente, risulta l'inserimento di ore non svolte nell'orario giornaliero.
3. AT il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo Controparte_1 rigetto.
3.1. Sul primo motivo rileva che le ore aggiuntive debbono essere retribuite anche in assenza di formale autorizzazione ai sensi dell'art. 2126 c.c. che si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e che l'indebito arricchimento è in re ipsa in quanto le ore di didattica aggiuntiva servivano a completare i piani di studio
4 e che la ricorrente aveva chiesto nelle sue conclusioni anche il pagamento sia come risarcimento del danno sia come indebito arricchimento.
Richiama giurisprudenza della Suprema Corte n. 991/2016 e n. 27878/2023.
3.2. Sul secondo motivo di appello sottolinea che, in merito alle attività non considerate aggiuntive ma comprese nelle attività formali d'obbligo del docente, l'art. 100 del CCNL di settore non prevede che le stesse non debbano essere retribuite e che nei registri non risulta indicato a quali tipi di ore vengono destinate le “altre attività” di fatto escluse dal . Parte_2
3.2.1. Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 indica che le ore aggiuntive sono supportate dalle delibere del precedente direttore e che non corrisponde al vero che le ore di preparazione agli esami e alla laurea siano escluse dalle ore di didattica aggiuntive.
3.2.2. In merito all'anno scolastico 2020/2021 evidenzia l'applicazione dell'art. 2126 c.c., la buona fede della ricorrente nonché, come si evince dalla corrispondenza prodotta, una autorizzazione orale e implicita da parte dell'odierna appellante.
Ribadisce che le 58,45 ore indicate sono ulteriori rispetto alle 473,45 riportate nel registro e che non vi è prova alcuna che siano considerarsi “altre attività”, che il CCNL di settore non dispone che le stesse non debbano essere retribuite e che il Regolamento applicabile ratione temporis non prevedeva l'esclusione delle ore necessarie per la preparazione della tesi o degli esami e relative all'anno scolastico 2019/2020 contestando, altresì, l'inserimento nel registro di ore non svolte nell'orario giornaliero.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione in ordine al credito per ore supplettive per l'anno scolastico 2020/2021.
6. In relazione all'anno scolastico 2019/2020 parte ricorrente ha provato il fatto costitutivo della propria pretesa, rappresentato dall'autorizzazione a svolgere ore di incarico per didattica aggiuntiva a firma del direttore per un totale di 151 ore Controparte_2 nonché dallo svolgimento di ore eccedenti l'ordinario impegno di lavoro pari a 324 ore.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che essendo il monte ore lavorato pari a 448,50
(invece che 502,15 ore come allegato dalla docente) ed avendo la ricorrente svolto orario ordinario per 324 ore, le ore aggiuntive sono 124,4 (di cui 111 già retribuite) per cui il riconosciuto è pari a 13.5 ore (rispetto alle 40 ore azionate)
5 Il capo della sentenza va confermato non avendo parte datoriale dimostrato che all'interno delle attività aggiuntive fossero ricompresi anche “compiti rientranti negli obblighi formali del docente”.
La documentazione richiamata dall'amministrazione quale fatto impeditivo non è intelleggibile laddove non si comprende perché delle 448.40 ore prestate le ore effettivamente retribuibili sarebbero 427,25, laddove l'art. 12 del CCNL AFAM del 2010 prevede che l'orario ordinario di lavoro - pari a 324 ore - è composto da “attività didattica” nonché funzioni connesse quali “esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca”.
7. In relazione all'anno scolastico 2020/2021 nulla può essere riconosciuto per effetto degli artt. 36 Cost. 2126 c.c. e 2941 c.c., trattandosi di ore di lavoro straordinario che devono essere formalmente o quanto meno implicitamente autorizzate (cfr. Cass. n.
2509/2017, Cass. n. 27676/2025), laddove la presenza dell'autorizzazione illegittima
(perché contraria alla contrattazione collettiva con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa) è elemento che condizionale l'applicabilità dell'art. 2126
c.c. (cfr. Cass. n. 26183/2025).
Nella fattispecie lo stesso giudice di prime cure dà atto del difetto di formale autorizzazione, mentre dal carteggio di posta elettronica (cfr. doc. 9, 10, 11 ricorrente) con le coordinatrici del dipartimento - sulla cui rilevanza insiste parte appellata anche in questa sede - non emerge alcuna autorizzazione nemmeno verbale o implicita da parte del direttore del conservatorio allo svolgimento delle ore aggiuntive. Parte_3
Nemmeno risulta azionata nella fattispecie eventuale azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi previsti a carico dell'amministrazione o per aver dipendenti del conservatorio ingenerato a favore della docente una legittima aspettativa sul rilascio dell'autorizzazione.
Infine, il diritto non può altresì rinvenirsi nella prassi del tutto illecita che negli anni precedenti gli incarichi supplettivi venivano autorizzati ex post ora per allora.
8. Inconferenti sono poi gli arresti citati dall'appellata riferendosi alla dirigenza pubblica, il primo sanitaria (Cass. n. 991/2016) e il secondo (Cass. n. n. Controparte_3
27878/2023) a fronte, peraltro, di incarichi autorizzati e relativi a prestazioni ordinarie.
9. Non può trovare nemmeno applicazione alla fattispecie l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. – che ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa - per cui, quando questa
6 sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi laddove peraltro non è applicabile l'istituto in esame (cfr. Cass.
n. 30240/2017 punto 15, in materia di lavoro straordinario nell'ambito del pubblico impiego) con ”riferimento ad attività professionale svolta da un lavoratore subordinato a favore del datore di lavoro, quando sia accertato che la stessa sia riconducibile al contratto di lavoro subordinato, salvo l'eventuale adeguamento della retribuzione ai sensi del primo comma dell'art. 36 Cost., per le particolari connotazioni quantitative e qualitative dell'attività svolta a favore del datore di lavoro”
Pure, nulla è stato nemmeno allegato in ordine all'utilità e al vantaggio patrimoniale tratto dal dalle prestazioni rese dalla docente, non potendo un tanto Parte_2 derivare dalla mera circostanza che “gli alunni hanno ricevuto le ore di lezione necessarie per sostenere gli esami finali” (pag.
7-8 ricorso ex art. 414 c.p.c.).
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (valore della causa tenuto conto del decisum pari ad € 675,00) tenuto conto della riduzione del petitum riconosciuto a parte attore rispetto all'azionato, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni.
La giurisprudenza ha stabilito che, secondo la normativa vigente (in particolare l'art. 5 del D.M. 55/2014), nei giudizi per il pagamento di somme, il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari si determina sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella inizialmente domandata.
Questo principio, noto come criterio del decisum che prevale sul disputatum, mira a commisurare le spese all'effettivo risultato ottenuto in giudizio.
In particolare, le spese possono essere liquidate sul decisum quando la domanda viene riconosciuta solo per una somma minore di quella richiesta.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23875/2025 ha stabilito che i “compensi professionali dell'avvocato devono essere liquidati in base al valore della lite riconosciuto in sentenza (decisum) e non sul valore della domanda originaria
(petitum) se quest'ultima non è stata integralmente accolta”.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento
7 dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza respinta o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta in primo grada da relativa al Controparte_1 riconoscimento delle ore aggiuntive per l'anno scolastico 2020/2021;
2) condanna il e il Parte_1 [...] di a rifondere a Parte_2 Pt_2 Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio così liquidate, quanto al primo grado in € 662,00, quanto al grado di appello in € 673,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ET EN SI IA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA SI Presidente
Dr. EN ET Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023,
da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Presidente Legale Rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (pec: ; Email_1
appellante
contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
MA ES, come da mandato allegato alla memoria di costituzione in appello
(pec: , Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Padova n.
365/2023 d.d. 20.07.2023, non notificata.-
In punto: retribuzione ore aggiuntive conservatorio.-
1 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso
l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima sentenza e conseguentemente: nel merito: rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto nonché riconoscere e dichiarare la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;
in ogni caso: condannare parte appellata alle spese di lite con riferimento ai due gradi del giudizio o, in subordine, dichiarare la compensazione delle stesse.
APPELLATA:
Respingersi l'appello proposto dal e dal Parte_1 Parte_2 nei confronti della sentenza n. 365/2023 del Tribunale di Padova, e confermarsi interamente la sentenza stessa . Con rifusione delle spese ed onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova dichiarava il diritto della ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il di Parte_2 nella materia di “accompagnamento pianistico”, al pagamento di 13,5 ore di Pt_2 lavoro aggiuntive per l'anno scolastico 2019/20 e di 133,15 ore aggiuntive per l'anno scolastico 2020/21 e condannava il a Parte_2 corrispondere le retribuzioni dovute per tale titolo (oltre interessi legali sino al saldo)
Condannava, altresì, l'amministrazione a rifondere le spese di causa, che liquidava in €
2500,00 (oltre accessori di legge).
In punto di fatto il giudice euganeo esponeva che:
a) la ricorrente ha allegato di avere svolto nell'anno 2019/20 151 di lavoro aggiuntivo, sulla base di due incarichi conferiti in data 15.11.19 e 6.10.20; da aggiungersi alle 324 ore contrattuali;
di tali ore ne erano pagate solo 111, residuando quindi il pagamento di 40 ore;
b) nell'anno 2020/21 la ricorrente svolgeva 136 ore aggiuntive, previa autorizzazione verbale, cui non era seguita quella scritta;
c) la ricorrente domandava il pagamento di tali ore lavorate, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. ovvero di arricchimento senza causa del . Parte_2
d) il si è costituito in giudizio, Parte_2 chiedendo il rigetto del ricorso;
in punto di fatto, ha allegato che nell'anno scolastico 2019/20 la ricorrente aveva svolto complessivamente solo 448,50
2 ore, di cui solo 417,25 retribuibili (essendo le altre relative ad attività accessorie per le quali non maturava retribuzione sulla base del c.c.n.l. o del regolamento del conservatorio); residuavano quindi 103,75 ore aggiuntive, mentre il ne aveva pagate 111; Parte_2
e) in relazione all'anno scolastico 2020/21 il eccepiva che lo Parte_2 svolgimento delle ore aggiuntive non era retribuibile, perché non autorizzato;
eccepiva anche che le ore aggiuntive che risultavano essere state svolte sulla base dei registri erano solo 91”.
A fondamento della decisione dava atto in parte motiva che:
a) in relazione all'anno scolastico 2019/20, il montante complessivo delle ore lavorate è stato riconosciuto dal essere di 448,50 ore;
tale Parte_2 valore non è stato contraddetto dalla ricorrente;
poiché la ricorrente riconosce che l'orario ordinario è di 324 ore e che 111 ore aggiuntive sono state retributive, ne residuano 13,5; tali ore debbono essere retribuite,
• in primo luogo, il non ha provato quali attività siano state svolte Parte_2 in tali ore;
esiste semmai prova contraria all'allegazione del Conservatorio che tali ore siano relative alla presenza in Consigli e commissioni, allo svolgimento degli esami e alla preparazione delle tesi;
è infatti documentata l'assegnazione di ore aggiuntive per la pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte;
del resto, se le attività svolte in tali ore rientrassero tra gli ordinari doveri del docente, come tali compensate con la retribuzione tabellare, non si vede la ragione di una specifica autorizzazione al loro svolgimento;
b) per quanto riguarda l'anno scolastico 2020/21, deve rilevarsi innanzitutto che, ove le ore di lavoro risultassero effettivamente svolte e rientrassero in un'attività didattica approvata dal , esse dovrebbero essere Parte_2 pagate, anche in difetto di formale autorizzazione, se non altro ai sensi dell'art.
36 Cost. e dell'art. 2126 c.c.; dal doc. 7 di parte ricorrente, non contestato, risulta lo svolgimento quantomeno di 457,15 ore (c.d. totale Sia timbrato); detraendo 324 ore, ne residuano 133,15; tali ore aggiuntive devono essere retribuite”.
2. Impugnano la sentenza il in uno con il Parte_1
formulando due Parte_2
(2) motivi di appello.
3 2.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza per erronea e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c. e 36 Cost..
Evidenzia, in particolare, che il rapporto di lavoro è stato regolarmente instaurato e che lo stesso dovrà, pertanto, essere regolato dalle norme di cui al Dlgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva che stabilisce la determinazione del monte orario aggiuntivo e la relativa retribuzione nonché che le ore aggiuntive oggetto del presente giudizio erano state preventivamente autorizzate, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2126 c.c., che si applicano unicamente nei casi di prestazione svolta in assenza di regolare formalizzazione.
Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza di merito (C.d.A. CZ del
13.07.2023) nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2022.
Con riferimento all'applicazione dell'art. 36 Cost. rilevano che il giudice di prime cure non ha effettuato alcun riferimento, quale parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
2.2. Con il secondo motivo di appello rileva l'erroneità della sentenza per erroneità nel calcolo delle ore aggiuntive e/o mancata applicazione della normativa del CCNL di riferimento.
2.2.1. In merito all'anno scolastico 2019/2020 evidenzia che le ore aggiuntive effettivamente retribuibili son pari a 103,25 ore e che l'odierna appellante ha corrisposto il pagamento di 111 ore.
2.2.2. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 rilevano la mancanza di autorizzazione con successiva lettera di incarico per lo svolgimento di ore aggiuntive e che le stesse, rispetto al monte ore ordinario, risulterebbero comunque pari a 91 ore evidenziando, altresì, che le “altre attività” rientrano negli obblighi formali del docente e, pertanto, non retribuibili separatamente evidenziando, altresì, che dalla disamina del registro elettronico delle attività aggiuntive, da considerarsi documento amministrativo con rilevanza esterna e la cui compilazione è a cura del docente, risulta l'inserimento di ore non svolte nell'orario giornaliero.
3. AT il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo Controparte_1 rigetto.
3.1. Sul primo motivo rileva che le ore aggiuntive debbono essere retribuite anche in assenza di formale autorizzazione ai sensi dell'art. 2126 c.c. che si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e che l'indebito arricchimento è in re ipsa in quanto le ore di didattica aggiuntiva servivano a completare i piani di studio
4 e che la ricorrente aveva chiesto nelle sue conclusioni anche il pagamento sia come risarcimento del danno sia come indebito arricchimento.
Richiama giurisprudenza della Suprema Corte n. 991/2016 e n. 27878/2023.
3.2. Sul secondo motivo di appello sottolinea che, in merito alle attività non considerate aggiuntive ma comprese nelle attività formali d'obbligo del docente, l'art. 100 del CCNL di settore non prevede che le stesse non debbano essere retribuite e che nei registri non risulta indicato a quali tipi di ore vengono destinate le “altre attività” di fatto escluse dal . Parte_2
3.2.1. Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 indica che le ore aggiuntive sono supportate dalle delibere del precedente direttore e che non corrisponde al vero che le ore di preparazione agli esami e alla laurea siano escluse dalle ore di didattica aggiuntive.
3.2.2. In merito all'anno scolastico 2020/2021 evidenzia l'applicazione dell'art. 2126 c.c., la buona fede della ricorrente nonché, come si evince dalla corrispondenza prodotta, una autorizzazione orale e implicita da parte dell'odierna appellante.
Ribadisce che le 58,45 ore indicate sono ulteriori rispetto alle 473,45 riportate nel registro e che non vi è prova alcuna che siano considerarsi “altre attività”, che il CCNL di settore non dispone che le stesse non debbano essere retribuite e che il Regolamento applicabile ratione temporis non prevedeva l'esclusione delle ore necessarie per la preparazione della tesi o degli esami e relative all'anno scolastico 2019/2020 contestando, altresì, l'inserimento nel registro di ore non svolte nell'orario giornaliero.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione in ordine al credito per ore supplettive per l'anno scolastico 2020/2021.
6. In relazione all'anno scolastico 2019/2020 parte ricorrente ha provato il fatto costitutivo della propria pretesa, rappresentato dall'autorizzazione a svolgere ore di incarico per didattica aggiuntiva a firma del direttore per un totale di 151 ore Controparte_2 nonché dallo svolgimento di ore eccedenti l'ordinario impegno di lavoro pari a 324 ore.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che essendo il monte ore lavorato pari a 448,50
(invece che 502,15 ore come allegato dalla docente) ed avendo la ricorrente svolto orario ordinario per 324 ore, le ore aggiuntive sono 124,4 (di cui 111 già retribuite) per cui il riconosciuto è pari a 13.5 ore (rispetto alle 40 ore azionate)
5 Il capo della sentenza va confermato non avendo parte datoriale dimostrato che all'interno delle attività aggiuntive fossero ricompresi anche “compiti rientranti negli obblighi formali del docente”.
La documentazione richiamata dall'amministrazione quale fatto impeditivo non è intelleggibile laddove non si comprende perché delle 448.40 ore prestate le ore effettivamente retribuibili sarebbero 427,25, laddove l'art. 12 del CCNL AFAM del 2010 prevede che l'orario ordinario di lavoro - pari a 324 ore - è composto da “attività didattica” nonché funzioni connesse quali “esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca”.
7. In relazione all'anno scolastico 2020/2021 nulla può essere riconosciuto per effetto degli artt. 36 Cost. 2126 c.c. e 2941 c.c., trattandosi di ore di lavoro straordinario che devono essere formalmente o quanto meno implicitamente autorizzate (cfr. Cass. n.
2509/2017, Cass. n. 27676/2025), laddove la presenza dell'autorizzazione illegittima
(perché contraria alla contrattazione collettiva con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa) è elemento che condizionale l'applicabilità dell'art. 2126
c.c. (cfr. Cass. n. 26183/2025).
Nella fattispecie lo stesso giudice di prime cure dà atto del difetto di formale autorizzazione, mentre dal carteggio di posta elettronica (cfr. doc. 9, 10, 11 ricorrente) con le coordinatrici del dipartimento - sulla cui rilevanza insiste parte appellata anche in questa sede - non emerge alcuna autorizzazione nemmeno verbale o implicita da parte del direttore del conservatorio allo svolgimento delle ore aggiuntive. Parte_3
Nemmeno risulta azionata nella fattispecie eventuale azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi previsti a carico dell'amministrazione o per aver dipendenti del conservatorio ingenerato a favore della docente una legittima aspettativa sul rilascio dell'autorizzazione.
Infine, il diritto non può altresì rinvenirsi nella prassi del tutto illecita che negli anni precedenti gli incarichi supplettivi venivano autorizzati ex post ora per allora.
8. Inconferenti sono poi gli arresti citati dall'appellata riferendosi alla dirigenza pubblica, il primo sanitaria (Cass. n. 991/2016) e il secondo (Cass. n. n. Controparte_3
27878/2023) a fronte, peraltro, di incarichi autorizzati e relativi a prestazioni ordinarie.
9. Non può trovare nemmeno applicazione alla fattispecie l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. – che ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa - per cui, quando questa
6 sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi laddove peraltro non è applicabile l'istituto in esame (cfr. Cass.
n. 30240/2017 punto 15, in materia di lavoro straordinario nell'ambito del pubblico impiego) con ”riferimento ad attività professionale svolta da un lavoratore subordinato a favore del datore di lavoro, quando sia accertato che la stessa sia riconducibile al contratto di lavoro subordinato, salvo l'eventuale adeguamento della retribuzione ai sensi del primo comma dell'art. 36 Cost., per le particolari connotazioni quantitative e qualitative dell'attività svolta a favore del datore di lavoro”
Pure, nulla è stato nemmeno allegato in ordine all'utilità e al vantaggio patrimoniale tratto dal dalle prestazioni rese dalla docente, non potendo un tanto Parte_2 derivare dalla mera circostanza che “gli alunni hanno ricevuto le ore di lezione necessarie per sostenere gli esami finali” (pag.
7-8 ricorso ex art. 414 c.p.c.).
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (valore della causa tenuto conto del decisum pari ad € 675,00) tenuto conto della riduzione del petitum riconosciuto a parte attore rispetto all'azionato, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni.
La giurisprudenza ha stabilito che, secondo la normativa vigente (in particolare l'art. 5 del D.M. 55/2014), nei giudizi per il pagamento di somme, il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari si determina sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella inizialmente domandata.
Questo principio, noto come criterio del decisum che prevale sul disputatum, mira a commisurare le spese all'effettivo risultato ottenuto in giudizio.
In particolare, le spese possono essere liquidate sul decisum quando la domanda viene riconosciuta solo per una somma minore di quella richiesta.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23875/2025 ha stabilito che i “compensi professionali dell'avvocato devono essere liquidati in base al valore della lite riconosciuto in sentenza (decisum) e non sul valore della domanda originaria
(petitum) se quest'ultima non è stata integralmente accolta”.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento
7 dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza respinta o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta in primo grada da relativa al Controparte_1 riconoscimento delle ore aggiuntive per l'anno scolastico 2020/2021;
2) condanna il e il Parte_1 [...] di a rifondere a Parte_2 Pt_2 Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio così liquidate, quanto al primo grado in € 662,00, quanto al grado di appello in € 673,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ET EN SI IA
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