Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 22297
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Sentenza 14 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 22237/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, presieduta da Gastone Andreazza e relatore Emanuela Gai. Le parti in causa erano l'imputato, che ha presentato ricorso, e il Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'imputato contestava la configurazione del reato di contrabbando per l'importazione di un velivolo, sostenendo che non vi fosse stata una materiale fuoriuscita del bene dal territorio dell'Unione Europea e che, pertanto, non sussistesse l'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione. Inoltre, l'imputato contestava la motivazione riguardante l'elemento soggettivo del reato e la configurazione del reato di esercizio abusivo della navigazione aerea.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il reato di contrabbando è configurabile anche in caso di importazione temporanea di mezzi di trasporto, e che l'iscrizione del velivolo nel registro statunitense aveva fatto cessare la sua qualifica di merce unionale. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di pagamento dell'IVA sorge in caso di reintroduzione di beni precedentemente esportati, indipendentemente dalla loro materiale fuoriuscita. Inoltre, ha ritenuto che l'imputato avesse agito con dolo, essendo consapevole delle conseguenze fiscali della sua condotta. Infine, ha chiarito che il reato di esercizio abusivo della navigazione aerea è di natura permanente, confermando la responsabilità dell'imputato.

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Massime2

La contravvenzione prevista dall'art. 1188 cod. nav., che sanziona l'esercizio dell'attività di navigazione aerea in assenza delle certificazioni prescritte dagli artt. 776, 777 e 778 cod. nav., ha natura di reato permanente, in cui l'offesa al bene giuridico tutelato non si esaurisce con il perfezionamento di un singolo volo, ma si protrae per un tempo non previamente determinabile, fintantoché, alternativamente, viene meno il carattere abusivo dell'attività, mercé l'acquisizione del certificato di operatore aereo, della licenza di esercizio o della designazione di vettore, ovvero è dismessa l'attività di navigazione aerea o interviene il sequestro dell'aeromobile.

Integra il delitto di contrabbando doganale, di cui all'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il rinvenimento nel territorio dello Stato, oltre il termine semestrale previsto per l'importazione temporanea, di un aeromobile fabbricato e immatricolato all'estero che, senza mai fuoriuscire dal territorio dell'Unione, sia stato reimportato mediante immatricolazione nel pubblico registro aeronautico extra-Ue, con conseguente sottrazione al pagamento dei diritti di confine, posto che la cancellazione dal pubblico registro di un paese comunitario e la successiva iscrizione nel corrispondente registro extra-UE, integra la clausola "fatto uscire", di cui all'art. 154 del codice doganale dell'Unione, con insorgenza dell'obbligo di versamento dell'IVA all'importazione ex art. 67, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'immatricolazione è adempimento che incide sulla nazionalità del velivolo e costituisce indice della sua immissione al consumo, integrando il presupposto impositivo gravante, ex art. 36 d.P.R. n. 43 del 1973, sulle merci soggette ai diritti di confine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 22297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22297
    Data del deposito : 14 marzo 2024

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