Articolo 589 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 594Articolo 585
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9 febbraio 2013
Art. 589-bis. (( (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).)) (( 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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