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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 887/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
PROMOSSA DA
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1
studio dell'Avv. Francesco Bocchieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F. , e , C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Alfano, giusta procura in atti
CONVENUTI
e nei confronti di
1
, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_3 CodiceFiscale_4
dell'Avv. Ilenia Moltisanti, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Massimo Pavesio, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 26-27.2.2020, l'attrice deduceva Parte_1
che, a seguito della morte dei propri genitori, intervenuta il dì 1.4.2017 per e il Controparte_1
2.4.2017 per , si era aperta la successione legittima. Controparte_4
In particolare, l'attrice – dopo aver descritto la composizione del patrimonio immobiliare relitto dai genitori – rilevava che gli stessi erano stati, altresì, titolari di alcuni rapporti – meglio elencati nell'atto introduttivo del giudizio – presso la filiale 22313 di Comiso, e che, con CP_5
riferimenti a tali rapporti, risultavano operazioni di prelievo per complessivi € 127.910,00 con riferimento al conto corrente, per complessivi € 55.016,84 con riguardo al rapporto di deposito a risparmio, e per € 65.000,00 relativamente al rapporto di deposito titoli.
Pertanto, l'attrice riteneva che tali importi indebitamente prelevati, per un totale di € 247.926,84, dai fratelli odierni convenuti dovevano essere restituiti alla massa, quali beni facenti parte del patrimonio ereditario.
Aggiunto a tale importo il saldo del conto corrente pari ad € 5.719,13, da dividere poi tra i tre germani e successivamente decurtato dell'ulteriore somma di € 500,00 (riconosciuta all'attrice in sede di estinzione del conto corrente), si otteneva la quota definitivamente spettantele di €
84.048,65.
2 Sulla base dei superiori motivi, l'attrice conveniva in giudizio i fratelli Parte_1
e , onde far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni caduti CP_1 CP_2
in successione, con attribuzione di una quota in natura, nominando a tal fine un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli stessi e la formazione di un progetto divisionale, con spese a carico della massa ereditaria. Chiedeva altresì: accertarsi e dichiararsi che i convenuti avevano posseduto in via esclusiva gli immobili ereditari sino al 7.1.2020, e, per l'effetto, dirli tenuti al rendiconto di gestione, nonché al risarcimento del danno per mancata disponibilità dei beni;
accertarsi e dichiararsi che il denaro e i titoli prelevati dai rapporti bancari dei genitori, ovvero i beni conseguiti dai convenuti prima dell'apertura delle due successioni, appartenevano ai rispettivi assi ereditari, con ogni conseguenza di legge;
per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido a restituire all'attrice la quota di sua spettanza, pari ad € 84.048,65, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, salvi gli esborsi eventualmente documentati dai convenuti in favore dei genitori od occasionati dalle successioni. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 18.06.2021 si costituivano in giudizio e , i quali, Controparte_1 CP_2
pur senza opporsi alla chiesta divisione, facevano rilevare la piena lucidità mantenuta dalla de cuius sino al 2013, e dal de cuius sino alla sua morte, atteso che Controparte_4 Persona_1
le conseguenze lasciate dall'ictus subìto da quest'ultimo erano limitate alle difficoltà di linguaggio, senza intaccare le sue capacità cognitive, di talché ogni atto posto in essere dai fratelli convenuti era avvenuto su delega di entrambi i genitori, o comunque del padre per la conduzione della loro vita quotidiana.
Di poi, specificavano che l'importo di € 65.000,00, ottenuto a seguito dello svincolo delle obbligazioni Unicredit 10/16 TV, era stato, invero, loro elargito dai genitori per spirito di liberalità
e gratificazione, per l'assistenza fornita, nel gennaio 2013, ma che tale importo, comunque, era inferiore alla quota disponibile dell'asse ereditario, e, dunque, nessuna violazione della quota riservata poteva essersi verificata.
Ancora precisavano che, contrariamente a quanto dedotto, parte attrice aveva avuto la disponibilità degli immobili sin da quando ne aveva fatto richiesta, nel gennaio 2018, con missiva a firma dell'Avv. Vinciguerra, prontamente riscontrata a mezzo pec del 14.2.2018, con la quale si comunicava la disponibilità delle chiavi di accesso presso lo studio dell'Avv. Alfano.
3 Senonché, la non aveva provveduto a fissare un incontro presso lo studio dell'Avv. Alfano Pt_1
sino al 7.1.2020, allorquando le chiavi le erano state prontamente consegnate, e da quella data tutti gli immobili si trovavano nell'esclusiva disponibilità dell'attrice, che ne godeva e aveva ivi trasferito la propria residenza, senza corrispondere alcun corrispettivo, canone o indennizzo.
Per quanto sopra, i convenuti e chiedevano: ritenersi e dichiararsi che CP_2 CP_1
l'asse ereditario era costituito unicamente dagli immobili caduti in successione, e dalla somma di €
65.000,00, derivante dallo svincolo dei titoli obbligazionari Unicredit 10/16 TV;
accertarsi e dichiararsi che nessun utile era derivato ai convenuti dalla gestione dei beni immobili caduti in successione, dalla morte dei genitori sino alla data del 7.1.2020, di immissione degli stessi nel possesso esclusivo dell'attrice, e che anzi quest'ultima, da allora, ne aveva il godimento esclusivo, abitando l'immobile di via Amari n. 2 insieme al marito, senza corrispondere alcuna somma ai coeredi;
ritenersi e dichiararsi che i coniugi erano in grado di autodeterminarsi, Controparte_6
disponendo del loro patrimonio, la sino all'anno 2013 e lo sino alla sua morte, e CP_4 Pt_1
che, pertanto, il denaro e i titoli prelevati dai rapporti bancari non facevano parte dell'asse ereditario, in quanto utilizzati in vita dai due coniugi per quanto di loro necessità, per cui meritevole di rigetto era la domanda di restituzione della somma siccome quantificata dall'attrice in citazione;
ancora chiedevano disporsi perizia di stima, al fine di accertare il valore dell'asse ereditario, calcolando la quota disponibile;
ritenersi e dichiararsi che la somma di € 65.000,00 non era superiore alla quota disponibile, tenuto conto del complessivo valore dell'asse ereditario, e pertanto ritenersi e dichiararsi che non v'era stata alcuna lesione della quota di legittima;
quindi, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione dei beni in natura ove possibile, disponendo, se necessario, eventuali conguagli;
in subordine, in caso di materiale indivisibilità dei beni, ordinarne la vendita all'incanto, con ogni consequenziale provvedimento.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con atto del 18.6.2021, interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 1113 c.c. anche , Controparte_3
creditore dell'attrice per un importo di € 13.940,70.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, per la stima dei beni caduti in comunione ereditaria e la redazione di un progetto divisionale. 4 Precisate le conclusioni all'udienza del 24.6.2024, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
Ciò premesso occorre preliminarmente darsi atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, obbligatoria per il giudizio di divisione ereditaria (doc. 14 parte attrice).
Tanto chiarito, nel merito la domanda di divisione è fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, con riferimento ai prelievi e alle operazioni bancarie indicate in seno all'atto introduttivo, finalizzate, a detta dell'attrice, a sottrarre risorse economiche ai genitori, onde impedire alla medesima di conseguire la quota dovutale per legge, si osserva quanto segue.
Invero, l'attrice intende sostenere che, a causa del declino delle facoltà cognitive dei genitori, i due fratelli odierni convenuti avrebbero negli anni effettuato prelievi e operazioni liberamente, impiegando le risorse dei genitori a loro beneficio.
Senonché, dalla documentazione prodotta in atti dalla stessa attrice non è emersa alcuna evidenza del supposto stato di incapacità dei due coniugi.
Nello specifico, se da una parte, per quanto riguarda la madre, , è presente in Controparte_4
atti un unico documento dell'INPS (doc. 5 parte attrice), il quale riferisce vasculopatia e demenza in peggioramento, senza comunque chiarire e/o specificare l'effettiva portata delle capacità cognitiva della de cuius (l'unico riferimento certo è il certificato dell'ASP, prodotto dai convenuti, che comunque risale al 2013), dall'altra parte, per quanto riguarda il padre, , in Persona_1
seguito al manifestarsi di ictus cerebrale nel 2003, non si evince dagli atti di causa alcun segno di deficit cognitivo, ma solo significative problematiche a livello motorio e verbale, sino alla sua morte.
Seppure possa ritenersi che tali problematiche gli rendessero sicuramente difficile, se non
5 impossibile, attendere personalmente alle molteplici esigenze della vita quotidiana – per le quali aveva fortunatamente l'assistenza dei due figli, e , sino al ricovero presso case di CP_2 CP_1
cure, solo nell'ultimo anno –, nessun riscontro oggettivo certo è rinvenibile in atti in merito ad alcuna compromissione delle sue facoltà mentali.
Atteso quanto sopra, in assenza di evidenze in senso contrario, non può che ritenersi che le varie movimentazioni bancarie furono fatte dai figli, o nei loro confronti – essendo i genitori a ciò impossibilitati, proprio alla luce della ricostruzione in fatto documentata dalla parte attrice –, ma su disposizione e indicazione di entrambi i genitori prima, e del solo padre poi, al fine di accudirli e gestire i molteplici bisogni della vita quotidiana di due anziani malati, anche in funzione del fatto che i due genitori furono assistiti in casa, essendo stati ricoverati presso apposite strutture assistenziali solo nell'ultimo anno della loro vita, come affermato dalla stessa attrice.
Conseguentemente, ritenuto che la gestione del patrimonio sia rimasta in capo al de cuius,
[...]
, fino alla sua morte, nessun obbligo di rendiconto incombe sugli odierni convenuti. Per_1
Diversamente deve ritenersi con riguardo ai titoli, per un valore di € 65.000,00, trasferiti su dossier intestato ai fratelli e , e successivamente liquidati, che gli stessi convenuti Controparte_1 CP_2
dichiarano di aver ricevuto in donazione dai genitori, per spirito di liberalità e gratitudine, per l'assistenza e l'aiuto prestati nel corso degli anni di malattia.
Al riguardo, si osserva che, anche a voler qualificare la predetta cessione come donazione rimuneratoria ex art. 770 c.c., la quale, ai sensi dell'art. 742, comma 3, c.c., non sarebbe soggetta a collazione, va comunque rilevato che la stessa, essendo una donazione vera e propria, richiede la forma dell'atto pubblico ai fini della sua validità, di talché, mancando il requisito di forma di cui all'art. 782 c.c., dovrà ritenersi nulla.
Nel caso di specie, trattandosi anche di un importo non modico (€ 65.000,00 da dividersi al 50% tra i due fratelli), la donazione deve pertanto ritenersi nulla, per difetto della forma prescritta dalla legge.
La nullità della donazione, in tema di collazione, non può che determinare la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario, in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.
A ciò consegue che i coeredi, già donatari, dovranno imputare, in sede di divisione, alla propria 6 quota la somma già ricevuta ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c. (pari ad € 32.500,00 ciascuno), salvo che non risulti che l'abbiano già precedentemente restituita alla massa, così estinguendo il proprio debito (così Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20633 del 30.9.2014).
Quanto alla domanda attorea di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dei beni immobili, e di pagamento dei frutti percetti in virtù del godimento esclusivo dei beni caduti in successione, tenuto conto dell'insegnamento di Cass. civ., sez. II, 23.11.2018, n. 30451, valgano le seguenti considerazioni.
In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo come bene economicamente produttivo
(id est, il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione, o i frutti materialmente raccolti da un albero o una pianta), ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto come utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso, esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune, e indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso, il bene comune, in effetti, nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo la sua destinazione da uno solo dei comproprietari.
Ebbene, nella fattispecie concreta, quanto agli appartamenti, non risulta che gli stessi siano stati abitati o impiegati in qualche modo dai fratelli convenuti, né l'attrice ha dato prova del contrario.
Anzi, in sede di sopralluogo del consulente – effettuato il 20.10.2023 – è emerso che l'appartamento sito a Comiso nella via Amari n. 2 (indicato come “bene 1” nella CTU in atti) è abitato proprio dall'attrice, insieme al marito.
Quanto ai terreni siti a RI (beni da 5-13 della CTU in atti), non emerge alcun impiego fruttifero degli stessi. Osserva il CTU, infatti, che tali terreni risultano interamente coperti da sterpaglie e incolti, e che gli alberi appaiono privi di cura, e non emergono segni di recente raccolta di frutti. Anche in questo caso l'attrice non ha dato alcuna prova del contrario.
Sicché, in natura, non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere conto.
7 A fronte di quanto sopra, si ricorda l'insegnamento della Suprema Corte, Cass. sez. II, n.
2423/2015, secondo cui anche il godimento di un bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera, in capo agli altri comunisti, alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Nel caso di specie, alla richiesta dell'attrice ha fatto seguito l'immediata risposta positiva dei convenuti (doc. 13 della stessa attrice), e proprio l'attrice attualmente abita col marito uno degli immobili in questione.
Pertanto la domanda va rigettata, e non sono dovuti i frutti.
In merito alla divisione, in base alle considerazioni svolte, in punto di fatto, risulta accertato che i de cuius, coniugi , decedevano ab intestato, rispettivamente il 1.4.2017 e il Controparte_6
2.4.2017, lasciando come eredi legittimi i tre figli, , e . Parte_1 CP_1 CP_2
Alla data del decesso e, quindi, al momento dell'apertura della successione legittima, il CTU ha appurato che il patrimonio ereditario era così composto (CTU pag. 30 e ss.):
Immobili:
- Bene 1: appartamento sito a Comiso, in via Amerigo Amari n. 2, distinto in catasto al foglio
18, mappale 505, sub. 3, v. 6,5, rendita € 386,05, cat a/3, del valore complessivo di €
71.000,00;
- Bene 2: appartamento sito a Comiso, in via Amerigo Amari n. 2, distinto in catasto al foglio
18, mappale 505, sub. 4, v. 5,5, rendita € 326,05, cat a/3, del valore complessivo di €
58.000,00;
- Bene 3: autorimessa sita a Comiso, in via Amerigo Amari n. 4, distinto in catasto al foglio 18, mappale 505, sub. 2, mq. 48, rendita € 89,24, cat c/6, del valore complessivo di € 14.500,00;
- Bene 4: immobile collabente sito in RI, c.da Boscorotondo, distinto in catasto al foglio
93, p.lla 1170, sub. 1, cat. f/2, mq 18, reputato di nessun valore per lo stato nel quale versa;
- Beni 5-13: stacco di terreno sito in RI, c.da Boscorotondo, distinto in catasto al foglio
93, composto dalle p.lle 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 e 433, esteso mq.
8 9.480, del valore complessivo di € 38.000,00.
Mezzi agricoli:
- Bene 14: motofurgoncino Ape Piaggio, del valore di € 3.000,00 (alienato solamente in data
15.7.2020);
- Bene 15: motoagricola trattrice agricola Imer, del valore di € 1.500,00.
Inoltre, attesa la esaminata causa di nullità della donazione per difetto di forma, ai superiori importi deve aggiungersi la somma di € 65.000,00 (sicché, in sede di divisione, ciascuno dei due fratelli convenuti dovrà imputare alla propria quota, ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c., Pt_1
la somma già ricevuta, pari ad € 32.500,00).
Conseguentemente, il complessivo valore del patrimonio ereditario ammonta ad € 251.000,00, mentre la quota spettante a ciascun erede è pari ad € 83.667,67.
Alla luce di quanto evidenziato dal CTU, i beni immobili costituenti l'asse ereditario risultano comodamente divisibili in natura.
Ed infatti, il nominato consulente ha elaborato apposito progetto divisionale – condiviso dalle parti con riguardo alle assegnazioni degli immobili –, che ha tenuto conto anche dell'iscrizione ipotecaria su taluni degli immobili, prediligendo l'attribuzione all'attrice di lotti degli immobili ipotecati, ed ha quantificato i conguagli in denaro, conguagli che, tuttavia, vanno riveduti e corretti in funzione di quanto osservato in relazione alla donazione e alla assegnazione delle macchine agricole.
Pertanto, così si dispone:
- l'assegnazione a del bene 1.a) della relazione peritale Parte_1
(Appartamento al piano terra con balconi e veranda), del valore di € 64.600,00, più un conguaglio in denaro di complessivi € 19.066,67 a carico dei due convenuti e Controparte_1
9 pro quota. CP_2
La quota parte di eredità spettante a è pertanto pari a € 64.600,00 Parte_1
+ 19.066,67 = €. 83.666,67.
- l'assegnazione a del bene 2.a) della relazione peritale (Appartamento al Controparte_1
primo piano con balconi), del valore di € 53.650,00, del bene 1.b) della relazione peritale, del valore di € 6.400,00, e del bene 2.b) della relazione peritale, del valore di € 4.350,00
(costituenti il terrazzo di pertinenza). Il tutto per complessivi € 64.400,00.
Di poi, alla quota di va imputata la somma di € 32.500,00 in ragione della Controparte_1
donazione – nulla – ricevuta dai genitori, nonché il 50% del valore del bene 14
(motofurgoncino Ape Piaggio), stimato al momento dell'apertura della successione per €
3.000,00 (il suddetto bene è stato venduto dai due fratelli, odierni convenuti, in data
15.7.2020).
Così addivenendosi alla complessiva somma di € 98.400,00, con conguaglio di € 14.733,33 da versarsi in favore della LA . Parte_1
La quota parte di eredità spettante a è pertanto pari a € 98.400,00 - Controparte_1
14.733,33 = € 83.666,67.
- l'assegnazione a del bene 3) (garage) della relazione peritale, del valore di € CP_2
14.500,00, del bene 4 della relazione peritale, di valore nullo, dei beni da 5) a 13) (i terreni) della relazione peritale, del valore di € 38.000,00, e del bene 15 (la motoagricola trattrice
Imer) della relazione peritale, del valore di € 1.500,00. Il tutto per complessivi € 54.000,00.
Anche alla quota di va imputata la somma di € 32.500,00 in ragione della CP_2
donazione – nulla – ricevuta dai genitori, nonché il 50% del valore del bene 14
(motofurgoncino Ape Piaggio), stimato al momento dell'apertura della successione per €
3.000,00 (il suddetto bene è stato venduto dai due fratelli in data 15.7.2020).
Così addivenendosi alla complessiva somma di € 88.000,00, con conguaglio di € 4.333,33 da versarsi in favore della LA . Parte_1
La quota parte di eredità spettante a è pertanto pari a € 88.000,00 - 4.333,33 = CP_2
€ 83.666,67.
Va, poi, precisato che il debito da conguaglio che grava sul condividente ha natura di debito di 10 valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti.
L'esistenza di poteri officiosi del Giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici (cfr. Cass. 10624/2010; Cass. 15288/2014).
Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato l'avvenuta verificazione della lievitazione del prezzo di mercato, per cui saranno dovuti solo gli interessi corrispettivi, senza alcuna rivalutazione.
Tali interessi matureranno dalla pronuncia della presente sentenza sino al soddisfo ("Gli interessi corrispettivi dovuti a titolo di conguaglio rappresentativo del valore effettivo del bene al momento della divisione decorrono solo a partire dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della divisione in quanto conseguenza diretta della pronuncia" - così Cass. civ. n. 6653/2003; v. anche Cass. civ. n.
2483/2004; Cass. civ. n. 6653/2003).
Infine, in merito alla contestazione dell'attrice in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto per la registrazione della sentenza n. 4094/2016 del Tribunale di Torino, si precisa che il tema esula dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, vanno definitivamente poste pro quota a carico dei condividenti, ovvero l'attrice e i due convenuti, Parte_1 [...]
e , ordinando ai suddetti, in solido tra loro, il rimborso della quota di € 840,36 CP_1 CP_2
versata dalla parte intervenuta, , che ha dato prova del pagamento (doc. 9 Controparte_3
allegato alle note di trattazione scritta del 19.6.2024).
Quanto alle spese di lite, nulla si dispone in favore del creditore intervenuto ai sensi dell'art. 1113
c.c., atteso che la predetta norma prevede che lo stesso intervenga a proprie spese.
Con riferimento ai rapporti tra i condividenti, in applicazione della regola generale della soccombenza, le spese citate vanno poste a carico dell'attrice, , nella Parte_1
misura di due terzi, in considerazione del complessivo esito del giudizio, stante la soccombenza
11 della predetta relativamente ad alcune delle pretese formulate, mentre per la restante parte esse andranno compensate tra i suddetti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 887/2020 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi nei seguenti termini:
- assegna a l'immobile per civile abitazione sito a Comiso, in via A. Parte_1
Amari n. 2, Piano terra e piano 2° Comiso, foglio 18, part. 505 sub 3, cat. A/3, classe 3, 6,5 vani, rendita € 386,05;
- assegna a l'immobile per civile abitazione sito a Comiso, in via A. Amari n. 2 Controparte_1
Piano 1° e piano 2° Comiso, foglio 18, part. 505 sub 4, cat. A/3, classe 3, 4,5 vani, rendita €
326,66 con il terrazzo di pertinenza;
- assegna a l'autorimessa sita Comiso in via A. Amari n. 4, P.T., foglio 18, part. CP_2
505 sub 2, cat. C/6, classe 2, 48 mq, rendita € 89,24; l'immobile collabente sito a RI in
C.da Boscorotondo, foglio 93, part. 1170 sub 1, cat F/2, 18 mq;
i terreni siti a RI in C.da
Boscorotondo, distinti in Catasto al foglio 93, p.lle 1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-
1129-433; nonché la motoagricola trattrice agricola Imer mod. 270 SL, immatricolata per la prima volta nel 1965 e successivamente al n. 842 il 25 ottobre 1971 a nome di
[...]
e . Per_1 Controparte_4
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
della somma di € 19.066,67 a titolo di conguaglio, pro quota (e quindi € 14.733,33
[...]
ed € 4.333,33 ), oltre agli interessi legali dalla data di Controparte_1 CP_2
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
12 rigetta le restanti domande attoree;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei condividenti, , Parte_1 [...]
e , pro quota, contestualmente ordinando loro il rimborso sempre pro CP_1 CP_2
quota della somma di € 840,36, versata da;
Controparte_3
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti nella misura di due terzi, che liquida in complessivi € 3.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per la restante quota.
nulla sulle spese in favore di , intervenuto ex art. 1113 c.c. Controparte_3
Così deciso in Ragusa, in data 31.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
PROMOSSA DA
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1
studio dell'Avv. Francesco Bocchieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F. , e , C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Alfano, giusta procura in atti
CONVENUTI
e nei confronti di
1
, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_3 CodiceFiscale_4
dell'Avv. Ilenia Moltisanti, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Massimo Pavesio, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 26-27.2.2020, l'attrice deduceva Parte_1
che, a seguito della morte dei propri genitori, intervenuta il dì 1.4.2017 per e il Controparte_1
2.4.2017 per , si era aperta la successione legittima. Controparte_4
In particolare, l'attrice – dopo aver descritto la composizione del patrimonio immobiliare relitto dai genitori – rilevava che gli stessi erano stati, altresì, titolari di alcuni rapporti – meglio elencati nell'atto introduttivo del giudizio – presso la filiale 22313 di Comiso, e che, con CP_5
riferimenti a tali rapporti, risultavano operazioni di prelievo per complessivi € 127.910,00 con riferimento al conto corrente, per complessivi € 55.016,84 con riguardo al rapporto di deposito a risparmio, e per € 65.000,00 relativamente al rapporto di deposito titoli.
Pertanto, l'attrice riteneva che tali importi indebitamente prelevati, per un totale di € 247.926,84, dai fratelli odierni convenuti dovevano essere restituiti alla massa, quali beni facenti parte del patrimonio ereditario.
Aggiunto a tale importo il saldo del conto corrente pari ad € 5.719,13, da dividere poi tra i tre germani e successivamente decurtato dell'ulteriore somma di € 500,00 (riconosciuta all'attrice in sede di estinzione del conto corrente), si otteneva la quota definitivamente spettantele di €
84.048,65.
2 Sulla base dei superiori motivi, l'attrice conveniva in giudizio i fratelli Parte_1
e , onde far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni caduti CP_1 CP_2
in successione, con attribuzione di una quota in natura, nominando a tal fine un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli stessi e la formazione di un progetto divisionale, con spese a carico della massa ereditaria. Chiedeva altresì: accertarsi e dichiararsi che i convenuti avevano posseduto in via esclusiva gli immobili ereditari sino al 7.1.2020, e, per l'effetto, dirli tenuti al rendiconto di gestione, nonché al risarcimento del danno per mancata disponibilità dei beni;
accertarsi e dichiararsi che il denaro e i titoli prelevati dai rapporti bancari dei genitori, ovvero i beni conseguiti dai convenuti prima dell'apertura delle due successioni, appartenevano ai rispettivi assi ereditari, con ogni conseguenza di legge;
per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido a restituire all'attrice la quota di sua spettanza, pari ad € 84.048,65, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, salvi gli esborsi eventualmente documentati dai convenuti in favore dei genitori od occasionati dalle successioni. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 18.06.2021 si costituivano in giudizio e , i quali, Controparte_1 CP_2
pur senza opporsi alla chiesta divisione, facevano rilevare la piena lucidità mantenuta dalla de cuius sino al 2013, e dal de cuius sino alla sua morte, atteso che Controparte_4 Persona_1
le conseguenze lasciate dall'ictus subìto da quest'ultimo erano limitate alle difficoltà di linguaggio, senza intaccare le sue capacità cognitive, di talché ogni atto posto in essere dai fratelli convenuti era avvenuto su delega di entrambi i genitori, o comunque del padre per la conduzione della loro vita quotidiana.
Di poi, specificavano che l'importo di € 65.000,00, ottenuto a seguito dello svincolo delle obbligazioni Unicredit 10/16 TV, era stato, invero, loro elargito dai genitori per spirito di liberalità
e gratificazione, per l'assistenza fornita, nel gennaio 2013, ma che tale importo, comunque, era inferiore alla quota disponibile dell'asse ereditario, e, dunque, nessuna violazione della quota riservata poteva essersi verificata.
Ancora precisavano che, contrariamente a quanto dedotto, parte attrice aveva avuto la disponibilità degli immobili sin da quando ne aveva fatto richiesta, nel gennaio 2018, con missiva a firma dell'Avv. Vinciguerra, prontamente riscontrata a mezzo pec del 14.2.2018, con la quale si comunicava la disponibilità delle chiavi di accesso presso lo studio dell'Avv. Alfano.
3 Senonché, la non aveva provveduto a fissare un incontro presso lo studio dell'Avv. Alfano Pt_1
sino al 7.1.2020, allorquando le chiavi le erano state prontamente consegnate, e da quella data tutti gli immobili si trovavano nell'esclusiva disponibilità dell'attrice, che ne godeva e aveva ivi trasferito la propria residenza, senza corrispondere alcun corrispettivo, canone o indennizzo.
Per quanto sopra, i convenuti e chiedevano: ritenersi e dichiararsi che CP_2 CP_1
l'asse ereditario era costituito unicamente dagli immobili caduti in successione, e dalla somma di €
65.000,00, derivante dallo svincolo dei titoli obbligazionari Unicredit 10/16 TV;
accertarsi e dichiararsi che nessun utile era derivato ai convenuti dalla gestione dei beni immobili caduti in successione, dalla morte dei genitori sino alla data del 7.1.2020, di immissione degli stessi nel possesso esclusivo dell'attrice, e che anzi quest'ultima, da allora, ne aveva il godimento esclusivo, abitando l'immobile di via Amari n. 2 insieme al marito, senza corrispondere alcuna somma ai coeredi;
ritenersi e dichiararsi che i coniugi erano in grado di autodeterminarsi, Controparte_6
disponendo del loro patrimonio, la sino all'anno 2013 e lo sino alla sua morte, e CP_4 Pt_1
che, pertanto, il denaro e i titoli prelevati dai rapporti bancari non facevano parte dell'asse ereditario, in quanto utilizzati in vita dai due coniugi per quanto di loro necessità, per cui meritevole di rigetto era la domanda di restituzione della somma siccome quantificata dall'attrice in citazione;
ancora chiedevano disporsi perizia di stima, al fine di accertare il valore dell'asse ereditario, calcolando la quota disponibile;
ritenersi e dichiararsi che la somma di € 65.000,00 non era superiore alla quota disponibile, tenuto conto del complessivo valore dell'asse ereditario, e pertanto ritenersi e dichiararsi che non v'era stata alcuna lesione della quota di legittima;
quindi, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione dei beni in natura ove possibile, disponendo, se necessario, eventuali conguagli;
in subordine, in caso di materiale indivisibilità dei beni, ordinarne la vendita all'incanto, con ogni consequenziale provvedimento.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con atto del 18.6.2021, interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 1113 c.c. anche , Controparte_3
creditore dell'attrice per un importo di € 13.940,70.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, per la stima dei beni caduti in comunione ereditaria e la redazione di un progetto divisionale. 4 Precisate le conclusioni all'udienza del 24.6.2024, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
Ciò premesso occorre preliminarmente darsi atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, obbligatoria per il giudizio di divisione ereditaria (doc. 14 parte attrice).
Tanto chiarito, nel merito la domanda di divisione è fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, con riferimento ai prelievi e alle operazioni bancarie indicate in seno all'atto introduttivo, finalizzate, a detta dell'attrice, a sottrarre risorse economiche ai genitori, onde impedire alla medesima di conseguire la quota dovutale per legge, si osserva quanto segue.
Invero, l'attrice intende sostenere che, a causa del declino delle facoltà cognitive dei genitori, i due fratelli odierni convenuti avrebbero negli anni effettuato prelievi e operazioni liberamente, impiegando le risorse dei genitori a loro beneficio.
Senonché, dalla documentazione prodotta in atti dalla stessa attrice non è emersa alcuna evidenza del supposto stato di incapacità dei due coniugi.
Nello specifico, se da una parte, per quanto riguarda la madre, , è presente in Controparte_4
atti un unico documento dell'INPS (doc. 5 parte attrice), il quale riferisce vasculopatia e demenza in peggioramento, senza comunque chiarire e/o specificare l'effettiva portata delle capacità cognitiva della de cuius (l'unico riferimento certo è il certificato dell'ASP, prodotto dai convenuti, che comunque risale al 2013), dall'altra parte, per quanto riguarda il padre, , in Persona_1
seguito al manifestarsi di ictus cerebrale nel 2003, non si evince dagli atti di causa alcun segno di deficit cognitivo, ma solo significative problematiche a livello motorio e verbale, sino alla sua morte.
Seppure possa ritenersi che tali problematiche gli rendessero sicuramente difficile, se non
5 impossibile, attendere personalmente alle molteplici esigenze della vita quotidiana – per le quali aveva fortunatamente l'assistenza dei due figli, e , sino al ricovero presso case di CP_2 CP_1
cure, solo nell'ultimo anno –, nessun riscontro oggettivo certo è rinvenibile in atti in merito ad alcuna compromissione delle sue facoltà mentali.
Atteso quanto sopra, in assenza di evidenze in senso contrario, non può che ritenersi che le varie movimentazioni bancarie furono fatte dai figli, o nei loro confronti – essendo i genitori a ciò impossibilitati, proprio alla luce della ricostruzione in fatto documentata dalla parte attrice –, ma su disposizione e indicazione di entrambi i genitori prima, e del solo padre poi, al fine di accudirli e gestire i molteplici bisogni della vita quotidiana di due anziani malati, anche in funzione del fatto che i due genitori furono assistiti in casa, essendo stati ricoverati presso apposite strutture assistenziali solo nell'ultimo anno della loro vita, come affermato dalla stessa attrice.
Conseguentemente, ritenuto che la gestione del patrimonio sia rimasta in capo al de cuius,
[...]
, fino alla sua morte, nessun obbligo di rendiconto incombe sugli odierni convenuti. Per_1
Diversamente deve ritenersi con riguardo ai titoli, per un valore di € 65.000,00, trasferiti su dossier intestato ai fratelli e , e successivamente liquidati, che gli stessi convenuti Controparte_1 CP_2
dichiarano di aver ricevuto in donazione dai genitori, per spirito di liberalità e gratitudine, per l'assistenza e l'aiuto prestati nel corso degli anni di malattia.
Al riguardo, si osserva che, anche a voler qualificare la predetta cessione come donazione rimuneratoria ex art. 770 c.c., la quale, ai sensi dell'art. 742, comma 3, c.c., non sarebbe soggetta a collazione, va comunque rilevato che la stessa, essendo una donazione vera e propria, richiede la forma dell'atto pubblico ai fini della sua validità, di talché, mancando il requisito di forma di cui all'art. 782 c.c., dovrà ritenersi nulla.
Nel caso di specie, trattandosi anche di un importo non modico (€ 65.000,00 da dividersi al 50% tra i due fratelli), la donazione deve pertanto ritenersi nulla, per difetto della forma prescritta dalla legge.
La nullità della donazione, in tema di collazione, non può che determinare la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario, in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.
A ciò consegue che i coeredi, già donatari, dovranno imputare, in sede di divisione, alla propria 6 quota la somma già ricevuta ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c. (pari ad € 32.500,00 ciascuno), salvo che non risulti che l'abbiano già precedentemente restituita alla massa, così estinguendo il proprio debito (così Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20633 del 30.9.2014).
Quanto alla domanda attorea di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dei beni immobili, e di pagamento dei frutti percetti in virtù del godimento esclusivo dei beni caduti in successione, tenuto conto dell'insegnamento di Cass. civ., sez. II, 23.11.2018, n. 30451, valgano le seguenti considerazioni.
In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo come bene economicamente produttivo
(id est, il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione, o i frutti materialmente raccolti da un albero o una pianta), ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto come utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso, esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune, e indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso, il bene comune, in effetti, nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo la sua destinazione da uno solo dei comproprietari.
Ebbene, nella fattispecie concreta, quanto agli appartamenti, non risulta che gli stessi siano stati abitati o impiegati in qualche modo dai fratelli convenuti, né l'attrice ha dato prova del contrario.
Anzi, in sede di sopralluogo del consulente – effettuato il 20.10.2023 – è emerso che l'appartamento sito a Comiso nella via Amari n. 2 (indicato come “bene 1” nella CTU in atti) è abitato proprio dall'attrice, insieme al marito.
Quanto ai terreni siti a RI (beni da 5-13 della CTU in atti), non emerge alcun impiego fruttifero degli stessi. Osserva il CTU, infatti, che tali terreni risultano interamente coperti da sterpaglie e incolti, e che gli alberi appaiono privi di cura, e non emergono segni di recente raccolta di frutti. Anche in questo caso l'attrice non ha dato alcuna prova del contrario.
Sicché, in natura, non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere conto.
7 A fronte di quanto sopra, si ricorda l'insegnamento della Suprema Corte, Cass. sez. II, n.
2423/2015, secondo cui anche il godimento di un bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera, in capo agli altri comunisti, alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Nel caso di specie, alla richiesta dell'attrice ha fatto seguito l'immediata risposta positiva dei convenuti (doc. 13 della stessa attrice), e proprio l'attrice attualmente abita col marito uno degli immobili in questione.
Pertanto la domanda va rigettata, e non sono dovuti i frutti.
In merito alla divisione, in base alle considerazioni svolte, in punto di fatto, risulta accertato che i de cuius, coniugi , decedevano ab intestato, rispettivamente il 1.4.2017 e il Controparte_6
2.4.2017, lasciando come eredi legittimi i tre figli, , e . Parte_1 CP_1 CP_2
Alla data del decesso e, quindi, al momento dell'apertura della successione legittima, il CTU ha appurato che il patrimonio ereditario era così composto (CTU pag. 30 e ss.):
Immobili:
- Bene 1: appartamento sito a Comiso, in via Amerigo Amari n. 2, distinto in catasto al foglio
18, mappale 505, sub. 3, v. 6,5, rendita € 386,05, cat a/3, del valore complessivo di €
71.000,00;
- Bene 2: appartamento sito a Comiso, in via Amerigo Amari n. 2, distinto in catasto al foglio
18, mappale 505, sub. 4, v. 5,5, rendita € 326,05, cat a/3, del valore complessivo di €
58.000,00;
- Bene 3: autorimessa sita a Comiso, in via Amerigo Amari n. 4, distinto in catasto al foglio 18, mappale 505, sub. 2, mq. 48, rendita € 89,24, cat c/6, del valore complessivo di € 14.500,00;
- Bene 4: immobile collabente sito in RI, c.da Boscorotondo, distinto in catasto al foglio
93, p.lla 1170, sub. 1, cat. f/2, mq 18, reputato di nessun valore per lo stato nel quale versa;
- Beni 5-13: stacco di terreno sito in RI, c.da Boscorotondo, distinto in catasto al foglio
93, composto dalle p.lle 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 e 433, esteso mq.
8 9.480, del valore complessivo di € 38.000,00.
Mezzi agricoli:
- Bene 14: motofurgoncino Ape Piaggio, del valore di € 3.000,00 (alienato solamente in data
15.7.2020);
- Bene 15: motoagricola trattrice agricola Imer, del valore di € 1.500,00.
Inoltre, attesa la esaminata causa di nullità della donazione per difetto di forma, ai superiori importi deve aggiungersi la somma di € 65.000,00 (sicché, in sede di divisione, ciascuno dei due fratelli convenuti dovrà imputare alla propria quota, ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c., Pt_1
la somma già ricevuta, pari ad € 32.500,00).
Conseguentemente, il complessivo valore del patrimonio ereditario ammonta ad € 251.000,00, mentre la quota spettante a ciascun erede è pari ad € 83.667,67.
Alla luce di quanto evidenziato dal CTU, i beni immobili costituenti l'asse ereditario risultano comodamente divisibili in natura.
Ed infatti, il nominato consulente ha elaborato apposito progetto divisionale – condiviso dalle parti con riguardo alle assegnazioni degli immobili –, che ha tenuto conto anche dell'iscrizione ipotecaria su taluni degli immobili, prediligendo l'attribuzione all'attrice di lotti degli immobili ipotecati, ed ha quantificato i conguagli in denaro, conguagli che, tuttavia, vanno riveduti e corretti in funzione di quanto osservato in relazione alla donazione e alla assegnazione delle macchine agricole.
Pertanto, così si dispone:
- l'assegnazione a del bene 1.a) della relazione peritale Parte_1
(Appartamento al piano terra con balconi e veranda), del valore di € 64.600,00, più un conguaglio in denaro di complessivi € 19.066,67 a carico dei due convenuti e Controparte_1
9 pro quota. CP_2
La quota parte di eredità spettante a è pertanto pari a € 64.600,00 Parte_1
+ 19.066,67 = €. 83.666,67.
- l'assegnazione a del bene 2.a) della relazione peritale (Appartamento al Controparte_1
primo piano con balconi), del valore di € 53.650,00, del bene 1.b) della relazione peritale, del valore di € 6.400,00, e del bene 2.b) della relazione peritale, del valore di € 4.350,00
(costituenti il terrazzo di pertinenza). Il tutto per complessivi € 64.400,00.
Di poi, alla quota di va imputata la somma di € 32.500,00 in ragione della Controparte_1
donazione – nulla – ricevuta dai genitori, nonché il 50% del valore del bene 14
(motofurgoncino Ape Piaggio), stimato al momento dell'apertura della successione per €
3.000,00 (il suddetto bene è stato venduto dai due fratelli, odierni convenuti, in data
15.7.2020).
Così addivenendosi alla complessiva somma di € 98.400,00, con conguaglio di € 14.733,33 da versarsi in favore della LA . Parte_1
La quota parte di eredità spettante a è pertanto pari a € 98.400,00 - Controparte_1
14.733,33 = € 83.666,67.
- l'assegnazione a del bene 3) (garage) della relazione peritale, del valore di € CP_2
14.500,00, del bene 4 della relazione peritale, di valore nullo, dei beni da 5) a 13) (i terreni) della relazione peritale, del valore di € 38.000,00, e del bene 15 (la motoagricola trattrice
Imer) della relazione peritale, del valore di € 1.500,00. Il tutto per complessivi € 54.000,00.
Anche alla quota di va imputata la somma di € 32.500,00 in ragione della CP_2
donazione – nulla – ricevuta dai genitori, nonché il 50% del valore del bene 14
(motofurgoncino Ape Piaggio), stimato al momento dell'apertura della successione per €
3.000,00 (il suddetto bene è stato venduto dai due fratelli in data 15.7.2020).
Così addivenendosi alla complessiva somma di € 88.000,00, con conguaglio di € 4.333,33 da versarsi in favore della LA . Parte_1
La quota parte di eredità spettante a è pertanto pari a € 88.000,00 - 4.333,33 = CP_2
€ 83.666,67.
Va, poi, precisato che il debito da conguaglio che grava sul condividente ha natura di debito di 10 valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti.
L'esistenza di poteri officiosi del Giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici (cfr. Cass. 10624/2010; Cass. 15288/2014).
Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato l'avvenuta verificazione della lievitazione del prezzo di mercato, per cui saranno dovuti solo gli interessi corrispettivi, senza alcuna rivalutazione.
Tali interessi matureranno dalla pronuncia della presente sentenza sino al soddisfo ("Gli interessi corrispettivi dovuti a titolo di conguaglio rappresentativo del valore effettivo del bene al momento della divisione decorrono solo a partire dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della divisione in quanto conseguenza diretta della pronuncia" - così Cass. civ. n. 6653/2003; v. anche Cass. civ. n.
2483/2004; Cass. civ. n. 6653/2003).
Infine, in merito alla contestazione dell'attrice in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto per la registrazione della sentenza n. 4094/2016 del Tribunale di Torino, si precisa che il tema esula dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, vanno definitivamente poste pro quota a carico dei condividenti, ovvero l'attrice e i due convenuti, Parte_1 [...]
e , ordinando ai suddetti, in solido tra loro, il rimborso della quota di € 840,36 CP_1 CP_2
versata dalla parte intervenuta, , che ha dato prova del pagamento (doc. 9 Controparte_3
allegato alle note di trattazione scritta del 19.6.2024).
Quanto alle spese di lite, nulla si dispone in favore del creditore intervenuto ai sensi dell'art. 1113
c.c., atteso che la predetta norma prevede che lo stesso intervenga a proprie spese.
Con riferimento ai rapporti tra i condividenti, in applicazione della regola generale della soccombenza, le spese citate vanno poste a carico dell'attrice, , nella Parte_1
misura di due terzi, in considerazione del complessivo esito del giudizio, stante la soccombenza
11 della predetta relativamente ad alcune delle pretese formulate, mentre per la restante parte esse andranno compensate tra i suddetti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 887/2020 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi nei seguenti termini:
- assegna a l'immobile per civile abitazione sito a Comiso, in via A. Parte_1
Amari n. 2, Piano terra e piano 2° Comiso, foglio 18, part. 505 sub 3, cat. A/3, classe 3, 6,5 vani, rendita € 386,05;
- assegna a l'immobile per civile abitazione sito a Comiso, in via A. Amari n. 2 Controparte_1
Piano 1° e piano 2° Comiso, foglio 18, part. 505 sub 4, cat. A/3, classe 3, 4,5 vani, rendita €
326,66 con il terrazzo di pertinenza;
- assegna a l'autorimessa sita Comiso in via A. Amari n. 4, P.T., foglio 18, part. CP_2
505 sub 2, cat. C/6, classe 2, 48 mq, rendita € 89,24; l'immobile collabente sito a RI in
C.da Boscorotondo, foglio 93, part. 1170 sub 1, cat F/2, 18 mq;
i terreni siti a RI in C.da
Boscorotondo, distinti in Catasto al foglio 93, p.lle 1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-
1129-433; nonché la motoagricola trattrice agricola Imer mod. 270 SL, immatricolata per la prima volta nel 1965 e successivamente al n. 842 il 25 ottobre 1971 a nome di
[...]
e . Per_1 Controparte_4
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
della somma di € 19.066,67 a titolo di conguaglio, pro quota (e quindi € 14.733,33
[...]
ed € 4.333,33 ), oltre agli interessi legali dalla data di Controparte_1 CP_2
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
12 rigetta le restanti domande attoree;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei condividenti, , Parte_1 [...]
e , pro quota, contestualmente ordinando loro il rimborso sempre pro CP_1 CP_2
quota della somma di € 840,36, versata da;
Controparte_3
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti nella misura di due terzi, che liquida in complessivi € 3.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per la restante quota.
nulla sulle spese in favore di , intervenuto ex art. 1113 c.c. Controparte_3
Così deciso in Ragusa, in data 31.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
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