TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6351/2025
RE BBLICA TATIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
PRESIDENTE est. COSTANZA TETI
CO RINALDI UD
EA CH UD
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6351/2025 promossa congiuntamente da:
و con l'avv. VEZZOLI Parte 1 (c.f. C.F. 1 SAMANTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Adro (BS), Via San Martino
n. 35
e
), con l'avv. VEZZOLI SAMANTA, elettivamente Parte 2 (c.f. C.F. 2
domiciliato presso lo studio del difensore in Adro (BS), Via San Martino n. 35
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 3.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1) Il figlio minore Per 1 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica della stessa unitamente alla medesima sita a
CA (BS) alla via Giuseppe Verdi n. 7.
2) I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore.
3) Tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute verranno prese concordemente dai genitori. 4) In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura del figlio, facendo sempre prevalere il suo interesse.
5) I genitori reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse del figlio minore nonché a comunicare i cambi di numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del figlio minore.
6) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alterni, con pernotto, dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica alle ore 21,00
e, in estate, fino alle ore 22,00 allorquando lo porterà a casa della madre;
- due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 18,30 fino alle ore 21,00 e, in estate, fino alle ore 22,00, allorquando lo porterà a casa della madre;
Ulteriori e/o diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche della minore nonché delle esigenze dei medesimi.
7) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà i giorni festivi (Vigilia di
Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno, domenica di Pasqua, lunedì in Albis), in maniera alternata di modo che tali giorni vengano trascorsi ad anni alterni un anno con la madre ed un anno con il padre. Per i restanti giorni di vacanza scolastica verrà mantenuto fermo l'ordinario calendario di visita. Resta inteso che, relativamente alle predette vacanze natalizie e pasquali, le parti potranno accordarsi anticipatamente (entro il 30 novembre) qualora intendessero effettuare dei viaggi da soli o in compagnia dei figli.
8) Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del minore e tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. Entrambi i ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo di località di vacanza presso cui verrà portato il figlio.
9) Ad anni alterni, il figlio trascorrerà le altre festività da calendario (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) con la madre o il padre.
I genitori concordano inoltre che Per 1 trascorrerà la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre nonché la festa del papà e il compleanno del papà con il padre. I ricorrenti concordano altresì che ad anni alterni il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre e il padre.
10) Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario del figlio minore fino a che lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il padre verserà alla madre, entro il 20 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 275,00= (di cui € 25,00 quale contributo per la retta mensile della mensa scolastica di Per 1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat,
a far data dal deposito del presente ricorso.
11) A titolo di concorso al mantenimento straordinario del figlio minore fino a che lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il padre si impegna esclusivamente, nella misura del 100%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per Per 1 econdo il Protocollo in uso avanti il Tribunale Ordinario di Brescia del 14.07.2016 che qui si intende integralmente richiamato;
con l'avvertenza che, qualora la madre dovesse anticipare la spesa, il padre provvederà all'integrale rimborso entro tre giorni, a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della documentazione fiscale da parte della madre. I ricorrenti concorderanno le spese con le seguenti modalità: invio di una comunicazione scritta (e-mail o sms) che, in assenza di riscontro entro 48 ore, si intenderà per accettata.
12) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale previsto ex lege venga erogato al 100% in favore della madre.
13) I ricorrenti concordano per il nulla osta al rilascio del passaporto e della carta d'identità utili per recarsi all'estero per il figlio minore.
14) I ricorrenti si impegnano a rispettare le condizioni sopraindicate fin dalla sottoscrizione del presente atto.
15) I ricorrenti concordano per la compensazione delle spese legali.»>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e [...] Con ricorso congiunto depositato il 25.3.2025 Parte 1
Pt 2 premesso di essere genitori di Persona 2 nato il [...], domandavano la
,
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
NZ ET
RE BBLICA TATIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
PRESIDENTE est. COSTANZA TETI
CO RINALDI UD
EA CH UD
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6351/2025 promossa congiuntamente da:
و con l'avv. VEZZOLI Parte 1 (c.f. C.F. 1 SAMANTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Adro (BS), Via San Martino
n. 35
e
), con l'avv. VEZZOLI SAMANTA, elettivamente Parte 2 (c.f. C.F. 2
domiciliato presso lo studio del difensore in Adro (BS), Via San Martino n. 35
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 3.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1) Il figlio minore Per 1 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica della stessa unitamente alla medesima sita a
CA (BS) alla via Giuseppe Verdi n. 7.
2) I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore.
3) Tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute verranno prese concordemente dai genitori. 4) In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura del figlio, facendo sempre prevalere il suo interesse.
5) I genitori reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse del figlio minore nonché a comunicare i cambi di numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del figlio minore.
6) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alterni, con pernotto, dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica alle ore 21,00
e, in estate, fino alle ore 22,00 allorquando lo porterà a casa della madre;
- due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 18,30 fino alle ore 21,00 e, in estate, fino alle ore 22,00, allorquando lo porterà a casa della madre;
Ulteriori e/o diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche della minore nonché delle esigenze dei medesimi.
7) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà i giorni festivi (Vigilia di
Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno, domenica di Pasqua, lunedì in Albis), in maniera alternata di modo che tali giorni vengano trascorsi ad anni alterni un anno con la madre ed un anno con il padre. Per i restanti giorni di vacanza scolastica verrà mantenuto fermo l'ordinario calendario di visita. Resta inteso che, relativamente alle predette vacanze natalizie e pasquali, le parti potranno accordarsi anticipatamente (entro il 30 novembre) qualora intendessero effettuare dei viaggi da soli o in compagnia dei figli.
8) Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del minore e tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. Entrambi i ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo di località di vacanza presso cui verrà portato il figlio.
9) Ad anni alterni, il figlio trascorrerà le altre festività da calendario (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) con la madre o il padre.
I genitori concordano inoltre che Per 1 trascorrerà la festa della mamma e il compleanno della mamma con la madre nonché la festa del papà e il compleanno del papà con il padre. I ricorrenti concordano altresì che ad anni alterni il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre e il padre.
10) Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario del figlio minore fino a che lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il padre verserà alla madre, entro il 20 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 275,00= (di cui € 25,00 quale contributo per la retta mensile della mensa scolastica di Per 1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat,
a far data dal deposito del presente ricorso.
11) A titolo di concorso al mantenimento straordinario del figlio minore fino a che lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il padre si impegna esclusivamente, nella misura del 100%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per Per 1 econdo il Protocollo in uso avanti il Tribunale Ordinario di Brescia del 14.07.2016 che qui si intende integralmente richiamato;
con l'avvertenza che, qualora la madre dovesse anticipare la spesa, il padre provvederà all'integrale rimborso entro tre giorni, a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della documentazione fiscale da parte della madre. I ricorrenti concorderanno le spese con le seguenti modalità: invio di una comunicazione scritta (e-mail o sms) che, in assenza di riscontro entro 48 ore, si intenderà per accettata.
12) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale previsto ex lege venga erogato al 100% in favore della madre.
13) I ricorrenti concordano per il nulla osta al rilascio del passaporto e della carta d'identità utili per recarsi all'estero per il figlio minore.
14) I ricorrenti si impegnano a rispettare le condizioni sopraindicate fin dalla sottoscrizione del presente atto.
15) I ricorrenti concordano per la compensazione delle spese legali.»>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e [...] Con ricorso congiunto depositato il 25.3.2025 Parte 1
Pt 2 premesso di essere genitori di Persona 2 nato il [...], domandavano la
,
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
NZ ET