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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 27.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2130/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. legge 689/1981 in materia di lavoro e previdenza” e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avvocati Francesco Moscatiello e Bruno Moscatiello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Casagiove (CE) via Liguria p.co Merola 26– opponente –
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena località San Benedetto – opposto –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avvocato Giusi Giocasta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 184,– opposta -
-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06/04/2023, l'opponente, in epigrafe indicata, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in ricorso e degli gli avvisi di addebito richiamati aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali annualità 2016 – 2021 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la nullità della notifica degli atti impugnati. Vinte le spese di lite con distrazione.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' e l per Controparte_2 contestare ed impugnare tutte le avverse prospettazioni con svariati argomenti chiedendo l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
Istruita in via documentale all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuale
**********
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche la ai sensi Controparte_4 dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio CP_ di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la deve invece Controparte_5 ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Tanto premesso occorre, a questo punto, verificare l'ammissibilità dell'opposizione.
2 Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs. 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Corte di
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007;
Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n.
17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso
4 in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia, va verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Nella specie l'istante ha dedotto vizi attinenti al merito della pretesa contributiva (eccezione di prescrizione) che andavano proposti entro il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati. CP_ L' ha invero documentato la regolare notifica degli stessi avvisi di addebito via pec, rispettivamente, in data 08.01.2017 (atto n. atto 328 2016 00076515 31 000) – 02.09.2017 ( atto n. 328 2017 00009541
00 000 e atto n. 328 2017 00009542 01 000) – in data 19.11.2021 (atto n. 328 2021 00010282 22 000) e in data 19.11.2021 (atto n. 328 2021 00010700 68 000)
La prova della notifica via PEC è assolta con la produzione della ricevuta di avvenuta consegna, RAC, trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria (come chiarito da S.C. di cassazione con sentenza n. 30532/2018 e n. 15035/2016).
Si precisa che la validità e il perfezionamento delle notifiche via PEC dell'avviso di addebito sono regolate dalle seguenti previsioni: l'art. 30 comma 4 D.lvo n. 78/2010, che stabilisce “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La CP_3 notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; l'art. 6 comma 3 d.p.r. n.
68/2005 che prevede “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”..
In definitiva, tutti gli avvisi di addebito devono ritenersi correttamente notificati e mai opposti.
Ne consegue che tutti gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza ovvero di nullità della notifica, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
5 In relazione all'eccezione di prescrizione successiva alla data di notifica dei titoli esattoriale, rileva il giudicante che la stessa appare infondata avendo l' dato prova di aver Controparte_2 interrotto , tempestivamente, la prescrizione.
Giova evidenziare che, nella fattispecie in esame, bisogna tener conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020
(pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal
31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni di sospensione della prescrizione.
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito innanzi richiamati (la più vetusta avvenuta in data 08.01.2017),
l' ha dato prova di aver interrotto, tempestivamente, la prescrizione Controparte_2 notificando all'opponente, entro i termini di legge ( 5 anni + 311 giorni) la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in data 21.09.2022 e la successiva intimazione di pagamento in data 14.02.2023
(cfr allegati prod. Ader).
Ritiene, inoltre il Tribunale che è irrilevante che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di
Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023,
n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.
Ne consegue che tutti gli atti impugnati sono stati correttamente notificati
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.680,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 27.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2130/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. legge 689/1981 in materia di lavoro e previdenza” e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avvocati Francesco Moscatiello e Bruno Moscatiello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Casagiove (CE) via Liguria p.co Merola 26– opponente –
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena località San Benedetto – opposto –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avvocato Giusi Giocasta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 184,– opposta -
-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06/04/2023, l'opponente, in epigrafe indicata, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in ricorso e degli gli avvisi di addebito richiamati aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali annualità 2016 – 2021 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la nullità della notifica degli atti impugnati. Vinte le spese di lite con distrazione.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' e l per Controparte_2 contestare ed impugnare tutte le avverse prospettazioni con svariati argomenti chiedendo l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
Istruita in via documentale all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuale
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Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche la ai sensi Controparte_4 dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio CP_ di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la deve invece Controparte_5 ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Tanto premesso occorre, a questo punto, verificare l'ammissibilità dell'opposizione.
2 Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs. 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Corte di
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007;
Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n.
17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso
4 in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia, va verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Nella specie l'istante ha dedotto vizi attinenti al merito della pretesa contributiva (eccezione di prescrizione) che andavano proposti entro il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati. CP_ L' ha invero documentato la regolare notifica degli stessi avvisi di addebito via pec, rispettivamente, in data 08.01.2017 (atto n. atto 328 2016 00076515 31 000) – 02.09.2017 ( atto n. 328 2017 00009541
00 000 e atto n. 328 2017 00009542 01 000) – in data 19.11.2021 (atto n. 328 2021 00010282 22 000) e in data 19.11.2021 (atto n. 328 2021 00010700 68 000)
La prova della notifica via PEC è assolta con la produzione della ricevuta di avvenuta consegna, RAC, trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria (come chiarito da S.C. di cassazione con sentenza n. 30532/2018 e n. 15035/2016).
Si precisa che la validità e il perfezionamento delle notifiche via PEC dell'avviso di addebito sono regolate dalle seguenti previsioni: l'art. 30 comma 4 D.lvo n. 78/2010, che stabilisce “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La CP_3 notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; l'art. 6 comma 3 d.p.r. n.
68/2005 che prevede “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”..
In definitiva, tutti gli avvisi di addebito devono ritenersi correttamente notificati e mai opposti.
Ne consegue che tutti gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza ovvero di nullità della notifica, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
5 In relazione all'eccezione di prescrizione successiva alla data di notifica dei titoli esattoriale, rileva il giudicante che la stessa appare infondata avendo l' dato prova di aver Controparte_2 interrotto , tempestivamente, la prescrizione.
Giova evidenziare che, nella fattispecie in esame, bisogna tener conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020
(pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal
31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni di sospensione della prescrizione.
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito innanzi richiamati (la più vetusta avvenuta in data 08.01.2017),
l' ha dato prova di aver interrotto, tempestivamente, la prescrizione Controparte_2 notificando all'opponente, entro i termini di legge ( 5 anni + 311 giorni) la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in data 21.09.2022 e la successiva intimazione di pagamento in data 14.02.2023
(cfr allegati prod. Ader).
Ritiene, inoltre il Tribunale che è irrilevante che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di
Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023,
n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.
Ne consegue che tutti gli atti impugnati sono stati correttamente notificati
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.680,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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