Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6084.2023 R.A.C.L., promossa da:
Testimone_1
con il proc. avv. Troso
CONTRO
CP_
avvocatura
L'odierna parte ricorrente ha adito in data 29.5.23 questo Giudice chiedendo annullarsi CP_ l'indebito di euro 4582,09 lamentato da con atto del 18.10.18 per mancata comunicazione dei redditi 2010 (in merito a quanto erogato al dante causa a titolo di pensione inv. civ. nel periodo 1.11\12.12); il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ All'uopo espone come abbia lamentato l'indebito de quo nonostante la buona fede dell'accipiens e non risultando ripetibili le somme erogate prima dell'accertamento della non debenza della prestazione.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come l'indebito sia derivato dalla mancata comunicazione dei dati reddituali.
Ebbene, quando la morte o la perdita della capacità di una parte costituita a mezzo di procuratore si verifica durante il corso del giudizio di merito fino all'udienza di discussione, il processo si interrompe, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., solo se il procuratore dichiara l'evento in udienza o lo notifica alle altre parti, mentre, in Mancanza di tale comunicazione
- non surrogabile dalla conoscenza dell'evento stesso che queste ultime abbiano aliunde e rimessa alla discrezionale iniziativa del procuratore in forza del potere rappresentativo conferitogli con la procura ad litem - si configura, in deroga agli artt. 1722 n. 4 e 1396, secondo comma, cod. civ., il fenomeno dell'ultrattività della procura stessa, che permane in tutto il successivo svolgimento del rapporto processuale, senza alcuna incidenza delle normative regolanti gli effetti dell'evento intervenuto negli ulteriori diversi momenti del rapporto medesimo e, in particolare, ne' dell'art. 286, primo comma, cod. proc. civ., disciplinante l'ipotesi della morte o della perdita della capacità della parte, cui deve essere notificata la sentenza, dopo la chiusura della discussione, ne' del successivo art. 328, riguardante il caso del verificarsi di uno di siffatti eventi nel periodo di quiescenza del rapporto processuale tra un grado e l'altro del procedimento [Cass. Sez. 3, 16/06/1984, n.
3597].
Ebbene, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito [Cassazione civile , sez. lav., 30 gennaio 2006 , n. 2032, Cass. SS.UU.
4.8.10 n.18046].
Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Si deve pertanto, in assenza di elementi atti a coonestare una diversa soluzione, ritenere la sussistenza dell'indebito de quo, non avendo parte ricorrente documentato la sussistenza dei requisiti utili al relativo conseguimento.
Inoltre, si deve osservare come per le somme indebitamente riscosse in data:
- anteriore all'1.1.96 ex art.1, co. 263 l.662.96 “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”;
− anteriore all'1.1.01, il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo [Art. 38, commi
7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448];
− successiva all'1.1.01 , l'indebito è recuperabile alle medesime condizioni con cui lo sarebbe stato a carico del pensionato deceduto. Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Pertanto il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd.
"autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Che è quanto impone l'art.38 Cost quando riconosce il "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè quello alla previdenza per i lavoratori. Pertanto, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto, salvo eventuali puntuali deroghe (cfr. il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, relativo alla CP_ rettificabilità degli errori commessi dall nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
In linea di massima, allora, deve ritenersi l'operatività del'art.2033 c.c.
Invero, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto in cui emerga la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Infatti, l'art.38 Cost. offre un ombrello costituzionale a detto principio nella misura in cui garantisce la soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, altrimenti minata dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare [C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993]
Ebbene, in materia di prestazioni economiche a favore degli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere individuata nella normativa di settore e non nell'art.2033 c.c. né nella normativa dettata in materia di pensioni o di altri trattamenti previdenziali, non applicabile in via analogica in quanto avente vis derogatoria di quei principi di settore. Non a caso la Consulta, ha sottolineato come, grazie al D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, senza peraltro sovrapporre pedissequamente le discipline di per sé differenti (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). Sicchè, per esempio, a margine della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, è stata ritenuta la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'PD (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
Quindi, la disciplina dell'indebito va ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
E così la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge, è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite:
L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Ed infine il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 CP_ novembre 2003, n. 326, norma quest'ultima che, nel disporre che l e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Che è quanto induce ad affermare che la disciplina della ripetibilità varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
CP_ Nella fattispecie è emerso una ripetizione dell'indebito lamentando la mancata comunicazione dei dati reddituali
Ebbene, recita l'art.13, co.6 lett c del D.L. 31/05/2010, n. 78 [Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica] conv.:
“«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di
60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La prestazione è quindi sospesa nell'anno successivo a quello oggetto di omessa dichiarazione per 60gg; l'inutile decorso del termine di 60 gg comporta la perdita del diritto alla prestazione anche per l'anno oggetto della dichiarazione reddituale omessa. Pertanto, si deve ritenere la fisiologica tempestività dell'attivazione del procedimento di recupero dell'indebito per cui è causa, avvenuto nell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere resa.
Né varrebbe a coonestare una diversa soluzione l'art.3 ter dl 850.1976 conv. recita: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.”; trattandosi di norma anteriore a quella supra richiamata.
Peraltro, si deve osservare come, rispetto all'intervento normativo del 1976, si sono registrati altri successivi che depongono per la ripetibilità della prestazione indebita prima ancora della data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale.
L'art.11 della L. 24/12/1993, n. 537 [Interventi correttivi di finanza pubblica] ha previsto che: .”Previdenza e assistenza
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
…
4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza”. Il comma 4 (abrogato poi dal D.L. 20/06/1996, n. 323) ha superato indenne il vaglio della
Consulta [Corte cost., Sent., (ud. 17/10/1996) 05-11-1996, n. 382] che ha evidenziato come
“ Lo scopo della norma è duplice, cioè da un canto, nell'ambito del disegno complessivo di semplificazione ed accelerazione delle procedure, quello di cercare di ridurre il contenzioso prevedibile in conseguenza di verifiche e di riesame programmato con precedenza nelle zone a più alta densità (già nel complesso anomala) di beneficiari di pensioni, assegni ed indennità in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo;
dall'altro, quello di dare un beneficio premiale, cioè di escludere completamente la ripetibilità per coloro che rinunciano al godimento dalla data dell'accertamento, realizzando un incentivo per la composizione consensuale di tutte le situazioni a rischio di revisione e di revoca per mancanza dei presupposti.”
Detto comma si pone quindi in conflitto con l'art.3 ter citato.
In esecuzione di detta norma è stato poi emanato l'art.5 dPR 698.1994 prevede che il formale provvedimento di revoca “produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisito prescritti” e non dalla data del provvedimento che accerta la non spettanza della prestazione assistenziale.
Successivamente l'art.42, V, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha previsto la irripetibilità solo di quanto percepito prima della entrata in vigore del suddetto decreto legge;
Infine, già lo si è ricordato, l'art.13, co.VI, dl 78.2010 conv. l.122.10 ha previsto la revoca della prestazione collegata al reddito in difetto di dichiarazione della situazione reddituale con “recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” e non dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.
Né a dirsi che possa ritenersi la violazione di un legittimo affidamento.
Ebbene, siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione …, in senso favorevole al soggetto privato;
b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono [Cassazione civile , sez. trib. , 02/04/2020 , n. 7656] mentre la mera inerzia della Pa nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo
[Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia
UE sez. X, 04/06/2020, n.812].
Il che non è nella fattispecie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Spese irripetibili.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 20/05/2025
Pqm
Lorenzo Bellanova