Decreto cautelare 20 maggio 2021
Ordinanza cautelare 8 giugno 2021
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 6892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6892 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5276 del 2021, proposto dal sig. FE Di Folco, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Meleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2020, Corte d’Appello di Roma, e la prima sottocommissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2020, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- del verbale del 22/04/2021 della riunione della I sottocommissione per gli esami di avvocato per l’anno 2020 nella parte in cui è stata deliberata la non ammissione del ricorrente alla procedura per cui è controversia avendo lo stesso inviato la domanda telematica, omettendo di unirvi la scansione del documento di identità (art. 4 n. 6 del bando);
- del verbale dell’11/05/2021, nella parte in cui la prima sottocommissione confermava l’esclusione, data la tardività del deposito della documentazione mancante;
- di ogni altro atto e/o comunicazione relativa alla esclusione del ricorrente dalla prima prova orale dell’esame in oggetto (esami di avvocato sessione 2020), per non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 4 n. 6 del bando di esame (D.M. 14/09/2020, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie speciale n. 72 del 15/09/2020) nonché, “per quanto possa occorrere e in via del tutto subordinata”, del bando della procedura per cui è controversia (D.M. 14/09/2020 pubblicato sulla G.U. 4^ Serie speciale n. 72 del 15/09/2020), e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
e per l’ammissione con riserva del ricorrente alla prima prova orale dell'esame per l'abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2020 - presso la Corte di Appello di Roma, come previsto dal D.M. 13/04/2021 concernente Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 14/04/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la nota del 25 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 febbraio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 18 maggio 2021 il ricorrente ha impugnato il verbale del 22.4.2021 della riunione della I sottocommissione per gli esami di avvocato per l’anno 2020, nella parte in cui è stata deliberata la non ammissione dell’interessato all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2020 per assenza della copia del documento d’identità;
- si è costituito per resistere il Ministero della Giustizia;
- il ricorrente, con dichiarazione depositata il 25 febbraio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto, “ nella sessione 2021, […] ha superato l’esame conseguendo il titolo di avvocato ” e “ pertanto è venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio ”;
- all’udienza straordinaria di smaltimento, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del ricorrente e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO