Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di VA, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG. 2775/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]6 a VA, elettivamente domiciliata in VA (GE), Corso
A. De Stefanis 4/9 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Emanuele Uccello, (C.F.
che la rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._2
E
( ), nato a [...] Parte_2 C.F._3 il 22.08.1962, residente in [...]10 a VA, elettivamente domiciliato in
VA (GE), Viale Padre Santo 5/8 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Dondero
(C.F. ), che la rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti (visto del 31.05.2024)
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 03.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciato il divorzio alle condizioni ivi indicate.
Rilevato che, in seguito ad alcuni differimenti del termine richiesti dalle parti, è stata depositata in atti la documentazione richiesta e all'esito con ordinanza del 28.03.2025 il nuovo G.O.P. designato Dott.ssa Patrizia Saglimbeni ha rimesso le parti dinanzi al
Giudice delegato titolare del fascicolo, dott. Giovanni Maddaleni, il quale ha fissato udienza in presenza per procedere alla formalizzazione dei medesimi trasferimenti.
Rilevato che all'udienza del 03.06.2025 le parti hanno dichiarato di volersi divorziare alle condizioni concordate di cui al verbale della già menzionata udienza e pertanto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, visti gli atti e la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio concordatario, trascritto nei registri di stato civile del Comune di VA al n.846, parte II, serie A, anno 1994, volume 1, ufficio
1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono le figlie , il 06.05.1997, maggiorenne, Persona_1
economicamente autosufficiente e , l'11.07.2006, maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente, la quale sta frequentando il 5° anno presso la scuola media superiore, Istituto Ipsis Gaslini Meucci di VA;
▪ il Tribunale di VA con Sentenza n.1335/2021, pubblicata il 10.06.2021, omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi;
▪ sono trascorsi i termini di legge da tale pronuncia senza che vi sia stata alcuna riconciliazione fra i coniugi;
▪ le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali secondo le condizioni indicate in ricorso introduttivo, come confermate all'udienza del 03.06.2025;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di VA, trascritto nei registri di stato civile del Comune di VA al n.846, parte II, serie A, anno 1994, volume 1 ufficio 1, da
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
( ), nato a [...] Parte_2 C.F._3 il 22.08.1962
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Le figlie delle parti e sono la prima maggiorenne ed Per_1 Persona_2 economicamente indipendente mentre la seconda sta frequentando, con profitto, il
5° anno presso la scuola media superiore Ipsis Gaslini Meucci e ad ella occorre un inevitabile supporto economico mensile, da corrispondere dal padre alla madre, che entrambi i genitori fissano in €.250,00 mensili, indicizzati, anno e per anno, agli incrementi ISTAT, quale contributo al mantenimento ordinario oltre alle spese straordinarie che sono poste a carico di entrambi i genitori al 50% da determinarsi e concordarsi secondo le modalità di cui al c.d. “protocollo” Verbale 15.09.16, della
IV sezione civile del Tribunale di VA noto alle parti e qui da intendersi come ritrascritto;
- La NOa dichiarandosi economicamente autosufficiente Parte_1 dichiara di aver rinunciato già dal 01.09.23 all'assegno di mantenimento già previsto a suo favore concordemente con il coniuge e dichiara altresì di rinunciare, come rinuncia, a qualsiasi assegno divorzile, ritenendo definita ogni questione economica e patrimoniale tra le parti, ivi compresa ogni eventuale questione pregressa, anche in ragione del trasferimento immobiliare di cui infra disposto con il presente atto. Parimenti il NO , dichiarandosi anch'egli economicamente Parte_2 autosufficiente, rinuncia a qualsiasi pretesa divorzile nei confronti della NOa
essendosi, con le regolamentazioni odierna, definita ogni Parte_1 reciproca questione.
- Le parti stabiliscono, concordemente, il trasferimento della quota immobiliare, pari a ½ dell'intero della proprietà piena di competenza del ricorrente, IG. Parte_2
a favore della coniuge, , ricorrente, così catastalmente
[...] Parte_1 identificato, (All.6, 7):
immobile costituito dall'alloggio, ex casa coniugale, sito in VA, Via Rosata
n.35, piano 1, int.6, Sezione urbana BAV, Foglio 44, particella 232, sub 8, zona cens.5, cat. A/4, classe 4, consistenza vani 3,5, R.C.216,91, (All.
6 - certificato catastale immobile). Le parti riconoscono che l'attribuzione immobiliare che precede costituisce contributo in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
1) Il IG. trasferisce con tutte le garanzie di legge alla IG.ra Parte_2
che accetta e riceve la quota di ½ del diritto di piena proprietà Parte_1 relativo al seguente immobile sito in VA-Bavari, facente parte della casa distinta con il civico numero 35 (trentacinque) di Via Rosata e precisamente:
- Appartamento distinto con il numero intero 6 -sei-, posto al piano primo (secondo fuori terra), composta di due vani oltre ai servizi;
a confini: a nord-est vano scale e interno sette;
a sud est interno dieci;
a sud ovest muri perimetrali su distacco;
a nord ovest interno 7; sopra interno undici;
sotto interno tre.
Detta unità immobiliare risulta così censita al C.E.U. partita sita in VA, P.IVA_1
Via Rosata n.35, piano 1, int.6, così catastalmente identificato: Sezione urbana BAV,
Foglio 44, mappale 232, sub 8, zona cens.5, cat.A/4, classe 4, consistenza vani 3,5,
R.C.216,91. Salvo miglior descrizione, più precisi confini e dati anche catastali di cui eventuali errori od omissioni o meno esatte indicazioni, non devono invalidare il presente atto, (All.6).
2) La su indicata unità immobiliare è trasferita nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui oggi si trova, vista e gradita alla parte percettrice anche per quanto riguarda le parti condominiali dell'edificio, con tutti gli inerenti diritti anche reali, passi, accessi, fissi, infissi, dipendenze, pertinenze, impianti, manufatti, servitù attive e passive, con la proporzionale comproprietà sull'area entro il perimetro esterno della casa, e su tutto quanto altro per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio e di proprietà comune, indivisibile ed inalienabile fra tutti i condomini della stessa casa. 3) La parte percettrice dichiara di conoscere ed accettare e si obbliga ad osservare e di far osservare dai suoi aventi causa, a qualunque titolo, il regolamento di condominio dell'appartamento de qua. Dalla data del provvedimento di legge, d'accoglimento del ricorso la ricorrente, IG.ra si assume gli Parte_1 effetti passivi ed attivi del trasferimento, mentre le incombenze fiscali del presente atto e conseguenti saranno a carico d'entrambe le parti, odierni ricorrenti.
4) La parte trasferente dichiara e garantisce che quanto trasferito con quest'atto:
a) di essere titolare della quota di ½ del diritto di piena proprietà per esserle pervenuto in forza di atto a rogito Dott. , notaio in VA, iscritto Persona_3 nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di VA e Chiavari del 13 - tredici, 4 - aprile
- 1994 – millenovecento- novantaquattro in VA, con studio in Via XX Settembre civ.33, int.4, Rep.36308, Num. ordine 9539, registrato a VA e trascritto al n.87 del 2 maggio 1994 dalla ex proprietaria, IG.ra , nata a [...] il 27 Parte_4 giugno 1953, all'epoca residente in [...], interno 6, VA la quale vendeva, con tutte le garanzie di legge, agli odierni ricorrenti, IG. Parte_2
e IG.ra , sopra identificati, i quali accettavano e compravano Parte_1
l'immobile, come sopra identificato in VA Bavari, facente parte della casa distinta con il civico numero 35 di Via Rosata, (All.6, 7).
b) La allora venditrice, IG.ra dichiarava che l'immobile venduto era Persona_4 di sua piena proprietà e disponibilità per esserle pervenuto in forza di atto a rogito
Notaio di VA il 19 dicembre 1985 rep.115.276, registrato a Persona_5
VA il 3 gennaio 1976 al numero 322, trascritto a VA il 17 gennaio 1986 al numero 2647, al quale atto ed agli atti in esso menzionati le parti fanno ogni più ampio ed opportuno riferimento per le anteriori provenienze e per quant'altro possa occorrere, (All.7).
5) Il ricorrente, IG. trasferisce ed assegna la quota di ½ del diritto Parte_2 di piena proprietà dell'immobile, sopra identificato con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da debiti, liti, vincoli, pesi, ipoteche, privilegi, anche fiscali e trascrizioni pregiudizievoli, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben note alle parti ricorrenti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e possesso alla ricorrente del bene immobile, sito nel Comune di VA, come sopra identificato.
6) Le parti menzionano che l'ipoteca, iscritta a VA il 30 dicembre 1985 al numero 5138 a favore della Cassa di Risparmio delle province lombarde, essendo il relativo debito completamente estinto ed il conseguente consenso alla cancellazione era stato ricevuto dal notaio di VA, il 23 febbraio 1994, Persona_5 rep.36.182, previamente la stipula del contratto di compravendita a favore di entrambi gli odierni ricorrenti, avvenuto il 13 aprile 1994, (cfr. All.7).
7) Gli odierni ricorrenti confermano di aver versato, al momento dell'acquisto, il 13 aprile 1994, il prezzo di vendita convenuto ed accettato di lire 42 milioni, che la parte venditrice, IG.ra dichiarava d'avere ricevuto, prima d'ora, dalle parti Parte_4 compratrici, odierni ricorrenti, di cui riceveva quietanza di saldo del prezzo con rinuncia all'ipoteca legale eventualmente nascente dall'atto, stipulato dal notaio
Per_5
Dalla data della stipula del suddetto atto gli odierni NOi ricorrenti in allora acquirenti si assumevano gli effetti passivi ed attivi della vendita nonché le spese dell'atto e conseguenti, (All.7).
8) La IG.ra acquisendo l'intera porzione disponibile del coniuge, Parte_1 diventando quindi proprietaria esclusiva dell'intero immobile, sopra identificato, è disponibile a dichiarare di richiedere le agevolazioni, previste dalla Legge 24 Marzo
1993, n.75 e successive integrazioni, pubblicata nella Gazz. Uff.24 marzo 1993 n.69.
Disposizioni tutte che invoca essendo l'immobile, oggetto di quest'atto, già adibito ad abitazione principale e non rientrando nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e quindi di non possedere le caratteristiche di lusso, indicate nel D.M.1072 del 2 agosto
1969.
9) Il ricorrente, IG. , in qualità di trasferente la propria quota di Parte_2 proprietà, dichiara di non agire nell'esercizio d'impresa, arte o professione e pertanto tale dichiarazione è soggetta agli ammonimenti penali in caso di falsa e/o reticente dichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, pubblicato in
Gazz. Uff.20 febbraio 2001 n.42 ed in particolare il ricorrente cedente, IG. Parte_2
dichiara e garantisce che le opere relative all'immobile, oggetto di
[...] trasferimento, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e dopo tale data non sono state apportate allo stesso immobile modifiche soggette a concessione edilizie in sanatoria, (Legge 28 Febbraio 1985 n. 47).
10) Le parti dichiarano che il reddito dell'immobile de quo è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna è scaduto il termine di presentazione ai sensi della Legge 26 giugno 1990, n.155 e successive modifiche, (All.6, 7).
Altresì i ricorrenti divorziandi, nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali tra coniugi, nel presente atto in cui è previsto il trasferimento immobiliare ricordano che rientra nell' agevolazione di cui all'art.10, L.6 marzo 1987, n.74, prevalendo sull'agevolazione c.d. “Prima casa”, in quanto il regime è più vantaggioso poiché il presente atto sarà esente da imposta di registro, da imposta ipotecaria, da imposta catastale e tassa d' , essendo dovuti i soli onorari e gli oneri previdenziali, CP_1 oltre alle spese di istruttoria della pratica attinente alle verifiche ipocatastali i cui riferimenti normativi sono gli artt.1322, 1376, 2657, 2699 c.c., L.27/02/1985, n.52,
Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 29 luglio 2021, n.21761.
11) Le part evidenziano che all'Agenzia delle Entrate è interdetto l'accertamento del valore immobiliare ai fini delle imposte indirette e non è prevista decadenza;
quindi,
è possibile cedere l'immobile anche entro i primi 5 anni dal presente trasferimento.
Ad esclusivo fine erariale, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il valore odierno della metà residuale dell'intero appartamento e pertinenze, prima casa, sopra identificato, trasferito è fissato nella cifra d'€.12.526,56, (All.6).
12) Trasferimento nel quale il ricorrente, IG. , in qualità di Parte_2 cedente, assistito dall'Avv. Alessandro Dondero, dichiara espressamente la volontà, ex art.1376 c.c., di trasferire la quota di ½ del diritto pieno di proprietà ed altresì esprime la conformità dei dati catastali e della planimetria i quali sono pienamente conformi allo stato di fatto in base alle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all' obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa, nonché dichiara che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari
(cfr. All.6, 7).
In ogni caso il ricorrente, IG. rinunzia espressamente ad Parte_2 eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio relativamente al trasferimento delle quote immobiliari a questa trasferite e descritte dianzi, rinunciando esplicitamente a ricevere qualunque sorta di pagamento, con espresso esonero del IG. Conservatore da qualsiasi nascente responsabilità.
13) La ricorrente, IG.ra in qualità di cessionaria, assistita Parte_1 dall'Avv. Giorgio Emanuele Uccello prende atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente cedente ed esprime l'espressa accettazione del trasferimento immobiliare a proprio favore;
altresì conferma la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria (cfr. All. 6, 7).
In conseguenza della cessione di cui ante la ricorrente, IG.ra in Parte_1 qualità di cessionaria, diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritto e all'atto della sottoscrizione del presente verbale la IG.ra
[...]
[...] è immessa nel possesso esclusivo dell'immobile di cui il IG. Parte_1 Parte_2
consegna, in seduta stante, tutte le chiavi d'accesso all'immobile in oggetto
[...]
(cfr. All.6, 7).
-Ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 nonché' del DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, la parte cedente dichiara e la parte acquirente, ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom. del 24/03/2025, asseverata il Persona_6
31/03/2025 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di VA (verbale Reg.
Cronol. N. 4756/2025), qui allegata, che in data 12 luglio 1955, il Sindaco del
Comune di VA, con provvedimento n. 1671 ha decretato l'abitabilità della casa posta in Via Rosata n. 35, secondo quanto precisato dalla citata perizia giurata del tecnico Geom. , che i predetti dati di identificazione catastale Persona_6 riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto, che tali planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari, che gli immobili sono rappresentati nelle planimetrie catastali allegate alla citata perizia tecnica attestante la conformità della planimetria catastale allo stato di fatto e la corrispondenza dei dati catastali, nonché la conformità tra le intestazioni catastali e le risultanze dei registri immobiliari e nelle dichiarazioni di stato legittimo del Geom.
del 24/03/2025 rese nella già menzionata perizia. Persona_6
- Oltre a quanto sopra, le parti richiamano, ai fini della descrizione dei beni oggetto di cessione, tutto quanto indicato nella perizia sopra indicata, che, ad ogni e qualsiasi fine, dichiarano di ben conoscere.
-Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato Geom. in Persona_6 data 24/3/2025 Cod. ident. 07202512692, Prot. 2025/0165402, qui allegato.
-Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli art. 1754 s.s. cc.
-I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. -Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare la Cancelleria del Tribunale e il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici
-Le parti si impegnano altresì a depositare presso la Cancelleria del Tribunale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, copia della nota di trascrizione e della visura catastale aggiornata.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di VA (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in VA nella camera di consiglio del giorno 13.6.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni