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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 6.3.2024 da
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Ganzaria (CT), residente a Doha (Qatar), Falcon Tower Building 50 Street 801, zone
61, P.O. Box 22818, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Tosi Ricci Oddi, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Scalabrini, n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
, (C.F. ), nata l'[...] a [...] e ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Bertoni, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Santa Eufemia, n.
21, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato. - RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza dell'11.3.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE E PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.3.2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio così come stabilite dalla sentenza di divorzio congiunto n.
589/2022, pronunciata dal Tribunale di Piacenza il 29.11.2022 nel procedimento R.G. n.
1563/2022, con particolare riferimento alle condizioni relative all'affidamento ed al collocamento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva:
che in seguito alla pronuncia di divorzio il comportamento della signora si CP_1
era mostrato contrario agli interessi dei figli minori e a nulla era servito l'intervento dei legali delle parti così come il percorso di mediazione svolto per alcuni mesi nel 2023 da entrambi i genitori con la dr.ssa infatti la signora sfruttando la Persona_3 CP_1
lontananza geografica paterna (il ricorrente viveva a Doha – Qatar – per motivi di lavoro dal 2017), continuava a gestire i figli in totale autonomia, escludendo del tutto il padre dalla loro vita, non tenendo in alcun conto il suo punto di vista e le sue volontà, ponendo financo entrambi i figli in un grave e costante conflitto di lealtà nei confronti del padre;
che, pertanto, la madre aveva completamente, consapevolmente e ripetutamente disatteso gli impegni assunti in sede di separazione prima e di divorzio poi, ponendo in essere condotte censurabili quali dinieghi, bugie, sotterfugi, omissioni di informazioni, che il ricorrente non poteva più tollerare;
che, infatti, sia in sede di separazione consensuale che di divorzio congiunto, le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, l'assunzione congiunta delle decisioni di loro maggiore interesse ed un calendario di frequentazione paterna che tenesse conto della residenza del padre in Qatar e dei suoi rientri in Italia;
che il padre, nonostante la lontananza geografica dai figli, aveva sempre mantenuto un legame molto stretto con entrambi i figli, sentendoli telefonicamente e tramite videochiamate quasi tutti i giorni, talvolta più volte al giorno;
inoltre, il padre aveva sempre versato il contributo economico previsto per il mantenimento dei figli (e per un certo periodo anche a favore della signora , rispettando puntualmente tutti gli CP_1
impegni economici concordati;
al contrario, la madre non aveva rispettato le condizioni concordate nella sentenza di divorzio congiunto, disattendendo, in particolare, la clausola di cui al punto 6) in ordine all'inizio della convivenza della madre con un nuovo compagno all'insaputa del padre e la clausola di cui al punto 12) in ordine alla vendita della casa familiare ed al trasferimento dei figli all'insaputa del padre;
la madre, peraltro, aveva trasferito la residenza anagrafica dei figli senza l'autorizzazione paterna;
che, pertanto, la signora aveva violato il principio di bigenitorialità così CP_1 rendendo impossibile al signor l'esercizio delle sue funzioni genitoriali come Pt_1
avrebbe voluto e inteso fare nonostante la lontananza geografica dai figli.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente concludeva chiedendo la parziale modifica della sentenza di divorzio congiunto n. 589/2022 relativamente alle condizioni riguardanti l'affidamento ed il collocamento di e con collocamento dei minori Per_1 Per_2
presso il padre a Doha (Qatar) se ritenuto nel loro interesse;
in aggiunta, chiedeva la condanna della signora al risarcimento dei danni causati ai figli e al signor CP_1 Pt_1
così come accertati in corso di causa.
Con decreto in data 13.3.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 2.7.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 29.5.2024 si costituiva la resistente, contestando la domanda di modifica delle condizioni di divorzio e chiedendo dichiararsene l'improcedibilità ovvero il rigetto, ritenendo infondate le ragioni rappresentate dal ricorrente.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. il ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo e contestava quanto dedotto dalla signora in memoria di CP_1
costituzione. Con memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 la resistente ribadiva quanto già dedotto in sede di memoria costitutiva, evidenziando come le argomentazioni di controparte fossero totalmente destituite di qualsivoglia fondamento.
All'udienza del 2.7.2024 comparivano i Difensori delle parti, nonché le parti personalmente, le quali, sentite personalmente, su invito del Presidente di Sezione
Delegato, concordavano un regolamento in ordine alle modalità di comunicazione e condivisione dell'esercizio della genitorialità nel rispetto dei reciproci ruoli, di tal che, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata ad udienza successiva ancora per la comparizione personale delle parti.
All'udienza dell'11.3.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ai fini della modifica delle condizioni di divorzio e chiedevano al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni come concordate dalle parti disponendo in conformità. Precisate congiuntamente le conclusioni dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di divorzio n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Piacenza e pubblicata in data 30.11.2022.
Nella specie, ritiene il Collegio che le condizioni così concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo – laddove sul presupposto che la comunicazione tra i genitori è migliorata, posto che gli stessi si confrontano sulle necessità dei figli, e che il padre si è trasferito a Piacenza, si prevede un regolamento di frequentazione padre- figli nel rispetto del principio di bigenitorialità – oltre a non essere in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, risultino rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1 Per_2
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dal regolamento concordato dalle parti, come risultante dalle conclusioni precisate congiuntamente dalle stesse.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 589/2022, in conformità all'accordo raggiunto tra le Parti come di seguito riportate:
“Quanto alle frequentazioni e staranno con il papà a fine Per_2 Per_1 settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica dopo cena, oltre il mercoledì di ogni settimana con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Il padre si impegna nei periodi in cui i figli sono con lui a far fare i compiti e farli partecipare alle loro attività ludico e sportive.
Gli altri periodi di vacanze estive e durante l'anno restano invariati. I genitori hanno concordato le vacanze estive 2025. Il tutto fatto salvi migliori accordi assunti dai genitori nell'interesse dei figli.
I genitori in caso di disaccordo si impegnano a rivolgersi ad uno specialista per avere supporto.
Le parti assistite dai propri legali rinunciano alle domande in atti”.
Ferme le restanti condizioni di divorzio non oggetto di modifica;
- Spese di giudizio compensate tra le parti.
Piacenza, 6 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti