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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2295/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 (con l'avv. Uccelli) e (c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2 il 17.03.1982 (con l'avv. Calvano) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 03.12.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Cetara (SA) in data 05.09.2010
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2010, numero 36, parte
II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati quattro figli, (il 05.08.2011), (il 31.10.2014), (il Per_1 Per_2 Per_3
31.10.2014) e (il 31.10.2014); che è stata riconosciuta dalla Commissione Medica Per_4 Per_1
INPS di La Spezia portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 L.104/92 per cui è corrisposta da l'INPS un'indennità di frequenza mensile pari ad € 325,00; che è stato Per_3 riconosciuto dalla Commissione Medica INPS di La Spezia, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 L.104/92 per cui è corrisposta dall'INPS un'indennità di accompagnamento mensile pari ad € 525,00; che è stato riconosciuto dalla Commissione Per_2
Medica INPS di La Spezia portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 L.104/92 per cui è corrisposta dall'INPS un'indennità di frequenza mensile pari ad € 325,00; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In data 23.01.2025, le parti hanno depositato un'istanza di modifica congiunta delle condizioni di separazione originariamente indicate, nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale suo personale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento la somma mensile di Euro 25,00 (venticinque/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale contributo cesserà di essere corrisposto quando la IG.ra avrà reperito Parte_1 un'occupazione lavorativa stabile.
3. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_4 Per_3 regime condiviso.
I figli , e saranno collocati prevalentemente e con residenza anagrafica Per_2 Per_4 Per_3 presso la madre, attualmente presso la casa familiare e coniugale sita in Follo (SP) Via Europa n.
64, mentre la figlia sarà collocata prevalentemente e con residenza anagrafica presso Per_1 l'abitazione ove il padre si impegna e obbliga a trasferire la propria residenza entro e non oltre il termine del 30 Giugno 2025. I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione della prole, limitatamente alla quale la potestà sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
4. I genitori concordemente stabiliscono i tempi di permanenza con i figli come segue:
- la prima settimana del mese: il padre si tratterrà con il figlio e la figlia per 5 giorni Per_2 Per_1 infrasettimanali, ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
mentre la madre si tratterrà con i figli e per 5 giorni infrasettimanali, Per_3 Per_4 ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
- la seconda settimana del mese: il padre si tratterrà con il figlio e il figlio per 5 Per_3 Per_4 giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
e la madre si tratterrà con la figlia oltre che con il figlio per 5 Per_1 Per_2 giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
- la terza settimana del mese: il padre si tratterrà con il figlio e la figlia per 5 giorni Per_2 Per_1 infrasettimanali, ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
mentre la madre si tratterrà con i figli e per 5 giorni infrasettimanali, Per_3 Per_4 ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
- la quarta settimana del mese: il padre si tratterrà con il figlio e il figlio per 5 Per_3 Per_4 giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso;
e la madre si tratterrà con la figlia oltre che con il figlio per 5 Per_1 Per_2 giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì dall'uscita da scuola o dal campus estivo sino al venerdì notte compreso.
I genitori si tratterranno con tutti i figli , , e un fine settimana Per_2 Per_4 Per_3 Per_1 alternato dal sabato alle 16,00 sino al lunedì mattina al rientro a scuola e nei periodi di vacanza da scuola sino al lunedì alle ore 10,00.
Per le vacanze natalizie sarà seguito il criterio dell'alternanza. I minori per l'anno 2024 trascorreranno la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e quella dal 1 al 7 gennaio con il padre.
Ciascun genitore trascorrerà con i figli una settimana consecutiva durante il periodo invernale e due settimane consecutive durante le vacanze estive.
Resta chiaro che i genitori potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie eIGenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute
(vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso scritto dell'altro genitore.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli quando li avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre, un contributo integrativo per il mantenimento ordinario dei tre figli minori , e , entro il giorno 10 di Per_2 Per_3 Per_4 ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad Euro 200,00 (duecento/00), comprensivi della mensa scolastica, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il IG. contribuirà al Parte_2 mantenimento diretto ed integrale della figlia minore Per_1
Il IG. sosterrà le spese straordinarie per la figlia nella misura del 100%, ed in quella Parte_2 Per_1 del 60% per i figli , e , sino a quado la IG.ra non avrà Per_2 Per_3 Per_4 Parte_1 reperito un'occupazione lavorativa stabile. Qualora la IG.ra reperisca un'attività Parte_1 lavorativa stabile, le spese straordinarie per i figli , e , faranno Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie, da effettuare nell'interesse dei figli, si rimanda a quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18. Ogni genitore, dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
6. L'importo dell'assegno unico universale dell'INPS sarà diviso fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. La IG.ra percepirà interamente l'assegno/bonus c.d. “caregiver” pari ad Euro 400,00 Parte_1 mensili.
8. Gli importi corrisposti da INPS per le indennità di cui alla lettera C) della premessa restano a disposizione di entrambi i coniugi per soddisfare le eIGenze dei minori portatori di handicap quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricoveri, visite mediche specialistiche, psicologiche, logopediche e riabilitative.
9. Disporre che i ricorrenti, nell'interesse preminente dei minori, si impegnano, fino a quando le eventuali nuove relazioni sentimentali non avranno il requisito della "stabilità", e comunque non prima di un anno dalla frequentazione dei nuovi partners e dall'ufficializzazione della relazione, a non coinvolgere i bambini, e comunicando con congruo preavviso all'altro genitore il primo incontro del nuovo partner con i bambini.
10. La casa coniugale sita in Follo (SP), Via Europa n.64, di proprietà dei coniugi per la quota del
50% ciascuno, è assegnata alla IG.ra . Parte_1
11. La IG.ra si impegna ed obbliga a corrispondere al IG. il 50% della rata di Parte_1 Parte_2 mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile.
12. La IG.ra con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza il IG. a Parte_1 Parte_2 trasferirsi in altro immobile con la figlia presso cui il IG. si impegna ed obbliga a Per_1 Parte_2 trasferire la residenza entro e non oltre il termine del 30 Giugno 2025.
13. La IG.ra si impegna ed obbliga entro giorni 15 dall'avvenuto trasferimento della Parte_1 residenza del marito ad intestarsi, tramite voltura, le utenze di gas, luce, acqua e TARI nonché a farsi interamente carico delle spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale;
perciò sia le utenze di gas, luce, acqua e TARI che le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale rimarranno a esclusivo carico del IG. sino al trasferimento della sua residenza;
mentre Parte_2 le spese condominiali straordinarie saranno ripartite come per legge nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge comproprietario.
14. Il IG. , in caso di alienazione a terzi della casa coniugale, si impegna a fare da garante Parte_2 della IG.ra , nella misura massima di Euro 600,00, per il pagamento del canone mensile Parte_1 che quest'ultima dovrà corrispondere per la locazione dell'immobile ove la stessa si dovrà trasferire ad abitare con i figli e Persona_5 Per_3
15. I coniugi prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento per il minore.
16. I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole.
17. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra i ricorrenti”. All'udienza del 06.02.2025, le parti sono comparse insistendo nelle conclusioni da ultimo precisate, altresì dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi di aver contratto matrimonio concordatario in Cetara (SA) in data 05.09.2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2010, numero 36, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione (come da ultimo precisate), da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani