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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 420/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del 22.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 28.2.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
p.i.v.a. Parte_1
in persona del suo legale rapp.te P.IVA_1
CF Controparte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2
1 Elett.te dom.ti in Roma, via Leone IV n. 99 presso lo studio dell'Avvocato Bruno Spagna Musso e rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Carianni in virtù di procura allegata all'appello
APPELLANTI
E
CF in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
dom.ta in Roma, Lungotevere A. da Brescia n. 9/10, presso CP_3
lo studio dell'Avvocato Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni di legge al proprio indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11121/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.6.2021;
Conclusioni:
gli appellanti come da atto d'appello;
l'appellata ed appellante incidentale come da comparsa di costituzione e risposta.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di
Roma ha pronunciato sulla domanda proposta dalla società
[...]
e dai sig. ed , questi Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ultimi quali fideiussori della prima, nei confronti di Controparte_2
volta all'accertamento di una serie di nullità concernenti i contratti bancari di seguito indicati e la condanna della banca convenuta alla ripetizione dell'indebito, previo suo accertamento ed al risarcimento del danno a favore rispettivamente degli attori.
Il Tribunale, in sentenza:
ha accertato che alla data del 20.11.2017, tempo di notificazione della citazione, il saldo del contratto di conto corrente azionato in giudizio dalla società attrice – n. 50008042 - Parte_1
sul quale era confluito il saldo del conto anticipi n. 1198, anch'esso azionato in giudizio dalla società attrice, era pari ad euro 29.407,61
a debito di quest'ultima;
ha compensato le spese processuali tra le parti per un terzo, ponendole nel resto a carico di “parte attrice” e ponendo le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
3 Il primo Giudice ha dapprima respinto il capo di domanda con il quale si era censurato il preteso difetto di forma scritta di entrambi i suindicati contratti, ciascuno dei quali era invece redatto per iscritto e riportava tutte le condizioni contrattuali previste, specificamente riportate in sentenza.
In particolare:
il conto corrente era risultato stipulato l'11.10.1983 ed era in corso alla data di notifica della citazione, oltre a prevedere il tasso degli interessi creditori, debitori e delle commissioni di massimo scoperto ( d'ora in poi, anche: c.m.s.);
il conto anticipi era stato stipulato il 10.7.1986 e chiuso il 26.8.2008
e riportava anch'esso i tassi e le c.m.s.
Di seguito, avendo la banca sollevato eccezione di prescrizione, il primo Giudice ha considerato prescritti tutti i versamenti solutori eseguiti sul conto corrente nel periodo anteriore al decennio dalla notificazione della citazione, in quanto il conto non era affidato;
mentre per il conto anticipi, risultato non affidato sino al 9.5.1996, ha considerato prescritti tutti i versamenti avvenuti dall'apertura e sino al 9.5.1996, mentre ha considerato prescritti solo quelli solutori dal 9.5.1996 sino al 31.3.2007.
4 Ancora, ha osservato che per il conto anticipi, ai fini della verifica dell'usura, non era pubblicato il D.M. di riferimento, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto;
quanto all'anatocismo, la banca si era adeguata alla delibera CICR del 9.4.2000; ha stornato gli addebiti per commissioni di massimo scoperto.
, nonché i sig.ri Parte_1
ed , nel valido contraddittorio con Controparte_1 Parte_2
la banca, hanno impugnato la predetta sentenza, concludendo per l'accertamento dell'addebito di commissioni non dovute, anatocismo ed usura, nonché dell'applicazione illegittima di modifiche alle condizioni economiche di entrambi i conti;
per la rideterminazione dell'esatto saldo di entrambi conti nella misura accertata dal proprio consulente di parte;
con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario o, in subordine, per la compensazione delle spese processuali del primo grado.
Quali motivi, hanno sostenuto che:
rispetto alle contestazioni dell'attrice, concernenti l'indeterminatezza delle c.m.s., l'illegittima ed unilaterale variazione dei tassi da parte della banca, l'applicazione di commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce non pattuite, l'irregolarità delle valute e l'applicazione di anatocismo, il
5 c.t.u. nominato dal Tribunale non aveva ricostruito analiticamente e giornalmente i conti correnti, raccordando gli estratti conto;
non aveva esaminato il contratto del 24.12.2015, prodotto quale documento 9.3. allegato alla citazione;
non aveva espunto l'anatocismo anteriore al 30.6.2000; non aveva verificato l'esercizio dello ius variandi in relazione ai tassi convenuti;
non aveva stornato le c.m.s. anteriori alla l. 2/2009 e neppure le commissioni successive a tale legge, ove non pattuite;
non aveva calcolato gli interessi creditori al tasso convenzionale e neppure aveva eseguito l'esatto calcolo delle valute, né delle spese;
il Tribunale aveva erroneamente applicato l'istituto della prescrizione, pur risultando che il conto corrente fosse affidato, come da rispettivi affidamenti esposta a pagina 26 dell'appello;
il Tribunale aveva errato in ordine alla statuizione circa le spese processuali.
si è costituita in giudizio, allegando il passaggio di Controparte_2
giudicato di alcune statuizioni della sentenza impugnata, che non avevano formato oggetto di appello;
nonché eccependo l'inammissibilità dei documenti prodotti dagli appellanti con i nn.
4 e 5, in quanto depositati per la prima volta in appello. In
particolare, nuovo era il documento 4, costituito dalla relazione
6 tecnica di parte ed allegati;
nonché il documento 5 contenente i ricalcoli dei conti correnti con allegati.
Quanto al primo motivo, ha sostenuto che durante le operazioni peritali, gli attori avevano svolto osservazioni limitate alla produzione del contratto di apertura di credito del 28.8.2007, lamentando il mancato scorporo dell'anatocismo dopo la delibera
CICR, nonché della commissione di istruttoria veloce dal 2009, nonché delle spese;
avevano contestato la prescrizione poiché vi sarebbero stati affidamenti, nonché l'omesso rilievo delle “valute”
e dell'usura. In appello, avevano invece esposto contestazioni consistenti in domande e questioni nuove, oltre che infondate.
Il c.t.u. nominato in primo grado ( pag. 14 e 22 sgg. della relazione disposta in primo grado) aveva tenuto conto delle osservazioni di parte attrice inerenti a:
affidamento del conto corrente, in quanto il c.t.u. aveva affermato di averne tenuto conto quale fido di fatto;
mancata eliminazione dell'anatocismo “post” delibera CICR in quanto non preceduto dall'espressa pattuizione delle parti, in quanto secondo il c.t.u. l'adeguamento da parte della banca era stato migliorativo per la correntista;
l'appello in ogni caso non censurava il ragionamento del primo Giudice sul punto;
7 computo di spese e valute, in quanto risultavano pattuite.
Il secondo motivo sarebbe stato infondato, in quanto gli attori non avrebbero tempestivamente formulato alcuna eccezione di prescrizione, limitandosi a sostenere la natura ripristinatoria delle rimesse pur nel caso di scoperto di conto corrente non affidato.
Infondato sarebbe stato anche il terzo motivo, in quanto il preteso affidamento del conto nel periodo antecedente al 22.2.2007 non era in alcun modo provato;
nonché il IV motivo.
La banca ha altresì proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza con il quale era stato accolto il ricalcolo del c.t.u. fondato sulla natura affidata del conto corrente, anziché quello fondato sulla natura non affidata dello stesso, pur affermata dal primo Giudice.
Applicando invece il calcolo corretto, si sarebbe pervenuto al minor saldo di euro – 48.095,59, descritto nella ipotesi 1 svolta dal c.t.u., che il Tribunale avrebbe dovuto accertare.
Ha inoltre impugnato il capo di sentenza con il quale il Tribunale aveva rettificato il saldo del conto corrente, nonostante la rinuncia contenuta nell'atto di transazione denominato “atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” del 22.12.2016. Tale rinuncia era stata indicata dal
Tribunale tra le questioni oggetto del contendere, tuttavia non era stata esaminata ed implicitamente era stata respinta.
8 Ancora, la banca ha impugnato la sentenza, laddove non aveva motivato relativamente ai rilievi del consulente di parte della banca riferiti al conto anticipi n. 1198 ed alla natura solutoria e non ripristinatoria di alcuni versamenti, in quanto il conto era basato sullo sconto di effetti e, quindi, era autoliquidante per il correntista, non si basava cioè su somme messe a disposizione dalla banca.
Ha pertanto concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e comunque per il suo rigetto, nonché per l'accoglimento del proprio appello incidentale sia per quanto atteneva alla rinuncia contenuta nell'atto del 22.12.2016; sia, in subordine, per quanto atteneva al corretto calcolo a debito della correntista che, per entrambi i rapporti litigiosi, doveva essere accertato nella somma di euro 48.095,57 alla data del 20.11.2017.
Ha chiesto infine il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
28.2.2025, dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti le hanno depositate.
9 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Nel dovuto ordine logico-giuridico, occorre dapprima esaminare il motivo dell'appello incidentale della banca, con il quale si è lamentato l'omesso esame da parte del primo Giudice dell'atto di rinuncia del 22.12.2016 sottoscritto tra le parti, nuovamente riprodotto in appello quale doc. d) dell'appellata.
Con tale atto, secondo la banca, gli odierni appellanti avrebbero rinunciato a far valere eccezioni o contestazioni relative alla tenuta del conto corrente.
La Corte osserva quanto segue.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dato atto del richiamo a tale scrittura nel riassumere le difese della banca, tuttavia sul punto non vi è alcuna statuizione espressa.
2.1.La scrittura, denominata “ atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolato in conto corrente” del 22.12.2016, concerne l'affidamento per euro 80.000 stipulato il 22.12.2015 e regolato sul conto corrente n. 500008042, sul quale, alla data della scrittura, risultava l'esposizione complessiva di euro 79.231,39.
Le parti hanno rimodulato l'affidamento, che ogni mese si sarebbe ridotto di euro 1.666, partendo da euro 78.334 al 31.12.2016, per giungere a zero al 31.7.2020.
10 L'affidamento è stato in tal modo rimodulato nel tempo, attraverso una contenuta riduzione mensile.
L'art.4 che, secondo l'appellata, avrebbe contenuto la rinuncia ad eccezioni e contestazioni inerenti al conto corrente per quanto concerneva tassi e commissioni, ad avviso della Corte – invece - non disciplina nel complesso e per il futuro la tenuta del conto corrente azionato dalle controparti in giudizio.
Il predetto art. 4 contiene unicamente la “ rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporto di conto corrente derivante dal
Contratto di Affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far CP_4
data dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”.
Non si è trattato, quindi, della rinuncia riferita alla gestione ordinaria del conto corrente, quale disciplinata dal contratto stipulato l'11.10.1983; ma della sola rinuncia a contestare voci
11 appostate sul conto corrente, ma derivanti da addebiti dell'affidamento per euro 80.000. La rinuncia convenuta era limitata alle sole voci derivanti dall'affidamento del 2015.
Orbene, considerando che il contratto di conto corrente è stato esaminato dal c.t.u. dal 10.11.1983 e sino al 31.3.2017 e che l'atto di rimodulazione risale al 22.12.2016 il c.t.u. non può che aver esaminato l'affidamento “post rimodulazione” per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.
La banca non ha neppure allegato se e quali indebiti sarebbero stati calcolati, che tuttavia dovevano essere esclusi poiché oggetto di rinuncia.
Il motivo di appello incidentale è risultato in tal modo infondato.
3.Esaminando a questo punto l'ulteriore motivo di appello incidentale della banca, si affronterà la censura attinente al preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale: secondo la banca, il
Giudice, pur concludendo che il conto corrente n. 500008042 non era affidato, aveva accolto il calcolo del c.t.u. eseguito per il conto
“ affidato”, anziché il corretto calcolo eseguito per il conto non affidato, di cui all'ipotesi 1.
12 Questa Corte, esaminerà altresì il secondo motivo dell'appello principale, attinente anch'esso alla prescrizione, ma fondato su opposte ragioni.
Gli appellanti hanno sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione per i versamenti anteriori al decennio dal
31.3.2007, avendo il Tribunale erroneamente escluso la natura affidata del conto corrente.
Questa Corte osserva quanto segue, premettendo che non forma specifico oggetto di appello il termine di decorrenza della prescrizione esaminato dal c.t.u. e attestato al 30.3.2017.
La questione della prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito nei contratti bancari di conto corrente, quando siano state cioè eseguite rimesse indebite, si atteggia diversamente a seconda che il conto corrente sia o meno affidato.
Ciò in quanto il pagamento, unico atto che può dar luogo alla pretesa restitutoria, dal quale decorre la prescrizione, non è qualunque pagamento, ma solo quello con funzione solutoria e non quello con funzione ripristinatoria ( su tali ordini di questioni, cfr.
Cass. S.U. del 2010 n. 24418 e successive conformi).
Pertanto, nel conto corrente non affidato, ogni pagamento ha funzione solutoria e la prescrizione decorre dalla data di
13 annotazione in conto di ogni singolo addebito, cosicché andando a ritroso dalla notificazione della citazione, se sia sollevata l'eccezione, sono prescritti i versamenti eseguiti oltre il decennio anteriore alla notificazione della citazione;
quelli eseguiti medio tempore non sono invece prescritti, operando l'interruzione della prescrizione contenuta nella citazione notificata.
Nel conto corrente affidato, collegato cioè ad un'apertura di credito regolata in conto corrente, la prescrizione decorre dall'estinzione del saldo di chiusura del conto;
oppure, se sia possibile distinguere le rimesse aventi natura ripristinatoria e quelle solutorie, poiché eccedenti il limite dell'affidamento, occorre prima rettificare il saldo dagli indebiti ed in seguito calcolare il dies a quo nella decorrenza della prescrizione dal tempo delle rimesse eccedenti l'affidamento ( Cass. del 2023 n. 7721).
3.1.A seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, gli attori in primo grado hanno sostenuto che vi era l'apertura di credito in conto corrente di £ unmiliardo, prodotta quale loro documento 7.2. e che “ indiscutibilmente” vi era un fido di fatto: cfr. le note ex art. 183 c.p.c. degli attori.
L'apertura di credito per £ unmiliardo è stata esaminata dal c.t.u. a proposito del conto anticipi n. 1198 ( pag. 16 della relazione), quindi si è trattato di un affidamento regolato su quest'ultimo conto
14 e non sul conto corrente esaminato nel presente capo di questa sentenza.
Ritiene questa Corte che l'allegazione circa la natura affidata o meno del conto corrente n. 500008042 non è rilevante: il contratto documenterebbe l'affidamento dal marzo 2007 e, quindi, la pretesa natura ripristinatoria delle rimesse da tale data.
Orbene, il Tribunale non ha statuito che fossero prescritte rimesse contemporanee o successive a tale periodo, perché ha dichiarato il diritto di ripetizione prescritto solo per il periodo anteriore al decennio calcolato dal 31.3.2007.
Pertanto, in ogni caso, a decorrere dal 31.3.2007 non è stata ritenuta prescritta alcuna rimessa eseguita sul conto corrente in esame, indipendentemente dalla valutazione che il conto fosse o meno affidato.
E' altrettanto infondato il motivo di appello della banca.
Il Tribunale ha concluso per l'accertamento del debito della società correntista, valutando congiuntamente i rapporti di dare/avere e gli indebiti applicati sia sul conto corrente che sul conto anticipi n.1198, confluito nel conto corrente ordinario ( punto 4. della sentenza).
15 Il motivo di appello non censura tale unitaria operazione del
Tribunale, ma solo il preteso riferimento al saldo finale del primo conto corrente, come se fosse affidato e non come se fosse non affidato.
Il motivo avrebbe dovuto censurare tutto il calcolo del Tribunale, che ha avuto ad oggetto entrambi i contratti che ha sul punto condiviso la c.t.u. ( pag. 23 sgg.), la quale ha accertato il saldo a debito della correntista nella misura di euro 29.407,61, ritenuta sussistente la prescrizione.
Entrambi i motivi attinenti alla prescrizione, rispettivamente sollevati dagli appellanti e dall'appellante incidentale, sono pertanto infondati.
4.Passando a questo punto ad esaminare il primo motivo di appello, si osserva quanto segue.
Esso è infondato.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2022
n. 5624) ha ritenuto che i rilievi critici alla c.t.u. possono svolgersi per la prima volta in comparsa conclusionale, o anche in appello, purché “ si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione della risultanze della c.t.u.”, salva la valutazione da parte del Giudice, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, se una tale
16 condotta sia stata o meno contraria al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, incidendo così sul diritto della controparte alla ragionevole durata del processo.
I rilievi alla c.t.u., che formano la gran parte dell'appello, devono pertanto esaminarsi nel merito.
4.2.1.Sull'indeterminatezza della c.m.s., lamentata in citazione, ma non nelle osservazioni alla c.t.u. ( all. 11 alla stessa), si osserva che essa era pattuita nel conto corrente nella misura dello 0.50% sull'importo massimo debitore entro il limite del fido e con la ulteriore, pari maggiorazione per l'eccedenza ( cfr. l'allegato 12 alla c.t.u.); analoga previsione si rinviene nel conto anticipi.
Anteriormente al d.l. 185/2008 la c.m.s. deve ritenersi valida.
Sebbene non disciplinata sino al d.l. 185/2008, lo è stata a partire da tale normativa, cosicché all'evidenza anche quando era prevista nelle clausole dei contratti bancari – al di fuori della sua disciplina normativa - non poteva dirsi priva di causa.
Se così fosse stato, il legislatore non l'avrebbe affatto disciplinata.
Si trattava, in termini generali, di un costo del denaro, collegato con l'obbligo della banca di tenere a disposizione una somma, che si atteggiava con modalità diverse ( una percentuale sul differenziale tra fido accordato e fido utilizzato o sul totale del fido accordato, o sul “ picco” di utilizzo, ecc.).
17 La giurisprudenza di legittimità ha invero osservato quanto segue.
La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009…” Cass. del 2016 n. 12965.
4.2.2.Sull'illegittima ed unilaterale variazione dei tassi da parte della banca, il motivo non censura la sentenza che, nel fare proprie le conclusioni della c.t.u., ha preso in considerazione il minor tasso tra quello convenzionale e quello applicato, in entrambi i contratti ( pag. 10 sgg.).
4.2.3.Sull'applicazione di commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce non pattuite, anche in tal caso il c.t.u. – ed il
Tribunale che ne ha condiviso le conclusioni – ha accertato ( nella colonna W) per entrambi i contratti la somma da recuperare.
4.2.4.Sull'applicazione di anatocismo, è appena il caso di osservare che il c.t.u. lo ha escluso sino al secondo semestre 2000, cioè sino all'entrata in vigore della delibera CICR.
Per il periodo compreso tra la decorrenza della delibera CICR 2000 ed il 31.12.2013, risulta che l'anatocismo sia stato applicato, essendosi la banca adeguata;
sul punto, non vi è alcuno specifico motivo di appello, in quanto l'appello ha censurato solo la
18 definizione dell'anatocismo anteriore alla delibera CICR: pagina 7 dell'atto di impugnazione.
La capitalizzazione successiva al 1^.1.2014 è stata invece specificamente sottratta dal c.t.u.
4.2.5.Sul calcolo degli interessi creditori al tasso convenzionale, censura anch'essa non rappresentata al c.t.u. nelle osservazioni di parte, non emerge dalla c.t.u. che essi siano stati esclusi dalle competenze riconosciute in favore della correntista.
4.2.6.Sul calcolo delle valute e delle spese, esso è stato preceduto dalla verifica della loro pattuizione ( pag. 15 della c.t.u.).
4.2.7. La pretesa mancata valutazione del contratto del 24.12.2015 consiste in una doglianza inammissibile, in quanto il contratto non ha formato oggetto della domanda.
5.E' infondato l'ultimo motivo dell'appello principale, in quanto il
Tribunale ha regolato le spese processuali sulla base dell'esito complessivo della lite.
6.E' infondato il motivo dell'appello incidentale inerente al conto anticipi ed alla sua natura non affidata e sulla collegata questione della prescrizione.
Secondo la banca, il conto, caratterizzato dall'anticipazione su sconto di effetti, sarebbe diverso dall'anticipazione bancaria,
19 perché nell'anticipazione su sconto la provvista sarebbe esterna e non interna alla banca e, segnatamente, generata dal titolo in possesso del cliente.
Lo sconto sarebbe “autoliquidante”.
Tale assunto è infondato.
Applicando i principi elaborati dalla S.C. in tema di conto corrente di corrispondenza, ma contenenti la chiara qualificazione dell'anticipazione di somme a seguito di presentazione di effetti per lo sconto ( cfr. Cass. del 2017 n. 2226), i Giudici di legittimità hanno ritenuto che una delle modalità con cui la banca mette a disposizione somme è costituita anche dallo sconto di effetti.
La sentenza impugnata, che ha ricostruito il conto in questione quale affidato, si sottrae pertanto a censure.
Conclusivamente vanno respinti l'appello principale e quello incidentale.
La reciproca soccombenza suggerisce la compensazione delle spese processuali del grado tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di
20 contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispettivamente sull'appello principale e su quello incidentale proposti dalle parti in epigrafe indicate, avverso la sentenza n.
11121/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.6.2021: respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa tra le parti le spese dell'appello; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 22.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 420/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del 22.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 28.2.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
p.i.v.a. Parte_1
in persona del suo legale rapp.te P.IVA_1
CF Controparte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2
1 Elett.te dom.ti in Roma, via Leone IV n. 99 presso lo studio dell'Avvocato Bruno Spagna Musso e rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Carianni in virtù di procura allegata all'appello
APPELLANTI
E
CF in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
dom.ta in Roma, Lungotevere A. da Brescia n. 9/10, presso CP_3
lo studio dell'Avvocato Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni di legge al proprio indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11121/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.6.2021;
Conclusioni:
gli appellanti come da atto d'appello;
l'appellata ed appellante incidentale come da comparsa di costituzione e risposta.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di
Roma ha pronunciato sulla domanda proposta dalla società
[...]
e dai sig. ed , questi Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ultimi quali fideiussori della prima, nei confronti di Controparte_2
volta all'accertamento di una serie di nullità concernenti i contratti bancari di seguito indicati e la condanna della banca convenuta alla ripetizione dell'indebito, previo suo accertamento ed al risarcimento del danno a favore rispettivamente degli attori.
Il Tribunale, in sentenza:
ha accertato che alla data del 20.11.2017, tempo di notificazione della citazione, il saldo del contratto di conto corrente azionato in giudizio dalla società attrice – n. 50008042 - Parte_1
sul quale era confluito il saldo del conto anticipi n. 1198, anch'esso azionato in giudizio dalla società attrice, era pari ad euro 29.407,61
a debito di quest'ultima;
ha compensato le spese processuali tra le parti per un terzo, ponendole nel resto a carico di “parte attrice” e ponendo le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
3 Il primo Giudice ha dapprima respinto il capo di domanda con il quale si era censurato il preteso difetto di forma scritta di entrambi i suindicati contratti, ciascuno dei quali era invece redatto per iscritto e riportava tutte le condizioni contrattuali previste, specificamente riportate in sentenza.
In particolare:
il conto corrente era risultato stipulato l'11.10.1983 ed era in corso alla data di notifica della citazione, oltre a prevedere il tasso degli interessi creditori, debitori e delle commissioni di massimo scoperto ( d'ora in poi, anche: c.m.s.);
il conto anticipi era stato stipulato il 10.7.1986 e chiuso il 26.8.2008
e riportava anch'esso i tassi e le c.m.s.
Di seguito, avendo la banca sollevato eccezione di prescrizione, il primo Giudice ha considerato prescritti tutti i versamenti solutori eseguiti sul conto corrente nel periodo anteriore al decennio dalla notificazione della citazione, in quanto il conto non era affidato;
mentre per il conto anticipi, risultato non affidato sino al 9.5.1996, ha considerato prescritti tutti i versamenti avvenuti dall'apertura e sino al 9.5.1996, mentre ha considerato prescritti solo quelli solutori dal 9.5.1996 sino al 31.3.2007.
4 Ancora, ha osservato che per il conto anticipi, ai fini della verifica dell'usura, non era pubblicato il D.M. di riferimento, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto;
quanto all'anatocismo, la banca si era adeguata alla delibera CICR del 9.4.2000; ha stornato gli addebiti per commissioni di massimo scoperto.
, nonché i sig.ri Parte_1
ed , nel valido contraddittorio con Controparte_1 Parte_2
la banca, hanno impugnato la predetta sentenza, concludendo per l'accertamento dell'addebito di commissioni non dovute, anatocismo ed usura, nonché dell'applicazione illegittima di modifiche alle condizioni economiche di entrambi i conti;
per la rideterminazione dell'esatto saldo di entrambi conti nella misura accertata dal proprio consulente di parte;
con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario o, in subordine, per la compensazione delle spese processuali del primo grado.
Quali motivi, hanno sostenuto che:
rispetto alle contestazioni dell'attrice, concernenti l'indeterminatezza delle c.m.s., l'illegittima ed unilaterale variazione dei tassi da parte della banca, l'applicazione di commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce non pattuite, l'irregolarità delle valute e l'applicazione di anatocismo, il
5 c.t.u. nominato dal Tribunale non aveva ricostruito analiticamente e giornalmente i conti correnti, raccordando gli estratti conto;
non aveva esaminato il contratto del 24.12.2015, prodotto quale documento 9.3. allegato alla citazione;
non aveva espunto l'anatocismo anteriore al 30.6.2000; non aveva verificato l'esercizio dello ius variandi in relazione ai tassi convenuti;
non aveva stornato le c.m.s. anteriori alla l. 2/2009 e neppure le commissioni successive a tale legge, ove non pattuite;
non aveva calcolato gli interessi creditori al tasso convenzionale e neppure aveva eseguito l'esatto calcolo delle valute, né delle spese;
il Tribunale aveva erroneamente applicato l'istituto della prescrizione, pur risultando che il conto corrente fosse affidato, come da rispettivi affidamenti esposta a pagina 26 dell'appello;
il Tribunale aveva errato in ordine alla statuizione circa le spese processuali.
si è costituita in giudizio, allegando il passaggio di Controparte_2
giudicato di alcune statuizioni della sentenza impugnata, che non avevano formato oggetto di appello;
nonché eccependo l'inammissibilità dei documenti prodotti dagli appellanti con i nn.
4 e 5, in quanto depositati per la prima volta in appello. In
particolare, nuovo era il documento 4, costituito dalla relazione
6 tecnica di parte ed allegati;
nonché il documento 5 contenente i ricalcoli dei conti correnti con allegati.
Quanto al primo motivo, ha sostenuto che durante le operazioni peritali, gli attori avevano svolto osservazioni limitate alla produzione del contratto di apertura di credito del 28.8.2007, lamentando il mancato scorporo dell'anatocismo dopo la delibera
CICR, nonché della commissione di istruttoria veloce dal 2009, nonché delle spese;
avevano contestato la prescrizione poiché vi sarebbero stati affidamenti, nonché l'omesso rilievo delle “valute”
e dell'usura. In appello, avevano invece esposto contestazioni consistenti in domande e questioni nuove, oltre che infondate.
Il c.t.u. nominato in primo grado ( pag. 14 e 22 sgg. della relazione disposta in primo grado) aveva tenuto conto delle osservazioni di parte attrice inerenti a:
affidamento del conto corrente, in quanto il c.t.u. aveva affermato di averne tenuto conto quale fido di fatto;
mancata eliminazione dell'anatocismo “post” delibera CICR in quanto non preceduto dall'espressa pattuizione delle parti, in quanto secondo il c.t.u. l'adeguamento da parte della banca era stato migliorativo per la correntista;
l'appello in ogni caso non censurava il ragionamento del primo Giudice sul punto;
7 computo di spese e valute, in quanto risultavano pattuite.
Il secondo motivo sarebbe stato infondato, in quanto gli attori non avrebbero tempestivamente formulato alcuna eccezione di prescrizione, limitandosi a sostenere la natura ripristinatoria delle rimesse pur nel caso di scoperto di conto corrente non affidato.
Infondato sarebbe stato anche il terzo motivo, in quanto il preteso affidamento del conto nel periodo antecedente al 22.2.2007 non era in alcun modo provato;
nonché il IV motivo.
La banca ha altresì proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza con il quale era stato accolto il ricalcolo del c.t.u. fondato sulla natura affidata del conto corrente, anziché quello fondato sulla natura non affidata dello stesso, pur affermata dal primo Giudice.
Applicando invece il calcolo corretto, si sarebbe pervenuto al minor saldo di euro – 48.095,59, descritto nella ipotesi 1 svolta dal c.t.u., che il Tribunale avrebbe dovuto accertare.
Ha inoltre impugnato il capo di sentenza con il quale il Tribunale aveva rettificato il saldo del conto corrente, nonostante la rinuncia contenuta nell'atto di transazione denominato “atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” del 22.12.2016. Tale rinuncia era stata indicata dal
Tribunale tra le questioni oggetto del contendere, tuttavia non era stata esaminata ed implicitamente era stata respinta.
8 Ancora, la banca ha impugnato la sentenza, laddove non aveva motivato relativamente ai rilievi del consulente di parte della banca riferiti al conto anticipi n. 1198 ed alla natura solutoria e non ripristinatoria di alcuni versamenti, in quanto il conto era basato sullo sconto di effetti e, quindi, era autoliquidante per il correntista, non si basava cioè su somme messe a disposizione dalla banca.
Ha pertanto concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e comunque per il suo rigetto, nonché per l'accoglimento del proprio appello incidentale sia per quanto atteneva alla rinuncia contenuta nell'atto del 22.12.2016; sia, in subordine, per quanto atteneva al corretto calcolo a debito della correntista che, per entrambi i rapporti litigiosi, doveva essere accertato nella somma di euro 48.095,57 alla data del 20.11.2017.
Ha chiesto infine il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
28.2.2025, dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti le hanno depositate.
9 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Nel dovuto ordine logico-giuridico, occorre dapprima esaminare il motivo dell'appello incidentale della banca, con il quale si è lamentato l'omesso esame da parte del primo Giudice dell'atto di rinuncia del 22.12.2016 sottoscritto tra le parti, nuovamente riprodotto in appello quale doc. d) dell'appellata.
Con tale atto, secondo la banca, gli odierni appellanti avrebbero rinunciato a far valere eccezioni o contestazioni relative alla tenuta del conto corrente.
La Corte osserva quanto segue.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dato atto del richiamo a tale scrittura nel riassumere le difese della banca, tuttavia sul punto non vi è alcuna statuizione espressa.
2.1.La scrittura, denominata “ atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolato in conto corrente” del 22.12.2016, concerne l'affidamento per euro 80.000 stipulato il 22.12.2015 e regolato sul conto corrente n. 500008042, sul quale, alla data della scrittura, risultava l'esposizione complessiva di euro 79.231,39.
Le parti hanno rimodulato l'affidamento, che ogni mese si sarebbe ridotto di euro 1.666, partendo da euro 78.334 al 31.12.2016, per giungere a zero al 31.7.2020.
10 L'affidamento è stato in tal modo rimodulato nel tempo, attraverso una contenuta riduzione mensile.
L'art.4 che, secondo l'appellata, avrebbe contenuto la rinuncia ad eccezioni e contestazioni inerenti al conto corrente per quanto concerneva tassi e commissioni, ad avviso della Corte – invece - non disciplina nel complesso e per il futuro la tenuta del conto corrente azionato dalle controparti in giudizio.
Il predetto art. 4 contiene unicamente la “ rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporto di conto corrente derivante dal
Contratto di Affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far CP_4
data dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”.
Non si è trattato, quindi, della rinuncia riferita alla gestione ordinaria del conto corrente, quale disciplinata dal contratto stipulato l'11.10.1983; ma della sola rinuncia a contestare voci
11 appostate sul conto corrente, ma derivanti da addebiti dell'affidamento per euro 80.000. La rinuncia convenuta era limitata alle sole voci derivanti dall'affidamento del 2015.
Orbene, considerando che il contratto di conto corrente è stato esaminato dal c.t.u. dal 10.11.1983 e sino al 31.3.2017 e che l'atto di rimodulazione risale al 22.12.2016 il c.t.u. non può che aver esaminato l'affidamento “post rimodulazione” per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.
La banca non ha neppure allegato se e quali indebiti sarebbero stati calcolati, che tuttavia dovevano essere esclusi poiché oggetto di rinuncia.
Il motivo di appello incidentale è risultato in tal modo infondato.
3.Esaminando a questo punto l'ulteriore motivo di appello incidentale della banca, si affronterà la censura attinente al preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale: secondo la banca, il
Giudice, pur concludendo che il conto corrente n. 500008042 non era affidato, aveva accolto il calcolo del c.t.u. eseguito per il conto
“ affidato”, anziché il corretto calcolo eseguito per il conto non affidato, di cui all'ipotesi 1.
12 Questa Corte, esaminerà altresì il secondo motivo dell'appello principale, attinente anch'esso alla prescrizione, ma fondato su opposte ragioni.
Gli appellanti hanno sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione per i versamenti anteriori al decennio dal
31.3.2007, avendo il Tribunale erroneamente escluso la natura affidata del conto corrente.
Questa Corte osserva quanto segue, premettendo che non forma specifico oggetto di appello il termine di decorrenza della prescrizione esaminato dal c.t.u. e attestato al 30.3.2017.
La questione della prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito nei contratti bancari di conto corrente, quando siano state cioè eseguite rimesse indebite, si atteggia diversamente a seconda che il conto corrente sia o meno affidato.
Ciò in quanto il pagamento, unico atto che può dar luogo alla pretesa restitutoria, dal quale decorre la prescrizione, non è qualunque pagamento, ma solo quello con funzione solutoria e non quello con funzione ripristinatoria ( su tali ordini di questioni, cfr.
Cass. S.U. del 2010 n. 24418 e successive conformi).
Pertanto, nel conto corrente non affidato, ogni pagamento ha funzione solutoria e la prescrizione decorre dalla data di
13 annotazione in conto di ogni singolo addebito, cosicché andando a ritroso dalla notificazione della citazione, se sia sollevata l'eccezione, sono prescritti i versamenti eseguiti oltre il decennio anteriore alla notificazione della citazione;
quelli eseguiti medio tempore non sono invece prescritti, operando l'interruzione della prescrizione contenuta nella citazione notificata.
Nel conto corrente affidato, collegato cioè ad un'apertura di credito regolata in conto corrente, la prescrizione decorre dall'estinzione del saldo di chiusura del conto;
oppure, se sia possibile distinguere le rimesse aventi natura ripristinatoria e quelle solutorie, poiché eccedenti il limite dell'affidamento, occorre prima rettificare il saldo dagli indebiti ed in seguito calcolare il dies a quo nella decorrenza della prescrizione dal tempo delle rimesse eccedenti l'affidamento ( Cass. del 2023 n. 7721).
3.1.A seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, gli attori in primo grado hanno sostenuto che vi era l'apertura di credito in conto corrente di £ unmiliardo, prodotta quale loro documento 7.2. e che “ indiscutibilmente” vi era un fido di fatto: cfr. le note ex art. 183 c.p.c. degli attori.
L'apertura di credito per £ unmiliardo è stata esaminata dal c.t.u. a proposito del conto anticipi n. 1198 ( pag. 16 della relazione), quindi si è trattato di un affidamento regolato su quest'ultimo conto
14 e non sul conto corrente esaminato nel presente capo di questa sentenza.
Ritiene questa Corte che l'allegazione circa la natura affidata o meno del conto corrente n. 500008042 non è rilevante: il contratto documenterebbe l'affidamento dal marzo 2007 e, quindi, la pretesa natura ripristinatoria delle rimesse da tale data.
Orbene, il Tribunale non ha statuito che fossero prescritte rimesse contemporanee o successive a tale periodo, perché ha dichiarato il diritto di ripetizione prescritto solo per il periodo anteriore al decennio calcolato dal 31.3.2007.
Pertanto, in ogni caso, a decorrere dal 31.3.2007 non è stata ritenuta prescritta alcuna rimessa eseguita sul conto corrente in esame, indipendentemente dalla valutazione che il conto fosse o meno affidato.
E' altrettanto infondato il motivo di appello della banca.
Il Tribunale ha concluso per l'accertamento del debito della società correntista, valutando congiuntamente i rapporti di dare/avere e gli indebiti applicati sia sul conto corrente che sul conto anticipi n.1198, confluito nel conto corrente ordinario ( punto 4. della sentenza).
15 Il motivo di appello non censura tale unitaria operazione del
Tribunale, ma solo il preteso riferimento al saldo finale del primo conto corrente, come se fosse affidato e non come se fosse non affidato.
Il motivo avrebbe dovuto censurare tutto il calcolo del Tribunale, che ha avuto ad oggetto entrambi i contratti che ha sul punto condiviso la c.t.u. ( pag. 23 sgg.), la quale ha accertato il saldo a debito della correntista nella misura di euro 29.407,61, ritenuta sussistente la prescrizione.
Entrambi i motivi attinenti alla prescrizione, rispettivamente sollevati dagli appellanti e dall'appellante incidentale, sono pertanto infondati.
4.Passando a questo punto ad esaminare il primo motivo di appello, si osserva quanto segue.
Esso è infondato.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2022
n. 5624) ha ritenuto che i rilievi critici alla c.t.u. possono svolgersi per la prima volta in comparsa conclusionale, o anche in appello, purché “ si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione della risultanze della c.t.u.”, salva la valutazione da parte del Giudice, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, se una tale
16 condotta sia stata o meno contraria al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, incidendo così sul diritto della controparte alla ragionevole durata del processo.
I rilievi alla c.t.u., che formano la gran parte dell'appello, devono pertanto esaminarsi nel merito.
4.2.1.Sull'indeterminatezza della c.m.s., lamentata in citazione, ma non nelle osservazioni alla c.t.u. ( all. 11 alla stessa), si osserva che essa era pattuita nel conto corrente nella misura dello 0.50% sull'importo massimo debitore entro il limite del fido e con la ulteriore, pari maggiorazione per l'eccedenza ( cfr. l'allegato 12 alla c.t.u.); analoga previsione si rinviene nel conto anticipi.
Anteriormente al d.l. 185/2008 la c.m.s. deve ritenersi valida.
Sebbene non disciplinata sino al d.l. 185/2008, lo è stata a partire da tale normativa, cosicché all'evidenza anche quando era prevista nelle clausole dei contratti bancari – al di fuori della sua disciplina normativa - non poteva dirsi priva di causa.
Se così fosse stato, il legislatore non l'avrebbe affatto disciplinata.
Si trattava, in termini generali, di un costo del denaro, collegato con l'obbligo della banca di tenere a disposizione una somma, che si atteggiava con modalità diverse ( una percentuale sul differenziale tra fido accordato e fido utilizzato o sul totale del fido accordato, o sul “ picco” di utilizzo, ecc.).
17 La giurisprudenza di legittimità ha invero osservato quanto segue.
La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009…” Cass. del 2016 n. 12965.
4.2.2.Sull'illegittima ed unilaterale variazione dei tassi da parte della banca, il motivo non censura la sentenza che, nel fare proprie le conclusioni della c.t.u., ha preso in considerazione il minor tasso tra quello convenzionale e quello applicato, in entrambi i contratti ( pag. 10 sgg.).
4.2.3.Sull'applicazione di commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce non pattuite, anche in tal caso il c.t.u. – ed il
Tribunale che ne ha condiviso le conclusioni – ha accertato ( nella colonna W) per entrambi i contratti la somma da recuperare.
4.2.4.Sull'applicazione di anatocismo, è appena il caso di osservare che il c.t.u. lo ha escluso sino al secondo semestre 2000, cioè sino all'entrata in vigore della delibera CICR.
Per il periodo compreso tra la decorrenza della delibera CICR 2000 ed il 31.12.2013, risulta che l'anatocismo sia stato applicato, essendosi la banca adeguata;
sul punto, non vi è alcuno specifico motivo di appello, in quanto l'appello ha censurato solo la
18 definizione dell'anatocismo anteriore alla delibera CICR: pagina 7 dell'atto di impugnazione.
La capitalizzazione successiva al 1^.1.2014 è stata invece specificamente sottratta dal c.t.u.
4.2.5.Sul calcolo degli interessi creditori al tasso convenzionale, censura anch'essa non rappresentata al c.t.u. nelle osservazioni di parte, non emerge dalla c.t.u. che essi siano stati esclusi dalle competenze riconosciute in favore della correntista.
4.2.6.Sul calcolo delle valute e delle spese, esso è stato preceduto dalla verifica della loro pattuizione ( pag. 15 della c.t.u.).
4.2.7. La pretesa mancata valutazione del contratto del 24.12.2015 consiste in una doglianza inammissibile, in quanto il contratto non ha formato oggetto della domanda.
5.E' infondato l'ultimo motivo dell'appello principale, in quanto il
Tribunale ha regolato le spese processuali sulla base dell'esito complessivo della lite.
6.E' infondato il motivo dell'appello incidentale inerente al conto anticipi ed alla sua natura non affidata e sulla collegata questione della prescrizione.
Secondo la banca, il conto, caratterizzato dall'anticipazione su sconto di effetti, sarebbe diverso dall'anticipazione bancaria,
19 perché nell'anticipazione su sconto la provvista sarebbe esterna e non interna alla banca e, segnatamente, generata dal titolo in possesso del cliente.
Lo sconto sarebbe “autoliquidante”.
Tale assunto è infondato.
Applicando i principi elaborati dalla S.C. in tema di conto corrente di corrispondenza, ma contenenti la chiara qualificazione dell'anticipazione di somme a seguito di presentazione di effetti per lo sconto ( cfr. Cass. del 2017 n. 2226), i Giudici di legittimità hanno ritenuto che una delle modalità con cui la banca mette a disposizione somme è costituita anche dallo sconto di effetti.
La sentenza impugnata, che ha ricostruito il conto in questione quale affidato, si sottrae pertanto a censure.
Conclusivamente vanno respinti l'appello principale e quello incidentale.
La reciproca soccombenza suggerisce la compensazione delle spese processuali del grado tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di
20 contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispettivamente sull'appello principale e su quello incidentale proposti dalle parti in epigrafe indicate, avverso la sentenza n.
11121/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.6.2021: respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa tra le parti le spese dell'appello; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 22.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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