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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1516/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 Bianchini, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6483/2024 pubblicata il 3.6.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.3.2024, la società proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 8.10.2018, relativa a nove CP_ avvisi di addebito concernenti contributi dovuti all' eccependo l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, l'intervenuta decadenza dall'azione e la prescrizione della pretesa contributiva dell' . Controparte_2
CP_ Conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni:
1 jhhjhhjhjhhji“Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti;
Rilevare
d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.” CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma di tutti gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare la Parte_1 al pagamento dei contributi residui ivi indicati, oltre accessori fino al saldo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività, poiché proposta oltre il termine decadenziale di 40 giorni, decorrente dalla notifica del CP_ preavviso di iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 8.10.2018. Rilevava, in ogni caso che l' aveva fornito la prova della regolare notificazione degli avvisi di addebito presupposti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di omessa notifica;
che risultava infondata anche l'eccezione di prescrizione, atteso che la società aveva successivamente provveduto al quasi integrale pagamento dei relativi importi.
Avverso tale decisione ha proposto appello la lamentando l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato l'opposizione tardiva, senza considerare che la contestazione del preavviso di iscrizione ipotecaria integra un'azione di accertamento negativo, soggetta al solo termine prescrizionale decennale.
La società appellante ha, inoltre, ribadito l'inesistenza, o comunque la radicale irregolarità della notificazione degli atti presupposti, con conseguente nullità degli atti consequenziali, evidenziando che il Tribunale avrebbe dovuto verificarne d'ufficio la regolarità, atteso che l'onere di dimostrare CP_ la valida notificazione degli avvisi di addebito grava sull' e deve essere assolto mediante produzione dell'avviso di ricevimento, con esclusione di documentazione equipollente.
Ha, così, concluso:
“Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare
l'udienza al fine di così sentenziare: Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi
2 impugnati; rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.” CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inesistenza o la nullità della procura alle liti, con conseguente difetto di legittimazione processuale;
chiedendo, sempre in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento agli atti compiuti successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca;
nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Con memoria ex artt. 87 e 167 c.p.c., si è costituita in giudizio l'avv. Francesca Bianchini, quale difensore aggiunto della in virtù della procura rilasciata da , legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della chiedendo l'accoglimento del ricorso in appello, con vittoria delle Parte_1 spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che la costituzione in giudizio del nuovo difensore della società appellante, munito di valida procura rilasciata dalla legale rappresentante della ha Parte_1 sanato i vizi della procura rilasciata all'avv. Saverio Cosi, ex art. 182 c.p.c..
2. L'appello è infondato.
Giova preliminarmente osservare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n.
46/1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78/ 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122/2010, dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.lgs. n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425/2019; n. 6704/2016; n. 594/2016; n. 24215/2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793/2010; n. 6119/2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica
3 della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.lgs. n. 46/1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento -
Cass., sez. 6 n. 24506/2016).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016).
4 Ed ancora, “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007)”, la S.C. ha sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (Cass. n. 28583/2018.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).
A fronte, quindi, della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) (Cass. n. 18256/2020).
Ha, infatti, precisato la Suprema Corte con la sentenza n. 31282/2019 che, nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.lgs. n. 46/1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294/2019; n. 31282/2019).
5 2.1. Ciò premesso, l'opposizione proposta dalla odierna appellante ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, avendo fatto valere l'omessa notifica degli avvisi di addebito e il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica degli avvisi di addebito, è tardiva, non essendo stata proposta l'azione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (8.10.2018).
2.2. Con riferimento, invece, all'asserita intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla data di notificazione degli avvisi di addebito, azione non soggetta a termini di decadenza, la Corte osserva quanto segue.
Essendo l'odierna parte appellante decaduta dalla possibilità di far valere l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, per i motivi indicati nel capo che precede, gli stessi debbono essere considerati come regolarmente notificati nelle date indicate CP_ dall' ossia:
1) l' avviso di addebito n. 397 2014 00069336 44 000 del 23 maggio 2014 per € 59.050,36, notificato in data 12 giugno 2014;
2) l' avviso di addebito n. 397 2016 00000788 03 000 del 23 gennaio 2016 per € 33.970,38, notificato in data 5 marzo 2016;
3) l' avviso di addebito n. 397 2016 00001780 65 000 del 9 febbraio 2016 per € 3.306,14, notificato in data 5 marzo 2016;
4) l'avviso di addebito n. 397 2016 00151246 80 000 del 9 luglio 2016 per € 11.808,44, notificato in data 12 luglio 2016;
5) l'avviso di addebito n. 397 2016 00153923 60 000 del 23 luglio 2016 per € 3.401,66, notificato in data 29 luglio 2016;
6) l'avviso di addebito n. 397 2016 00166122 76 000 del 24 settembre 2016 per € 12.573,92, notificato in data 11 ottobre 2016;
7) l'avviso di addebito n. 397 2016 00267139 02 000 del 24 ottobre 2016 per € 4.063,93, notificato in data 5 novembre 2016;
8) l'avviso di addebito n. 397 2017 00035541 50 000 dell'8 luglio 2017 per € 17.549,18, notificato in data 24 luglio 2017;
9) l'avviso di addebito n. 397 2017 00191948 31 000 del 24 ottobre 2017 per € 17.490,61, notificato in data 8 novembre 2017. CP_ La prescrizione è stata, quindi, interrotta dall' con la notifica, in data 8.10.2018, del preavviso di iscrizione ipotecaria.
6 CP_ L' ha, quindi, depositato in giudizio un estratto OC dal quale risulta che i nove avvisi di addebito, sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, sono stati oggetto di rateizzazione e di successivi parziali pagamenti, ma l'Ente non ha fornito la prova delle date in cui l'istanza di rateizzazione è stata presentata e in cui sono stati effettuati i versamenti, con la conseguenza che tali atti, pur rappresentando un riconoscimento del debito, non possono essere considerati come idonei ad interrompere la prescrizione.
Nel caso di specie, però, opera la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, legata alla normativa emergenziale del 2020, come correttamente CP_ eccepito dall' In proposito giova evidenziare quanto segue.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
(“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In seguito, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. L'art. 11, comma 9, analogamente all'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, comporta per il periodo precisato la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Le due cause di sospensione sono cumulabili, sicché, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere complessivamente 311 giorni (129 giorni ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 + 182 giorni ex
7 art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Nel caso di specie, in cui trovano pacificamente applicazione entrambe le sospensioni previste dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20, tenuto conto dell'atto interruttivo dell'8.10.2018 e della sospensione complessiva di 311 giorni, alla data del 17.5.2024, di CP_ costituzione dell' nel giudizio di primo grado, la prescrizione quinquennale non era ancora CP_ maturata. Ed infatti, l' costituendosi in giudizio, resistendo all'avversa richiesta ed eccependo l'insussistenza della prescrizione, ha nuovamente interrotto il decorso del termine di prescrizione
(Cass. 21799/2021).
Ne consegue che in relazione a nessuno degli avvisi di addebito oggetto di gravame è maturata la prescrizione.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello; CP_
- condanna la società appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del grado, che CP_ liquida in € 5.000,00 in favore dell' oltre oneri riflessi;
- dà atto che per la società appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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