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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 863/2023 vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Amantea Parte_1 C.F._1
- fraz.ne Campora San Giovanni (CS), via Umbria, n. 20, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Filice, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce al ricorso.
-ricorrente-
E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via Aprilia ang. via
Priverno, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Rocco in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-resistente-
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Il primo comma dell'art. 2 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 stabilisce, infatti, che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”
Invero, secondo la Suprema Corte: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto pagina 2 di 4 esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (SS.UU., Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020)”.
Con successiva ordinanza n. 1394/2022, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa
(con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o pagina 3 di 4 dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (Cass., SS.UU., n. 1394/2022).
Orbene, nel caso di specie, oggetto del presente giudizio non è un atto di esecuzione forzata, ma una cartella di pagamento avente ad oggetto IRAP e IRPEF, ossia crediti tributari che rientrano, sulla base dei principi sopra riassunti, nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 d.lgs. 546/1992 e 57 d.p.r.
602/1973. Il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.
034 2023 00049105 63 000 emessa in danno del concludente ed al Parte_1
medesimo notificata in data 28.06.23, poiché il presunto credito si è prescritto per decorso del termine quinquennale” (v. conclusioni, p. 4 ricorso introduttivo).
Pertanto, in riferimento ai principi di diritto enunciati, trattandosi di fatto incidente sulla pretesa tributaria che si assume verificato fino alla notificazione della cartella esattoriale va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.
2. Sulle spese di lite.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate in fatto e in diritto e del recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria in favore del Giudice tributario;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 26.04.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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