Articolo 21 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Articolo 20Articolo 22
Versione
24 gennaio 1942
Art. 21.

Chiunque intraprenda l'attivita' di cui all'art. 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, e' punito ai sensi dell' art. 348 del Codice penale .

Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione e' punito coll'ammenda fino a L. 5000.

In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il prefetto della Provincia puo' ordinare la chiusura dell'esercizio.

Contro quest'ultimo provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno che decide, sentito il Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 4, lettera a), si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1942