Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg. 2155/2019
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice dott.ssa Gisella Ciniglio all'udienza del
10.01.2024, all'esito della discussione orale ha pronunciato seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2155 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto 'opposizione a decreto ingiuntivo materia locatizia – uso non abitativo", pendente tra
- (c.f. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gaetano Morena e dall'avv. Giuseppe Morena, elettivamente domiciliata in Angri, via Fleming, n. 49 in virtù di mandato allegato in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
e
- (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Matrone, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino alla via Tortora, n.
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opposto
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
436/2019 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro pagina 2 di 6 1.533,50, oltre interessi di mora a decorrere dal 03.12.2018, nonché euro 76,00 per spese ed euro 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso ad istanza di il quale deduceva che CP_1 Pt_1 in persona del l.r.p.t. si era resa morosa rispetto all'obbligo di pagamento del canone di locazione
[...] per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2018, detratti € 300,00 incamerati dalla ricorrente a titolo di acconto, per un totale di euro 1500,00, oltre al 50% delle spese di risoluzione contrattuale pari ad € 33,50, per un totale complessivo di € 1.533,50.
La in persona del l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo l'estinzione dell'obbligo di pagamento a carico dell'opponente per intervenuta compensazione tra le somme da quest'ultima dovute a titolo di canoni di locazione e la somma versata dalla stessa al momento della stipula del contratto di locazione a titolo di deposito cauzionale fruttifero ammontante ad €
1.800,00.
Concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore in accoglimento della presente opposizione voglia dichiarare estinto per compensazione, nei limiti di € 1.533,50 ( credito ingiunto) i due debiti facenti capo ad ognuna delle parti in causa e per l'effetto revocare con ogni conseguenza di legge il decreto ingiuntivo n. 436.19 ( rg 1216.2019) perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare parte opposta al pagamento in favore della ricorrente di € 427,50 quale saldo del credito dovuto per il rimborso del deposito cauzionale fruttifero di € 1.800,00, consegnato all'opposto, in forza del patto sub
16 del contratto di locazione del 15.07.2010, dall'opponente; vinte le spese”.
In data 01.10.2019 si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto ed insistendo per l'integrale rigetto delle domande, eccezioni e deduzioni presentate, chiedendo la conferma nonché la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, con riguardo alla spiegata domanda riconvenzionale eccepiva l'infondatezza della stessa atteso che aveva legittimamente trattenuto il deposito cauzionale a causa dell'inadempimento del conduttore alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione ed in particolare per il mancato pagamento dei canoni relativi alle mensilità di luglio agosto e settembre 2018
Concludeva chiedendo: “ Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto non ricorrendo i presupposti dell'invocata compensazione;
rigettare la domanda riconvenzionale anch'essa infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione delle spese;
concedere ai sensi dell'art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 436/19 del 14.03.2019, r.g. 1216/2019, in materia di locazione, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”.
pagina 3 di 6 Il precedente G.I. con ordinanza del 09.10.2019, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pertanto, l'opponente effettuava il pagamento delle somme ingiunte.
Dunque, sebbene sia pacifico che la somma ingiunta sia già stata corrisposta dall'opponente alla parte locatrice occorre comunque pronunciarsi sulla fondatezza o meno della dispiegata opposizione al fine di stabilizzare o meno tale pagamento.
Preliminarmente si osserva che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento.
Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art. 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Ebbene la spiegata opposizione si fonda esclusivamente sulla eccepita estinzione del debito ingiunto per compensazione e sulla contestuale domanda di pagamento del saldo credito nascente dall'obbligo di rimborso del deposito cauzionale consegnato al locatore il 15.07.2010.
Risulta invero che abbia già dedotto (imputato) tali somme da quelle richieste con il CP_1 monitorio imputando il deposito cauzionale ai canoni relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018.
Prima di esaminare nel dettaglio la vicenda che ci occupa deve, muoversi dal principio secondo il quale "la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2002, n. 14655, Rv. 55790801), a cominciare da quello di pagamento dei canoni (Cass. Sez. 3, sent.
8 agosto 1997, n. 7360, Rv. 506575-01), neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto pagina 4 di 6 preavviso (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 1997, n. 538, Rv. 501860-01. Tali principi sono stati di recente confermati dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 05 gennaio 2023, n. 194
Per quanto concerne la domanda relativa alla restituzione del deposito cauzionale, l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore. Il locatore, quindi, può soddisfare (in tutto o in parte) il suo credito per i canoni con il deposito cauzionale ed eccepire l'estinzione del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito (cfr. Trib. Latina Sentenza n. 549/2023 del 07-03-2023).
Trattandosi di rispettivi debiti e crediti originati da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, a cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria"
(Cass. II, 19 febbraio 2019, n. 4825) al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale (infra Cass. Ord. I, 4 maggio 2018, n. 10798).
Invero, parte opposta ha dedotto che il credito per restituzione del deposito cauzionale era stato già compensato con i canoni di luglio, agosto e settembre del 2018; ebbene parte opponente non ha dimostrato il pagamento dei canoni da ultimo indicati, né ha specificamente contestato tale circostanza, con conseguente impossibilità allo stato di imputare il controcredito dedotto in compensazione al pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre del 2018.
Detto altrimenti non è specificamente contestato che l'opponente abbia omesso di corrispondere i canoni dal mese di luglio 2018 a mese di dicembre 2018, essendosi limitato ad eccepire la mancanza della forma scritta dell'asserito accordo.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 5.200,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Seconda Sezione Civile- definitivamente pronunziando sulla controversia, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione pagina 5 di 6 2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 436/2019, rg. 1216/19;
3. Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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