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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 556/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIVATI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIVATI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OR NN Controparte_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA XXVI MAGGIO N. 14 21100 VARESE presso il difensore avv. OR NN AL CA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. OR NN e C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA XXVI MAGGIO N. 14 21100 VARESE presso il difensore avv. OR NN
RESISTENTI
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 14/2/2025 la SI.ra , ut sopra, chiedeva al Tribunale in Pt_1 epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. domande svolte nei confronti dei SIg.ri e CA: CP_1
pagina 1 di 6 Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
Accertato e dichiarato che ad oggi i signori e VA CA occupano Controparte_1 senza titolo l'appartamento sito in Jerago con Orago in via San Francesco n. 5, identificato catastalmente nel predetto Comune, sezione urbana OR, foglio 3, mappale 1918, sub. 27 e 8, condannare gli stessi, al rilascio immediato dell'immobile stesso con le sue pertinenze, libero da cose, persone, animali e aventi causa nella piena disponibilità della signora . Parte_1
A fondamento delle stesse esponeva:
1. di essere proprietaria dell'immobile di Jerago con Orago, via San Francesco n. 5 (identificato catastalmente nel predetto Comune, sezione urbana OR, foglio 3, mappale 1918, sub. 27 e 8 – doc. 1) in virtù di atto di compravendita immobiliare del 4.9.2019 (atto a rogito Notaio rep. n. Persona_1
14.137, racc. 12.906, trascritto in data 9.9.2019), mediante il quale la stessa acquistava l'immobile dal fallimento della società " , con sede in Varese, via Emilio Morosini n. 19, Controparte_2 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Varese: , REA n. VA- P.IVA_1
300179 (doc. 2);
2. i resistenti occupavano tale immobile a partire dal 21 ottobre 2014 (prima della dichiarazione di fallimento della società pronunciata dal Tribunale di Varese con sentenza in data Controparte_2
5 ottobre 2016 - doc.
3-ter), quando la signora VA CA, convivente more uxorio del signor
, sottoscriveva un contratto preliminare di compravendita, con sottoscrizioni Controparte_1 autenticate dal Notaio (doc. 4); Persona_2
3. tale accordo non portava alla stipula del contratto definitivo, essendo peraltro decorso inutilmente il termine per la sottoscrizione, fissato per il giorno 20.10.2017;
4. nonostante il venir mendo di qualsiasi legittimazione (avuto riguardo alla scadenza del preliminare e del trasferimento dell'immobile all'asta in favore della ricorrente) i resistenti continuavano ad occupare l'immobile.
Formatosi il contraddittorio, si costituivano i resistenti i quali rassegnavano le ss. conclusioni:
in via preliminare
si chiede che l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita voglia, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n.
28/2010 e successive modifiche, rilevare la necessità di esperire la mediazione, quale condizione di procedibilità del presente giudizio, conseguentemente assegnando alla ricorrente termine di 15 giorni per tale incombente.
pagina 2 di 6 Nel merito
rigettare le domande ex adverso formulate nei propri confronti
A fondamento delle stesse esponeva che:
- l'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente era avvenuto in accordo con i resistenti, in ragione del rapporto di affetto e reciproca fiducia, accordo che prevedeva che la prima avrebbe concesso ai secondo la possibilità di continuare ad abitarvi stabilmente per un consistente periodo temporale con il correlativo impegno dei signori e Controparte_1 [...] di supportare economicamente la signora nel far fronte agli oneri CP_3 Parte_1 finanziari discendenti dall'operazione negoziale;
- in esito alla completa estinzione del mutuo contratto dalla ricorrente, i rispettivi rapporti di dare/avere sarebbero stati regolarizzati secondo i dettami di solidarietà, lealtà ed onestà integranti il fondamento di un codice comportamentale profondamente insito nel vincolo parentale legava la signora alla signora provvedendo i resistenti a CP_3 Parte_1 corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 21.180,00 versato dalla stesse in sede di rogito notarile.
- Pochi giorni dopo l'acquisto dell'immobile le parti stipulavano un contratto di comodato (Doc.
12) con il quale la signora si impegnava, a far tempo dal 19.09.2019 e sino al Parte_1 raggiungimento della maggiore età di nata dalla convivenza more Persona_3 uxorio tra i signori e in data 27.01.2019, a consentire il Controparte_1 CP_3 godimento a titolo di comodato dell'abitazione;
- La ricorrente, inopinatamente, aveva disconosciuto ogni pregressa intesa introducendo il presente giudizio.
All'udienza fissata, vista l'impossibilità di conciliare la vertenza, veniva assegnato termine alla parte ricorrente per replicare alla comparsa avversaria.
In tale memoria la ricorrente contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso esposto disconoscendo la firma apposta sul contratto di comodato allegato dai resistenti ed asserendo che tale condotta era già stata posta in essere precedentemente per varie vicende legate al godimento di tale immobile.
Per tale ragione insisteva nelle proprie domande chiedendo svolgendo in subordine le ss. domande:
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza di un comodato verbale, accertato e dichiarato ai sensi dell'art. 1810, comma 2, c.c. il diritto della ricorrente alla
pagina 3 di 6 restituzione dell'immobile sito in Jerago con Orago, via san Francesco n. 5, concesso in comodato
d'uso gratuito ex art. 1810 c.c. ai signori e , alla luce della mera CP_3 Controparte_1 richiesta della signora condannare gli stessi alla restituzione immediata dell'immobile sito in Pt_1
Jerago con Orago, via san Francesco n. 5 in favore della sig.ra Pt_1
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza di un comodato scritto, accertato e dichiarato il sopravvenuto bisogno urgente ed impreveduto della sig.ra
di rientrare nel pieno possesso dell'immobile sito in Jerago con Orago, via san Francesco Parte_1
n. 5, concesso in comodato d'uso gratuito ex art. 1809 c.c. ai signori e CP_3 CP_1
, per i motivi esposti in narrativa nonché accertata e dichiarata l'inadempienza dei sig.ri
[...] CP_3
e in riferimento al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria dell'immobile, CP_1 segnatamente di carattere condominiale e per le utenze dell'immobile, condannare gli stessi alla restituzione immediata dell'immobile sito in Jerago con Orago, via san Francesco n. 5 in favore della sig.ra ; Parte_1
All'udienza successiva nessuno compariva per parte resistente, il cui legale comunicava atto rinuncia al mandato.
La causa veniva dunque rinviata per consentire la nomina di nuovo difensore.
All'udienza successiva compariva il solo procuratore della ricorrente, il quale concludeva nei termini sopra esposti.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza
Procedibilità della domanda
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è infondata posto che la domanda attorea si fonda sulla prospettata occupazione sine titulo (in relazione alla quale non è previsto il preventivo esperimento del tentativo di mediazione) a nulla valendo, a tal fine, il rapporto dedotto in via riconvenzionale dai resistenti.
Si richiama al riguardo la ss. massima: “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero
pagina 4 di 6 corso del processo“ (Cass. SS.UU, sent. n. 3452 del 7/2/2024).
Diritto della ricorrente alla restituzione dell'immobile
Pacifico il pieno diritto di proprietà sull'immobile della ricorrente (risultante anche dall'atto di acquisto dalla procedura fallimentare), con conseguente diritto al godimento dello stesso, spettava ai resistenti dimostrare i fatti estintivi/modificativi del diritto attoreo.
Tale onere non è stato assolto.
In seguito al disconoscimento della sottoscrizione dell'attrice in relazione al contratto di comodato allegato dai resistenti (art. 2702 cc) questi ultimi non hanno chiesto la verificazione di detta scrittura
(art. 214 cpc) né hanno insistito nelle istanze istruttorie (comunque inammissibili per omessa indicazione dei testi di riferimento).
Il diritto inerente al preliminare di vendita era cessato in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente.
Va pertanto riconosciuto il diritto di quest'ultima a riottenere la disponibilità dell'immobile, libero da persone e cose.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dei resistenti nella misura che si liquida come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, condanna i resistenti al rilascio immediato a favore della ricorrente dell'appartamento sito in Jerago con Orago in via San Francesco n. 5, identificato catastalmente nel predetto Comune, sezione urbana OR, foglio 3, mappale 1918, sub. 27 e 8, con le sue pertinenze, libero da cose, persone, animali e aventi causa;
2) condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per pagina 5 di 6 compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 556/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIVATI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIVATI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OR NN Controparte_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA XXVI MAGGIO N. 14 21100 VARESE presso il difensore avv. OR NN AL CA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. OR NN e C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA XXVI MAGGIO N. 14 21100 VARESE presso il difensore avv. OR NN
RESISTENTI
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 14/2/2025 la SI.ra , ut sopra, chiedeva al Tribunale in Pt_1 epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. domande svolte nei confronti dei SIg.ri e CA: CP_1
pagina 1 di 6 Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
Accertato e dichiarato che ad oggi i signori e VA CA occupano Controparte_1 senza titolo l'appartamento sito in Jerago con Orago in via San Francesco n. 5, identificato catastalmente nel predetto Comune, sezione urbana OR, foglio 3, mappale 1918, sub. 27 e 8, condannare gli stessi, al rilascio immediato dell'immobile stesso con le sue pertinenze, libero da cose, persone, animali e aventi causa nella piena disponibilità della signora . Parte_1
A fondamento delle stesse esponeva:
1. di essere proprietaria dell'immobile di Jerago con Orago, via San Francesco n. 5 (identificato catastalmente nel predetto Comune, sezione urbana OR, foglio 3, mappale 1918, sub. 27 e 8 – doc. 1) in virtù di atto di compravendita immobiliare del 4.9.2019 (atto a rogito Notaio rep. n. Persona_1
14.137, racc. 12.906, trascritto in data 9.9.2019), mediante il quale la stessa acquistava l'immobile dal fallimento della società " , con sede in Varese, via Emilio Morosini n. 19, Controparte_2 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Varese: , REA n. VA- P.IVA_1
300179 (doc. 2);
2. i resistenti occupavano tale immobile a partire dal 21 ottobre 2014 (prima della dichiarazione di fallimento della società pronunciata dal Tribunale di Varese con sentenza in data Controparte_2
5 ottobre 2016 - doc.
3-ter), quando la signora VA CA, convivente more uxorio del signor
, sottoscriveva un contratto preliminare di compravendita, con sottoscrizioni Controparte_1 autenticate dal Notaio (doc. 4); Persona_2
3. tale accordo non portava alla stipula del contratto definitivo, essendo peraltro decorso inutilmente il termine per la sottoscrizione, fissato per il giorno 20.10.2017;
4. nonostante il venir mendo di qualsiasi legittimazione (avuto riguardo alla scadenza del preliminare e del trasferimento dell'immobile all'asta in favore della ricorrente) i resistenti continuavano ad occupare l'immobile.
Formatosi il contraddittorio, si costituivano i resistenti i quali rassegnavano le ss. conclusioni:
in via preliminare
si chiede che l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita voglia, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n.
28/2010 e successive modifiche, rilevare la necessità di esperire la mediazione, quale condizione di procedibilità del presente giudizio, conseguentemente assegnando alla ricorrente termine di 15 giorni per tale incombente.
pagina 2 di 6 Nel merito
rigettare le domande ex adverso formulate nei propri confronti
A fondamento delle stesse esponeva che:
- l'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente era avvenuto in accordo con i resistenti, in ragione del rapporto di affetto e reciproca fiducia, accordo che prevedeva che la prima avrebbe concesso ai secondo la possibilità di continuare ad abitarvi stabilmente per un consistente periodo temporale con il correlativo impegno dei signori e Controparte_1 [...] di supportare economicamente la signora nel far fronte agli oneri CP_3 Parte_1 finanziari discendenti dall'operazione negoziale;
- in esito alla completa estinzione del mutuo contratto dalla ricorrente, i rispettivi rapporti di dare/avere sarebbero stati regolarizzati secondo i dettami di solidarietà, lealtà ed onestà integranti il fondamento di un codice comportamentale profondamente insito nel vincolo parentale legava la signora alla signora provvedendo i resistenti a CP_3 Parte_1 corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 21.180,00 versato dalla stesse in sede di rogito notarile.
- Pochi giorni dopo l'acquisto dell'immobile le parti stipulavano un contratto di comodato (Doc.
12) con il quale la signora si impegnava, a far tempo dal 19.09.2019 e sino al Parte_1 raggiungimento della maggiore età di nata dalla convivenza more Persona_3 uxorio tra i signori e in data 27.01.2019, a consentire il Controparte_1 CP_3 godimento a titolo di comodato dell'abitazione;
- La ricorrente, inopinatamente, aveva disconosciuto ogni pregressa intesa introducendo il presente giudizio.
All'udienza fissata, vista l'impossibilità di conciliare la vertenza, veniva assegnato termine alla parte ricorrente per replicare alla comparsa avversaria.
In tale memoria la ricorrente contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso esposto disconoscendo la firma apposta sul contratto di comodato allegato dai resistenti ed asserendo che tale condotta era già stata posta in essere precedentemente per varie vicende legate al godimento di tale immobile.
Per tale ragione insisteva nelle proprie domande chiedendo svolgendo in subordine le ss. domande:
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza di un comodato verbale, accertato e dichiarato ai sensi dell'art. 1810, comma 2, c.c. il diritto della ricorrente alla
pagina 3 di 6 restituzione dell'immobile sito in Jerago con Orago, via san Francesco n. 5, concesso in comodato
d'uso gratuito ex art. 1810 c.c. ai signori e , alla luce della mera CP_3 Controparte_1 richiesta della signora condannare gli stessi alla restituzione immediata dell'immobile sito in Pt_1
Jerago con Orago, via san Francesco n. 5 in favore della sig.ra Pt_1
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza di un comodato scritto, accertato e dichiarato il sopravvenuto bisogno urgente ed impreveduto della sig.ra
di rientrare nel pieno possesso dell'immobile sito in Jerago con Orago, via san Francesco Parte_1
n. 5, concesso in comodato d'uso gratuito ex art. 1809 c.c. ai signori e CP_3 CP_1
, per i motivi esposti in narrativa nonché accertata e dichiarata l'inadempienza dei sig.ri
[...] CP_3
e in riferimento al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria dell'immobile, CP_1 segnatamente di carattere condominiale e per le utenze dell'immobile, condannare gli stessi alla restituzione immediata dell'immobile sito in Jerago con Orago, via san Francesco n. 5 in favore della sig.ra ; Parte_1
All'udienza successiva nessuno compariva per parte resistente, il cui legale comunicava atto rinuncia al mandato.
La causa veniva dunque rinviata per consentire la nomina di nuovo difensore.
All'udienza successiva compariva il solo procuratore della ricorrente, il quale concludeva nei termini sopra esposti.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza
Procedibilità della domanda
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è infondata posto che la domanda attorea si fonda sulla prospettata occupazione sine titulo (in relazione alla quale non è previsto il preventivo esperimento del tentativo di mediazione) a nulla valendo, a tal fine, il rapporto dedotto in via riconvenzionale dai resistenti.
Si richiama al riguardo la ss. massima: “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero
pagina 4 di 6 corso del processo“ (Cass. SS.UU, sent. n. 3452 del 7/2/2024).
Diritto della ricorrente alla restituzione dell'immobile
Pacifico il pieno diritto di proprietà sull'immobile della ricorrente (risultante anche dall'atto di acquisto dalla procedura fallimentare), con conseguente diritto al godimento dello stesso, spettava ai resistenti dimostrare i fatti estintivi/modificativi del diritto attoreo.
Tale onere non è stato assolto.
In seguito al disconoscimento della sottoscrizione dell'attrice in relazione al contratto di comodato allegato dai resistenti (art. 2702 cc) questi ultimi non hanno chiesto la verificazione di detta scrittura
(art. 214 cpc) né hanno insistito nelle istanze istruttorie (comunque inammissibili per omessa indicazione dei testi di riferimento).
Il diritto inerente al preliminare di vendita era cessato in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente.
Va pertanto riconosciuto il diritto di quest'ultima a riottenere la disponibilità dell'immobile, libero da persone e cose.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dei resistenti nella misura che si liquida come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, condanna i resistenti al rilascio immediato a favore della ricorrente dell'appartamento sito in Jerago con Orago in via San Francesco n. 5, identificato catastalmente nel predetto Comune, sezione urbana OR, foglio 3, mappale 1918, sub. 27 e 8, con le sue pertinenze, libero da cose, persone, animali e aventi causa;
2) condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per pagina 5 di 6 compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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