CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 414 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
-tem nte domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso gli uffici della Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Pt_1
Fra uscari Tomaioli e Manuela Varani, in forza di procura generale alle liti repertorio n. 37590 del 23.01.2023 per atti notaio di Roma Persona_1 ppellante
E
(c.f, ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
virt n calce alla memoria di costituzione in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Tommaso Ricci, via G. Alberti n. 27 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… Riformare la sentenza laddove “- Condanna l al Pt_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 437,66 a titolo di di ze sull'indennità di disoccupazione involontaria agricola per l'anno 2019 oltre interessi legali come per legge;
- Condanna l alla refusione delle spese di lite Pt_1 in favore di parte ricorrente, liquidate in € 8 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Roberto Parise”, e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>;
1 per l'appellato: <<…l'istante, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Corte di Appello adita voglia: preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto;
nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipatario…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
ha agito davanti al Tribunale di Castrovillari, Giudice del Controparte_1 depositato il 19.11.2020, per conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, sul presupposto dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti per gli anni 2018 e 2019 per 102 giornate complessivamente, a seguito del diniego in sede amministrativa della domanda da lui presentata il 24 marzo 2020. L' si è costituito e ha dedotto di avere pagato la prestazione e ha formulato Pt_1 ri ta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. In sede di discussione, il difensore del sig. ha rilevato che il proprio CP_1 assistito ha ricevuto la minor somma pari ad € 920,38 per 72 giornate lavorative, quindi, per un numero di giornate inferiori a quelle dovute, e ha chiesto, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione della residua Pt_1 somma di € 437,66.
§3 Il Tribunale, in accoglimento della richiesta “condanna l al pagamento in
Pt_1 favore del ricorrente della somma di € 437,66 a titolo di d ze sull'indennità di disoccupazione involontaria agricola per l'anno 2019 oltre interessi legali come per legge;
Condanna l alla refusione delle spese di lite in favore di parte
Pt_1 ricorrente, liquidate in ,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Roberto Parise”, perché <<…l non contesta le somme
Pt_1 richieste dal ricorrente. In particolare, evidenzia di proceduto al pagamento della somma di € 920,38 per 72 giornate di lavoro (così come risultante dai documenti allegati dalla stessa – “liquidazione marzotico 2019”). A fronte di
Pt_1 tale circostanza, di cui il ricor da atto, confermandola, va evidenziato che
ha prodotto certificazione di iscrizione negli elenchi per 102 Controparte_1 ertanto, il mancato pagamento della somma di € 437,66 per le giornate non riconosciute. L non ha contestato i conteggi fatti, né la Pt_1 correttezza dell'iscrizione, per derivante da documenti regolarmente prodotti. La domanda deve pertanto essere accolta nella misura di € 437,66, pari alla differenza tra quanto liquidato dall e quanto dovuto…>>. Pt_1
§4 La sentenza è gravata d'appello dall' che nel lamenta l'erroneità in quanto: Pt_1
<< …Il sig. risulta proprie di terreni per un calcolo di fabbisogno CP_1 pari a 10 come risulta da verbale ispettivo allegato agli atti del fascicolo di primo e non contestato. Per queste giornate il sig. non è CP_1
2 iscrivibile come CD/CM. Tuttavia, esse incidono sulla liquidazione della prestazione spettante: il massimale per il calcolo della prestazione è pari al numero delle giornate in un anno. Dal parametro di 365 giorni vanno detratte le 102 giornate agricole, le 100 giornate di fabbisogno senza obbligo di iscrizione come cd/cm e 91 giorni di malattia, come da prospetto di calcolo relativo al 2019 prodotto agli atti del fascicolo di primo grado. Si arriva a 72 giornate spettanti per disoccupazione agricola relativa al 2019 che sono state regolarmente liquidate in data 01/09/2021 con accredito sul conto corrente in data 09/09/2021>>. Costituitosi in giudizio, il sig. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 per violazione dell'art. 347 comma 2 cpc, dal momento che della proposta eccezione non vi è traccia nella comparsa di risposta di primo grado, in cui l'ente si è limitato a chiedere la cessazione della materia del contendere. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa del sig. . CP_1
Appare utile, allo scopo la proposta eccezione, richiamare il contenuto della memoria di costituzione di primo grado dell' Pt_1
<Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l dinanzi al Tribunale di Pt_1
Castrovillari per ivi sentire riconoscere e dic il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola 2019 in misura integrale, con accessori di legge sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite. Si costituisce in giudizio l Pt_1 che chiede dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. A seguito dell'istruttoria del presente ricorso, si propone cessata materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione oggetto del ricorso stesso ovvero ds agr 2019. Si allega prospetto di liquidazione, prospetto di elaborazione e verbale ispettivo (con il quale al ricorrente viene attribuito un fabbisogno in proprio pari a 100 gg>>- Orbene, è vero che l'ente previdenziale ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, ma è pur vero che tale richiesta ha avanzato muovendo dall'assunto secondo cui il proprio calcolo dell'indennità di disoccupazione, liquidata per 72 giornate anziché per le 102 richieste, fosse corretto;
il Tribunale, peraltro, non ha preso posizione sulla questione del computo delle giornate lavorative svolte come lavoro autonomo al fine del conteggio dell'indennità di disoccupazione agricola. Di conseguenza, si tratta della riproposizione, con l'appello, della questione non delibata in primo grado – e non di questione nuova, posta per la prima volta in questa sede, come sostiene l'appellato.
§6 Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto. Ora, in diritto, l'impostazione dell'ente previdenziale è corretta, perché fondata sul disposto dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264:
3 < a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue. b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego;
senza limite di retribuzione>>.
§6.1 Pertanto, in base alla disposizione sopra richiamata, le giornate prestate come lavoro autonomo vanno detratte dal computo di quelle indennizzabili per disoccupazione. Nel caso di specie, non è in discussione il diritto a percepire la prestazione (che nasce in presenza del requisito assicurativo delle 102 giornate nel biennio), ma il calcolo del quantum della stessa.
§6.2 Tuttavia, l'impostazione in fatto dell'ente previdenziale non è supportata dalla documentazione prodotta a corredo della propria deduzione. L infatti, ha allegato in primo grado il verbale ispettivo sulla base del quale Pt_1
h pito lo svolgimento di attività autonoma come coltivatore diretto del sig. ; dalla disamina del verbale emerge che gli ispettori sono pervenuti CP_1 alla conclusione dello svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte del suddetto perché è proprietario di terreno coltivato ad uliveto dato in comodato al figlio nel 2019, ma che lo stesso interessato ha dichiarato, in sede ispettiva, di avere continuato a coltivare;
tale verbale, tuttavia, non è allegato alla relazione ispettiva versata in atti, sicché, a fronte del dato documentale che gli stessi ispettori evidenziano (il comodato del terreno concesso da Controparte_1 al figlio il 1^.8.2019), l'affermazione dei funzionari, dello dell'odierno appellato di attività di coltivatore diretto, rimane sfornita di prova. Del resto, nella memoria di costituzione nel presente grado è espressamente contestato il contenuto del suddetto verbale perché “fondato su presunzioni avulse da ogni realtà che non tengono conto delle reali condizioni dei terreni, dell'esiguità della loro estensione né, tantomeno, vi è prova dell'effettiva
4 coltivazione degli stessi da parte dell'appellato” – sicché la circostanza neppure può dirsi provata in base al principio di non contestazione. In definitiva, l' – che ne era onerato in base ai principi di riparto dell'onere Pt_1 della prova di ll'art. 2697 CC – non è riuscito a provare lo svolgimento da parte dell'odierno appellato dell'attività lavorativa autonoma che, ai sensi dell'art. 32 l.n. 264/1949, limita il diritto del bracciante a percepire nella misura piena l'indennità di disoccupazione agricola spettante, ponendosi come fatto modificativo del diritto azionato da controparte.
§7 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 28 aprile 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Ca illari, Giudice del lavoro, n. 554/2023, resa in data 4 aprile 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del grado di lite, che liquida in euro 337,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 FEBBRAIO 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
5
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 414 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
-tem nte domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso gli uffici della Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Pt_1
Fra uscari Tomaioli e Manuela Varani, in forza di procura generale alle liti repertorio n. 37590 del 23.01.2023 per atti notaio di Roma Persona_1 ppellante
E
(c.f, ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
virt n calce alla memoria di costituzione in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Tommaso Ricci, via G. Alberti n. 27 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… Riformare la sentenza laddove “- Condanna l al Pt_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 437,66 a titolo di di ze sull'indennità di disoccupazione involontaria agricola per l'anno 2019 oltre interessi legali come per legge;
- Condanna l alla refusione delle spese di lite Pt_1 in favore di parte ricorrente, liquidate in € 8 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Roberto Parise”, e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>;
1 per l'appellato: <<…l'istante, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Corte di Appello adita voglia: preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto;
nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipatario…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
ha agito davanti al Tribunale di Castrovillari, Giudice del Controparte_1 depositato il 19.11.2020, per conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, sul presupposto dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti per gli anni 2018 e 2019 per 102 giornate complessivamente, a seguito del diniego in sede amministrativa della domanda da lui presentata il 24 marzo 2020. L' si è costituito e ha dedotto di avere pagato la prestazione e ha formulato Pt_1 ri ta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. In sede di discussione, il difensore del sig. ha rilevato che il proprio CP_1 assistito ha ricevuto la minor somma pari ad € 920,38 per 72 giornate lavorative, quindi, per un numero di giornate inferiori a quelle dovute, e ha chiesto, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione della residua Pt_1 somma di € 437,66.
§3 Il Tribunale, in accoglimento della richiesta “condanna l al pagamento in
Pt_1 favore del ricorrente della somma di € 437,66 a titolo di d ze sull'indennità di disoccupazione involontaria agricola per l'anno 2019 oltre interessi legali come per legge;
Condanna l alla refusione delle spese di lite in favore di parte
Pt_1 ricorrente, liquidate in ,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Roberto Parise”, perché <<…l non contesta le somme
Pt_1 richieste dal ricorrente. In particolare, evidenzia di proceduto al pagamento della somma di € 920,38 per 72 giornate di lavoro (così come risultante dai documenti allegati dalla stessa – “liquidazione marzotico 2019”). A fronte di
Pt_1 tale circostanza, di cui il ricor da atto, confermandola, va evidenziato che
ha prodotto certificazione di iscrizione negli elenchi per 102 Controparte_1 ertanto, il mancato pagamento della somma di € 437,66 per le giornate non riconosciute. L non ha contestato i conteggi fatti, né la Pt_1 correttezza dell'iscrizione, per derivante da documenti regolarmente prodotti. La domanda deve pertanto essere accolta nella misura di € 437,66, pari alla differenza tra quanto liquidato dall e quanto dovuto…>>. Pt_1
§4 La sentenza è gravata d'appello dall' che nel lamenta l'erroneità in quanto: Pt_1
<< …Il sig. risulta proprie di terreni per un calcolo di fabbisogno CP_1 pari a 10 come risulta da verbale ispettivo allegato agli atti del fascicolo di primo e non contestato. Per queste giornate il sig. non è CP_1
2 iscrivibile come CD/CM. Tuttavia, esse incidono sulla liquidazione della prestazione spettante: il massimale per il calcolo della prestazione è pari al numero delle giornate in un anno. Dal parametro di 365 giorni vanno detratte le 102 giornate agricole, le 100 giornate di fabbisogno senza obbligo di iscrizione come cd/cm e 91 giorni di malattia, come da prospetto di calcolo relativo al 2019 prodotto agli atti del fascicolo di primo grado. Si arriva a 72 giornate spettanti per disoccupazione agricola relativa al 2019 che sono state regolarmente liquidate in data 01/09/2021 con accredito sul conto corrente in data 09/09/2021>>. Costituitosi in giudizio, il sig. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 per violazione dell'art. 347 comma 2 cpc, dal momento che della proposta eccezione non vi è traccia nella comparsa di risposta di primo grado, in cui l'ente si è limitato a chiedere la cessazione della materia del contendere. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa del sig. . CP_1
Appare utile, allo scopo la proposta eccezione, richiamare il contenuto della memoria di costituzione di primo grado dell' Pt_1
<Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l dinanzi al Tribunale di Pt_1
Castrovillari per ivi sentire riconoscere e dic il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola 2019 in misura integrale, con accessori di legge sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite. Si costituisce in giudizio l Pt_1 che chiede dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. A seguito dell'istruttoria del presente ricorso, si propone cessata materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione oggetto del ricorso stesso ovvero ds agr 2019. Si allega prospetto di liquidazione, prospetto di elaborazione e verbale ispettivo (con il quale al ricorrente viene attribuito un fabbisogno in proprio pari a 100 gg>>- Orbene, è vero che l'ente previdenziale ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, ma è pur vero che tale richiesta ha avanzato muovendo dall'assunto secondo cui il proprio calcolo dell'indennità di disoccupazione, liquidata per 72 giornate anziché per le 102 richieste, fosse corretto;
il Tribunale, peraltro, non ha preso posizione sulla questione del computo delle giornate lavorative svolte come lavoro autonomo al fine del conteggio dell'indennità di disoccupazione agricola. Di conseguenza, si tratta della riproposizione, con l'appello, della questione non delibata in primo grado – e non di questione nuova, posta per la prima volta in questa sede, come sostiene l'appellato.
§6 Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto. Ora, in diritto, l'impostazione dell'ente previdenziale è corretta, perché fondata sul disposto dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264:
3 < a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue. b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego;
senza limite di retribuzione>>.
§6.1 Pertanto, in base alla disposizione sopra richiamata, le giornate prestate come lavoro autonomo vanno detratte dal computo di quelle indennizzabili per disoccupazione. Nel caso di specie, non è in discussione il diritto a percepire la prestazione (che nasce in presenza del requisito assicurativo delle 102 giornate nel biennio), ma il calcolo del quantum della stessa.
§6.2 Tuttavia, l'impostazione in fatto dell'ente previdenziale non è supportata dalla documentazione prodotta a corredo della propria deduzione. L infatti, ha allegato in primo grado il verbale ispettivo sulla base del quale Pt_1
h pito lo svolgimento di attività autonoma come coltivatore diretto del sig. ; dalla disamina del verbale emerge che gli ispettori sono pervenuti CP_1 alla conclusione dello svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte del suddetto perché è proprietario di terreno coltivato ad uliveto dato in comodato al figlio nel 2019, ma che lo stesso interessato ha dichiarato, in sede ispettiva, di avere continuato a coltivare;
tale verbale, tuttavia, non è allegato alla relazione ispettiva versata in atti, sicché, a fronte del dato documentale che gli stessi ispettori evidenziano (il comodato del terreno concesso da Controparte_1 al figlio il 1^.8.2019), l'affermazione dei funzionari, dello dell'odierno appellato di attività di coltivatore diretto, rimane sfornita di prova. Del resto, nella memoria di costituzione nel presente grado è espressamente contestato il contenuto del suddetto verbale perché “fondato su presunzioni avulse da ogni realtà che non tengono conto delle reali condizioni dei terreni, dell'esiguità della loro estensione né, tantomeno, vi è prova dell'effettiva
4 coltivazione degli stessi da parte dell'appellato” – sicché la circostanza neppure può dirsi provata in base al principio di non contestazione. In definitiva, l' – che ne era onerato in base ai principi di riparto dell'onere Pt_1 della prova di ll'art. 2697 CC – non è riuscito a provare lo svolgimento da parte dell'odierno appellato dell'attività lavorativa autonoma che, ai sensi dell'art. 32 l.n. 264/1949, limita il diritto del bracciante a percepire nella misura piena l'indennità di disoccupazione agricola spettante, ponendosi come fatto modificativo del diritto azionato da controparte.
§7 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 28 aprile 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Ca illari, Giudice del lavoro, n. 554/2023, resa in data 4 aprile 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del grado di lite, che liquida in euro 337,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 FEBBRAIO 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
5