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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 311/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
NN Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
UR RT Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 28/2025 EL Tribunale di Lecco, pubblicata in data 17.2.2025, est. Trovò, promossa da
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Albè e dall'avv. Valentina Castelli, elettivamente domiciliata presso in Milano, Via Controparte_1
Durini n. 5
Appellante
Contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F. , C.F._6 Parte_5 C.F._7
(C.F. , Parte_6 C.F._8 Parte_7
(C.F. ) e (C.F. ), tutti C.F._9 Parte_8 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Moira Zanatta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5
Appellati in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante: «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano - Sezione Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: in riforma ELla sentenza n. 28/2025, pubblicata il 17.02.2025 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice EL Lavoro, notificata in data 25.02.2025, ed in accoglimento EL presente ricorso nel merito:
- respingere tutte le domande formulate dai resistenti appellati nei confronti ELl' con il ricorso introduttivo di primo grado;
Parte_1
- condannare i resistenti appellati a restituire ad tutto Parte_1 quanto versato e/o che verrà versato a questi ultimi in esecuzione ELla sentenza n.
28/2025 pubblicata il 17.02.2025 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice EL
Lavoro, notificata il 25.02.2025; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso ELle spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria senza assunzione di oneri probatori che non competono, ammettere la prova per interpello e per testimoni dedotta nelle memorie difensive depositate in primo grado sulle circostanze capitolate in fatto rispettivamente da n. 1) a n. 107) EL presente atto, da intendersi integralmente trascritte tutte precedute ELla locuzione “vero che” (…)»;
per gli appellati:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie e statuizioni EL caso: respingere le domande formulate dall' con conferma Parte_1 ELla sentenza EL Tribunale di Lecco n.28/2025; con condanna ELla appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore ELla procuratrice antistataria”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 28 EL 2025 il Tribunale di Lecco, decidendo EL ricorso proposto dagli odierni appellati nei confronti ELl' , ha così statuito: Parte_1
«accerta il diritto dei ricorrenti sopra indicati a vedersi applicato il CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri pag. 2/16 di riabilitazione” come rinnovato in data 8.10.2020; condanna l'ASSOCIAZIONE LA
NOSTRA FAMIGLIA al pagamento in favore dei ricorrenti ELle differenze retributive maturate a far data dal 21.4.2021, così determinate sino alla cessazione EL rapporto di lavoro o sino alla data di deposito EL ricorso (…); condanna l' ASSOCIAZIONE LA
NOSTRA FAMIGLIA a rifondere alla parte ricorrente le spese EL giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ELle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge».
Nella motivazione ELla sentenza il Tribunale ha così ricostruito la materia EL contendere:
«i lavoratori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato
Tribunale, in persona EL giudice EL lavoro, l' Parte_1
, allegando di essere tutti aderenti alla CISL e dipendenti ELla convenuta,
[...] presso la sede di SI NI (LC) o di LL EL LA (LC).
I ricorrenti hanno allegato che:
- ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti, la resistente ha sempre applicato il
“CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), sottoscritto da IS, associazione datoriale a cui aderiva;
Parte_1
- in data 28.01.2020 LA NOSTRA FAMIGLIA comunicava a tutti i dipendenti e alle
OO.SS. la volontà di cessare l'applicazione EL CCNL predetto e di applicare al personale non medico, addetto a tutte le sedi, a far data dal 01.02.2020, il diverso
CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (RSA) e centri di riabilitazione (CDR) sottoscritto per la prima volta nel 2012;
- a seguito di agitazione sindacale, in data 19 febbraio 2020, l' Parte_1
comunicava che, in attesa di risoluzione ELle questioni sollevate
[...] in sede sindacale, si procedeva con la temporanea sospensione EL nuovo CCNL scelto, ma con successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, rappresentava la definitiva volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata per i dipendenti impiegati all'interno dei Poli ELl' “Eugenio Medea”, ed il CCNL RSA e CDR ai rimanenti Pt_9 dipendenti, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, l' Parte_1 comunicava ai sindacati coinvolti la revoca ELla sospensione temporanea pag. 3/16 ELl'applicazione EL CCNL RSA e CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1 febbraio 2020, in tal modo disponendo la trasformazione ELl'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, conseguentemente stabilendo che le 2 ore settimanali prestate in meno dal 1.11.2020 al 30.04.2021 sarebbero state conteggiate a debito dei lavoratori.
La difesa attorea ha evidenziato che:
- nei contratti di lavoro individuali degli odierni ricorrenti viene precisato che il CCNL applicato è quello disciplinante i “Centri di Riabilitazione associati ad IS vigente all'epoca ELla presente assunzione”, e ha chiarito che si tratta EL “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, poiché questo era all'epoca l'unico contratto collettivo che disciplinava il rapporto lavorativo per i dipendenti dei centri di riabilitazione, solo nel
2012 essendo stato sottoscritto da IS, CISL e UIL il diverso CCNL CDR (Case di
Cura);
- anche dopo il 2012, il datore di lavoro -come desumibile anche dalle voci ELle buste paga e dai comunicati sindacali- aveva continuato ad applicare al rapporto con i ricorrenti il CCNL Sanità privata, pur essendo aderente ad IS, associazione che aveva sottoscritto il nuovo contratto specifico per i centri di riabilitazione, quest'ultimo da intendersi non come sostitutivo EL CCNL Sanità Privata, bensì come un altro contratto collettivo, che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL
Sanità privata, ossia i centri di riabilitazione le motivazioni addotte dall' (contenimento dei costi e attinenza EL Parte_1
CCNL all'attività lavorativa) non sono sufficienti per legittimare la modifica unilaterale EL CCNL recepito dai contratti individuali, essendo necessario a tal fine che il CCNL applicato sia venuto a scadenza, tanto non essendo avvenuto nel caso di specie. Assumendo pertanto l'illegittimità ELla condotta ELla convenuta, la quale, applicando il CCNL RSA e CDR, ha reso deteriore il trattamento dei lavoratori, i ricorrenti hanno fatto valere il diritto alle differenze retributive maturate, stante il trattamento peggiorativo EL diverso contratto applicato, anche rivendicando la somma una tantum risarcitoria riconosciuta dal CCNL Sanità Privata per il ritardo nel suo rinnovo. Le parti ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento ELle seguenti pag. 4/16 conclusioni (…) La convenuta ha, in ogni caso, insistito sulla diversa qualificazione ELl'attività svolta in forma ospedaliera, effettuata presso l' (istituto di ricovero Pt_9
e cura a carattere scientifico) e ELl'attività extraospedaliera effettuata presso il CDR
(centro di riabilitazione) ed evidenziando che tutti i ricorrenti sono addetti da anni in via esclusiva alle attività di CDR. Spiegando di avere comunicato ad IS il proprio recesso per giusta causa in data 29.7.2020, prima che venisse sottoscritto da quest'ultima, in data 8.10.2020, il CCNL per il personale medico non dipendente ELle strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad
AI ed RI per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza (“CCNL
IRCCS”), la resistente ha assunto di avere legittimamente applicato al personale non medico addetto ai CDR ed alle Direzioni Centrali e Regionali, il CCNL CDR, nonché al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS, il CCNL Sanità Privata e, dalla sua sottoscrizione e decorrenza, il CCNL IRCCS. Sull'assunto che il CCNL contenente una clausola di ultrattività sia da considerarsi a tempo indeterminato, ciò implicando la facoltà di libero recesso da parte EL datore di lavoro, la parte resistente ha osservato di avere legittimamente disapplicato il CCNL Sanità Privata (che si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, dopo la sua naturale scadenza al
31.12.2005), scegliendo poi di applicare il CCNL CDR, a ciò non ostando la scadenza di quest'ultimo».
Così ricostruite le reciproche posizioni ELle parti, il Tribunale: premesso che gli odierni appellati avevano già proposto un analogo giudizio per ottenere la liquidazione ELle differenze retributive relative al periodo 8.10.2020-
20.4.2021 e che avverso la decisione di merito, ad essi favorevole, pendeva ricorso in
Cassazione; dato atto che, per questa ragione, era stata disposta sospensione ex art. 295 c.p.c. sino a che la Corte di Cassazione era intervenuta con ordinanza n. 26968/2024
(confermando la statuizione di merito emessa a favore dei lavoratori); considerata l'intervenuta riassunzione EL giudizio ad opera dei ricorrenti;
ha, infine, accolto le domande dei lavoratori richiamando le motivazioni ELla pronuncia di Cassazione ora citata, motivazioni concernenti questioni costituenti l'antecedente logico giuridico ELle domande formulate in questa sede e comunque pag. 5/16 idonee a definire anche l'odierna controversia, vertente su temi sovrapponibili a quello esaminati dalla Suprema Corte.
Con ricorso depositato in data 27.3.20205 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza per avere qualificato il CCNL Sanità Privata quale contratto a termine non ancora scaduto e per avere ritenuto privo d'effetto il recesso da parte ELl' . Parte_1
Secondo l'appellante detto contratto collettivo doveva essere considerato un contratto a tempo indeterminato in ragione ELla clausola di ultrattività prevista dall'art. 4 ELlo stesso CCNL, la quale aveva natura di condizione risolutiva, poiché stabiliva che il CCNL era destinato a rimanere efficace sino alla futura sottoscrizione di un nuovo
CCNL.
Diversamente opinando, a dire ELl'appellante, si sarebbe giunti all'erronea conclusione secondo cui la parte datoriale sarebbe vincolata sine die a un contratto di diritto comune, in violazione degli artt. 39 e 41 Cost, oltre che EL principio secondo cui per qualsiasi rapporto a tempo indeterminato deve essere affermata la libera recedibilità.
In ogni caso, ad avviso ELl'associazione, anche considerando il CCNL Sanità
Privata quale contratto a termine, il datore recedendo anzitempo dallo stesso avrebbe manifestato ripetutamente la sua volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale (per iscritto, verbalmente e con la cancellazione dei riferimenti al CCNL Sanità Privata nelle buste paga), con la conseguenza che tale manifestazione di volontà avrebbe prodotto effetto alla scadenza EL termine.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha criticato la sentenza per avere erroneamente interpretato l'art. 4 EL CCNL Sanità Privata, in violazione degli artt. 1346, 1373, 1418 e 1419 c.c., oltre che per non avere ravvisato la nullità ELla clausola di ultrattività pattizia EL CCNL Sanità Privata.
Con il terzo motivo, l' ha censurato la decisione di prime cure per Parte_1 avere ritenuto illegittimo, e comunque inefficace, il recesso esercitato dall' Parte_1 medesima dal CCNL Sanità Privata.
Nella prospettiva EL gravame, anche qualificando il CCNL Sanità Privata come contratto a tempo determinato scaduto in data 8.10.2020, il primo giudice avrebbe dovuto concludere che l'8 ottobre 2020 il CCNL Sanità Privata era scaduto, con pag. 6/16 conseguente automatica produzione ELl'effetto risolutivo/estintivo invocato dall' . Parte_1
Inoltre, dal recesso dall'associazione di categoria, esercitato dall'appellante in data 29.7.2020, il primo giudice avrebbe dovuto fare discendere il venir meno- in ragione ELla cessazione EL vincolo associativo - di ogni obbligo EL datore di lavoro di fare applicazione dei futuri contratti sottoscritti da un'associazione cui non era più aderente.
In ogni caso, secondo l'associazione, il recesso dal CCNL era da considerarsi legittimo, atteso che l'associazione aveva manifestato anticipatamente la volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale, senza che – come insegnato dalla giurisprudenza – per l'esercizio di tale diritto di recesso fosse necessario rispettare alcun onere di forma.
Con il quarto motivo di impugnazione l' ha censurato la sentenza per avere Parte_1 ravvisato, negli atti posti in essere dal datore di lavoro, un comportamento concludente sintomatico ELla volontà di continuare a fare applicazione EL CCNL IRCSS.
A tale proposito l'appellante ha evidenziato che «qualora si aderisse alla tesi – cui si rifà il Tribunale di Lecco – espressa dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn.
3671/2021, 3672/2021, 40409/2021 e 33982/2022 e con le ordinanze n. 26663, 26666,
26927, 26947 e 26958/2024, secondo cui il CCNL Sanità Privata è da qualificarsi come un contratto a tempo determinato, si arriverebbe comunque alla conclusione che CP_5 dalla sua scadenza (cioè dal 08.10.2020) era libera di applicare un CCNL diverso.
Come noto, in forza ELl'art. 2069, secondo comma c.c., “il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti”. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad applicare il CCNL sottoscritto dalla associazione di categoria a cui aderisce in forza EL mandato di rappresentanza conferito oppure perché applicato per fatti concludenti. Nel caso che ci occupa non sono presenti entrambe le condizioni e comunque l'eventuale sussistenza di un comportamento concludente – che si contesta – deve essere oggetto di puntuale prova da parte dei resistenti appellati e di accertamento. Nel momento in cui è stato siglato il CCNL IRCCS (il 08.10.2020 e non l'Ipotesi di accordo in quanto non ratificata), non era più associata ad IS e, essendo venuto meno il vincolo CP_5 associativo e quindi il mandato di rappresentanza, non era tenuta ad applicare tale contratto. Il recesso da IS ha avuto effetto immediato per le motivazioni indicate pag. 7/16 nella relativa lettera datata 29.07.2020, di cui peraltro IS ne ha preso pacificamente atto, senza formulare alcuna contestazione al riguardo (docc. 29 e 30 EL fascicolo di primo grado). Evidentemente, né il recesso né la sua efficacia possono essere messi ora in discussione da terzi. L'art. 4, comma 2, EL CCNL IRCCS prevede espressamente che
“gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale vi siano decorrenze diverse”. Il CCNL IRCCS quindi è entrato in vigore il
09.10.2020, anche con riguardo alla sfera di applicazione (art. 1) per cui non è stata pattuita alcuna decorrenza diversa. Si badi bene: è vero che il CCNL IRCCS ha previsto che gli aumenti retributivi decorrono da luglio 2020 ma ciò non inficia l'entrata in vigore EL CCNL dal 09.10.2020. Per mero scrupolo difensivo si precisa, come chiarito nella parte in fatto, che in data 10.06.2020 IS e le OO.SS. hanno sottoscritto l'Ipotesi di accordo per il rinnovo EL CCNL Sanità Privata, che in effetti all'art. 1, comma 2, stabiliva: “Il presente contratto si applica anche ai Centri di
Riabilitazione che alla data di sottoscrizione ELla pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente ELle strutture sanitarie private”. L'Ipotesi di accordo, tuttavia, non è entrata in vigore e pertanto ha perso di efficacia perché non è stata ratificata nel termine EL 30.07.2020 previsto in premessa
(…)».
Con il quinto motivo l' ha prospettato l'erroneità ELla sentenza per avere Parte_1 omesso di considerare la legittimità ELla scelta datoriale di applicare il CCNL CDR in qualità di “accordo separato” ed a prescindere dalla scadenza EL CCNL Sanità Privata.
Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per avere omesso di valutare l'iscrizione degli appellati alla CISL FP, organizzazione sindacale che aveva sottoscritto il CCNL CDR. Conseguentemente, in virtù EL principio di rappresentanza, agli stessi lavoratori sarebbe applicabile quest'ultimo contratto.
Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante ha prospettato, in via subordinata,
l'erroneità ELla decisione di primo grado per avere omesso di considerare che, come dimostrato nel corso EL giudizio di primo grado, l'appellante svolge in via prevalente attività extra ospedaliera e che le attività a cui sono stati adibiti i resistenti appellati sono riconducili in via esclusiva all'ambito extra ospedaliero e non a quello IRCCS.
Considerato che il CCNL IRCCS trova applicazione solo con riferimento alle strutture sanitarie ospedaliere o comunque agli IRCCS, escludendo espressamente i Centri di pag. 8/16 Riabilitazione (CDR), anche solo considerando la tipologia di attività prevalentemente svolta dall'appellante il primo giudice avrebbe dovuto considerare legittima la scelta ELl' di applicare il CCNL CDR, in luogo EL CCNL IRCSS. Parte_1
Gli appellati si sono costituiti per il gravame con memoria difensiva EL
28.5.2025, contestando la fondatezza ELl'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza EL 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato.
Questa Corte si è già più volte pronunciata, con decisioni conformi, in cause analoghe a quella odierna, con sentenze che sono state confermate dalla Suprema Corte di Cassazione (ci si riferisce, ad esempio, alle pronunce Cass. n. 26663 EL 14 ottobre
2024, n. 26927 e 26947 EL 17.10.2024 ed infine- fra queste stesse parti- all'ordinanza
Cass. n. 26958/2024).
La controversia odierna presenta allegazioni in fatto, argomentazioni di diritto e- in buona parte- motivi di appello sovrapponibili a quelle già affrontate da questa Corte con motivazioni pienamente condivise da questo Collegio.
Pertanto, si richiamano di seguito, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni ELla pronuncia n. 934/2024 di questo Ufficio e di questo stesso estensore:
«con l'ordinanza n. 26663 EL 14 ottobre 2024, confermando la sentenza n.
179/2023 di questo Ufficio (resa in una controversia nella quale erano state accolte domande analoghe a quelle oggetto ELl'odierno giudizio e che erano state formulate, nei confronti ELl'appellante, da alcuni colleghi di XXX), la Suprema Corte ha ribadito la correttezza di quanto affermato dalla sentenza qui impugnata: “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39
Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005)”. Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie. Come questa pag. 9/16 Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione ELla perdurante vigenza EL contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato ELla indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando
(Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia EL CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis
Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima ELla scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito EL presente giudizio). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze ELla disdetta.
Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 1467
c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte EL datore di lavoro EL contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento ELla scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso EL singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza EL termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù EL principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era pag. 10/16 certamente vincolante nei confronti ELl'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia ELla sua disdetta EL gennaio 2020”. Coerentemente con detta argomentazione, la
Cassazione, nella medesima ordinanza, ha puntualizzato: «i giudici d'appello hanno affermato: “ avrebbe potuto recedere da esso [il CCNL Sanità Privata] solo ed CP_6 esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione EL nuovo CCNL)”. (...) Quel passo ELla motivazione va soltanto corretto ai sensi ELl'art. 384 ult. co. c.p.c.: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie». Trattasi di principi condivisi da questo Collegio, e pienamente applicabili alla fattispecie odierna (identica, lo si ripete, a quella sottoposta al vaglio ELla Cassazione sia per le allegazioni in fatto, sia per le questioni e le argomentazioni di diritto che essa presenta). La medesima ordinanza ha anche escluso l'erroneità ELla decisione ELla Corte territoriale nella parte in cui aveva omesso di dichiarare la nullità ELla clausola di ultrattività pattizia EL CCNL sanità privata EL
19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione ELl'art. 1346 c.c., come qui ha fatto il primo giudice nella sentenza impugnata. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che “la clausola [di cui si discute] non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione EL CCNL) al quale è collegata la cessazione ELla durata (rectius ELl'efficacia) EL CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo EL contratto collettivo rappresentano i principali strumenti ELl'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito ELl'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)”.
Dette argomentazioni, che il Collegio fa proprie, condividendole, inducono al rigetto dei primi due motivi di appello.
Analogamente devono essere respinti il terzo ed il quarto motivo di appello, esaminabili congiuntamente.
Soccorre ancora una volta il richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla sentenza n.
939/2024 di questo Ufficio, dovendosi sottolineare che gli elementi considerati in quel pag. 11/16 giudizio per ravvisare l'esistenza di un comportamento concludente sono i medesimi che emergono dalle risultanze processuali ELl'odierno contenzioso e vengono da questo
Collegio identicamente valutati.
Come affermato nella sentenza n. 939/2024, «Anche nell'odierno giudizio, poi, va evidenziato come la comunicazione di recesso formulata dall' dal gennaio Parte_1
2020 sia da ritenersi superata dal comportamento successivo tenuto dall'associazione.
Dopo detta comunicazione l' non solo ha continuato a fare applicazione Parte_1 EL CCNL sino alla sua scadenza ma – come evidenziato anche nella sentenza n.
196/2023 di questo Ufficio – anche dopo il momento “ELla sua scadenza, 8-10-2020, ha continuato ad applicarlo, come inconfutabilmente risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi anche all'applicazione EL suo rinnovo (…). In quel momento,
l'associazione non ha comunicato nulla e, anzi, ha continuato ad applicare il CCNL
Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca ELla sospensione (ELla precedente comunicazione di voler applicare il CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020. Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione EL CCNL Sanità in favore EL CCNL CDR perché l' si è CP_5 obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un comportamento concludente (protrattosi” – almeno – “per 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche EL successivo rinnovo. In forza di tale comportamento concludente (…), il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio 2020 così come previsto dalle stesse OO.SS. sottoscrittrici EL CCNL. Nessuna riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale EL 28- 1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché a quell'epoca l'Associazione non poteva disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace”. Ritenuto che la protratta applicazione EL CCNL Sanità privata, per circa due mesi dopo il rinnovo ELl'ottobre 2020, in questo giudizio inconfutabilmente provata dal tenore ELla comunicazione EL 10.12.2020 (docc. 9 e 10 appellati), integri un comportamento concludente denotante la volontà ELl'ente di dare applicazione di detto nuovo CCNL, conviene richiamare la motivazione ELla Suprema Corte di
Cassazione: “la comunicazione ELl'associazione ricorrente EL 27/01/2020 – ossia che pag. 12/16 dal 1°/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro ELle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte EL comportamento ELle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di prolungata applicazione EL CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo ELl'08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ravvisato un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione EL 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare CP_5 il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità EL recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (…). Ma la Corte d'appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l'08/10/2020. In particolare, il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione”».
Anche in questa controversia, «La (identica) situazione in fatto emergente dalle risultanze processuali ELl'odierno giudizio è (identicamente) apprezzata da questo
Collegio in termini di comportamento concludente;
comportamento concludente che priva di rilevanza la circostanza che dal luglio 2020 l'appellante non fosse più iscritta ad IS (associazione firmataria EL CCNL IRCSS, sostitutivo EL CCNL sanità privata EL 2005). Come osservato dalla Cassazione nell'ordinanza già citata, “È pur vero che alla data ELl'8/10/2020 IS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS (sostitutivo EL
CCNL sanità privata EL 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte d'Appello ha ravvisato la ragione ELl'applicabilità EL nuovo CCNL
IRCCS non nel meccanismo ELla rappresentanza sindacale, bensì nella circostanza ELl'avvenuta applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'8/10/2020
e fino al 10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – integrante gli estremi EL comportamento concludente in termini di pag. 13/16 recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche EL suo rinnovo (…). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il CCNL
IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita».
E che anche nel caso di specie sia ravvisabile un comportamento concludente è desumibile anche alla luce dei condivisibili rilievi effettuati da questa Corte nella sentenza n. 30/2025, est. Picciau: «Il Collegio (…) intende ribadire il comportamento concludente tenuto dalla nella continuata e prolungata applicazione EL CCNL CP_5 sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020. Sul punto le parti appellate osservano correttamente:“…E' stato certamente un comportamento spontaneo quello ELla resistente di osservare ancora per due mesi gli istituti EL CCNL
Sanità 2005 …l'arco temporale, …è significativo visto che si sviluppa nell'ambito di un susseguirsi repentino di eventi: il 27/28.01 L' comunica di voler cambiare il CP_6 contratto collettivo sino a quel momento applicato con decorrenza 1.2.2020; il
19.2.2020 l' decide di sospendere la modifica annunciata e non ancora applicata, CP_5 nelle more di ulteriori verifiche circa il finanziamento da parte ELle Regioni;
il
10.6.2020 viene siglata la premessa che doveva essere ratificata entro il 30.7.2020; il
29.7.2020 l' recede da IS;
il 8.10.2020 il CCNL Sanità viene Parte_1 rinnovato”. Dal giorno successivo l' poteva cessare l'osservanza EL Sanità CP_6 perché non vi era più obbligata ma, senza ragione alcuna, ha continuato a fare riferimento nella disciplina EL rapporto con i ricorrenti e ciò fino al dicembre 2020 incluso. E ciò non solo per alcune clausole contrattuali …ma osservandolo nella sua interezza, pur non citandolo più nelle buste paga».
Parimenti infondato è il quinto motivo di appello, posto che “diversamente da quanto opinato dall'appellante, anche la «qualificazione giuridica di quel CCNL CDR EL 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte ELl'accertamento (…) ELl'avvenuta continuata applicazione EL CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo ELla volontà ELl' di mantenere ferma la disciplina collettiva Parte_1 contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche fosse stato un “accordo separato”» (così la sentenza n. 939/2024 più volte citata).
pag. 14/16 Va disatteso pure il sesto motivo di appello.
La tesi ELl'associazione, secondo cui la non applicazione EL CCNL sanità privata e l'applicazione EL CCNL CDR si imporrebbe "quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria ELl'accordo separato", ossia alla CISL
FP che aveva stipulato anche il CCNL CDR, considerato dall'odierna ricorrente
"accordo separato", non coglie nel segno.
Va escluso che il CCNL CDR, pur stipulato dalla stessa sigla sindacale dei lavoratori (CISL FP) che a suo tempo nel 2005 aveva stipulato il CCNL sanità privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi con effetto estintivo all'altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto. A ciò si aggiunga la rilevanza riconosciuta comunque al comportamento concludente più volte sopra ricordato, manifestatosi in termini di applicazione continuativa EL CCNL sanità privata anche negli anni dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, ad onta ELla dichiarazione di "disdetta" EL 27/01/2020.
La rilevanza riconosciuta al comportamento concludente induce a disattendere anche l'ultimo motivo di appello, non essendo dirimente la considerazione ELl'attività imprenditoriale svolta per escludere o affermare la (perdurante)applicabilità al caso di specie EL contratto collettivo di cui si discute.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Per queste ragioni, ogni altro profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione EL principio di soccombenza, le spese EL presente grado di giudizio vengono poste a carico ELla parte appellante.
Avuto riguardo al valore ELla controversia, alla natura ELla stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero ELle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 12.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; con distrazione a favore EL procuratore antistatario.
Si dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater EL dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 ELla legge 24.12.2012 n. 228.
pag. 15/16
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 28/2025 EL Tribunale di Lecco;
condanna ASSOCIAZIONE a rifondere a Parte_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , e le
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese di lite EL grado, liquidate in euro 12.500,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore EL difensore antistatario;
dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater EL dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 ELla legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
NN Picciau UR RT
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 311/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
NN Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
UR RT Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 28/2025 EL Tribunale di Lecco, pubblicata in data 17.2.2025, est. Trovò, promossa da
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Albè e dall'avv. Valentina Castelli, elettivamente domiciliata presso in Milano, Via Controparte_1
Durini n. 5
Appellante
Contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F. , C.F._6 Parte_5 C.F._7
(C.F. , Parte_6 C.F._8 Parte_7
(C.F. ) e (C.F. ), tutti C.F._9 Parte_8 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Moira Zanatta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5
Appellati in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante: «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano - Sezione Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: in riforma ELla sentenza n. 28/2025, pubblicata il 17.02.2025 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice EL Lavoro, notificata in data 25.02.2025, ed in accoglimento EL presente ricorso nel merito:
- respingere tutte le domande formulate dai resistenti appellati nei confronti ELl' con il ricorso introduttivo di primo grado;
Parte_1
- condannare i resistenti appellati a restituire ad tutto Parte_1 quanto versato e/o che verrà versato a questi ultimi in esecuzione ELla sentenza n.
28/2025 pubblicata il 17.02.2025 dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice EL
Lavoro, notificata il 25.02.2025; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso ELle spese generali nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria senza assunzione di oneri probatori che non competono, ammettere la prova per interpello e per testimoni dedotta nelle memorie difensive depositate in primo grado sulle circostanze capitolate in fatto rispettivamente da n. 1) a n. 107) EL presente atto, da intendersi integralmente trascritte tutte precedute ELla locuzione “vero che” (…)»;
per gli appellati:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie e statuizioni EL caso: respingere le domande formulate dall' con conferma Parte_1 ELla sentenza EL Tribunale di Lecco n.28/2025; con condanna ELla appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore ELla procuratrice antistataria”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 28 EL 2025 il Tribunale di Lecco, decidendo EL ricorso proposto dagli odierni appellati nei confronti ELl' , ha così statuito: Parte_1
«accerta il diritto dei ricorrenti sopra indicati a vedersi applicato il CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri pag. 2/16 di riabilitazione” come rinnovato in data 8.10.2020; condanna l'ASSOCIAZIONE LA
NOSTRA FAMIGLIA al pagamento in favore dei ricorrenti ELle differenze retributive maturate a far data dal 21.4.2021, così determinate sino alla cessazione EL rapporto di lavoro o sino alla data di deposito EL ricorso (…); condanna l' ASSOCIAZIONE LA
NOSTRA FAMIGLIA a rifondere alla parte ricorrente le spese EL giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ELle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge».
Nella motivazione ELla sentenza il Tribunale ha così ricostruito la materia EL contendere:
«i lavoratori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato
Tribunale, in persona EL giudice EL lavoro, l' Parte_1
, allegando di essere tutti aderenti alla CISL e dipendenti ELla convenuta,
[...] presso la sede di SI NI (LC) o di LL EL LA (LC).
I ricorrenti hanno allegato che:
- ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti, la resistente ha sempre applicato il
“CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), sottoscritto da IS, associazione datoriale a cui aderiva;
Parte_1
- in data 28.01.2020 LA NOSTRA FAMIGLIA comunicava a tutti i dipendenti e alle
OO.SS. la volontà di cessare l'applicazione EL CCNL predetto e di applicare al personale non medico, addetto a tutte le sedi, a far data dal 01.02.2020, il diverso
CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (RSA) e centri di riabilitazione (CDR) sottoscritto per la prima volta nel 2012;
- a seguito di agitazione sindacale, in data 19 febbraio 2020, l' Parte_1
comunicava che, in attesa di risoluzione ELle questioni sollevate
[...] in sede sindacale, si procedeva con la temporanea sospensione EL nuovo CCNL scelto, ma con successiva comunicazione datata 6 novembre 2020, rappresentava la definitiva volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata per i dipendenti impiegati all'interno dei Poli ELl' “Eugenio Medea”, ed il CCNL RSA e CDR ai rimanenti Pt_9 dipendenti, in quanto appartenenti ad un comparto non sanitario;
- con nota datata 10 dicembre 2020, l' Parte_1 comunicava ai sindacati coinvolti la revoca ELla sospensione temporanea pag. 3/16 ELl'applicazione EL CCNL RSA e CDR, per i dipendenti in forza al 31 gennaio 2020 nei Centri di Riabilitazione nonché nelle Direzioni Centrali e Regionali e ciò con effetto retroattivo dal 1 febbraio 2020, in tal modo disponendo la trasformazione ELl'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, conseguentemente stabilendo che le 2 ore settimanali prestate in meno dal 1.11.2020 al 30.04.2021 sarebbero state conteggiate a debito dei lavoratori.
La difesa attorea ha evidenziato che:
- nei contratti di lavoro individuali degli odierni ricorrenti viene precisato che il CCNL applicato è quello disciplinante i “Centri di Riabilitazione associati ad IS vigente all'epoca ELla presente assunzione”, e ha chiarito che si tratta EL “CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, poiché questo era all'epoca l'unico contratto collettivo che disciplinava il rapporto lavorativo per i dipendenti dei centri di riabilitazione, solo nel
2012 essendo stato sottoscritto da IS, CISL e UIL il diverso CCNL CDR (Case di
Cura);
- anche dopo il 2012, il datore di lavoro -come desumibile anche dalle voci ELle buste paga e dai comunicati sindacali- aveva continuato ad applicare al rapporto con i ricorrenti il CCNL Sanità privata, pur essendo aderente ad IS, associazione che aveva sottoscritto il nuovo contratto specifico per i centri di riabilitazione, quest'ultimo da intendersi non come sostitutivo EL CCNL Sanità Privata, bensì come un altro contratto collettivo, che ha un parziale ambito di applicazione coincidente con il CCNL
Sanità privata, ossia i centri di riabilitazione le motivazioni addotte dall' (contenimento dei costi e attinenza EL Parte_1
CCNL all'attività lavorativa) non sono sufficienti per legittimare la modifica unilaterale EL CCNL recepito dai contratti individuali, essendo necessario a tal fine che il CCNL applicato sia venuto a scadenza, tanto non essendo avvenuto nel caso di specie. Assumendo pertanto l'illegittimità ELla condotta ELla convenuta, la quale, applicando il CCNL RSA e CDR, ha reso deteriore il trattamento dei lavoratori, i ricorrenti hanno fatto valere il diritto alle differenze retributive maturate, stante il trattamento peggiorativo EL diverso contratto applicato, anche rivendicando la somma una tantum risarcitoria riconosciuta dal CCNL Sanità Privata per il ritardo nel suo rinnovo. Le parti ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento ELle seguenti pag. 4/16 conclusioni (…) La convenuta ha, in ogni caso, insistito sulla diversa qualificazione ELl'attività svolta in forma ospedaliera, effettuata presso l' (istituto di ricovero Pt_9
e cura a carattere scientifico) e ELl'attività extraospedaliera effettuata presso il CDR
(centro di riabilitazione) ed evidenziando che tutti i ricorrenti sono addetti da anni in via esclusiva alle attività di CDR. Spiegando di avere comunicato ad IS il proprio recesso per giusta causa in data 29.7.2020, prima che venisse sottoscritto da quest'ultima, in data 8.10.2020, il CCNL per il personale medico non dipendente ELle strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad
AI ed RI per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza (“CCNL
IRCCS”), la resistente ha assunto di avere legittimamente applicato al personale non medico addetto ai CDR ed alle Direzioni Centrali e Regionali, il CCNL CDR, nonché al personale non medico direttamente addetto all'IRCCS, il CCNL Sanità Privata e, dalla sua sottoscrizione e decorrenza, il CCNL IRCCS. Sull'assunto che il CCNL contenente una clausola di ultrattività sia da considerarsi a tempo indeterminato, ciò implicando la facoltà di libero recesso da parte EL datore di lavoro, la parte resistente ha osservato di avere legittimamente disapplicato il CCNL Sanità Privata (che si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, dopo la sua naturale scadenza al
31.12.2005), scegliendo poi di applicare il CCNL CDR, a ciò non ostando la scadenza di quest'ultimo».
Così ricostruite le reciproche posizioni ELle parti, il Tribunale: premesso che gli odierni appellati avevano già proposto un analogo giudizio per ottenere la liquidazione ELle differenze retributive relative al periodo 8.10.2020-
20.4.2021 e che avverso la decisione di merito, ad essi favorevole, pendeva ricorso in
Cassazione; dato atto che, per questa ragione, era stata disposta sospensione ex art. 295 c.p.c. sino a che la Corte di Cassazione era intervenuta con ordinanza n. 26968/2024
(confermando la statuizione di merito emessa a favore dei lavoratori); considerata l'intervenuta riassunzione EL giudizio ad opera dei ricorrenti;
ha, infine, accolto le domande dei lavoratori richiamando le motivazioni ELla pronuncia di Cassazione ora citata, motivazioni concernenti questioni costituenti l'antecedente logico giuridico ELle domande formulate in questa sede e comunque pag. 5/16 idonee a definire anche l'odierna controversia, vertente su temi sovrapponibili a quello esaminati dalla Suprema Corte.
Con ricorso depositato in data 27.3.20205 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza per avere qualificato il CCNL Sanità Privata quale contratto a termine non ancora scaduto e per avere ritenuto privo d'effetto il recesso da parte ELl' . Parte_1
Secondo l'appellante detto contratto collettivo doveva essere considerato un contratto a tempo indeterminato in ragione ELla clausola di ultrattività prevista dall'art. 4 ELlo stesso CCNL, la quale aveva natura di condizione risolutiva, poiché stabiliva che il CCNL era destinato a rimanere efficace sino alla futura sottoscrizione di un nuovo
CCNL.
Diversamente opinando, a dire ELl'appellante, si sarebbe giunti all'erronea conclusione secondo cui la parte datoriale sarebbe vincolata sine die a un contratto di diritto comune, in violazione degli artt. 39 e 41 Cost, oltre che EL principio secondo cui per qualsiasi rapporto a tempo indeterminato deve essere affermata la libera recedibilità.
In ogni caso, ad avviso ELl'associazione, anche considerando il CCNL Sanità
Privata quale contratto a termine, il datore recedendo anzitempo dallo stesso avrebbe manifestato ripetutamente la sua volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale (per iscritto, verbalmente e con la cancellazione dei riferimenti al CCNL Sanità Privata nelle buste paga), con la conseguenza che tale manifestazione di volontà avrebbe prodotto effetto alla scadenza EL termine.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha criticato la sentenza per avere erroneamente interpretato l'art. 4 EL CCNL Sanità Privata, in violazione degli artt. 1346, 1373, 1418 e 1419 c.c., oltre che per non avere ravvisato la nullità ELla clausola di ultrattività pattizia EL CCNL Sanità Privata.
Con il terzo motivo, l' ha censurato la decisione di prime cure per Parte_1 avere ritenuto illegittimo, e comunque inefficace, il recesso esercitato dall' Parte_1 medesima dal CCNL Sanità Privata.
Nella prospettiva EL gravame, anche qualificando il CCNL Sanità Privata come contratto a tempo determinato scaduto in data 8.10.2020, il primo giudice avrebbe dovuto concludere che l'8 ottobre 2020 il CCNL Sanità Privata era scaduto, con pag. 6/16 conseguente automatica produzione ELl'effetto risolutivo/estintivo invocato dall' . Parte_1
Inoltre, dal recesso dall'associazione di categoria, esercitato dall'appellante in data 29.7.2020, il primo giudice avrebbe dovuto fare discendere il venir meno- in ragione ELla cessazione EL vincolo associativo - di ogni obbligo EL datore di lavoro di fare applicazione dei futuri contratti sottoscritti da un'associazione cui non era più aderente.
In ogni caso, secondo l'associazione, il recesso dal CCNL era da considerarsi legittimo, atteso che l'associazione aveva manifestato anticipatamente la volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale, senza che – come insegnato dalla giurisprudenza – per l'esercizio di tale diritto di recesso fosse necessario rispettare alcun onere di forma.
Con il quarto motivo di impugnazione l' ha censurato la sentenza per avere Parte_1 ravvisato, negli atti posti in essere dal datore di lavoro, un comportamento concludente sintomatico ELla volontà di continuare a fare applicazione EL CCNL IRCSS.
A tale proposito l'appellante ha evidenziato che «qualora si aderisse alla tesi – cui si rifà il Tribunale di Lecco – espressa dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn.
3671/2021, 3672/2021, 40409/2021 e 33982/2022 e con le ordinanze n. 26663, 26666,
26927, 26947 e 26958/2024, secondo cui il CCNL Sanità Privata è da qualificarsi come un contratto a tempo determinato, si arriverebbe comunque alla conclusione che CP_5 dalla sua scadenza (cioè dal 08.10.2020) era libera di applicare un CCNL diverso.
Come noto, in forza ELl'art. 2069, secondo comma c.c., “il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti”. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad applicare il CCNL sottoscritto dalla associazione di categoria a cui aderisce in forza EL mandato di rappresentanza conferito oppure perché applicato per fatti concludenti. Nel caso che ci occupa non sono presenti entrambe le condizioni e comunque l'eventuale sussistenza di un comportamento concludente – che si contesta – deve essere oggetto di puntuale prova da parte dei resistenti appellati e di accertamento. Nel momento in cui è stato siglato il CCNL IRCCS (il 08.10.2020 e non l'Ipotesi di accordo in quanto non ratificata), non era più associata ad IS e, essendo venuto meno il vincolo CP_5 associativo e quindi il mandato di rappresentanza, non era tenuta ad applicare tale contratto. Il recesso da IS ha avuto effetto immediato per le motivazioni indicate pag. 7/16 nella relativa lettera datata 29.07.2020, di cui peraltro IS ne ha preso pacificamente atto, senza formulare alcuna contestazione al riguardo (docc. 29 e 30 EL fascicolo di primo grado). Evidentemente, né il recesso né la sua efficacia possono essere messi ora in discussione da terzi. L'art. 4, comma 2, EL CCNL IRCCS prevede espressamente che
“gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale vi siano decorrenze diverse”. Il CCNL IRCCS quindi è entrato in vigore il
09.10.2020, anche con riguardo alla sfera di applicazione (art. 1) per cui non è stata pattuita alcuna decorrenza diversa. Si badi bene: è vero che il CCNL IRCCS ha previsto che gli aumenti retributivi decorrono da luglio 2020 ma ciò non inficia l'entrata in vigore EL CCNL dal 09.10.2020. Per mero scrupolo difensivo si precisa, come chiarito nella parte in fatto, che in data 10.06.2020 IS e le OO.SS. hanno sottoscritto l'Ipotesi di accordo per il rinnovo EL CCNL Sanità Privata, che in effetti all'art. 1, comma 2, stabiliva: “Il presente contratto si applica anche ai Centri di
Riabilitazione che alla data di sottoscrizione ELla pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente ELle strutture sanitarie private”. L'Ipotesi di accordo, tuttavia, non è entrata in vigore e pertanto ha perso di efficacia perché non è stata ratificata nel termine EL 30.07.2020 previsto in premessa
(…)».
Con il quinto motivo l' ha prospettato l'erroneità ELla sentenza per avere Parte_1 omesso di considerare la legittimità ELla scelta datoriale di applicare il CCNL CDR in qualità di “accordo separato” ed a prescindere dalla scadenza EL CCNL Sanità Privata.
Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per avere omesso di valutare l'iscrizione degli appellati alla CISL FP, organizzazione sindacale che aveva sottoscritto il CCNL CDR. Conseguentemente, in virtù EL principio di rappresentanza, agli stessi lavoratori sarebbe applicabile quest'ultimo contratto.
Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante ha prospettato, in via subordinata,
l'erroneità ELla decisione di primo grado per avere omesso di considerare che, come dimostrato nel corso EL giudizio di primo grado, l'appellante svolge in via prevalente attività extra ospedaliera e che le attività a cui sono stati adibiti i resistenti appellati sono riconducili in via esclusiva all'ambito extra ospedaliero e non a quello IRCCS.
Considerato che il CCNL IRCCS trova applicazione solo con riferimento alle strutture sanitarie ospedaliere o comunque agli IRCCS, escludendo espressamente i Centri di pag. 8/16 Riabilitazione (CDR), anche solo considerando la tipologia di attività prevalentemente svolta dall'appellante il primo giudice avrebbe dovuto considerare legittima la scelta ELl' di applicare il CCNL CDR, in luogo EL CCNL IRCSS. Parte_1
Gli appellati si sono costituiti per il gravame con memoria difensiva EL
28.5.2025, contestando la fondatezza ELl'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza EL 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato.
Questa Corte si è già più volte pronunciata, con decisioni conformi, in cause analoghe a quella odierna, con sentenze che sono state confermate dalla Suprema Corte di Cassazione (ci si riferisce, ad esempio, alle pronunce Cass. n. 26663 EL 14 ottobre
2024, n. 26927 e 26947 EL 17.10.2024 ed infine- fra queste stesse parti- all'ordinanza
Cass. n. 26958/2024).
La controversia odierna presenta allegazioni in fatto, argomentazioni di diritto e- in buona parte- motivi di appello sovrapponibili a quelle già affrontate da questa Corte con motivazioni pienamente condivise da questo Collegio.
Pertanto, si richiamano di seguito, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni ELla pronuncia n. 934/2024 di questo Ufficio e di questo stesso estensore:
«con l'ordinanza n. 26663 EL 14 ottobre 2024, confermando la sentenza n.
179/2023 di questo Ufficio (resa in una controversia nella quale erano state accolte domande analoghe a quelle oggetto ELl'odierno giudizio e che erano state formulate, nei confronti ELl'appellante, da alcuni colleghi di XXX), la Suprema Corte ha ribadito la correttezza di quanto affermato dalla sentenza qui impugnata: “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione ELl'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà ELle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39
Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005)”. Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie. Come questa pag. 9/16 Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione ELla perdurante vigenza EL contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato ELla indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando
(Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia EL CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis
Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima ELla scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito EL presente giudizio). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze ELla disdetta.
Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 1467
c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte EL datore di lavoro EL contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento ELla scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso EL singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza EL termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù EL principio di rappresentanza sindacale. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era pag. 10/16 certamente vincolante nei confronti ELl'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia ELla sua disdetta EL gennaio 2020”. Coerentemente con detta argomentazione, la
Cassazione, nella medesima ordinanza, ha puntualizzato: «i giudici d'appello hanno affermato: “ avrebbe potuto recedere da esso [il CCNL Sanità Privata] solo ed CP_6 esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione EL nuovo CCNL)”. (...) Quel passo ELla motivazione va soltanto corretto ai sensi ELl'art. 384 ult. co. c.p.c.: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie». Trattasi di principi condivisi da questo Collegio, e pienamente applicabili alla fattispecie odierna (identica, lo si ripete, a quella sottoposta al vaglio ELla Cassazione sia per le allegazioni in fatto, sia per le questioni e le argomentazioni di diritto che essa presenta). La medesima ordinanza ha anche escluso l'erroneità ELla decisione ELla Corte territoriale nella parte in cui aveva omesso di dichiarare la nullità ELla clausola di ultrattività pattizia EL CCNL sanità privata EL
19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione ELl'art. 1346 c.c., come qui ha fatto il primo giudice nella sentenza impugnata. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che “la clausola [di cui si discute] non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione EL CCNL) al quale è collegata la cessazione ELla durata (rectius ELl'efficacia) EL CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo EL contratto collettivo rappresentano i principali strumenti ELl'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito ELl'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti)”.
Dette argomentazioni, che il Collegio fa proprie, condividendole, inducono al rigetto dei primi due motivi di appello.
Analogamente devono essere respinti il terzo ed il quarto motivo di appello, esaminabili congiuntamente.
Soccorre ancora una volta il richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla sentenza n.
939/2024 di questo Ufficio, dovendosi sottolineare che gli elementi considerati in quel pag. 11/16 giudizio per ravvisare l'esistenza di un comportamento concludente sono i medesimi che emergono dalle risultanze processuali ELl'odierno contenzioso e vengono da questo
Collegio identicamente valutati.
Come affermato nella sentenza n. 939/2024, «Anche nell'odierno giudizio, poi, va evidenziato come la comunicazione di recesso formulata dall' dal gennaio Parte_1
2020 sia da ritenersi superata dal comportamento successivo tenuto dall'associazione.
Dopo detta comunicazione l' non solo ha continuato a fare applicazione Parte_1 EL CCNL sino alla sua scadenza ma – come evidenziato anche nella sentenza n.
196/2023 di questo Ufficio – anche dopo il momento “ELla sua scadenza, 8-10-2020, ha continuato ad applicarlo, come inconfutabilmente risulta dalle buste paga prodotte, con ciò obbligandosi anche all'applicazione EL suo rinnovo (…). In quel momento,
l'associazione non ha comunicato nulla e, anzi, ha continuato ad applicare il CCNL
Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca ELla sospensione (ELla precedente comunicazione di voler applicare il CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020. Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione EL CCNL Sanità in favore EL CCNL CDR perché l' si è CP_5 obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un comportamento concludente (protrattosi” – almeno – “per 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche EL successivo rinnovo. In forza di tale comportamento concludente (…), il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio 2020 così come previsto dalle stesse OO.SS. sottoscrittrici EL CCNL. Nessuna riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale EL 28- 1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché a quell'epoca l'Associazione non poteva disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace”. Ritenuto che la protratta applicazione EL CCNL Sanità privata, per circa due mesi dopo il rinnovo ELl'ottobre 2020, in questo giudizio inconfutabilmente provata dal tenore ELla comunicazione EL 10.12.2020 (docc. 9 e 10 appellati), integri un comportamento concludente denotante la volontà ELl'ente di dare applicazione di detto nuovo CCNL, conviene richiamare la motivazione ELla Suprema Corte di
Cassazione: “la comunicazione ELl'associazione ricorrente EL 27/01/2020 – ossia che pag. 12/16 dal 1°/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro ELle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte EL comportamento ELle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d'Appello in termini di prolungata applicazione EL CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo ELl'08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ravvisato un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione EL 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare CP_5 il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità EL recesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (…). Ma la Corte d'appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l'08/10/2020. In particolare, il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione”».
Anche in questa controversia, «La (identica) situazione in fatto emergente dalle risultanze processuali ELl'odierno giudizio è (identicamente) apprezzata da questo
Collegio in termini di comportamento concludente;
comportamento concludente che priva di rilevanza la circostanza che dal luglio 2020 l'appellante non fosse più iscritta ad IS (associazione firmataria EL CCNL IRCSS, sostitutivo EL CCNL sanità privata EL 2005). Come osservato dalla Cassazione nell'ordinanza già citata, “È pur vero che alla data ELl'8/10/2020 IS, che aveva sottoscritto il CCNL IRCCS (sostitutivo EL
CCNL sanità privata EL 2005), non rappresentava più l'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è altresì vero che la Corte d'Appello ha ravvisato la ragione ELl'applicabilità EL nuovo CCNL
IRCCS non nel meccanismo ELla rappresentanza sindacale, bensì nella circostanza ELl'avvenuta applicazione integrale di quel CCNL continuata anche dopo l'8/10/2020
e fino al 10/12/2020, ritenuta – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – integrante gli estremi EL comportamento concludente in termini di pag. 13/16 recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva e anche EL suo rinnovo (…). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il CCNL
IRCCS in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita».
E che anche nel caso di specie sia ravvisabile un comportamento concludente è desumibile anche alla luce dei condivisibili rilievi effettuati da questa Corte nella sentenza n. 30/2025, est. Picciau: «Il Collegio (…) intende ribadire il comportamento concludente tenuto dalla nella continuata e prolungata applicazione EL CCNL CP_5 sanità privata anche dopo l'08/10/2020 e fino al 10/12/2020. Sul punto le parti appellate osservano correttamente:“…E' stato certamente un comportamento spontaneo quello ELla resistente di osservare ancora per due mesi gli istituti EL CCNL
Sanità 2005 …l'arco temporale, …è significativo visto che si sviluppa nell'ambito di un susseguirsi repentino di eventi: il 27/28.01 L' comunica di voler cambiare il CP_6 contratto collettivo sino a quel momento applicato con decorrenza 1.2.2020; il
19.2.2020 l' decide di sospendere la modifica annunciata e non ancora applicata, CP_5 nelle more di ulteriori verifiche circa il finanziamento da parte ELle Regioni;
il
10.6.2020 viene siglata la premessa che doveva essere ratificata entro il 30.7.2020; il
29.7.2020 l' recede da IS;
il 8.10.2020 il CCNL Sanità viene Parte_1 rinnovato”. Dal giorno successivo l' poteva cessare l'osservanza EL Sanità CP_6 perché non vi era più obbligata ma, senza ragione alcuna, ha continuato a fare riferimento nella disciplina EL rapporto con i ricorrenti e ciò fino al dicembre 2020 incluso. E ciò non solo per alcune clausole contrattuali …ma osservandolo nella sua interezza, pur non citandolo più nelle buste paga».
Parimenti infondato è il quinto motivo di appello, posto che “diversamente da quanto opinato dall'appellante, anche la «qualificazione giuridica di quel CCNL CDR EL 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte ELl'accertamento (…) ELl'avvenuta continuata applicazione EL CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo ELla volontà ELl' di mantenere ferma la disciplina collettiva Parte_1 contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand'anche fosse stato un “accordo separato”» (così la sentenza n. 939/2024 più volte citata).
pag. 14/16 Va disatteso pure il sesto motivo di appello.
La tesi ELl'associazione, secondo cui la non applicazione EL CCNL sanità privata e l'applicazione EL CCNL CDR si imporrebbe "quantomeno nei confronti dei lavoratori aderenti alla sigla sindacale firmataria ELl'accordo separato", ossia alla CISL
FP che aveva stipulato anche il CCNL CDR, considerato dall'odierna ricorrente
"accordo separato", non coglie nel segno.
Va escluso che il CCNL CDR, pur stipulato dalla stessa sigla sindacale dei lavoratori (CISL FP) che a suo tempo nel 2005 aveva stipulato il CCNL sanità privata, avesse la specifica finalità di sostituirsi con effetto estintivo all'altro contratto collettivo o di modificarne il contenuto. A ciò si aggiunga la rilevanza riconosciuta comunque al comportamento concludente più volte sopra ricordato, manifestatosi in termini di applicazione continuativa EL CCNL sanità privata anche negli anni dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, ad onta ELla dichiarazione di "disdetta" EL 27/01/2020.
La rilevanza riconosciuta al comportamento concludente induce a disattendere anche l'ultimo motivo di appello, non essendo dirimente la considerazione ELl'attività imprenditoriale svolta per escludere o affermare la (perdurante)applicabilità al caso di specie EL contratto collettivo di cui si discute.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Per queste ragioni, ogni altro profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione EL principio di soccombenza, le spese EL presente grado di giudizio vengono poste a carico ELla parte appellante.
Avuto riguardo al valore ELla controversia, alla natura ELla stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero ELle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 12.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; con distrazione a favore EL procuratore antistatario.
Si dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater EL dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 ELla legge 24.12.2012 n. 228.
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PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 28/2025 EL Tribunale di Lecco;
condanna ASSOCIAZIONE a rifondere a Parte_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , e le
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese di lite EL grado, liquidate in euro 12.500,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore EL difensore antistatario;
dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater EL dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 ELla legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
NN Picciau UR RT
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