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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3752/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3752 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza dell'1.4.2025, ai sensi dell'art. 189 comma 3 c.p.c., vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO VENTURA;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F.: ), e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentate e difese dagli Avv. ROBERTO Controparte_2 P.IVA_2
CALABRESI e ELISA GABOARDI;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 comma I e 617 comma I c.p.c.;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023, la IG.ra ha convenuto in giudizio Pt_1
e, per essa, quale procuratrice speciale, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 revocarsi, nonché dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico, atto di precetto notificato in data 14.11.2023, con il quale veniva intimato all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 76.092,38. A sostegno della domanda, parte opponente ha preliminarmente spiegato che il credito per cui è causa genera presumibilmente da contratto di mutuo ipotecario stipulato tra il creditore originario, Credito
Emiliano S.p.a., (cedente), quale parte mutuante, e la IG.ra quale parte mutuataria, con atto Pt_1 del 29.09.2009 ai rogiti del Notaio Dott. (rep. 32259, racc. 14962). Persona_1 L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione del cessionario e il difetto di prova del contratto di cessione, mancando qualsivoglia documentazione afferente alle cessioni in blocco riguardante il credito in questione e risultando esclusivamente citato e non allegato l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, del 04.06.2022; che, in qualunque caso, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contenente l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettono di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione.
pagina 1 di 8 Ha poi eccepito il difetto di legittimazione ad agire in via pregiudiziale di rito della Controparte_1
a causa della mancata annotazione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro Imprese, così
[...] come previsto dall'art. 4 della l. n. 130/99. L'opponente ha poi dedotto la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo ex artt. 479 e 480 c.p.c.; che, invero, l'opposta riconduceva il credito intimato al contratto di mutuo ipotecario suddetto, salvo poi ricorrere alla disciplina speciale prevista nel d. lgs. n. 385/1993, (T.U.B.), in particolare all'art. 41, dedicato ad altra categoria contrattuale, ovverosia il mutuo fondiario;
che, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la natura del rapporto tra le parti come contratto di mutuo ipotecario, non potendosi quindi applicare l'esenzione della notifica del titolo esecutivo di cui al suddetto articolo;
che, piuttosto, deve essere applicata la disciplina generale prevista all'art. 479 c.p.c.; che, comunque, è dubbio se il contratto di mutuo ipotecario di cui sopra possa essere considerato titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Ha inoltre eccepito l'indeterminatezza delle eventuali somme dovute, non comprendendosi i criteri con i quali siano stati elaborati i conteggi di controparte nel ricorso introduttivo, rilevando tassi di interesse usurari in merito agli interessi moratori. Ha quindi concluso chiedendo di: “preliminarmente, nelle more della fissazione della prima udienza, sospendere ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, (così come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35), l'efficacia esecutiva del precetto, al fine di evitare la successiva esecuzione in quanto è sussistente sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora per come meglio argomentato nell'istanza di sospensione in narrativa;
revocare nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto del 07.11.2023, notificato dalla (c.f.: , quale procuratrice della CP_2 Controparte_2 P.IVA_2 soc. nei confronti della IG.ra e tutti gli atti ad esso Controparte_1 Parte_1 eventualmente conseguenti nei confronti della stessa per tutti i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese dello scrivente difensore che si dichiara antistatario, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”. La causa è stata iscritta al n. 3752/2023 R.G. Fissata l'udienza del 20.12.2023 con apertura del sub-procedimento in ordine alla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., parte opposta ha depositato in data 18.12.2023 comparsa di costituzione nel sub-procedimento, chiedendo il rigetto dell'istanza. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2023, questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione formulata da parte opponente.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.02.2024, e, per essa, nella Controparte_1 qualità di procuratrice speciale, la si è costituita nella causa principale, Controparte_2 deducendo preliminarmente che, con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.09.2009 ai rogiti del Notaio Dott. Credito Emiliano S.p.a. concedeva alla IG.ra la somma di € Persona_1 Pt_1
150.000,00 e che, a garanzia della suddetta obbligazione, veniva iscritta ipoteca volontaria in data 01.10.2009 per l'importo totale di € 300.000,00 euro sulla piena proprietà dei beni immobili del IG.
. Parte_2 L'opposta ha quindi dedotto che il credito azionato veniva ceduto a nell'ambito Controparte_1 di un'operazione di cessione “in blocco” di crediti, disciplinata dalla l. n. 130/1999 e dall'art. 58 TUB, che deroga parzialmente alla disciplina ordinaria civilistica prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
pagina 2 di 8 Ha inoltre spiegato che il mutuo di cui si discute è un mutuo fondiario;
che, ai sensi dell'art. 41 TUB, nell'esecuzione riguardante i crediti fondiari, è escluso l'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo;
quanto alla contestazione di applicazione di tassi di interesse usurari, ha rilevato la genericità delle contestazioni di controparte, completamente destituite di fondamento. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, accertare e dichiarare: l'esistenza e la validità del credito vantato dalla società CP_1 nei confronti della debitrice esecutata, con conseguente diritto di procedere ad esecuzione
[...] forzata, in virtù del sopracitato titolo esecutivo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
§§§
Con memoria n. 1, parte opponente si è riportata integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito e prodotto nel proprio atto di citazione.
Con memoria n. 2, parte opposta, ad integrazione di quanto già depositato, ha versato in atti procura del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cessione, nonché la visura societaria da cui si evincono i poteri del soggetto firmatario. All'udienza del 07.05.2024, questo giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'01.04.2025, assegnando i termini per il deposito delle note ex art. 189 c.p.c. La sola parte opposta ha depositato note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. All'udienza dell'1.4.2025 nessuno è comparso per l'opponente ed il difensore della convenuta opposta si è riportato alle conclusioni depositate e di cui agli atti ed alle memorie tutte ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Questo giudice ha rimesso a sé la causa in decisione.
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La IG.ra ha proposto formale opposizione ad atto di precetto ex art. 615 c.p.c., eccependo la Pt_1 carenza di legittimazione della società per mancata produzione di prove Controparte_1 afferenti alle intervenute cessioni in blocco, l0jdeterinatezza del credito e l'applicazione di interessi usurari, nonché, motivo, questo, che integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. È infondata anzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione del cessionario e di difetto di prova del contratto di cessione. Norma di riferimento, nel caso di specie, è l'art. 4, comma 1, della l. n. 130/1999, (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione dei crediti”), che, con riguardo alle cessioni dei crediti realizzate ai sensi della medesima legge, afferma che: “si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all' art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo,
è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”; l'art. 58, d.lgs. n. 385/1993, a cui la legge sulla cartolarizzazione fa diretto riferimento, disciplina la cessione in blocco a banche di aziende di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici e al secondo comma stabilisce che: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
pagina 3 di 8 Tale disciplina è intervenuta al fine di semplificare la procedura codicisticamente prevista per le cessioni in blocco;
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes, senza necessità di ulteriori formalità, sostituendo quale forma di pubblicità legale, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. È da escludersi, quindi, che nel caso di specie occorra la notifica e/o l'accettazione della cessione da parte del debitore;
la società opposta ha infatti prodotto Gazzetta Ufficiale del 04.06.2022, anno 163, n. 64, con indicazione, a pagina 17, dell'avvenuta cessione dei crediti di cui si sta discorrendo;
più nello specifico: “la società (di seguito, la “Cessionaria”) con sede legale in Controparte_1 Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi ai sensi della Legge 130 (l'“Operazione di Cartolarizzazione”), in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 23 maggio 2022, ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, con efficacia economica e giuridica decorrente dalla predetta data, da Credito
Emiliano S.p.A. (con sede legale in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro 4, iscritta al Registro delle Imprese, partita Iva e cod. fisc. n. , capitale sociale pari ad € 341.320.065, interamente P.IVA_3 versato, iscritta all'Albo delle banche al n. 5350 e all'Albo dei gruppi bancari al n. 20010, appartenente al Gruppo bancario ) (il “Cedente”), crediti pecuniari (per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di conto corrente, conto corrente ipotecario, credito edilizio, mutuo ipotecario, mutuo chirografario e altri contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con la propria clientela nel periodo compreso tra il 1900 e il 2020, e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia, (…). Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati”. Sotto l'aspetto della inclusione del credito qui azionato nella cessione di cui è stato dato avviso sulla G.U., si rileva che il credito intimato, in quanto derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 29.9.2009, rientra fra quelli aventi le caratteristiche enunciate nell'avviso di cessione. Inoltre, “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (Cass. 17944/2023). Ed in effetti, ad ulteriore riprova che nella cessione in blocco a favore della società opposta sia compreso il credito in oggetto, la ha prodotto dichiarazione di avvenuta cessione del Controparte_1 credito distinto al CDG 13636196 -identificativo, già enunciato nell'atto di precetto, del credito di cui al contratto di mutuo azionato- proveniente dalla cedente Credito Emiliano S.p.a., con destinatario proprio l'odierna opponente, IG.ra (doc. 7 opposta) ed ha allegato il titolo esecutivo, Pt_1
pagina 4 di 8 circostanza questa che costituisce significativo indice presuntivo della avvenuta cessione del cerdito nascete dal contratto di mutuo qui dedotto. Sotto l'aspetto della opponibilità della cessione, in relazione a fattispecie analoghe a quella in oggetto, è inoltre intervenuta la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che: “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. nn. 20495/2020, 10200/2021). Quanto alla contestazione relativa alla mancata iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione sul registro delle imprese occorre rilevare che la prevista pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione, non attengono al perfezionamento della cessione;
anche tale prescrizione, alla stregua degli adempimenti previsti all'art. 1264 c.c., rileva ai fini della opponibilità della cessione, e per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al precedente creditore.
Devono infatti tenersi distinti i profili del perfezionamento della cessione;
della prova della cessione e dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto. Invero, “in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così
Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
6.14. In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione
o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione….. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la
pagina 5 di 8 pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (Cass. 21821/2023) “….In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017,…..)……. in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione…” (Cass. 21821/2023). Per tutto quanto rilevato, la contestazione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo al cessionario deve ritenersi infondata. Con riferimento all'eccezione di parte opponente di nullità del precetto oggi opposto per omessa notifica del titolo esecutivo ex artt. 479 e 480 c.p.c., va premesso che il credito per cui è causa trae origine dal contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B., rubricato “Nozione di credito fondiario”, (“Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”), stipulato in data 29.09.2009 per Notar Per_1
Rep. 32259 Racc. 14962 da Credito Emiliano S.p.a., (che, come si è già visto, ha poi legittimamente ceduto il credito all'odierna opposta, , e la IG.ra odierna Controparte_1 Parte_1 opponente (doc. 4 opposta). Va precisato che è l'intestazione medesima del contratto di mutuo stipulato a qualificarsi come “mutuo ipotecario ai sensi degli art. 38 e ss. del d.lgs. 1/9/93, n. 385”, ed il tenore letterario stesso della norma citata, che definisce appunto la nozione di credito fondiario, non lascia dubbi in merito alla qualificazione del presente contratto di mutuo come fondiario e, quindi, sulla conseguente applicazione, al caso di specie, dell'art. 41 che, com'è noto, esclude l'obbligo di notificazione Pt_3 del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, derogando all'art. 479 c.p.c. In proposito giova evidenziare che nel contratto di mutuo in parola all'art. 2 è previsto che:
pagina 6 di 8 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che
pagina 7 di 8 egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. (Cass. Sez. U.,
06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01)” (Cass. 5968/2025). In conclusione, nel contratto di mutuo in oggetto è stata rilasciata quietanza di erogazione del mutuo da parte della mutuataria e, rilevato che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente la disponibilità giuridica della somma mutuata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/02/2023, n. 5654), la contestazione circa la mancata notifica del titolo esecutivo e l'inapplicabilità dell'art. 41 TUB, per essere il contratto di mutuo del tipo ipotecario, deve ritenersi infondata. Quanto alla contestazione del credito, premessa la sua genericità, si rileva che è a carico del debitore fornire la prova dell'estinzione del credito. Si rileva in proposito che “…in via generale, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Tribunale, Terni, 07/11/2019, n. 857). Nella vicenda in esame, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto all'onere probatorio di sua competenza, non avendo fornito in primis alcuna prova del suo adempimento. Infondata, infine, è l'eccezione di parte opponente di usurarietà degli interessi, poiché del tutto generica, espressa in forma ipotetica e meramente presuntiva, del tutto disancorata dalla individuazione di qualsivoglia riferimento anche con riguardo allo specifico oggetto della contestazione, non essendo rimasto chiarito se la contestazione sia relativa agli interessi corrispettivi o a quelli moratori o ad entrambi. Per i motivi esposti, l'opposizione, in quanto infondata, va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 52.001,00 - 260.000,00), per le fasi studio (euro 1.276,00), introduttiva (euro 814,00) e decisionale (euro 2.127,00), applicando la tariffa nella misura minima, in mancanza di prove costituende.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c. proposta dalla IG.ra
[...]
avverso l'atto di precetto di cui in premessa, intimato da per il tramite Pt_1 Controparte_1 della procuratrice speciale;
Controparte_2
-condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 4.217,00, oltre al rimborso forfettario al 15%,
CAP e IVA;
Cosenza, 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3752 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza dell'1.4.2025, ai sensi dell'art. 189 comma 3 c.p.c., vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO VENTURA;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F.: ), e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentate e difese dagli Avv. ROBERTO Controparte_2 P.IVA_2
CALABRESI e ELISA GABOARDI;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 comma I e 617 comma I c.p.c.;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023, la IG.ra ha convenuto in giudizio Pt_1
e, per essa, quale procuratrice speciale, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 revocarsi, nonché dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico, atto di precetto notificato in data 14.11.2023, con il quale veniva intimato all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 76.092,38. A sostegno della domanda, parte opponente ha preliminarmente spiegato che il credito per cui è causa genera presumibilmente da contratto di mutuo ipotecario stipulato tra il creditore originario, Credito
Emiliano S.p.a., (cedente), quale parte mutuante, e la IG.ra quale parte mutuataria, con atto Pt_1 del 29.09.2009 ai rogiti del Notaio Dott. (rep. 32259, racc. 14962). Persona_1 L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione del cessionario e il difetto di prova del contratto di cessione, mancando qualsivoglia documentazione afferente alle cessioni in blocco riguardante il credito in questione e risultando esclusivamente citato e non allegato l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, del 04.06.2022; che, in qualunque caso, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contenente l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettono di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione.
pagina 1 di 8 Ha poi eccepito il difetto di legittimazione ad agire in via pregiudiziale di rito della Controparte_1
a causa della mancata annotazione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro Imprese, così
[...] come previsto dall'art. 4 della l. n. 130/99. L'opponente ha poi dedotto la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo ex artt. 479 e 480 c.p.c.; che, invero, l'opposta riconduceva il credito intimato al contratto di mutuo ipotecario suddetto, salvo poi ricorrere alla disciplina speciale prevista nel d. lgs. n. 385/1993, (T.U.B.), in particolare all'art. 41, dedicato ad altra categoria contrattuale, ovverosia il mutuo fondiario;
che, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la natura del rapporto tra le parti come contratto di mutuo ipotecario, non potendosi quindi applicare l'esenzione della notifica del titolo esecutivo di cui al suddetto articolo;
che, piuttosto, deve essere applicata la disciplina generale prevista all'art. 479 c.p.c.; che, comunque, è dubbio se il contratto di mutuo ipotecario di cui sopra possa essere considerato titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Ha inoltre eccepito l'indeterminatezza delle eventuali somme dovute, non comprendendosi i criteri con i quali siano stati elaborati i conteggi di controparte nel ricorso introduttivo, rilevando tassi di interesse usurari in merito agli interessi moratori. Ha quindi concluso chiedendo di: “preliminarmente, nelle more della fissazione della prima udienza, sospendere ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, (così come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35), l'efficacia esecutiva del precetto, al fine di evitare la successiva esecuzione in quanto è sussistente sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora per come meglio argomentato nell'istanza di sospensione in narrativa;
revocare nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto del 07.11.2023, notificato dalla (c.f.: , quale procuratrice della CP_2 Controparte_2 P.IVA_2 soc. nei confronti della IG.ra e tutti gli atti ad esso Controparte_1 Parte_1 eventualmente conseguenti nei confronti della stessa per tutti i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese dello scrivente difensore che si dichiara antistatario, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”. La causa è stata iscritta al n. 3752/2023 R.G. Fissata l'udienza del 20.12.2023 con apertura del sub-procedimento in ordine alla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., parte opposta ha depositato in data 18.12.2023 comparsa di costituzione nel sub-procedimento, chiedendo il rigetto dell'istanza. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2023, questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione formulata da parte opponente.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.02.2024, e, per essa, nella Controparte_1 qualità di procuratrice speciale, la si è costituita nella causa principale, Controparte_2 deducendo preliminarmente che, con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.09.2009 ai rogiti del Notaio Dott. Credito Emiliano S.p.a. concedeva alla IG.ra la somma di € Persona_1 Pt_1
150.000,00 e che, a garanzia della suddetta obbligazione, veniva iscritta ipoteca volontaria in data 01.10.2009 per l'importo totale di € 300.000,00 euro sulla piena proprietà dei beni immobili del IG.
. Parte_2 L'opposta ha quindi dedotto che il credito azionato veniva ceduto a nell'ambito Controparte_1 di un'operazione di cessione “in blocco” di crediti, disciplinata dalla l. n. 130/1999 e dall'art. 58 TUB, che deroga parzialmente alla disciplina ordinaria civilistica prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
pagina 2 di 8 Ha inoltre spiegato che il mutuo di cui si discute è un mutuo fondiario;
che, ai sensi dell'art. 41 TUB, nell'esecuzione riguardante i crediti fondiari, è escluso l'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo;
quanto alla contestazione di applicazione di tassi di interesse usurari, ha rilevato la genericità delle contestazioni di controparte, completamente destituite di fondamento. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, accertare e dichiarare: l'esistenza e la validità del credito vantato dalla società CP_1 nei confronti della debitrice esecutata, con conseguente diritto di procedere ad esecuzione
[...] forzata, in virtù del sopracitato titolo esecutivo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
§§§
Con memoria n. 1, parte opponente si è riportata integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito e prodotto nel proprio atto di citazione.
Con memoria n. 2, parte opposta, ad integrazione di quanto già depositato, ha versato in atti procura del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cessione, nonché la visura societaria da cui si evincono i poteri del soggetto firmatario. All'udienza del 07.05.2024, questo giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'01.04.2025, assegnando i termini per il deposito delle note ex art. 189 c.p.c. La sola parte opposta ha depositato note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. All'udienza dell'1.4.2025 nessuno è comparso per l'opponente ed il difensore della convenuta opposta si è riportato alle conclusioni depositate e di cui agli atti ed alle memorie tutte ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Questo giudice ha rimesso a sé la causa in decisione.
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La IG.ra ha proposto formale opposizione ad atto di precetto ex art. 615 c.p.c., eccependo la Pt_1 carenza di legittimazione della società per mancata produzione di prove Controparte_1 afferenti alle intervenute cessioni in blocco, l0jdeterinatezza del credito e l'applicazione di interessi usurari, nonché, motivo, questo, che integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. È infondata anzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione del cessionario e di difetto di prova del contratto di cessione. Norma di riferimento, nel caso di specie, è l'art. 4, comma 1, della l. n. 130/1999, (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione dei crediti”), che, con riguardo alle cessioni dei crediti realizzate ai sensi della medesima legge, afferma che: “si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all' art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo,
è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”; l'art. 58, d.lgs. n. 385/1993, a cui la legge sulla cartolarizzazione fa diretto riferimento, disciplina la cessione in blocco a banche di aziende di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici e al secondo comma stabilisce che: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
pagina 3 di 8 Tale disciplina è intervenuta al fine di semplificare la procedura codicisticamente prevista per le cessioni in blocco;
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes, senza necessità di ulteriori formalità, sostituendo quale forma di pubblicità legale, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. È da escludersi, quindi, che nel caso di specie occorra la notifica e/o l'accettazione della cessione da parte del debitore;
la società opposta ha infatti prodotto Gazzetta Ufficiale del 04.06.2022, anno 163, n. 64, con indicazione, a pagina 17, dell'avvenuta cessione dei crediti di cui si sta discorrendo;
più nello specifico: “la società (di seguito, la “Cessionaria”) con sede legale in Controparte_1 Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi ai sensi della Legge 130 (l'“Operazione di Cartolarizzazione”), in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 23 maggio 2022, ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, con efficacia economica e giuridica decorrente dalla predetta data, da Credito
Emiliano S.p.A. (con sede legale in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro 4, iscritta al Registro delle Imprese, partita Iva e cod. fisc. n. , capitale sociale pari ad € 341.320.065, interamente P.IVA_3 versato, iscritta all'Albo delle banche al n. 5350 e all'Albo dei gruppi bancari al n. 20010, appartenente al Gruppo bancario ) (il “Cedente”), crediti pecuniari (per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di conto corrente, conto corrente ipotecario, credito edilizio, mutuo ipotecario, mutuo chirografario e altri contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con la propria clientela nel periodo compreso tra il 1900 e il 2020, e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia, (…). Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati”. Sotto l'aspetto della inclusione del credito qui azionato nella cessione di cui è stato dato avviso sulla G.U., si rileva che il credito intimato, in quanto derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 29.9.2009, rientra fra quelli aventi le caratteristiche enunciate nell'avviso di cessione. Inoltre, “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (Cass. 17944/2023). Ed in effetti, ad ulteriore riprova che nella cessione in blocco a favore della società opposta sia compreso il credito in oggetto, la ha prodotto dichiarazione di avvenuta cessione del Controparte_1 credito distinto al CDG 13636196 -identificativo, già enunciato nell'atto di precetto, del credito di cui al contratto di mutuo azionato- proveniente dalla cedente Credito Emiliano S.p.a., con destinatario proprio l'odierna opponente, IG.ra (doc. 7 opposta) ed ha allegato il titolo esecutivo, Pt_1
pagina 4 di 8 circostanza questa che costituisce significativo indice presuntivo della avvenuta cessione del cerdito nascete dal contratto di mutuo qui dedotto. Sotto l'aspetto della opponibilità della cessione, in relazione a fattispecie analoghe a quella in oggetto, è inoltre intervenuta la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che: “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. nn. 20495/2020, 10200/2021). Quanto alla contestazione relativa alla mancata iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione sul registro delle imprese occorre rilevare che la prevista pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione, non attengono al perfezionamento della cessione;
anche tale prescrizione, alla stregua degli adempimenti previsti all'art. 1264 c.c., rileva ai fini della opponibilità della cessione, e per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al precedente creditore.
Devono infatti tenersi distinti i profili del perfezionamento della cessione;
della prova della cessione e dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto. Invero, “in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così
Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
6.14. In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione
o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione….. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la
pagina 5 di 8 pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (Cass. 21821/2023) “….In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017,…..)……. in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione…” (Cass. 21821/2023). Per tutto quanto rilevato, la contestazione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo al cessionario deve ritenersi infondata. Con riferimento all'eccezione di parte opponente di nullità del precetto oggi opposto per omessa notifica del titolo esecutivo ex artt. 479 e 480 c.p.c., va premesso che il credito per cui è causa trae origine dal contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B., rubricato “Nozione di credito fondiario”, (“Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”), stipulato in data 29.09.2009 per Notar Per_1
Rep. 32259 Racc. 14962 da Credito Emiliano S.p.a., (che, come si è già visto, ha poi legittimamente ceduto il credito all'odierna opposta, , e la IG.ra odierna Controparte_1 Parte_1 opponente (doc. 4 opposta). Va precisato che è l'intestazione medesima del contratto di mutuo stipulato a qualificarsi come “mutuo ipotecario ai sensi degli art. 38 e ss. del d.lgs. 1/9/93, n. 385”, ed il tenore letterario stesso della norma citata, che definisce appunto la nozione di credito fondiario, non lascia dubbi in merito alla qualificazione del presente contratto di mutuo come fondiario e, quindi, sulla conseguente applicazione, al caso di specie, dell'art. 41 che, com'è noto, esclude l'obbligo di notificazione Pt_3 del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, derogando all'art. 479 c.p.c. In proposito giova evidenziare che nel contratto di mutuo in parola all'art. 2 è previsto che:
pagina 6 di 8 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che
pagina 7 di 8 egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. (Cass. Sez. U.,
06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01)” (Cass. 5968/2025). In conclusione, nel contratto di mutuo in oggetto è stata rilasciata quietanza di erogazione del mutuo da parte della mutuataria e, rilevato che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente la disponibilità giuridica della somma mutuata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/02/2023, n. 5654), la contestazione circa la mancata notifica del titolo esecutivo e l'inapplicabilità dell'art. 41 TUB, per essere il contratto di mutuo del tipo ipotecario, deve ritenersi infondata. Quanto alla contestazione del credito, premessa la sua genericità, si rileva che è a carico del debitore fornire la prova dell'estinzione del credito. Si rileva in proposito che “…in via generale, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Tribunale, Terni, 07/11/2019, n. 857). Nella vicenda in esame, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto all'onere probatorio di sua competenza, non avendo fornito in primis alcuna prova del suo adempimento. Infondata, infine, è l'eccezione di parte opponente di usurarietà degli interessi, poiché del tutto generica, espressa in forma ipotetica e meramente presuntiva, del tutto disancorata dalla individuazione di qualsivoglia riferimento anche con riguardo allo specifico oggetto della contestazione, non essendo rimasto chiarito se la contestazione sia relativa agli interessi corrispettivi o a quelli moratori o ad entrambi. Per i motivi esposti, l'opposizione, in quanto infondata, va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 52.001,00 - 260.000,00), per le fasi studio (euro 1.276,00), introduttiva (euro 814,00) e decisionale (euro 2.127,00), applicando la tariffa nella misura minima, in mancanza di prove costituende.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c. proposta dalla IG.ra
[...]
avverso l'atto di precetto di cui in premessa, intimato da per il tramite Pt_1 Controparte_1 della procuratrice speciale;
Controparte_2
-condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 4.217,00, oltre al rimborso forfettario al 15%,
CAP e IVA;
Cosenza, 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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