TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3729/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
RINALDO STEFANO PALMERINI e MARA MANFREDELLI;
ATTORE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio degli avvocati CP_1 C.F._2
DOMENICO MARASCIULO e SERGIO LARGHI
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli avvocati LUCA Controparte_2 P.IVA_1
BUONANNO e GIUSEPPE BUONANNO;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
pagina 1 di 9
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, datato 13 maggio 2022, il signor odierno attore, Parte_1 conveniva in giudizio il signor odierno convenuto, quale proprietario e CP_1 conduttore del motoveicolo Honda CBR 600 tg DZ08000 e la Controparte_2 assicurazione odierna convenuta, quale compagnia RC Auto, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di marca Honda modello CBR600RR tg. DZ08000, di proprietà del signor CP_1 assicurato con polizza n. D1962650701V04 - o in subordine Controparte_2 riconoscendo una responsabilità prevalente o, in estremo subordine, ex art. 2054, II co., c.c., in ordine alla produzione del sinistro de quo, per l'effetto: condannare il signor in solido con la società in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali a favore signor subiti dal medesimo a causa dell'incidente del Parte_1
01.06.2020, così come meglio specificati nella relazione medico legale e quantificati nella misura di euro 273.954,31 (già calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data della notifica), ovvero negli importi diversi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dovuti dopo la pagina 2 di 9 notifica, previsa decurtazione degli acconti ricevuti dall' a titolo di Controparte_4 invalidità in corso di accertamento;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore antistatario”. Con comparsa di risposta, datata 15 settembre 2022, si costituiva in giudizio il convenuto signor il quale, preliminarmente, chiedeva l'autorizzazione per CP_1 la chiamata in giudizio di quale compagnia RC Auto per il Controparte_3 motoveicolo BMW 1150 tg BF67662 condotto dall'attore con Parte_1 conseguente richiesta di differimento della prima udienza ai fini della relativa citazione, e formulava le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte avanzate dal signor nei confronti del signor nella denegata e Parte_1 CP_1 non creduta ipotesi in cui le domande attoree venissero in tutto o in parte accolte, condannarsi la compagnia di assicurazioni , in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e/o manlevare l'assicurato signor
[...] di quanto questi dovesse eventualmente essere tenuto a pagare all'attore, quale CP_1 civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, sia per sorte capitale, che per interessi e spese;
in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, quantomeno, concorrente, responsabilità del signor per l'incidente stradale verificatosi il giorno Parte_1
01.06.2020, alle ore 11.45 circa, in San Giovanni Bianco (BG), Strada Provinciale 25, all'altezza del km 32 + 800, tra il motociclo BMW GS1150 targato BF67662 di sua proprietà e da lui condotto e il motociclo HONDA CBR600 targato DZ08000 di proprietà del signor e dal medesimo condotto, dichiararsi responsabili e CP_1 condannarsi conseguentemente, in solido tra loro, la compagnia di assicurazioni
[...]
, in persona del suo legale rappresentante in carica, ed il signor CP_3 Pt_1
a risarcire al convenuto signor tutti i danni, patrimoniali e non
[...] CP_1 patrimoniali, dallo stesso patiti come specificati nelle premesse del presente atto, ovvero, nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Tribunale riterrà di giustizia. Con comparsa di risposta datata 9/9/2022 si costituiva in giudizio la convenuta CP_2
la quale formulava le seguenti conclusioni:
[...]
“nel merito, accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054 secondo comma c.c., del signor nella causazione del danno dal medesimo patito e per l'effetto Parte_1 rigettare in toto le pretese attoree poiché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la somma di euro 249.755,70 già percepita completamente satisfattiva di ogni pretesa attorea;
in via subordinata, contenere la domanda nei limiti del tempestivamente e ritualmente richiesto, del giusto e del provato decurtando, in ogni caso, dalla somma che verrà così liquidata all'odierno attore, l'importo di euro 249.755,70 (euro 138.000,00 + euro 111.755,70) già liquidatagli, oltre ad altre somme eventualmente erogate dall' che CP_4 dovessero emergere in corso di causa”.
pagina 3 di 9 Una volta autorizzata parte convenuta dal giudice alla chiamata in causa del terzo con conseguente differimento della prima udienza, con atto di citazione per chiamata in causa di terzo, ritualmente notificato, il convenuto citava l'odierna CP_1
a comparire all'udienza del 24/01/2023, la Controparte_5 quale a sua volta si costituiva, contestando sia in fatto che in diritto le argomentazioni e conclusioni avversarie, chiedendo in particolare:
“in via preliminare, accertare e/o dichiarare la nullità della comparsa di risposta con contestuale domanda riconvenzionale essendo del tutto omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda è fondata (causa petendi); in via principale, previo accertamento e/o declaratoria della esclusiva e totale responsabilità del convenuto signor nella causazione del sinistro de quo, CP_1 respingere tutte le domande formulate nei confronti di in quanto Controparte_3 infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non provate, oltre che inammissibili e improponibili e del tutto generiche, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, assolvendo, per l'effetto, da ogni debenza;
Controparte_3 in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto previo ogni accertamento e/o CP_1 declaratoria del caso, limitare la misura del risarcimento del danno dovuto limitatamente alle sole voci di danno singolarmente provate e giuridicamente dovute, nella misura ed entità che risulterà rigorosamente provata in corso di causa, secondo il grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa nella causazione del sinistro de quo in capo ai conducenti e previo, in ogni caso, la decurtazione delle somme indennizzate e/o da indennizzare da parte degli . Controparte_6
Veniva ammessa la consulenza medico legale sulla persona dell'attore, nominando quale CTU il dottor al quale, con provvedimento del 20 settembre 2023, Persona_1 veniva posto il seguente quesito: “Il consulente tecnico di ufficio nominato accerterà, con relazione scritta e visti gli atti ed i documenti medici, visitato il periziando, quali siano le lesioni causalmente collegate al sinistro per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea derivata dalle distinte lesioni e gli eventuali esiti permanenti derivati dalle stesse valutando in percentuale gli esiti menomativi della complessiva integrità psico- fisica del periziando in relazione alla loro idoneità ad ostacolare lo svolgimento delle attività extralavorative in genere (danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche). Verifichi il CTU anche la congruità e pertinenza delle spese-mediche che il periziando abbia dimostrato in giudizio di aver affrontato e la previsione di quelle da sostenersi in futuro”. Secondo le allegazioni difensive di parte convenuta gli elementi probatori, posti a fondamento della domanda di parte attrice nei confronti del signor non CP_1 sarebbero sufficienti a far ritenere superabile la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
pagina 4 di 9 La difesa del convenuto sottolineava l'assenza di adeguata istruttoria, dal momento che gli elementi di fatto forniti, non avrebbero permesso di giungere ad una precisa ricostruzione del fatto.
Non potrebbero, dalla prospettiva del convenuto, considerarsi idonei a tal fine i documenti prodotti, vale a dire il rapporto redatto dalla Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di San Pellegrino Terme insieme alle dichiarazioni ivi raccolte come sommarie informazioni e la perizia tecnica di parte ricostruttiva della dinamica del sinistro. In particolare, proprio in merito alla dinamica del sinistro e alla sua ricostruzione, vi sarebbero una serie di fattori quali il tipo di mezzi coinvolti, la conformazione dei luoghi in cui si è verificato l'evento e le relative modalità, tali da rendere estremamente complesso l'approdo ad un quadro fattuale e giuridico, idoneo a superare la presunzione di legge dettata dall'art. 2054 c.c. comma 2, che pertanto dovrebbe trovare piena operatività ai fatti per cui è causa. Sempre secondo detta tesi, le dichiarazioni rese all'autorità intervenuta sul luogo del sinistro, dopo il verificarsi dello stesso, da parte di soggetti diversi rispetto a quelli direttamente coinvolti, non consentirebbero una ricostruzione certa e attendibile, della dinamica del sinistro e dei conseguenti profili di responsabilità, in modo preciso e concordante. Conseguentemente, non sarebbe possibile affermare la colpa esclusiva del signor da un lato e l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo CP_1 all'attore dall'altro. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, però, il quadro probatorio emerso nel corso del procedimento è ritenuto idoneo a dimostrare l'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del sinistro avvenuto il CP_1
01/06/2020 in località Val Taleggio (BG) lungo la Strada Provinciale 25. La dinamica dell'evento lesivo ricostruita dagli agenti intervenuti trovava conferma nei dati fattuali emersi nel corso del procedimento. In data 1° giugno 2020 alle ore 11,00 circa, il signor in sella al proprio Parte_1 motociclo BMW1150 RT tg BF67662 con a bordo stava percorrendo Parte_2 un tratto extraurbano della SP25 in località Valle Taleggio nell'ambito territoriale del Comune di San Giovanni Bianco (BG) con direzione di marcia San Giovanni – Vedeseta. Giunto all'altezza del km 32+800, il signor mentre affrontava un tratto Pt_1 curvilineo destrorso, collideva frontalmente il motociclo Honda CBR 600 tg DZ08000 condotto dal signor che percorreva la suddetta strada in direzione opposta. CP_1
La SP25 della Val Taleggio, nel tratto in cui avveniva il sinistro, si presenta stretta e tortuosa con tratti a visibilità limitata. A seguito dell'urto i motocicli collassavano a terra e i relativi passeggeri riportavano lesioni biologiche di grave entità. Sul posto intervenivano i Carabinieri di San Pellegrino Terme, i quali, dopo aver proceduto ai rilievi planimetrici e fotografici relativi al sinistro, assumevano sommarie informazioni da parte del signor che ricordava di avere visto lo Controparte_7 scontro ma non la posizione delle moto antecedente allo scontro stesso, del signor amico dell'odierno convenuto che dallo stesso veniva sorpassato poco Persona_2
pagina 5 di 9 prima del sinistro per cui è causa, e della signora compagna dell'attore Parte_2
e terza trasportata a bordo del motociclo dallo stesso condotto. In particolare, in un momento temporale poco susseguente a quello del sinistro, il signor sentito alle ore 11:45 del 1° giugno 2020, quindi a meno di un'ora dal Persona_2 sinistro, in una condizione in cui il ricordo si presume essere limpido, sentito dai Carabinieri di San Pellegrino Terme a sommarie informazioni, così dichiarava: “ci stavamo dirigendo in direzione San Giovanni Bianco di ritorno dalla località comune San Pietro. Giunti al km 33 il mio amico a bordo della sua moto CBR600 CP_1 mi sorpassava ed a metà sorpasso, invadendo la corsia opposta, andava ad impattare contro un altro motociclo. Scontro frontale. Non so da cosa sia stato colpito perché in velocità ma mi ha sbilanciato e sono andato a colpire il guard rail”. Il giorno immediatamente successivo al sinistro i Carabinieri di San Pellegrino Terme contestavano al signor la violazione dell'art. 148 commi 10-16 in quanto: “pur CP_1 non trovandosi in alcun caso dei casi consentiti, sorpassava altro veicolo in prossimità di una curva”. La ricostruzione del signor era in linea con quella di Persona_2 Parte_2 trasportata dal signor la quale, anch'essa sentita a sommarie informazioni, Pt_1 dichiarava: “arrivati nella strada denominata della Valle Taleggio con direzione di marcia San Giovanni Bianco – Lecco cominciavano ad affrontare una serie di curve. Trovandomi dietro notavo in lontananza, in senso opposto di marcia, dei motoveicoli, non saprei quantificare quanti, che procedevano con destra rigorosa e quindi molto vicini al guard rail. Noi procedevamo ad una velocità che io stimo sui 35/40 km all'ora anche perché stavamo per affrontare una curva a noi destrorsa. Improvvisamente vedevo una motocicletta che in senso opposto ci piombava addosso nel nostro senso di marcia e l'impatto diveniva inevitabile. Il mio compagno non accennava nessuna reazione per scansarla anche perché come ho detto l'abbiamo vista entrambi improvvisamente”(docc. 2,3,e 4 di parte convenuta . CP_1
Sulla scorta delle predette considerazioni nella vicenda oggetto di causa non può trovare applicazione il principio sussidiario previsto dall'art. 2054 comma II c.c. dal momento che la causa del sinistro è rinvenibile nella condotta di guida colposa tenuta dal signor
CP_1
I Carabinieri verbalizzanti, del resto, imputavano la colpevolezza, “in buona parte del sinistro”, al signor (doc. 1 di parte convenuta) CP_1
Nessun rilievo assume in questa sede l'annullamento, avvenuto da parte del giudice di pace di Bergamo, della sanzione amministrativa irrogata al in quanto il giudice CP_1 dell'opposizione alla sanzione amministrative non accertava né la dinamica del sinistro né i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti. Detta sentenza, infatti, dichiarava “nullo per indeterminatezza” il verbale di accertamento per mancanza dell'avviso al destinatario della possibilità di ottenere una riduzione del 30% della sanzione e mancanza della sommaria esposizione del fatto. Parimenti dicasi per la sentenza del Tribunale di Bergamo, che definiva il procedimento penale n. 6520/2020 a carico di per il reato ex art. 590 bis commi 1 e 8 c.p. CP_1
pagina 6 di 9 in relazione all'art. 148 commi 2 e 10 del D.Lgs. n. 285/1992 perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed in particolare “della norma che impone, durante la marcia dei veicoli al conducente, che intende sorpassare di accertarsi preventivamente che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio, nonché della norma che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità” Infatti, la sentenza di non doversi procedere del Tribunale di Bergamo, sezione Penale, n. 1559/2023 del 22.05.2023, non entrava nel merito del fatto storico, poiché accertava il difetto di sussistenza di una condizione di procedibilità vale a dire la , mancanza di querela. Dalla consulenza medico legale, depositata in data 22 gennaio 2024, dal dottor
[...]
sopra citato, si evince che quest'ultimo stimava un danno biologico temporaneo Per_1 al 100% di 3 mesi circa;
un danno biologico temporaneo parziale al 75% di 2 mesi ed un danno biologico parziale al 50% di altri 2 mesi. Valutava i postumi a carattere permanente nella misura complessiva del 43%, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica comportante una riduzione di 1/3 della stessa. Le spese mediche “del tutto congrue ed adeguate” venivano riconosciute in euro 1.993,95”. Secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, il danno non patrimoniale viene calcolato in euro 361.916,00 di cui euro 18.975,00 per il danno biologico temporaneo. Per giurisprudenza ormai consolidata il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane, con le percentuali inserite nelle tabelle
“milanesi” che esprimono la sintesi di tutte le conseguenze abituali che presumibilmente derivano da una determinata menomazione e che si riflettono sulle attività comuni a ciascuno. Quando però a causa della specificità del caso, il danno ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività particolari, si deve tenerne conto nella determinazione dell'eventuale personalizzazione. Nel caso in esame, veniva provato documentalmente che l'attore, a decorrere dall'anno 2018, era iscritto presso la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, svolgendo un'attività agonistica, attività che non può essere considerata “comune” (doc. 12 di parte attrice). Si ritiene pertanto equo portare un aumento del 10% all'importo di risarcimento conseguente al danno non patrimoniale permanente, per l'importo di euro 34.294,00. Conseguentemente l'importo totale da risarcire, al lordo degli acconto già percepiti, viene calcolato in euro 398.203,95 di cui euro 1.993,95 per danno patrimoniale. A tale importo andranno detratti sia la somma già liquidata all'attore da parte dell'assicurazione convenuta, di euro 249.755,70 (€ 138.000,00 + € 111.755,70), sia quella di euro 6.832,43 già versata dall' , in particolare, euro 1.866,09 per CP_4 invalidità civile dal 07/2020 al 12/2020, euro 9.564,50 per assegno ordinario di invalidità dal 07/2020 al 07/2023, con detrazione di euro 4.598,16, come da comunicazione del 13.11.2024. CP_4
pagina 7 di 9 Le spese seguiranno la soccombenza e verranno liquidate nei valori medi dello scaglione relativo all'importo, al netto di quanto già percepito, riconosciuto. Andranno anche rimborsate all'attore le spese per la consulenza tecnica di parte, per le quali venivano prodotte le relative disposizioni di bonifico, per l'importo totale di euro 1.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
condanna il signor in solido con la società in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali a favore signor subiti dal medesimo a causa dell'incidente Parte_1 del 01.06.2020, quantificati in euro 398.203,95, somma da devalutare al dì del sinistro, e alla quale andranno sottratti gli importi già percepiti di euro 249.755,70 e di euro 6.832,43, importi anch'essi da devalutare al dì del sinistro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla somma annualmente rivalutata, fino al saldo effettivo;
condanna altresì il signor in solido con la società a CP_1 CP_2 rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 786,00, oltre ad euro 1.400,00 per spese di consulenza di parte;
condanna altresì il signor in solido con la società a CP_1 CP_2 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00, Controparte_3 di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
pone definitivamente a carico del signor in solido con la società CP_1 CP_2
le spese liquidate per la Ctu espletata in corso di causa;
[...]
condanna la compagnia di assicurazioni , in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e/o manlevare l'assicurato signor
[...] di quanto questi deve corrispondere all'attore e a all'esito della CP_1 CP_2
pagina 8 di 9 presente procedura, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, sia per sorte capitale, che per interessi e spese
Così deciso in data 20 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 9 di 9