Articolo 1759 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1761Articolo 1763
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1759. Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana 1. Il servizio ((volontario)) prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. 3. Le ferite e le infermita' che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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