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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3573/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.3.2025 da
1) , (C.F. nata a [...], l'[...] residente in [...]C.F._1
Cornaredo (MI) alla Via Alessandro Manzoni n. 24, cittadina italiana e
2) (C.F. ) nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._2
Settimo Milanese alla Via Rilè n. 17, cittadino italiano entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del giudizio, di cui al presente atto in Milano (MI) presso l'Avv. Valentina Maccagni (C.F. PEC: C.F._3
) che li rappresenta, assiste e difende Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.07.2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese (atto numero 8 p.I. anno 2004)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...] il Persona_1 C.F._4
13.06.2013 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 5 data 19.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, la sig.ra ha fissato la Parte_1 propria residenza in Cornaredo (MI) alla Via Alessandro Manzoni n. 24 sig. Parte_2 ha fissato la propria residenza in Settimo Milanese (MI) alla Via Rilè n. 17.
2. La figlia è affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso entrambi i genitori e residenza presso la madre.
3. Per quanto concerne il mantenimento di , ciascun genitore nei giorni in Persona_1 cui la figlia sarà collocata presso di lui si obbliga a provvedere alle spese ordinarie. Le spese straordinarie (spese mediche, sport e varie attività ludico educative, vacanze, libri etc..) saranno preventivamente concordate e pagate nella misura del 50% da ciascun genitore.
4. Sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso la figlia e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo:
− nel corso della prima settimana del mese, trascorrerà il lunedì, Persona_1 martedì, mercoledì presso la madre;
il giovedì e il venerdì presso il padre, sabato e domenica presso la madre.
− nel corso della seconda settimana del mese invece, trascorrerà Persona_1 lunedì, martedì, mercoledì presso il padre;
giovedì e venerdì presso la madre, sabato e domenica presso il padre.
− Le restanti settimane si proseguirà con la medesima cadenza alternata così da poter garantire alla minore la presenza di entrambi i genitori.
− sarà accompagnata a scuola dal genitore presso il quale si trova e Persona_1 al termine verrà ripresa dal medesimo, parimenti verrà accompagnata presso le strutture dei luoghi ove svolge attività ludico/sportive/educative e ripresa dal genitore presso il quale si trova. In caso di necessità i genitori potranno incaricare familiari, amici o collaboratori familiari per accompagnare ed andare a prendere la figlia all'uscita da scuola ovvero dai luoghi ove svolge attività ludico/sportive/educative.
− A tal proposito, svolge le seguenti attività extra scolastiche: Persona_1
a) il martedì: karate dalle h. 17:30 alle 20:00 con il nonno materno in Milano, Via
Arzaga n. 10;
b) il mercoledì: nuoto dalle h. 17:00 alle h. 18:00 presso la piscina “Sandro Pertini” sita in Cornaredo, via Dello Sport n. 70;
c) il venerdì: nel pomeriggio frequenta due ore di lezioni con insegnante privata presso BB US in LU (MI), Via Milano;
d) il sabato: dalle h. 9:00 alle h. 11:00 segue un corso di strategie e mappe DSA presso BB US in LU (MI), Via Milano ed il pomeriggio dalle h. 12:00 alle 14:00 frequenta il corso di karate con il nonno materno in Milano, Via Arzaga.
− Le festività natalizie saranno suddivise ad anni alterni nella seguente modalità: la Vigilia di Natale la minore la trascorrerà con il padre, Natale e Santo EF con la madre, il 31 dicembre e 1° gennaio la madre, l'Epifania con il padre.
− Le restanti festività verranno trascorse dalla minore con il genitore presso il quale si trova pagina 2 di 5 secondo la cadenza settimanale.
− Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive ad Persona_1 agosto in ferie con il padre e due con la madre.
− Nel restante periodo di vacanza estiva frequenterà un centro estivo Persona_1 ovvero potrà essere ospitata da familiari previo accordo di entrambi i genitori.
− I genitori concordano sull'essere presenti entrambi, ove possibile, il giorno del compleanno di ricavandosi separatamente del tempo nel pomeriggio Persona_1
l'uno e la sera l'altra. Il giorno del compleanno la presenza potrà essere allargata a qualche membro della famiglia di origine dei genitori.
− Ogni genitore potrà poi organizzare un festeggiamento ulteriore in autonomia nei giorni successivi.
− Nel giorno del compleanno dei genitori si concorda di concedere la presenza di a prescindere dall'organizzazione settimanale, con il genitore Persona_1 festeggiato.
− I genitori si impegnano ad essere presenti insieme anche in altri momenti importanti della vita di (eventi sportivi, saggi/esibizioni, eventi scolastici ecc.), nei Persona_1 limiti delle possibilità di ciascuno.
− In merito alla scuola i genitori concordano di proseguire come d'abitudine: entrambi si impegnano ad informarsi reciprocamente sull'esito dei colloqui a cui entrambi si impegnano a presenziare, anche separatamente, secondo le disponibilità preventivamente concordate. Nello svolgimento dei compiti, la verifica e l'aiuto saranno competenza del genitore che ha con sé , sia durante la settimana che nel periodo Persona_1 estivo.
5. Qualora il regime esposto nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente ricorso dovesse risultare di difficoltosa gestione i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso alla promozione di istanza di modifica delle condizioni della separazione unicamente finalizzata alla revisione del suddetto regime di visita e mantenimento.
6. Le spese legali del presente procedimento verranno ripartite in egual modo tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Settimo Milanese (MI) il 17.07.2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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