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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2040/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 2040/2019 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 corrente in Roma, alla via delle Baleari n. 228 e (cod. Parte_3 fisc. ), in persona del l.r.p.t. corrente in Roma, P.IVA_2 Parte_4 alla via Muzio Clementi n. 58, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via
Aurelia n. 386 presso lo studio dell'Avv. Sandro CAMPILONGO che le rappresenta e difende come da procura in atti
Attrici opponenti
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco
CASTELLANI, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato in atti
Convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Parte opponente: come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 9 marzo
2021:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi indicati in narrativa, annullare il Decreto in quanto illegittimo ed infondato, il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite”.
pagina 1 di 10 Parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti dedotti dalla difesa dell'Ing. e, previa ogni opportuna CP_1 declaratoria, a parziale modifica dell'opposto decreto ingiuntivo n. 585/2019, accertare e dichiarare che il credito professionale maturato dall'Ing. CP_1 nei confronti delle società opponenti ammonta ad € 11.235,96# come
[...] accertato e stimato dal c.t.u. all'uopo designato, Arch. e, per, CP_2
l'effetto, condannare le parti opponenti, ciascuna per quanto di ragione, a pagare, in favore dell'Ing. per le causali indicate nel ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo e richiamate negli scritti difensivi prodotti in giudizio nella presente fase di merito (comparsa di costituzione e risposta e successivi scritti difensivi in atti), la somma di € 11.235,96# determinata dall'ausiliario del giudice in base alle modalità ed ai criteri indicati dalla normativa applicabile al caso di specie, somma da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo;
con condanna delle parti opponenti a rimborsare ad esso esponente anche il compenso e le spese spettanti e maturare per la fase monitoria e per la presente fase di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta;
Piaccia, inoltre, accertare e dichiarare la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. del quale s'invoca l'applicazione con conseguente condanna delle parti opponenti a risarcire i danni prodotti alla parte opposta, danni da liquidarsi nella somma la cui misura sarà ritenuta giusta o equa all'esito del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.12.2019, le società Parte_5 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 585/2019,
[...] emesso dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento avente R.G.
1655/2019, con il quale veniva ingiunto alle società sopracitate di pagare la somma di euro 15.840,20, oltre interessi e spese di procedura, in favore dell' ing. per prestazioni contrattuali effettuate da quest'ultimo, in Controparte_1 virtù del contratto per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in atti.
A tal fine, le opponenti hanno dedotto che l'ing. non avrebbe titolo a CP_1 ricevere le somme ingiunte in quanto egli non avrebbe portato a termine l'opera pagina 2 di 10 oggetto del contratto e non avrebbe dato seguito alla richiesta di integrazione documentale effettuata dall'USRL, necessaria ai fini dell'erogazione del contributo spettante per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2016 e hanno eccepito l'inadempimento dell'opposto ex art. 1460 c.c. alle obbligazioni assunte con l'incarico conferitogli.
Si è costituito in giudizio l'Ing. contestando tutto quanto dedotto ed CP_1 eccepito, rilevando la mancata contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. da parte delle opponenti e rappresentando, in ogni modo: che per le modalità di liquidazione dell'importo spettante al professionista incaricato, si deve fare riferimento alla normativa di riferimento ordinanza n. 29 del 9.06.2017; che, proprio in ragione della condotta tenuta dalle parti opponenti e consistita nel comunicare al professionista la revoca dell'incarico professionale, lo stesso è stato ingiustamente ed immotivatamente sollevato dalla committenza dall'incarico professionale già conferitogli ed in buona parte espletato e non potendo, quindi, più sovrintendere allo svolgimento della pratica di finanziamento e ricostruzione di cui trattasi né potendo sollecitarne la definizione in ragione dell'intervenuta ed immotivata revoca;
che il fatto che la pratica de qua non sia stata ancora definita dalle competenti amministrazioni integrando detta circostanza un factum principis non imputabile all'opposto atteso che la normativa applicabile al caso di specie ha consentito e consente d'individuare automaticamente le spettanze del professionista incaricato avendo riguardo ai parametri indicati dalla predetta vigente normativa, parametri rispetto ai quali – tra l'altro - le società opponenti non hanno svolto nessuna censura avendone riscontrato la piena fondatezza e correttezza;
che nessuna responsabilità avrebbe potuto né potrà essere fondatamente ascritta all'Ing. relativamente ai pretesi ritardi nell'attribuzione e nella liquidazione del CP_1 contributo spettante avendo il professionista dato seguito diligentemente a tutti gli adempimenti di propria competenza ed avendo anche dato puntuale e tempestivo riscontro – in forma scritta e verbale - a tutte le richieste di chiarimenti ed integrazioni pervenute dalle competenti amministrazioni. Ciò premesso, la parte opposta ha chiesto il rigetto della opposizione concludendo come in atti.
pagina 3 di 10 Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la concessione della provvisoria esecuzione, istruita e disposta ctu, all'udienza del 12.09.2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127 bis c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
***
Nel merito, l'opposizione proposta dalle società e Parte_1 [...]
è solo parzialmente fondata. Parte_3
Come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento.
Nella prospettata ipotesi di responsabilità contrattuale, inoltre, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, l'attore deve provare il rapporto contrattuale alla base della pretesa dedotta in giudizio ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto dovrà fornire piena prova dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi del diritto fatto valere dall'attore (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001, Cass. civ. Ord. n. 22777/2018,).
pagina 4 di 10 Facendo applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, l'attore opposto ha fornito adeguata prova della propria pretesa creditoria depositando il titolo ossia il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con la controparte (all. 23 costituzione Ing. che sta alla base del rapporto CP_1 giuridico dedotto in giudizio, nonché tutta la documentazione attestante l'attività dallo stesso svolta presso il comune di Accumoli (schede AeDES,
Richiesta di inagibilità degli immobili, planimetrie, progetti, perizie, rilievi, documentazione catastale, fatture); in virtù di ciò, la parte opposta ha sicuramente assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
opponendosi alle richieste di Parte_5 pagamento del convenuto opposto, hanno dedotto che l'ingegnere non CP_1 abbia ottemperato alle proprie obbligazioni “Stante il lasso di tempo intercorso dalla presunta presentazione dei progetti da parte dell'Ing. e senza avere CP_1 alcuna notizia della istruttoria della pratica, le Opponenti si sono insospettite circa la correttezza dell'operato dell'Ing. e si sono recate presso l'USRL CP_1 dove hanno appreso che in data 14 gennaio 2019 e 11 febbraio 2019 (DOCC 2 e
3) l'USRL aveva inviato all'Ing. una richiesta di chiarimenti e CP_1 documentazioni integrativa per le posizioni di e In particolare, Pt_1 Pt_3 si evince che, oltre a non aver presentato diversi documenti e dichiarazioni, l'Ing. ha commesso anche molti errori strettamente tecnico/progettuali, come CP_1
l'errata trasmissione della relazione geologica e modellazione sismica, l'errata compilazione del modulo RCR, necessario a presentare la domanda di contributo.
Inoltre, le Opponenti hanno appreso dagli incaricati alla istruttoria delle pratiche presso l'USRL, che l'Ing. non ha ottemperato alle integrazioni richieste e CP_1 che molta della documentazione mancante doveva essere già allegata nel momento in cui sono stati presentati i progetti”.
I documenti citati dalle opponenti consistono in due note, inviate dall'USRL all'ing. datate 14.01.2019, in cui l'Ufficio rende nota all'ingegnere la CP_1 necessità di integrare la documentazione depositata con una serie di elementi necessari, senza i quali la richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione sarebbe stata rigettata, come previsto dall'art. 10bis l.241/1990
(c.d. “preavviso di rigetto”).
pagina 5 di 10 Inoltre, secondo la prospettazione delle opponenti, il compenso professionale richiesto dall'ing. non sarebbe quantificabile in quanto “L'art. 7 del CP_1
Contratto prevede che il pagamento del compenso spettante al Professionista sarà corrisposto nella misura dell'80% dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, mentre il residuo a fronte della presentazione di apposita fattura del Professionista alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria”. Si consideri che la istanza per la erogazione del contributo in favore delle Opponenti è ancora in attesa di essere istruita dall'URLS, quindi, il progetto non è stato approvato. A ciò si aggiunga che, in virtù delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, in assenza della erogazione del contributo per la ricostruzione l'Ing. non può pretendere CP_1 alcunchè nei confronti di e Ciò è espressamente pattuito al Pt_1 Pt_3 paragrafo 2 del citato articolo 7, che così recita: “Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l'attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo” Il che vale a significare che il contributo spettante al Professionista verrà quantificato in ragione dell'attività afferente i lavori che verranno approvati e che saranno successivamente realizzati per la finalità di ricostruzione delle aree colpite dal sisma, per cui
l'odierno opponente non può pretendere alcuna forma di anticipazione da parte delle Società”.
Data la natura molto tecnica delle prestazioni oggetto delle obbligazioni per cui
è causa, è stata disposta una CTU con il seguente quesito: “Proceda il c.t.u., mediante esame e valutazione delle risultanze delle produzioni documentali, eventuale acquisizione degli atti e ogni necessaria richiesta presso pubblici uffici,
a verificare e valutare l'attività svolta dall'ing. rispetto alla pratica di cui CP_1 si discute (specificando tempi del deposito della documentazione), e determini la misura del compenso spettante all'ing. per le prestazioni svolte su CP_1 incarico e in favore dell'attore opponente cosi come specificatamente indicate nella parcella prodotta dallo stesso, tenuto conto delle tariffe esistenti o degli usi vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori. Tenti, in particolare, la conciliazione tra le parti”
pagina 6 di 10 Il consulente, le cui risultanze si acquisiscono e condividono per intero in quanto appaiono logiche e supportate da un solido apparato argomentativo e documentale, ha rilevato che “l'attività professionale del è stata CP_1 favorevolmente conclusa presso: mediante il rilascio Controparte_3 dell'Autorizzazione Sismica n. prot. 2018-0000488416 del 30.08.2018 pos.
70846 (Allegato 09) conseguente ad istanza assunta al protocollo n° 2018-
0000193209 del 03/04/2018 (Allegato 10);
2- Comune di ACCUMOLI (RI) mediante il rilascio del PARERE FAVOREVOLE all'intervento proposto n. prot.
6658 del 30/07/2018 (Allegato 18)” (v. pag. 11-12 ctu).
Secondo il consulente, quindi, l'incarico affidato all'Ing. sarebbe stato CP_1 svolto nella sua interezza tranne che per la richiesta di integrazione documentale dell'USRL pervenuta in data 14.01.20219 (all. 11 e 12 della perizia depositata dal ctu), la quale non sarebbe stata adempiuta dall'ingegnere.
Il consulente ha rilevato, tuttavia, che il lavoro è stato correttamente adempiuto Parte (“Come accertato, pertanto, e per quanto concerne l'attività istruttoria dell , finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti normativi, si richiedeva, da parte del citato Ufficio preposto al definitivo rilascio del contributo, la sola menzionata attività integrativa a carico del A conferma dell'iter istruttorio CP_1 pressoché concluso, si evidenzia che con nota prot. n. 367623 del 20.06.2018 Parte (Allegato 12), previo riscontro positivo, da parte dell' circa la legittimazione del soggetto richiedente a beneficiare del contributo, veniva indirizzata dal medesimo Ufficio al Comune di Accumoli istanza di verifica della conformità urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, come sostituito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, funzionale alla verifica dell'insussistenza di condizioni ostative all'intervento d'interesse e costituente comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art.
6-bis del DPR 6 giugno
2001, n. 380. Essendo inutilmente spirato il termine di 30 gg entro il quale il Parte comune poteva esercitare i propri poteri inibitori sulla citata comunicazione, l' prendeva atto del silenzio-assenso formatosi sulla stessa in considerazione del combinato disposto dei commi 3-bis e 4 dell'art. 6, O.C.S.R. n.
8. Ad ulteriore conferma del corretto iter istruttorio e facendo seguito agli accertamenti condotti presso il Comune di Accumoli, si segnala che con nota n. prot. 6658 del
pagina 7 di 10 30/07/2018 ( Allegato 18 ) il tecnico istruttore esprimeva PARERE FAVOREVOLE
ALL'INTERVENTO PROPOSTO e che, in assenza di comunicazioni ostative e di richieste di documentazione integrative successive, il comune di Accumoli riteneva la pratica COMPLETA ED ESAURIENTE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO ALLA RIPARAZIONE”), ed ha evidenziato come la richiesta di integrazione, seppur di rilevanza preponderante nell'intero iter procedimentale ai fini del rilascio del contributo, non sia stata portata a termine dall' Ing. in ragione della sopravvenuta revoca dell'incarico (“Tornando alla citata CP_1
Parte richiesta di integrazione documentale dell' del 14.01.2019, si conferma che quest'ultima non è stata ottemperata dal in relazione alla sopravvenuta CP_1
Parte revoca del proprio incarico in data 24.05.2019. Revoca trasmessa all' rispettivamente da in data 10.06.2019 n. prot. 443302 (Allegato 13) e Parte_1 da in data 10.06.2019 n. prot. 443372 (Allegato Parte_7
Parte 14), con conseguente, inevitabile, archiviazione dell'istanza da parte dell' n. prot. 868346 del 29.10.2019 (Allegato 15)”).
Il consulente tecnico, anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti - e in particolare al consulente di parte attrice il quale rilevava come, essendo la revoca della committenza avvenuta in data 24.05.2019 tra quest'ultima e la richiesta di integrazione dell'USRL, risalente al 14.01.2019, sono intercorsi più di quattro mesi - ha osservato che il rigetto della richiesta di contributo, avvenuto il 29.10.20219, è conseguito non al decorso del termine di 10 giorni prospettati nella richiesta di integrazione del gennaio 2019, ma per la revoca della committenza all'Ing. avvenuta in data 24.05.2019 e trasmessa CP_1 all'usrl (all. 15 – documento del 29.10.2019 con cui l'USRL comunica espressamente tale circostanza e rigetta la richiesta di contributo - e all. 19 – contenente la risposta del 24.02.2023 all'accesso agli atti effettuato dall'arch.
. CP_2
Al riguardo, evidenzia il ctu, “si ritiene che il compenso per l'attività professionale condotta dal relativa alla richiesta di contributo per la ricostruzione Post CP_1
Parte Sisma 2016 inoltrata all' in data 04.05.2018 per conto delle Società Pt_1
e possa essere ragionevolmente
[...] Parte_7 determinato, in ottemperanza alla citata Ordinanza 29/2017, applicando
pagina 8 di 10 all'onorario dovuto per la 1^ fase (Progettazione) un deprezzamento stimato in modo prudenziale del 10 %, commisurato alla marginale attività professionale non ancora svolta dal al momento della revoca del proprio incarico CP_1 professionale” per cui, conclude il ctu “Ne deriva pertanto che all'onorario dovuto per la sola 1^ fase (Progettazione), corrispondente ad € 12.484,40 (oltre
Iva ed oneri fiscali), come di seguito calcolato: Importo Lavori derivante da
Computo Metrico Estimativo = € 186.410,48 ( Allegato 17 ) Calcolo onorario
(complessivo di Progettazione + Direzione Lavori): 12.50 % per lavori con importi fino a € 150.000,00 = (150.000 x 0.125) = € 18.750,00 12,00 % per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 (36.410,48 x 0.12) = € 4.369,26 Totale onorario
(Progettazione + Direzione Lavori) € 23.119,26 parzializzazione per la sola 1^ fase di Progettazione (54%)= (€ 23.119,26 x 0.54) = € 12.484,40 dovrà essere applicata la detrazione di 1.248,44 (10% ), per un totale, quindi, pari a : (€
12.484,40 - € 1.248,44) = € 11.235,96 (diconsi Euro undicimila duecento trentacinque/96, oltre oneri previdenziali ed Iva, in ragione del regime fiscale di appartenenza”
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. proposta dalle opponenti non trova fondamento poiché il ctu ha ritenuto che, con le prestazioni effettuate, l'Ing. abbia adempiuto alle CP_1 obbligazioni contrattuali, per cui la pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata nella misura accertata nel corso del giudizio, più contenuta rispetto a quella azionata in via monitoria, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue la condanna delle opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento a favore della parte opposta della somma complessiva di euro di euro 11.235,96 con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda monitoria al saldo.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna di nessuna delle due parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale.
pagina 9 di 10 Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico della parte opponente risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e in persona del l.r.p.t. nei confronti di Parte_1 Parte_3
cosi provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 585/2019;
- condanna e in persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_3 pagamento in favore di della somma di euro 11.235,96 Controparte_1 oltre oneri previdenziali ed accessori di legge, con interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla domanda monitoria all'effettivo saldo per le causali di cui alla presente motivazione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
- condanna e in persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_3 pagamento delle spese di giudizio in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta;
- pone le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_3
Cosi deciso in Rieti, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 2040/2019 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 corrente in Roma, alla via delle Baleari n. 228 e (cod. Parte_3 fisc. ), in persona del l.r.p.t. corrente in Roma, P.IVA_2 Parte_4 alla via Muzio Clementi n. 58, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via
Aurelia n. 386 presso lo studio dell'Avv. Sandro CAMPILONGO che le rappresenta e difende come da procura in atti
Attrici opponenti
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco
CASTELLANI, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato in atti
Convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Parte opponente: come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 9 marzo
2021:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi indicati in narrativa, annullare il Decreto in quanto illegittimo ed infondato, il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite”.
pagina 1 di 10 Parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti dedotti dalla difesa dell'Ing. e, previa ogni opportuna CP_1 declaratoria, a parziale modifica dell'opposto decreto ingiuntivo n. 585/2019, accertare e dichiarare che il credito professionale maturato dall'Ing. CP_1 nei confronti delle società opponenti ammonta ad € 11.235,96# come
[...] accertato e stimato dal c.t.u. all'uopo designato, Arch. e, per, CP_2
l'effetto, condannare le parti opponenti, ciascuna per quanto di ragione, a pagare, in favore dell'Ing. per le causali indicate nel ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo e richiamate negli scritti difensivi prodotti in giudizio nella presente fase di merito (comparsa di costituzione e risposta e successivi scritti difensivi in atti), la somma di € 11.235,96# determinata dall'ausiliario del giudice in base alle modalità ed ai criteri indicati dalla normativa applicabile al caso di specie, somma da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo;
con condanna delle parti opponenti a rimborsare ad esso esponente anche il compenso e le spese spettanti e maturare per la fase monitoria e per la presente fase di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta;
Piaccia, inoltre, accertare e dichiarare la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. del quale s'invoca l'applicazione con conseguente condanna delle parti opponenti a risarcire i danni prodotti alla parte opposta, danni da liquidarsi nella somma la cui misura sarà ritenuta giusta o equa all'esito del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.12.2019, le società Parte_5 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 585/2019,
[...] emesso dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento avente R.G.
1655/2019, con il quale veniva ingiunto alle società sopracitate di pagare la somma di euro 15.840,20, oltre interessi e spese di procedura, in favore dell' ing. per prestazioni contrattuali effettuate da quest'ultimo, in Controparte_1 virtù del contratto per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in atti.
A tal fine, le opponenti hanno dedotto che l'ing. non avrebbe titolo a CP_1 ricevere le somme ingiunte in quanto egli non avrebbe portato a termine l'opera pagina 2 di 10 oggetto del contratto e non avrebbe dato seguito alla richiesta di integrazione documentale effettuata dall'USRL, necessaria ai fini dell'erogazione del contributo spettante per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2016 e hanno eccepito l'inadempimento dell'opposto ex art. 1460 c.c. alle obbligazioni assunte con l'incarico conferitogli.
Si è costituito in giudizio l'Ing. contestando tutto quanto dedotto ed CP_1 eccepito, rilevando la mancata contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. da parte delle opponenti e rappresentando, in ogni modo: che per le modalità di liquidazione dell'importo spettante al professionista incaricato, si deve fare riferimento alla normativa di riferimento ordinanza n. 29 del 9.06.2017; che, proprio in ragione della condotta tenuta dalle parti opponenti e consistita nel comunicare al professionista la revoca dell'incarico professionale, lo stesso è stato ingiustamente ed immotivatamente sollevato dalla committenza dall'incarico professionale già conferitogli ed in buona parte espletato e non potendo, quindi, più sovrintendere allo svolgimento della pratica di finanziamento e ricostruzione di cui trattasi né potendo sollecitarne la definizione in ragione dell'intervenuta ed immotivata revoca;
che il fatto che la pratica de qua non sia stata ancora definita dalle competenti amministrazioni integrando detta circostanza un factum principis non imputabile all'opposto atteso che la normativa applicabile al caso di specie ha consentito e consente d'individuare automaticamente le spettanze del professionista incaricato avendo riguardo ai parametri indicati dalla predetta vigente normativa, parametri rispetto ai quali – tra l'altro - le società opponenti non hanno svolto nessuna censura avendone riscontrato la piena fondatezza e correttezza;
che nessuna responsabilità avrebbe potuto né potrà essere fondatamente ascritta all'Ing. relativamente ai pretesi ritardi nell'attribuzione e nella liquidazione del CP_1 contributo spettante avendo il professionista dato seguito diligentemente a tutti gli adempimenti di propria competenza ed avendo anche dato puntuale e tempestivo riscontro – in forma scritta e verbale - a tutte le richieste di chiarimenti ed integrazioni pervenute dalle competenti amministrazioni. Ciò premesso, la parte opposta ha chiesto il rigetto della opposizione concludendo come in atti.
pagina 3 di 10 Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la concessione della provvisoria esecuzione, istruita e disposta ctu, all'udienza del 12.09.2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127 bis c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
***
Nel merito, l'opposizione proposta dalle società e Parte_1 [...]
è solo parzialmente fondata. Parte_3
Come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento.
Nella prospettata ipotesi di responsabilità contrattuale, inoltre, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, l'attore deve provare il rapporto contrattuale alla base della pretesa dedotta in giudizio ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto dovrà fornire piena prova dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi del diritto fatto valere dall'attore (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001, Cass. civ. Ord. n. 22777/2018,).
pagina 4 di 10 Facendo applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, l'attore opposto ha fornito adeguata prova della propria pretesa creditoria depositando il titolo ossia il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con la controparte (all. 23 costituzione Ing. che sta alla base del rapporto CP_1 giuridico dedotto in giudizio, nonché tutta la documentazione attestante l'attività dallo stesso svolta presso il comune di Accumoli (schede AeDES,
Richiesta di inagibilità degli immobili, planimetrie, progetti, perizie, rilievi, documentazione catastale, fatture); in virtù di ciò, la parte opposta ha sicuramente assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
opponendosi alle richieste di Parte_5 pagamento del convenuto opposto, hanno dedotto che l'ingegnere non CP_1 abbia ottemperato alle proprie obbligazioni “Stante il lasso di tempo intercorso dalla presunta presentazione dei progetti da parte dell'Ing. e senza avere CP_1 alcuna notizia della istruttoria della pratica, le Opponenti si sono insospettite circa la correttezza dell'operato dell'Ing. e si sono recate presso l'USRL CP_1 dove hanno appreso che in data 14 gennaio 2019 e 11 febbraio 2019 (DOCC 2 e
3) l'USRL aveva inviato all'Ing. una richiesta di chiarimenti e CP_1 documentazioni integrativa per le posizioni di e In particolare, Pt_1 Pt_3 si evince che, oltre a non aver presentato diversi documenti e dichiarazioni, l'Ing. ha commesso anche molti errori strettamente tecnico/progettuali, come CP_1
l'errata trasmissione della relazione geologica e modellazione sismica, l'errata compilazione del modulo RCR, necessario a presentare la domanda di contributo.
Inoltre, le Opponenti hanno appreso dagli incaricati alla istruttoria delle pratiche presso l'USRL, che l'Ing. non ha ottemperato alle integrazioni richieste e CP_1 che molta della documentazione mancante doveva essere già allegata nel momento in cui sono stati presentati i progetti”.
I documenti citati dalle opponenti consistono in due note, inviate dall'USRL all'ing. datate 14.01.2019, in cui l'Ufficio rende nota all'ingegnere la CP_1 necessità di integrare la documentazione depositata con una serie di elementi necessari, senza i quali la richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione sarebbe stata rigettata, come previsto dall'art. 10bis l.241/1990
(c.d. “preavviso di rigetto”).
pagina 5 di 10 Inoltre, secondo la prospettazione delle opponenti, il compenso professionale richiesto dall'ing. non sarebbe quantificabile in quanto “L'art. 7 del CP_1
Contratto prevede che il pagamento del compenso spettante al Professionista sarà corrisposto nella misura dell'80% dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, mentre il residuo a fronte della presentazione di apposita fattura del Professionista alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria”. Si consideri che la istanza per la erogazione del contributo in favore delle Opponenti è ancora in attesa di essere istruita dall'URLS, quindi, il progetto non è stato approvato. A ciò si aggiunga che, in virtù delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, in assenza della erogazione del contributo per la ricostruzione l'Ing. non può pretendere CP_1 alcunchè nei confronti di e Ciò è espressamente pattuito al Pt_1 Pt_3 paragrafo 2 del citato articolo 7, che così recita: “Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l'attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo” Il che vale a significare che il contributo spettante al Professionista verrà quantificato in ragione dell'attività afferente i lavori che verranno approvati e che saranno successivamente realizzati per la finalità di ricostruzione delle aree colpite dal sisma, per cui
l'odierno opponente non può pretendere alcuna forma di anticipazione da parte delle Società”.
Data la natura molto tecnica delle prestazioni oggetto delle obbligazioni per cui
è causa, è stata disposta una CTU con il seguente quesito: “Proceda il c.t.u., mediante esame e valutazione delle risultanze delle produzioni documentali, eventuale acquisizione degli atti e ogni necessaria richiesta presso pubblici uffici,
a verificare e valutare l'attività svolta dall'ing. rispetto alla pratica di cui CP_1 si discute (specificando tempi del deposito della documentazione), e determini la misura del compenso spettante all'ing. per le prestazioni svolte su CP_1 incarico e in favore dell'attore opponente cosi come specificatamente indicate nella parcella prodotta dallo stesso, tenuto conto delle tariffe esistenti o degli usi vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori. Tenti, in particolare, la conciliazione tra le parti”
pagina 6 di 10 Il consulente, le cui risultanze si acquisiscono e condividono per intero in quanto appaiono logiche e supportate da un solido apparato argomentativo e documentale, ha rilevato che “l'attività professionale del è stata CP_1 favorevolmente conclusa presso: mediante il rilascio Controparte_3 dell'Autorizzazione Sismica n. prot. 2018-0000488416 del 30.08.2018 pos.
70846 (Allegato 09) conseguente ad istanza assunta al protocollo n° 2018-
0000193209 del 03/04/2018 (Allegato 10);
2- Comune di ACCUMOLI (RI) mediante il rilascio del PARERE FAVOREVOLE all'intervento proposto n. prot.
6658 del 30/07/2018 (Allegato 18)” (v. pag. 11-12 ctu).
Secondo il consulente, quindi, l'incarico affidato all'Ing. sarebbe stato CP_1 svolto nella sua interezza tranne che per la richiesta di integrazione documentale dell'USRL pervenuta in data 14.01.20219 (all. 11 e 12 della perizia depositata dal ctu), la quale non sarebbe stata adempiuta dall'ingegnere.
Il consulente ha rilevato, tuttavia, che il lavoro è stato correttamente adempiuto Parte (“Come accertato, pertanto, e per quanto concerne l'attività istruttoria dell , finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti normativi, si richiedeva, da parte del citato Ufficio preposto al definitivo rilascio del contributo, la sola menzionata attività integrativa a carico del A conferma dell'iter istruttorio CP_1 pressoché concluso, si evidenzia che con nota prot. n. 367623 del 20.06.2018 Parte (Allegato 12), previo riscontro positivo, da parte dell' circa la legittimazione del soggetto richiedente a beneficiare del contributo, veniva indirizzata dal medesimo Ufficio al Comune di Accumoli istanza di verifica della conformità urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, come sostituito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, funzionale alla verifica dell'insussistenza di condizioni ostative all'intervento d'interesse e costituente comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art.
6-bis del DPR 6 giugno
2001, n. 380. Essendo inutilmente spirato il termine di 30 gg entro il quale il Parte comune poteva esercitare i propri poteri inibitori sulla citata comunicazione, l' prendeva atto del silenzio-assenso formatosi sulla stessa in considerazione del combinato disposto dei commi 3-bis e 4 dell'art. 6, O.C.S.R. n.
8. Ad ulteriore conferma del corretto iter istruttorio e facendo seguito agli accertamenti condotti presso il Comune di Accumoli, si segnala che con nota n. prot. 6658 del
pagina 7 di 10 30/07/2018 ( Allegato 18 ) il tecnico istruttore esprimeva PARERE FAVOREVOLE
ALL'INTERVENTO PROPOSTO e che, in assenza di comunicazioni ostative e di richieste di documentazione integrative successive, il comune di Accumoli riteneva la pratica COMPLETA ED ESAURIENTE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO ALLA RIPARAZIONE”), ed ha evidenziato come la richiesta di integrazione, seppur di rilevanza preponderante nell'intero iter procedimentale ai fini del rilascio del contributo, non sia stata portata a termine dall' Ing. in ragione della sopravvenuta revoca dell'incarico (“Tornando alla citata CP_1
Parte richiesta di integrazione documentale dell' del 14.01.2019, si conferma che quest'ultima non è stata ottemperata dal in relazione alla sopravvenuta CP_1
Parte revoca del proprio incarico in data 24.05.2019. Revoca trasmessa all' rispettivamente da in data 10.06.2019 n. prot. 443302 (Allegato 13) e Parte_1 da in data 10.06.2019 n. prot. 443372 (Allegato Parte_7
Parte 14), con conseguente, inevitabile, archiviazione dell'istanza da parte dell' n. prot. 868346 del 29.10.2019 (Allegato 15)”).
Il consulente tecnico, anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti - e in particolare al consulente di parte attrice il quale rilevava come, essendo la revoca della committenza avvenuta in data 24.05.2019 tra quest'ultima e la richiesta di integrazione dell'USRL, risalente al 14.01.2019, sono intercorsi più di quattro mesi - ha osservato che il rigetto della richiesta di contributo, avvenuto il 29.10.20219, è conseguito non al decorso del termine di 10 giorni prospettati nella richiesta di integrazione del gennaio 2019, ma per la revoca della committenza all'Ing. avvenuta in data 24.05.2019 e trasmessa CP_1 all'usrl (all. 15 – documento del 29.10.2019 con cui l'USRL comunica espressamente tale circostanza e rigetta la richiesta di contributo - e all. 19 – contenente la risposta del 24.02.2023 all'accesso agli atti effettuato dall'arch.
. CP_2
Al riguardo, evidenzia il ctu, “si ritiene che il compenso per l'attività professionale condotta dal relativa alla richiesta di contributo per la ricostruzione Post CP_1
Parte Sisma 2016 inoltrata all' in data 04.05.2018 per conto delle Società Pt_1
e possa essere ragionevolmente
[...] Parte_7 determinato, in ottemperanza alla citata Ordinanza 29/2017, applicando
pagina 8 di 10 all'onorario dovuto per la 1^ fase (Progettazione) un deprezzamento stimato in modo prudenziale del 10 %, commisurato alla marginale attività professionale non ancora svolta dal al momento della revoca del proprio incarico CP_1 professionale” per cui, conclude il ctu “Ne deriva pertanto che all'onorario dovuto per la sola 1^ fase (Progettazione), corrispondente ad € 12.484,40 (oltre
Iva ed oneri fiscali), come di seguito calcolato: Importo Lavori derivante da
Computo Metrico Estimativo = € 186.410,48 ( Allegato 17 ) Calcolo onorario
(complessivo di Progettazione + Direzione Lavori): 12.50 % per lavori con importi fino a € 150.000,00 = (150.000 x 0.125) = € 18.750,00 12,00 % per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 (36.410,48 x 0.12) = € 4.369,26 Totale onorario
(Progettazione + Direzione Lavori) € 23.119,26 parzializzazione per la sola 1^ fase di Progettazione (54%)= (€ 23.119,26 x 0.54) = € 12.484,40 dovrà essere applicata la detrazione di 1.248,44 (10% ), per un totale, quindi, pari a : (€
12.484,40 - € 1.248,44) = € 11.235,96 (diconsi Euro undicimila duecento trentacinque/96, oltre oneri previdenziali ed Iva, in ragione del regime fiscale di appartenenza”
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. proposta dalle opponenti non trova fondamento poiché il ctu ha ritenuto che, con le prestazioni effettuate, l'Ing. abbia adempiuto alle CP_1 obbligazioni contrattuali, per cui la pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata nella misura accertata nel corso del giudizio, più contenuta rispetto a quella azionata in via monitoria, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue la condanna delle opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento a favore della parte opposta della somma complessiva di euro di euro 11.235,96 con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda monitoria al saldo.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna di nessuna delle due parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale.
pagina 9 di 10 Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico della parte opponente risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e in persona del l.r.p.t. nei confronti di Parte_1 Parte_3
cosi provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 585/2019;
- condanna e in persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_3 pagamento in favore di della somma di euro 11.235,96 Controparte_1 oltre oneri previdenziali ed accessori di legge, con interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla domanda monitoria all'effettivo saldo per le causali di cui alla presente motivazione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
- condanna e in persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_3 pagamento delle spese di giudizio in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta;
- pone le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_3
Cosi deciso in Rieti, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
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