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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 524/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE la Corte di Appello di Genova, riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dr. Marcello Bruno Presidente Dr. Lorenzo Fabris Consigliere rel. Dr. Paolo Gibelli Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1070/25 pronunciata il 18.4.25 dal Tribunale di Genova fra:
CF: e , CF: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi già dall'Avv. Andrea Cassottana del Foro di Genova, ora, come da costituzione 17.11.25, dall'Avv. Tommaso Capurro del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
APPELLANTI
contro
CF: , residente in [...], rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._3 Avv.ti Roberta Biondi e Tiziana Calzolari del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
e
Genova 11.4.1947, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Benoit CP_2 Torsegno del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
e
in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore, già difeso in primo grado dall'Avv. Andrea Cassottana del Foro di Genova
APPELLATI avente a oggetto: impugnazione delibera assembleare nelle quale le Parti costituite hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 15.10.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
1 Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.P. dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande attoree:
1. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Genova del Controparte_4
20 Settembre 2021 relativamente ai punti 2 e 3 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Dichiara nulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_4
Genova del 18 febbraio 2022 relativamente ai punti 3, 4 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Genova del Controparte_4
18 febbraio 2022 relativamente ai punti 5 e 6 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
4. Condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_5 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano per la fase di merito CP_1
e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,85. per esborsi.
5. Condanna il , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_2 liquidano per la fase di merito e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,00 per esborsi e € 1.921,50 per spese di ctp.
6. Compensa le spese dei procedimenti cautelari (sospensione delibera assembleare e reclamo).
7. Pone le spese della CTU definitivamente a carico del così come liquidate in decreto CP_4 del 15.05.2024 Sentenza immediatamente esecutiva per legge….”
Avverso tale pronuncia, il faceva acquiescenza, come da delibera in atti del CP_4 maggio 2025 ( delibera che non approvava la proposta di impugnare la sentenza), mentre proponevano appello i due condomini e , assumendo di essere Parte_1 Parte_2 legittimati a proporre l'impugnazione, nonostante la diversa decisione della compagine condominiale, contestando la citata sentenza, in particolare: - in ordine alla maggioranze ritenute necessarie dal Tribunale per le delibere oggetto di causa;
- in ordine alla ritenuta natura dell'oggetto su cui l'assemblea aveva deliberato, in relazione alle barriere architettoniche;
- in relazione alla pretesa erronea valutazione degli esiti della CTU;
- in relazione alla pretesa motivazione apparente e contraddittoria circa la capacità funzionale dei ballatoi, con riferimento a quanto vantato, in relazione alla valenza riduttiva delle barriere architettoniche. Detti appellanti, ancora, facevano proprie e riproponevano tutte le eccezioni e difese già svolte dal in primo grado, ora appellato e, come detto, “acquiescente”, anche in ordine CP_4 alla CTU, sì da chiedere la riforma della sentenza, rigettando le impugnazioni delle delibere assembleari viceversa accolte dal Tribunale, instando anche per la restituzione pro quota delle somme corrisposte in forza del titolo gravato. Si costituivano sia , come da comparsa datata 18.9.25, sia Parte CP_7 CP_2 come da comparsa datata 19.9.25, contestando in rito, in via preliminare, la legittimazione degli appellanti a proporre il gravame, oltre che irritualità di notifica e, comunque, le ragioni di merito dedotte da controparte, invocando le pronunce conseguenti. In esito alla prima udienza, il C.I., con ordinanza ex art.185bis c.p.c. datata 18.10.25, evidenziava le ragioni che inducevano alla formulazione di proposta conciliativa ( “…ritenuto che il presente giudizio non sia caratterizzato da questioni di diritto di particolare complessità, a fronte, peraltro, di plurime peculiarità, in relazione a: - espressa acquiescenza del , convenuto in primo grado, alla sentenza appellata;
CP_4
- proposizione del gravame da Parte di due condomini non intervenuti nel giudizio di primo grado ed in contrasto con la decisione, sostanziale, del di non appellare, decisione non impugnata;
- opinabilità dei principi invocati dagli CP_4 appellanti, in punto legittimazione, a fronte della stessa giurisprudenza indicata dagli appellanti medesimi, nel suo esame per intero, con riferimento, inoltre, ai principi sottesi al funzionamento del condominio ed alla conseguente legittimazione dell'amministratore, mandatario della maggioranza assembleare, rispetto alle delibere condominiali;
- opinabilità circa gli effetti possibili, anche esecutivi, di una sentenza di riforma dell'appellata sentenza, rispetto alla valenza sostanziale della decisione assembleare di non dare esecuzione alle pregresse delibere;
- criticità possibili rispetto alla assunzione della difesa di due singoli condomini, contro anche il , dopo aver difeso quest'ultimo, il tutto CP_4
2 a fronte dalle stesse deduzioni del Difensore degli appellanti rispetto alla notifica del gravame, in rapporto potenziale alla validità dell'ultima procura ad litem ed agli artt.24 e 68 del cdf;
… ). Con tale ordinanza, dunque, veniva proposta la definizione immediata del gravame nei seguenti termini: - abbandono del gravame;
- spese del grado integralmente compensate fra le Parti;
- rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori per le spese di lite, il tutto avvertendo le Parti medesime che, in caso di adesione, la stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale dell'appello, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Per l'udienza cartolare del 25.11.25, hanno aderito tutte le Parte costituite, come da note scritte in date 21.11.25, 18.11.25 e 24.11.25, ferma, peraltro, la posizione del , già CP_4 acquiescente alla sentenza, sì che la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n.1070/25 pronunciata il 18.4.25 dal Tribunale di Genova, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 26.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE la Corte di Appello di Genova, riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dr. Marcello Bruno Presidente Dr. Lorenzo Fabris Consigliere rel. Dr. Paolo Gibelli Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1070/25 pronunciata il 18.4.25 dal Tribunale di Genova fra:
CF: e , CF: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi già dall'Avv. Andrea Cassottana del Foro di Genova, ora, come da costituzione 17.11.25, dall'Avv. Tommaso Capurro del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
APPELLANTI
contro
CF: , residente in [...], rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._3 Avv.ti Roberta Biondi e Tiziana Calzolari del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
e
Genova 11.4.1947, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Benoit CP_2 Torsegno del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
e
in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore, già difeso in primo grado dall'Avv. Andrea Cassottana del Foro di Genova
APPELLATI avente a oggetto: impugnazione delibera assembleare nelle quale le Parti costituite hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 15.10.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
1 Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.P. dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande attoree:
1. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Genova del Controparte_4
20 Settembre 2021 relativamente ai punti 2 e 3 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Dichiara nulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_4
Genova del 18 febbraio 2022 relativamente ai punti 3, 4 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Genova del Controparte_4
18 febbraio 2022 relativamente ai punti 5 e 6 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
4. Condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_5 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano per la fase di merito CP_1
e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,85. per esborsi.
5. Condanna il , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_2 liquidano per la fase di merito e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,00 per esborsi e € 1.921,50 per spese di ctp.
6. Compensa le spese dei procedimenti cautelari (sospensione delibera assembleare e reclamo).
7. Pone le spese della CTU definitivamente a carico del così come liquidate in decreto CP_4 del 15.05.2024 Sentenza immediatamente esecutiva per legge….”
Avverso tale pronuncia, il faceva acquiescenza, come da delibera in atti del CP_4 maggio 2025 ( delibera che non approvava la proposta di impugnare la sentenza), mentre proponevano appello i due condomini e , assumendo di essere Parte_1 Parte_2 legittimati a proporre l'impugnazione, nonostante la diversa decisione della compagine condominiale, contestando la citata sentenza, in particolare: - in ordine alla maggioranze ritenute necessarie dal Tribunale per le delibere oggetto di causa;
- in ordine alla ritenuta natura dell'oggetto su cui l'assemblea aveva deliberato, in relazione alle barriere architettoniche;
- in relazione alla pretesa erronea valutazione degli esiti della CTU;
- in relazione alla pretesa motivazione apparente e contraddittoria circa la capacità funzionale dei ballatoi, con riferimento a quanto vantato, in relazione alla valenza riduttiva delle barriere architettoniche. Detti appellanti, ancora, facevano proprie e riproponevano tutte le eccezioni e difese già svolte dal in primo grado, ora appellato e, come detto, “acquiescente”, anche in ordine CP_4 alla CTU, sì da chiedere la riforma della sentenza, rigettando le impugnazioni delle delibere assembleari viceversa accolte dal Tribunale, instando anche per la restituzione pro quota delle somme corrisposte in forza del titolo gravato. Si costituivano sia , come da comparsa datata 18.9.25, sia Parte CP_7 CP_2 come da comparsa datata 19.9.25, contestando in rito, in via preliminare, la legittimazione degli appellanti a proporre il gravame, oltre che irritualità di notifica e, comunque, le ragioni di merito dedotte da controparte, invocando le pronunce conseguenti. In esito alla prima udienza, il C.I., con ordinanza ex art.185bis c.p.c. datata 18.10.25, evidenziava le ragioni che inducevano alla formulazione di proposta conciliativa ( “…ritenuto che il presente giudizio non sia caratterizzato da questioni di diritto di particolare complessità, a fronte, peraltro, di plurime peculiarità, in relazione a: - espressa acquiescenza del , convenuto in primo grado, alla sentenza appellata;
CP_4
- proposizione del gravame da Parte di due condomini non intervenuti nel giudizio di primo grado ed in contrasto con la decisione, sostanziale, del di non appellare, decisione non impugnata;
- opinabilità dei principi invocati dagli CP_4 appellanti, in punto legittimazione, a fronte della stessa giurisprudenza indicata dagli appellanti medesimi, nel suo esame per intero, con riferimento, inoltre, ai principi sottesi al funzionamento del condominio ed alla conseguente legittimazione dell'amministratore, mandatario della maggioranza assembleare, rispetto alle delibere condominiali;
- opinabilità circa gli effetti possibili, anche esecutivi, di una sentenza di riforma dell'appellata sentenza, rispetto alla valenza sostanziale della decisione assembleare di non dare esecuzione alle pregresse delibere;
- criticità possibili rispetto alla assunzione della difesa di due singoli condomini, contro anche il , dopo aver difeso quest'ultimo, il tutto CP_4
2 a fronte dalle stesse deduzioni del Difensore degli appellanti rispetto alla notifica del gravame, in rapporto potenziale alla validità dell'ultima procura ad litem ed agli artt.24 e 68 del cdf;
… ). Con tale ordinanza, dunque, veniva proposta la definizione immediata del gravame nei seguenti termini: - abbandono del gravame;
- spese del grado integralmente compensate fra le Parti;
- rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori per le spese di lite, il tutto avvertendo le Parti medesime che, in caso di adesione, la stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale dell'appello, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Per l'udienza cartolare del 25.11.25, hanno aderito tutte le Parte costituite, come da note scritte in date 21.11.25, 18.11.25 e 24.11.25, ferma, peraltro, la posizione del , già CP_4 acquiescente alla sentenza, sì che la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n.1070/25 pronunciata il 18.4.25 dal Tribunale di Genova, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 26.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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