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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2172/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2172/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Nicola Stefano, Nicola Parte_1
VA e IN AN;
- (convenuta) ass. avv. Controparte_1
GA AL RM ER UR NI;
premesso
• che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta il 1/02/2024, con contratto a tempo determinato, e da questa inviato in missione presso la Ceva Green Gas & Power s.r.l.s. (in seguito Ceva); il termine finale veniva prorogato fino al 31/12/2024;
• con lettera del 1/07/2024 gli veniva contestato che l'utilizzatore avrebbe ricevuto la telefonata di una cliente, tale la quale lamentava una “non corretta gestione” delle Per_1 pratiche relative alla propria utenza gas, nonché del fatto che il ricorrente le avrebbe chiesto denaro per chiudere il suo contatore del gas. A seguito di tale lettera, il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni in un incontro tenutosi il 15/07/2024, in cui negava l'addebito;
• che il ricorrente dal giorno immediatamente successivo fino al 1/08/2024 e dal 5 all'8 agosto
2024 si assentava per asserita malattia;
• che il 5/09/2024 riceveva, tramite il proprio sindacato, la lettera di recesso per giusta causa dal contratto a termine, che impugnava il 25/09/2024; proponeva quindi il presente giudizio, sostenendo che il recesso non era assistito da giusta causa e affermando che lo stesso sarebbe stato adottato violando le procedure previste dal C.C.N.L., che impone al datore di lavoro di adottare il provvedimento entro 5 (C.C.N.L. agenzie di somministrazione) o 15 (C.C.N.L.
Commercio) giorni dalla scadenza del termine per le proprie controdeduzioni. considera
1. Per quanto riguarda il rispetto dei termini, occorre prendere in considerazione la previsione dell'art. 240 C.C.N.L. Commercio, in quanto l'art. 34 C.C.N.L. Agenzie di somministrazione prevede un termine residuale, in quanto si applica “salvo diverso termine superiore previsto dal contratto collettivo e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici”. Tale
1 R.G.L. 2172/2025
articolo prevede l'adozione del provvedimento disciplinare con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dalla scadenza per il termine per le controdeduzioni: nel caso di specie, poiché le difese orali sono avvenute il 15/07/2024, il termine scadeva il 30 luglio 2024.
2. Im ricorso si sostiene di non aver ricevuto la lettera di recesso se non dal proprio sindacato, il 5/09/2024; ma l'assunto è del tutto inveritiero ed è sconfessato dal doc. 13 di parte convenuta, riconosciuto dal ricorrente: si tratta della e-mail con cui il datore di lavoro gli ha comunicato il recesso, come ammesso dal medesimo in udienza. Parte_1
3. Poiché la mail è del 30 luglio, il recesso è del tutto tempestivo.
4. La contestazione disciplinare è la seguente: “L'utilizzatore ha riferito alla scrivente società di avere ricevuto in data 28/06/2024 una telefonata da parte di una cliente - Sig.ra
, proprietaria di un agenzia Immobiliare - la quale lamentava la non corretta Parte_2 gestione da parte Sua delle pratiche afferenti lo switch, attivazioni, volture della propria utenza gas, oltre alla circostanza che Lei avrebbe chiesto denaro alla predetta cliente per chiudere il contatore gas, nonostante tale pratica sia assolutamente gratuita”. Vi sono quindi due comportamenti addebitati: la non corretta gestione delle pratiche e la richiesta di denaro: entrambe le fattispecie riguarderebbero l'utenza della medesima Per_1
5. La prima parte della contestazione disciplinare è del tutto generica: affermare che il ricorrente non abbia gestito correttamente le pratiche equivale a dire che ha lavorato male. Si tratta di una generica lamentela sull'operato del dipendente, che impedisce ogni difesa.
6. La seconda parte è invece specifica: ma i testimoni escussi hanno riferito circostanze diverse rispetto a quelle contestate. Infatti, la non ha avuto alcun problema riguardo Per_1 alle proprie utenze;
anzi, a seguito della voltura delle stesse tramite il ricorrente, si è rivolta a lui per la propria attività professionale.
Costei, infatti, è un'agente immobiliare e il si occupava di attivazioni, chiusure e Parte_1 volture per i suoi clienti, non per lei personalmente. L'episodio relativo alla richiesta di denaro, secondo quando riferito da costei e dal teste , non riguarda un'utenza della Tes_1 Per_1 ma di un certo signore di nazionalità turca a cui il ricorrente avrebbe chiesto denaro per chiudere l'utenza della luce (o del gas, a seconda del testimone).
7. È evidente che si tratta di un episodio del tutto diverso da quello contestato. Un conto è affermare che il ricorrente abbia chiesto alla del denaro per chiudere l'utenza del gas Per_1 di costei;
un conto è che sia accusato di aver domandato soldi a un terzo (che non è nemmeno indicato nominativamente), cliente della medesima. Per_1
2 R.G.L. 2172/2025
8. Oltretutto, la società era perfettamente in grado di conoscere quali fossero i fatti da contestare, in quanto ha dedotto di aver sentito la denuncia della in quanto Per_1 Tes_1 avrebbe registrato la telefonata di costei.
9. Il secondo episodio raccontato dalla in merito all'invio di un idraulico non in Per_1 possesso delle idonee certificazioni, è del tutto nuovo e non è minimamente considerato nella lettera di contestazione.
10. Di conseguenza, poiché vige il principio dell'immutabilità della contestazione, la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere valutata esclusivamente sugli episodi addebitati al ricorrente che, come detto, non sono stati confermati. È evidente che i fatti narrati dai testimoni possano essere sufficientemente gravi da condurre a un recesso per giusta causa: ma il giudice non può valutarli, se non incorrendo nella violazione dell'art. 7 legge 300/1970 e nelle previsioni del C.C.N.L. che richiamano le garanzie procedurali ivi previste.
11. Il recesso deve quindi essere dichiarato illegittimo e il rapporto deve considerarsi perdurante fino al termine previsto;
la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente,
a titolo risarcitorio, le retribuzioni che gli sarebbero spettate laddove avesse lavorato fino al
31/12/2024.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, aumentate per la redazione dell'atto con indici navigabili e ipertestuali.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara illegittimo il recesso intimato il 30/07/2024 e, per l'effetto, accerta che il rapporto di lavoro è proseguito fino al 31/12/2024;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
8.099,50, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di risarcimento per le retribuzioni non corrisposte;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
6.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2172/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Nicola Stefano, Nicola Parte_1
VA e IN AN;
- (convenuta) ass. avv. Controparte_1
GA AL RM ER UR NI;
premesso
• che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta il 1/02/2024, con contratto a tempo determinato, e da questa inviato in missione presso la Ceva Green Gas & Power s.r.l.s. (in seguito Ceva); il termine finale veniva prorogato fino al 31/12/2024;
• con lettera del 1/07/2024 gli veniva contestato che l'utilizzatore avrebbe ricevuto la telefonata di una cliente, tale la quale lamentava una “non corretta gestione” delle Per_1 pratiche relative alla propria utenza gas, nonché del fatto che il ricorrente le avrebbe chiesto denaro per chiudere il suo contatore del gas. A seguito di tale lettera, il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni in un incontro tenutosi il 15/07/2024, in cui negava l'addebito;
• che il ricorrente dal giorno immediatamente successivo fino al 1/08/2024 e dal 5 all'8 agosto
2024 si assentava per asserita malattia;
• che il 5/09/2024 riceveva, tramite il proprio sindacato, la lettera di recesso per giusta causa dal contratto a termine, che impugnava il 25/09/2024; proponeva quindi il presente giudizio, sostenendo che il recesso non era assistito da giusta causa e affermando che lo stesso sarebbe stato adottato violando le procedure previste dal C.C.N.L., che impone al datore di lavoro di adottare il provvedimento entro 5 (C.C.N.L. agenzie di somministrazione) o 15 (C.C.N.L.
Commercio) giorni dalla scadenza del termine per le proprie controdeduzioni. considera
1. Per quanto riguarda il rispetto dei termini, occorre prendere in considerazione la previsione dell'art. 240 C.C.N.L. Commercio, in quanto l'art. 34 C.C.N.L. Agenzie di somministrazione prevede un termine residuale, in quanto si applica “salvo diverso termine superiore previsto dal contratto collettivo e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici”. Tale
1 R.G.L. 2172/2025
articolo prevede l'adozione del provvedimento disciplinare con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dalla scadenza per il termine per le controdeduzioni: nel caso di specie, poiché le difese orali sono avvenute il 15/07/2024, il termine scadeva il 30 luglio 2024.
2. Im ricorso si sostiene di non aver ricevuto la lettera di recesso se non dal proprio sindacato, il 5/09/2024; ma l'assunto è del tutto inveritiero ed è sconfessato dal doc. 13 di parte convenuta, riconosciuto dal ricorrente: si tratta della e-mail con cui il datore di lavoro gli ha comunicato il recesso, come ammesso dal medesimo in udienza. Parte_1
3. Poiché la mail è del 30 luglio, il recesso è del tutto tempestivo.
4. La contestazione disciplinare è la seguente: “L'utilizzatore ha riferito alla scrivente società di avere ricevuto in data 28/06/2024 una telefonata da parte di una cliente - Sig.ra
, proprietaria di un agenzia Immobiliare - la quale lamentava la non corretta Parte_2 gestione da parte Sua delle pratiche afferenti lo switch, attivazioni, volture della propria utenza gas, oltre alla circostanza che Lei avrebbe chiesto denaro alla predetta cliente per chiudere il contatore gas, nonostante tale pratica sia assolutamente gratuita”. Vi sono quindi due comportamenti addebitati: la non corretta gestione delle pratiche e la richiesta di denaro: entrambe le fattispecie riguarderebbero l'utenza della medesima Per_1
5. La prima parte della contestazione disciplinare è del tutto generica: affermare che il ricorrente non abbia gestito correttamente le pratiche equivale a dire che ha lavorato male. Si tratta di una generica lamentela sull'operato del dipendente, che impedisce ogni difesa.
6. La seconda parte è invece specifica: ma i testimoni escussi hanno riferito circostanze diverse rispetto a quelle contestate. Infatti, la non ha avuto alcun problema riguardo Per_1 alle proprie utenze;
anzi, a seguito della voltura delle stesse tramite il ricorrente, si è rivolta a lui per la propria attività professionale.
Costei, infatti, è un'agente immobiliare e il si occupava di attivazioni, chiusure e Parte_1 volture per i suoi clienti, non per lei personalmente. L'episodio relativo alla richiesta di denaro, secondo quando riferito da costei e dal teste , non riguarda un'utenza della Tes_1 Per_1 ma di un certo signore di nazionalità turca a cui il ricorrente avrebbe chiesto denaro per chiudere l'utenza della luce (o del gas, a seconda del testimone).
7. È evidente che si tratta di un episodio del tutto diverso da quello contestato. Un conto è affermare che il ricorrente abbia chiesto alla del denaro per chiudere l'utenza del gas Per_1 di costei;
un conto è che sia accusato di aver domandato soldi a un terzo (che non è nemmeno indicato nominativamente), cliente della medesima. Per_1
2 R.G.L. 2172/2025
8. Oltretutto, la società era perfettamente in grado di conoscere quali fossero i fatti da contestare, in quanto ha dedotto di aver sentito la denuncia della in quanto Per_1 Tes_1 avrebbe registrato la telefonata di costei.
9. Il secondo episodio raccontato dalla in merito all'invio di un idraulico non in Per_1 possesso delle idonee certificazioni, è del tutto nuovo e non è minimamente considerato nella lettera di contestazione.
10. Di conseguenza, poiché vige il principio dell'immutabilità della contestazione, la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere valutata esclusivamente sugli episodi addebitati al ricorrente che, come detto, non sono stati confermati. È evidente che i fatti narrati dai testimoni possano essere sufficientemente gravi da condurre a un recesso per giusta causa: ma il giudice non può valutarli, se non incorrendo nella violazione dell'art. 7 legge 300/1970 e nelle previsioni del C.C.N.L. che richiamano le garanzie procedurali ivi previste.
11. Il recesso deve quindi essere dichiarato illegittimo e il rapporto deve considerarsi perdurante fino al termine previsto;
la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente,
a titolo risarcitorio, le retribuzioni che gli sarebbero spettate laddove avesse lavorato fino al
31/12/2024.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, aumentate per la redazione dell'atto con indici navigabili e ipertestuali.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara illegittimo il recesso intimato il 30/07/2024 e, per l'effetto, accerta che il rapporto di lavoro è proseguito fino al 31/12/2024;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
8.099,50, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di risarcimento per le retribuzioni non corrisposte;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
6.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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