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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3128/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3128/2025, promossa con ricorso depositato il 28/07/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Roberta Colombo
e
2) Parte_2
Nato a Piazza Armerina il 15 agosto 1964 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Roberta Colombo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tradate in data 30 marzo 2012
(anno 2012 atto n. 3 parte I)
con la seguente figlia minorenne: nata l'[...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita in Tradate via Galli n, 11 è stata suddivisa in due unità
abitative indipendenti, ciascuna con un proprio ingresso, e viene assegnata parzialmente alla signora che abiterà insieme alla figlia in una delle Parte_1
due unità abitative ricavate dalla suddivisione, mentre il signor abiterà Pt_2 nell'altra unità abitativa ricavata.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza prevedere un calendario prefissato e sulla base degli accordi che di volta in volta le parti prenderanno, tenuto conto delle esigenze dei genitori e della figlia, anche per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
5) Il signor continuerà a pagare in via esclusiva le rate relative al mutuo Pt_2
acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e tutte le utenze dell'immobile adibito a casa coniugale seppur diviso.
6) Il signor verserà entro il giorno 30 di ogni mese alla signora la Pt_2 Parte_1
somma mensile di Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici Istat.
7) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora Parte_1
8) Le spese straordinarie sono poste a carico del padre in via esclusiva sino a quando la signora non avrà reperito un'idonea occupazione e le spese dunque Parte_1
verranno suddivise al 50% tra i genitori. Per ogni questione riguardante le spese straordinarie i coniugi dichiarano di far riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Varese per l'individuazione delle stesse e le modalità di gestione.
9) Ciascun coniuge avrà la disponibilità dell'autovettura di sua proprietà.
10) I coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio per sé e per la figlia.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30 marzo 2012 in Tradate (Va ), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Tradate, (anno 2012, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3128/2025, promossa con ricorso depositato il 28/07/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Roberta Colombo
e
2) Parte_2
Nato a Piazza Armerina il 15 agosto 1964 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Roberta Colombo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tradate in data 30 marzo 2012
(anno 2012 atto n. 3 parte I)
con la seguente figlia minorenne: nata l'[...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita in Tradate via Galli n, 11 è stata suddivisa in due unità
abitative indipendenti, ciascuna con un proprio ingresso, e viene assegnata parzialmente alla signora che abiterà insieme alla figlia in una delle Parte_1
due unità abitative ricavate dalla suddivisione, mentre il signor abiterà Pt_2 nell'altra unità abitativa ricavata.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza prevedere un calendario prefissato e sulla base degli accordi che di volta in volta le parti prenderanno, tenuto conto delle esigenze dei genitori e della figlia, anche per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
5) Il signor continuerà a pagare in via esclusiva le rate relative al mutuo Pt_2
acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e tutte le utenze dell'immobile adibito a casa coniugale seppur diviso.
6) Il signor verserà entro il giorno 30 di ogni mese alla signora la Pt_2 Parte_1
somma mensile di Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici Istat.
7) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora Parte_1
8) Le spese straordinarie sono poste a carico del padre in via esclusiva sino a quando la signora non avrà reperito un'idonea occupazione e le spese dunque Parte_1
verranno suddivise al 50% tra i genitori. Per ogni questione riguardante le spese straordinarie i coniugi dichiarano di far riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Varese per l'individuazione delle stesse e le modalità di gestione.
9) Ciascun coniuge avrà la disponibilità dell'autovettura di sua proprietà.
10) I coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio per sé e per la figlia.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30 marzo 2012 in Tradate (Va ), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Tradate, (anno 2012, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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