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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. ET SA Presidente
Dott. RU MA Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 112-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cagliari Controparte_1
– via G. Capula n. 30/B, c.f. P.IVA_1 proposta da
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1
Sig. , nato ad [...] il [...], con sede in Villamassargia, Via Parte_2
Pilar n. 5, C.F. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Simone P.IVA_2
Saiu, del Foro di Cagliari, con studio in Iglesias, Via A. Gramsci, 3
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Limena (PD) via
Volta n. 6, rappresentata e difesa dagli avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.5.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato:
- Di aver concesso in locazione alla un locale commerciale sito CP_1 in Iglesias, Z.I. Sa Stoia snc, via Perseo n. 3, distinto in catasto al Foglio 4, particella 443, 444 e 445 (doc. 1);
- Che con intimazione di Sfratto per Morosità e contestuale citazione per la convalida l'istante ha adito il Tribunale di Cagliari al fine di ottenere, a carico della la convalida dello sfratto, a fronte di una morosità CP_1 maturata alla data della notifica per complessivi euro 12.810,00 (doc. 2); - Che in data 23.04.2025 il Giudice designato, preso atto dell'opposizione, nel disporre il mutamento del rito ha disposto il rilascio dell'immobile entro e non oltre il 1° giugno 2025 (doc. 3);
- Che ad oggi, la non corrisponde i canoni dal mese di luglio CP_1
2024 per complessivi euro 19.800,00.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Pacifico il credito della ricorrente (cfr. comparsa di costituzione nel procedimento per convalida di sfratto, nonché ordinanza di rilascio dell'immobile, al doc. 2 della integrazione del 21.9.2025), il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'inadempimento della debitrice, cui è seguita l'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, nonché della ragguardevole esposizione debitoria maturata dalla con l' CP_1 [...]
che risulta pari ad Euro 1.591.351,23 per crediti già iscritti Controparte_2
a ruolo.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore
2 ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Controparte_2
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cagliari CP_1 via G. Capula n. 30/B, c.f. P.IVA_1
2. nomina il dott. ET SA giudice delegato alla procedura e curatore il dott. , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 9.2.2026 ore 10.05 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
3 6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 26/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
RU MA
IL PRESIDENTE
ET SA
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