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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 922/2021 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Alberto Ponturo (con PEC indicate), elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Cannizzaro n.168, per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE contro in persona della dr.ssa nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di deliberante con funzione legale della AN (come tale munita dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 15 giugno 2021), P. IVA: Persona_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (con PEC indicata) per procura in P.IVA_1
atti,
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
1007/2021 del 18 maggio 2021 in materia di contratti bancari;
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si insiste in tutte le difese, argomentazioni ed eccezioni svolte e quindi per
l'accoglimento dell'atto di appello, previa ammissione delle richieste istruttorie”.
1 Per l'appellata: “1) ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, primo comma, c.p.c., l'appello principale proposto dall'avv. e comunque Parte_1
disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021 ha proposto Parte_1
appello, nei confronti della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di
Messina ha rigettato le domande da lui avanzate – volte ad ottenere che fossero dichiarati non dovuti gli interessi passivi ultra-legali in relazione al contratto di c/c bancario n. 12230/08 acceso presso la AN MPS il 26 maggio 1992, ancora in essere alla data della domanda giudiziale
(luglio 2013), nonché le somme addebitate per costo di operazioni, commissioni e spese, con conseguente riconoscimento del diritto dell'attore di ottenere ogni somma indebitamente versata, maggiorata degli interessi al tasso bancario applicato dall'istituto di credito, anche a titolo di risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo, condannando, per l'effetto la convenuta al relativo pagamento o, comunque, a mettere a disposizione di lui CP_1
il saldo attivo, di cui ha chiesto il corretto ricalcolo alla data della notifica della citazione o alla data della c. t. u.; che fosse dichiarata nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati e la commissione di massimo scoperto e che fosse condannata la controparte alla restituzione di
€ 10.564,47 o delle somme maggiori che sarebbero risultate dovute a seguito della c. t. u. contabile
(di cui ha fatto espressa richiesta), oltre interessi legali dall'inizio del rapporto al soddisfo – ed ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico solidale delle parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni, le spese di c.t.u. (già liquidate in atti).
L'appellante ha censurato la pronuncia per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le domande da lui avanzate
(come sopra riportate), previo espletamento di c. t. u. per accertare quanto analiticamente indicato alle pagg. 9 e 10 dell'atto di appello (alle quali qui si rinvia per brevità).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 29 marzo 2022 si è costituita la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., nonché ai sensi dell'art. 342 c. p. c. per non essere stati rispettati i requisiti di forma-sostanza di cui al primo comma di tale disposizione;
nel merito ne ha contestato i motivi, ribadendo gli argomenti difensivi di primo grado, e ne ha chiesto il rigetto perché infondato, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi.
2 Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza resa all'udienza del 6 maggio 2022 -, è stata fissata l'udienza del 23 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni (riservando di delibare le richieste istruttorie unitamente al merito), poi differita, per il carico di ruolo, a quella del 22 aprile 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
È fondata, per le ragioni che si esporranno di seguito, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c. per non avere l'appellante mosso censure specifiche avverso l'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza.
In punto di diritto deve premettersi che è più che consolidato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, se è vero che l'art. 342, comma 1, c. p. c. (nel testo novellato dall'art. 54 del d.
l. n. 83 del 2012, qui applicabile ratione temporis (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né l'uso di una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, è però necessario che
l'appellante formuli ragioni di censura che siano pertinenti rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice a fondamento della propria decisione, potendosi dire specifico ed osservante il precetto di cui all'art. 342, comma 1, c. p. c. il motivo che, esaminato ex ante, sia idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica.
In altri termini, secondo il Giudice nomofilattico, è motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, riassumendosi la specificità in ciò che tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata.
Ciò ha affermato ripetutamente la Corte di Cassazione non senza aggiungere, pur sempre, che il concetto di specificità del motivo di appello non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ma anzi costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, in armonia con il dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e con quello del contraddittorio (così Cass. Civ. n. 13565/2024; in senso conforme Cass. Civ. n. 3194/2019; 12280/2016).
Tanto premesso e venendo al caso concreto, con un unico motivo di appello, variamente articolato, lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale Parte_1 nell'avere ritenuto non assolto l'onere della prova da parte sua per la mancata produzione della
3 documentazione relativa all'intero periodo del rapporto di conto corrente, e cioè dalla sua apertura
(26 maggio 1992) alla data di notificazione dell'atto di citazione (22 luglio 2013).
Si duole in particolare dell'assunto del primo Giudice secondo il quale l'assenza della documentazione relativa al primo periodo (26 maggio 1992-31 maggio 1995) ha impedito una corretta valutazione della domanda di indebito per l'impossibilità di considerare nel conteggio un saldo zero in relazione all'inizio del rapporto (così testualmente nell'atto di appello) ed assume che, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dal risultato negativo della richiesta di esibizione documentale disposta dallo stesso ai sensi dell'art. 210 c. p. c. nei confronti della banca odierna appellata, anziché valorizzare la mancanza della previsione di una sanzione
(in caso di inottemperanza a tale ordine) in ragione della quale si è sentito esonerato – a dire dal
- dall'obbligo di motivazione sul punto. Parte_1
Deduce ancora che la sua richiesta di partire dal “saldo zero” sarebbe tutt'altro che illogica in un contesto in cui è mancata una specifica asserzione da parte sua, così come qualsivoglia difesa e/o eccezione da parte della banca, in ordine all'esistenza di una clausola e/o convenzione che autorizzasse l'inizio del rapporto con un saldo diverso da quello pari a zero.
D'altra parte – aggiunge –, se il primo Giudice avesse tenuto in debito conto il comportamento inadempiente della rispetto all'ordine ex art. 210 c.p.c., avrebbe dovuto inferirne che la CP_1
parzialità della produzione documentale non era addebitabile al correntista, quanto piuttosto alla condotta contraria a buona fede dell'istituto di credito, traendone un argomento di prova onde considerare ammissibile la richiesta di partire dal saldo pari a zero nel rapporto, consentendone così la continuità della documentazione ed il calcolo del suo andamento (così testualmente nell'atto di appello) per tutti i periodi non documentati, e non solo per il primo.
Ribadisce, dunque, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha imputato a lui la parziale assenza dei dati contabili e, anziché avvalersi degli strumenti anche ufficiosi a sua disposizione
(in particolare traendo argomenti di prova dalla mancata ottemperanza al suddetto ordine), ha ritenuto impossibile disporre c. t. u. con lo scopo di vagliare le contrapposte posizioni delle parti;
mezzo istruttorio sul cui espletamento ha insistito decisamente in questa sede al fine di valutare il danno subito con gli esborsi effettuati in base a clausole nulle ex lege (così letteralmente nell'atto di appello), richiamando in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale non è vietato al giudice svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio.
Le predette ragioni di censura in cui si è concretizzato il gravame in esame – osserva la Corte - non sono affatto pertinenti rispetto alle argomentazioni logico-giuridiche sulle quali il primo
Giudice ha basato la propria statuizione e muovono, all'evidenza, da un'inappropriata, quanto parziale, lettura delle motivazioni della sentenza impugnata.
4 Partendo dalla prima – testualmente (pag. 4/5 dell'atto di appello): “il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo all'attore a causa della mancata produzione della documentazione relativa all'intero periodo del rapporto (…), evidenziando che proprio la mancanza della documentazione relativa al primo periodo (26/05/1992-31/05/1995) costituisse un ostacolo alla valutazione della domanda di indebito per l'impossibilità di considerare nel conteggio un saldo zero in relazione all'inizio del rapporto, e ciò a causa della mancata documentazione dello stesso (vedasi pagg.
7-8 della sentenza impugnata)” – rileva la Corte che, in realtà, il Tribunale non ha affatto affermato in sentenza quanto appena letteralmente riportato
(con particolare riferimento alle frasi in grassetto), avendo piuttosto, sulla questione del cd.
“saldo-zero” - che sembra essere di fondamentale rilievo nella soggettiva interpretazione di parte appellante -, correttamente riportato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di incompletezza degli estratti conto, qualora attore in giudizio sia il correntista, non potrà farsi applicazione della fictio del “saldo-zero” (invocata dall'attore), ma bisogna considerare come valido il saldo del primo estratto conto disponibile, richiamando a tal fine gli estremi di alcune sentenze dalla Suprema Corte e trascrivendone una massima (pagg. 6/7 della motivazione).
Con ciò, lungi dall'avere ritenuto di dovere rigettare la domanda attorea per l'“impossibilità di considerare nel conteggio un saldo zero in relazione all'inizio del rapporto” come asserisce l'appellante, ha ammesso piuttosto la possibilità di valutare la domanda del correntista considerando però “come valido il saldo del primo estratto conto disponibile” (si veda il primo rigo della pag. 7 della sentenza) e non già il “saldo zero” invocato dall'attore; e ciò secondo insegnamento pacifico della Suprema Corte.
Quanto poi all'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dal risultato negativo della richiesta di esibizione documentale disposta ai sensi dell'art. 210 c. p. c. nei confronti della , anziché sentirsi esonerato, stante la mancata previsione di CP_1
qualsivoglia sanzione, dal dovere spiegare il perché non abbia inteso trarre argomenti di prova dal comportamento di quest'ultima, è appena il caso di evidenziare che nemmeno questo rilievo critico coglie nel segno, dato che, contrariamente ad esso, risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata che il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in considerazione la relativa osservazione di parte attrice, ma anzi, pur consapevole del principio per cui la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine di esibizione non potrebbe essere censurata sotto il profilo del difetto di motivazione, ha comunque motivato specificamente riguardo ad essa.
Ha affermato, infatti, che “l'ordine di esibizione non costituisce un provvedimento coercibile, alla cui inottemperanza non viene collegata una sanzione dall'ordinamento se non la valutazione della condotta omissiva quale argomento di prova, che tuttavia non può in questo caso tenere luogo dei dati contabili mancanti, indispensabili per la rideterminazione dei saldi una volta accertate le denunciate nullità” (così testualmente a pag. 8 della sentenza), spiegando così, in
5 maniera chiara ed esplicita, che anche a voler trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.
p. c. dall'inottemperanza della all'ordine ex art. 210 c. p. c., comunque rimarrebbe il CP_1
dato oggettivo della carenza documentale impediente la ricostruzione del saldo anche una volta acclarate le dedotte nullità delle clausole contrattuali.
Carenza probatoria che, come si vedrà più avanti, ha costituito la ragione essenziale del rigetto delle domande attoree di mero accertamento (ferma restando la già ritenuta inammissibilità di quella di ripetizione dell'indebito, stanti la circostanza della non chiusura del conto corrente, pacificamente emersa dagli atti, e l'assenza di prova di intervenuti spostamenti patrimoniali dal correntista all'istituto di credito, come alle pagg. 3/4 della sentenza medesima).
L'appellante, però, non ha dato atto di questa esplicita spiegazione del Tribunale e non vi ha obiettato alcunché, insistendo solo sullo stesso rilievo suddetto, già sollevato in primo grado, sul quale il primo Giudice ha espressamente argomentato come sopra, mostrandosi perciò inammissibile, anche sul punto, il motivo di appello in esame per la ragione di cui in premessa.
Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore sviluppo della critica dell'appellante, laddove costui osserva e ribadisce che la propria richiesta di partire dal “saldo zero” sarebbe tutt'altro che illogica dato che né egli, né la opposta, hanno mai asserito e/o dedotto l'esistenza di una CP_1 clausola e/o convenzione che autorizzasse l'inizio del rapporto con un saldo diverso da quello zero.
È sufficiente a tal riguardo richiamare quanto si è esposto più sopra circa la questione del “saldo zero”, che – si ripete –, oltre ad essere stata mal interpretata dall'appellante, come si è detto prima, non ha assunto, in ogni caso, alcuna valenza dirimente nella decisione di primo grado, essendo, peeranto, evidente l'inammissibilità del motivo anche in parte qua.
Parimenti inconferente, in questa stessa ottica, è la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto inferire dal mancato rispetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c. che l'incompletezza della produzione documentale non era addebitabile a lui ma alla condotta contraria a buona fede della controparte, traendone un argomento di prova per potere considerare ammissibile la sua richiesta di partire dal saldo pari a zero nel rapporto, “consentendone così la continuità della documentazione ed il calcolo dell'andamento” non solo per il primo periodo, ma anche per tutti i periodi da lui non documentati.
Anche in tal caso la doglianza sembra tradire un evidente travisamento dell'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che – va ribadito - non è da individuare nell'impossibilità di partire dal saldo pari a zero nella ricostruzione del rapporto di conto corrente oggetto di causa, né sarebbe logicamente pensabile e/o tecnicamente accettabile che il fatto di poter partire dal saldo pari a zero possa sopperire alla notevole carenza documentale di cui ha dato atto il primo Giudice
(come si specificherà appresso) e consentire sol per questo “la continuità della documentazione ed il calcolo dell'andamento del rapporto”.
6 Priva di fondatezza, oltre che inammissibile alla luce di quanto sin qui esposto, è, infine, la considerazione conclusiva dell'appellante secondo cui il Tribunale, anziché imputare a lui l'incompletezza dei contabili, avrebbe dovuto servirsi degli strumenti a sua disposizione, anche ufficiosi, con particolare riferimento agli argomenti di prova ricavabili dalla mancata ottemperanza della all'ordine ex art. 210 c. p. c., per ammettere c. t. u., che invece ha CP_1
ritenuto impossibile al fine di vagliare le contrapposte posizioni delle parti.
In proposito va rilevato, innanzitutto, che la consulenza tecnica d'ufficio non è stata affatto negata dal Tribunale, ma anzi è stata disposta conferendo all'Ausiliario un ampio e dettagliato mandato come da ordinanza del 20 maggio 2014 (alla cui lettura qui si rimanda).
All'esito del demandato accertamento il C. t. u., esaminata tutta la documentazione a sua disposizione, anche quella acquisita in corso di causa, ha messo in evidenza – per quanto qui di specifico interesse – che il contratto di conto corrente n. 12230.88 è stato acceso il 26 maggio
1992 e non era ancora chiuso alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio
(luglio 2013); ha potuto verificare, quindi, che, in relazione a tutto l'arco temporale di riferimento
(pari a poco più di 21 anni), la documentazione contabile era incompleta, essendo costituita, più in particolare, da “brogliacci, staffe e stampe movimenti”, quanto al periodo 1 gennaio 1996/31 marzo 2003, e da “estratti conto veri e propri”, dall'1 luglio 2005 al 31 dicembre 2010.
Ha concluso, dunque, che, in mancanza degli estratti conto per l'intero periodo, non è stato possibile ricostruire l'esatto dare/avere tra le parti, non potendo perciò rispondere ai relativi quesiti peritali di cui alle lett. C.F._2
Il Tribunale, preso atto di ciò, ha statuito nel senso di non potere procedere oltre nel vaglio delle contrapposte posizioni delle parti relative al rapporto di conto corrente bancario in oggetto proprio a causa di questa rilevante carenza documentale (contrattuale e contabile), puntualizzando che, traducendosi essa in un'ampia carenza probatoria, non avrebbe potuto che ridondare in danno dell'attore ai sensi e per gli effetti della regola fondamentale di cui all'art. 2697 c. c..
I passaggi motivazionali di rilievo, che sorreggono tale convincimento del Tribunale, sono, invero,
i seguenti: “perché possa dirsi assolto l'onere probatorio in capo al correntista è dunque necessario che lo stesso produca, oltre al contratto (…) anche, come detto, tutti gli estratti conto trimestrali, i quali, recando in ordine cronologico tutte le annotazioni attive e passive sul conto, risultano indispensabili ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto in sede di consulenza tecnica d'ufficio. Le considerazioni che precedono spiegano quindi la ragione per la quale devono ritenersi in radice non scrutinabili tutte le doglianze attoree in riferimento al rapporto di conto corrente n. 12230.88: solo la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto avrebbe consentito di ricostruire l'intero rapporto e di verificare la fondatezza della pretesa di parte attrice” (pag. 6 della motivazione); ed ancora: “cristallizzato dunque il materiale probatorio nei documenti esaminati dal C. t. u. nominato nel presente procedimento, e ribadito che l'onere
7 della prova dei fatti su cui si basano le dedotte invalidità parziali di clausole contrattuali e di illegittimità di determinate appostazioni a debito in conto corrente grava sull'attore, gli elementi di incertezza che derivino da incompletezza della documentazione contrattuale e contabile, che
l'attore è tenuto a produrre, ai sensi dell'art. 2697 c. c. ridondano logicamente a suo danno”
(pag. 7 della motivazione) ed infine: “la produzione degli estratti conto da parte dell'attore
è incompleta, in quanto mancante anzitutto di quelli che dovrebbero Parte_1 documentare la prima frazione del rapporto (dall'apertura di conto corrente avvenuta il 26 maggio 1992 al 31 dicembre 1995), dall'1 aprile 2003 al 30 giugno 2005, e quelli successivi al
31 dicembre 2010 fino alla data di notifica della citazione del 15 luglio 2013, trattandosi di conto corrente aperto alla data della domanda. Le conclusioni che precedono escludono, pertanto, la possibilità di disporsi c. t. u. contabile, che avrebbe avuto lo scopo di vagliare le contrapposte posizioni assunte dalle parti rispetto ad elementi aliunde recepiti rispetto agli estratti conto ed in grado di influenzare le movimentazioni degli stessi. Le argomentazioni che precedono conducono necessariamente al rigetto delle domande proposte dall'attore, rendendo del tutto superfluo l'accertamento – richiesto, come detto, in via incidentale – relativo alla validità delle pattuizioni censurate, che non potrebbe, in ogni caso, condurre all'accoglimento della domanda di condanna e delle conseguenti domande risarcitorie avanzate da parte attrice” (pag.
8-9 della motivazione).
Non ha, peraltro, trascurato il primo Giudice di dare conto del fatto che l'insegnamento giurisprudenziale più rigoroso in questa materia – secondo il quale ai fini della ricostruzione del rapporto dare-avere tra banca e correntista è assolutamente necessaria la completezza e la continuità della documentazione contabile – è stato mitigato da altre pronunce della stessa
Suprema Corte, che hanno ammesso la possibilità di integrare eventuali lacune nelle produzioni documentali contabili mediante il ricorso alla c. t. u. e/o ad altre prove documentali oppure ad argomenti di prova tratti dal comportamento processuale del correntista: purtuttavia ha precisato che il minore rigore interpretativo anzidetto in tanto sarebbe accettabile ed applicabile in concreto in quanto si sia in presenza di una “documentazione incompleta”, e non già qualora si tratti, come nella specie, di “supplire a più ampia carenza probatoria” (così a pag. 7 della sentenza, ultima parte).
Ha pure confutato, a tal riguardo, l'assunto attoreo secondo il quale la mancanza di alcuni estratti conto per brevi periodi avrebbe potuto essere ovviata con il raccordo dei saldi, evidenziando, al contrario, che nel caso di specie le operazioni di accertamento che si sarebbero andate a fare non avrebbero potuto consentire un'attendibile ricostruzione del saldo di conto corrente proprio per la carenza della documentazione acquisita, come già osservato dallo stesso Tribunale in fase istruttoria.
8 Ha concluso così, che, poiché la documentazione mancante ha riguardato diversi periodi del rapporto contrattuale de quo (ossia, come detto, dall'inizio del rapporto al 31 dicembre 1995, dal
1° aprile 2003 al 30 giugno 2005 e poi dal 31 dicembre 2020 sino alla notifica della citazione), non avrebbe potuto essere disposta c. t. u. (integrativa) per vagliare le contrapposte assunte dalle parti.
Questa – che costituisce l'essenziale ragione della decisione di rigetto delle domande di accertamento avanzate dall'attore – non ha formato oggetto di censura specifica da parte dell'appellante, il quale, come si è riportato sopra, ha criticato la pronuncia sotto altri profili, per vero inconferenti rispetto all'impianto motivazionale fondamentale della stessa, senza tuttavia attaccare la suddetta ratio decidendi.
Tant'è che – si rileva ad abundantiam - nell'atto di appello ha dichiarato di insistere nella consulenza contabile “al fine di valutare il danno subito dall'odierno appellante con gli esborsi effettuati nella regolamentazione dei rapporti di c/c in base all'applicazione di clausole nulle ex lege”, senza tenere conto, peraltro, del fatto, coperto dal giudicato interno, che il Tribunale, accogliendo l'eccezione d'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla opposta, ha escluso che vi siano stati, nella specie, spostamenti patrimoniali dal CP_1 correntista all'istituto di credito in quanto non affatto provati dal primo, negando in radice – con statuizione non impugnata dall'interessato e dunque passata in giudicato – la sussistenza stessa di
“esborsi effettuati” in relazione al c/c de quo.
Ferma la complessiva inammissibilità del motivo di appello de quo, in tutte le sue articolazioni, solo ad abundantiam la Corte evidenzia, pur in assenza di contestazioni da parte dell'appellante, di condividere appieno la statuizione del primo Giudice circa la sostanziale inattendibilità di una eventuale ricostruzione del saldo dare/avere del rapporto in oggetto (alla data della domanda giudiziale) demandabile al C. t. u., in un quadro in cui dell'andamento di un conto corrente bancario avente una durata di più di 21 anni (peraltro ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio e che non risulta essere stato chiuso nel corso dello stesso) risulta documentato in maniera continua, con estratti conto completi, solo il limitato periodo di 5 anni e 6 mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2010), dovendosi rammentare, a tale specifico fine, il recente orientamento della Suprema Corte espresso con la pronuncia n. 8175 del 18 marzo 2025 secondo cui “sia la possibilità di procedere ad una attendibile integrazione della prova documentale carente in ordine all'andamento del conto corrente, sia la concreta applicabilità dei criteri dettati da questa Corte per operare la ricostruzione di tale andamento e financo la valutazione dell'attendibilità dello stesso tentativo di ricostruzione operato dal consulente nominato dal giudice di merito risultano rimessi alla insindacabile – purché motivata - valutazione del giudice stesso (…) potendo il giudice di merito pervenire, nel singolo caso concreto, sia alla conclusione per cui, pur facendo ricorso ai criteri dettati da questa Corte, risulta preclusa, a causa delle
9 carenze probatorie, un'affidabile ricostruzione dell'andamento del conto corrente, sia all'opposta conclusione per cui la documentazione disponibile consente, anche mediante il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, di giungere ad una ricostruzione caratterizzata da adeguata attendibilità”.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, invero, il Giudice nomofilattico ha affermato la piena correttezza della conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale secondo la quale le lacune negli estratti conto prodotti in giudizio (dettagliatamente elencate) e l'assenza di altri elementi documentali sostitutivi, atti a sopperire a tali lacune, risultavano così rilevanti da non consentire un'adeguata ricostruzione dell'andamento del conto corrente;
correttezza verificata alla luce della regola di giudizio poco prima illustrata dalla stessa S. C. per la quale (si riporta testualmente dalla motivazione): “deve però essere ribadito che i criteri in tal modo individuati da questa Corte
(ossia quelli che devono essere seguiti dal giudice di merito nei casi in cui la documentazione contabile presenti delle lacune, n. d. r.) postulano in ogni caso la verifica, da parte del giudice di merito, della possibilità di superare le lacune presenti nella documentazione in modo da pervenire ad un esito non meramente ipotetico in ordine alla ricostruzione complessiva dell'andamento del conto corrente, essendo, ad esempio, necessario valutare se l'entità e l'estensione temporale delle lacune riscontrate nella documentazione complessivamente disponibile non vengano ad impedire nel concreto l'operazione di ricostruzione contabile, essendo evidente che, quanto maggiore è il numero delle lacune e quanto maggiore è l'arco temporale nel quale la documentazione viene ad essere carente, tanto più ardua risulta una ricostruzione attendibile anche seguendo i criteri dettati da questa Corte”.
Tornando al caso in esame, il Tribunale ha deciso, invero, il rigetto delle domande di accertamento attoree proprio in ragione dell'impossibilità di procedere ad una ricostruzione contabile attendibile del conto corrente in questione a causa del numero e dell'entità delle lacune riscontrate dallo stesso C. t. u. nella documentazione acquisita in atti, non colmabile aliunde, che lo ha portato a definire “ampia” la carenza probatoria in ordine alla domanda attorea, e tale approdo decisionale del primo Giudice, adeguatamente e specificamente motivato secondo quanto si è riportato sopra, al di là del fatto che appare a questo Collegio (ed è) pienamente condivisibile per le ragioni di cui si è detto più in alto, non è stato oggetto di specifiche ed appropriate censure da parte dell'appellante, dovendosi perciò ribadire, ancora una volta, l'inammissibilità dell'unico motivo di appello in esame e, dunque, dell'impugnazione medesima.
Ne discende, per la regola della soccombenza (valevole pacificamente anche se determinata da ragioni di rito;
v. Cass. Civ. nn. 10911/2001; 2717/1971), la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore di controparte.
10 Esse vanno liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione individuato secondo il valore del disputatum (non quantificabile monetariamente), da ritenere perciò “indeterminabile” e di “complessità bassa”, vista la bassa difficoltà delle questioni in contesa e considerato anche l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c. p. c. formulata in limine litis dall'appelata, tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione delle stesse ragioni anzidette, determinandole perciò in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario – di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase istruttoria (stante la richiesta di c. t. u.) e di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta),
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 20 Parte_1
dicembre 2021 nei confronti della , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 1007/2021 del 18 maggio 2021, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di Parte_1 controparte, liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
11 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 1° aprile 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dr.ssa Antonina Merlino, funzionaria dell'ufficio per il processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
12
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 922/2021 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Alberto Ponturo (con PEC indicate), elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Cannizzaro n.168, per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE contro in persona della dr.ssa nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di deliberante con funzione legale della AN (come tale munita dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 15 giugno 2021), P. IVA: Persona_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (con PEC indicata) per procura in P.IVA_1
atti,
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
1007/2021 del 18 maggio 2021 in materia di contratti bancari;
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si insiste in tutte le difese, argomentazioni ed eccezioni svolte e quindi per
l'accoglimento dell'atto di appello, previa ammissione delle richieste istruttorie”.
1 Per l'appellata: “1) ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, primo comma, c.p.c., l'appello principale proposto dall'avv. e comunque Parte_1
disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021 ha proposto Parte_1
appello, nei confronti della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di
Messina ha rigettato le domande da lui avanzate – volte ad ottenere che fossero dichiarati non dovuti gli interessi passivi ultra-legali in relazione al contratto di c/c bancario n. 12230/08 acceso presso la AN MPS il 26 maggio 1992, ancora in essere alla data della domanda giudiziale
(luglio 2013), nonché le somme addebitate per costo di operazioni, commissioni e spese, con conseguente riconoscimento del diritto dell'attore di ottenere ogni somma indebitamente versata, maggiorata degli interessi al tasso bancario applicato dall'istituto di credito, anche a titolo di risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo, condannando, per l'effetto la convenuta al relativo pagamento o, comunque, a mettere a disposizione di lui CP_1
il saldo attivo, di cui ha chiesto il corretto ricalcolo alla data della notifica della citazione o alla data della c. t. u.; che fosse dichiarata nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati e la commissione di massimo scoperto e che fosse condannata la controparte alla restituzione di
€ 10.564,47 o delle somme maggiori che sarebbero risultate dovute a seguito della c. t. u. contabile
(di cui ha fatto espressa richiesta), oltre interessi legali dall'inizio del rapporto al soddisfo – ed ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico solidale delle parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni, le spese di c.t.u. (già liquidate in atti).
L'appellante ha censurato la pronuncia per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le domande da lui avanzate
(come sopra riportate), previo espletamento di c. t. u. per accertare quanto analiticamente indicato alle pagg. 9 e 10 dell'atto di appello (alle quali qui si rinvia per brevità).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 29 marzo 2022 si è costituita la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., nonché ai sensi dell'art. 342 c. p. c. per non essere stati rispettati i requisiti di forma-sostanza di cui al primo comma di tale disposizione;
nel merito ne ha contestato i motivi, ribadendo gli argomenti difensivi di primo grado, e ne ha chiesto il rigetto perché infondato, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi.
2 Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza resa all'udienza del 6 maggio 2022 -, è stata fissata l'udienza del 23 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni (riservando di delibare le richieste istruttorie unitamente al merito), poi differita, per il carico di ruolo, a quella del 22 aprile 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
È fondata, per le ragioni che si esporranno di seguito, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c. per non avere l'appellante mosso censure specifiche avverso l'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza.
In punto di diritto deve premettersi che è più che consolidato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, se è vero che l'art. 342, comma 1, c. p. c. (nel testo novellato dall'art. 54 del d.
l. n. 83 del 2012, qui applicabile ratione temporis (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né l'uso di una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, è però necessario che
l'appellante formuli ragioni di censura che siano pertinenti rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice a fondamento della propria decisione, potendosi dire specifico ed osservante il precetto di cui all'art. 342, comma 1, c. p. c. il motivo che, esaminato ex ante, sia idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica.
In altri termini, secondo il Giudice nomofilattico, è motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, riassumendosi la specificità in ciò che tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata.
Ciò ha affermato ripetutamente la Corte di Cassazione non senza aggiungere, pur sempre, che il concetto di specificità del motivo di appello non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ma anzi costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, in armonia con il dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e con quello del contraddittorio (così Cass. Civ. n. 13565/2024; in senso conforme Cass. Civ. n. 3194/2019; 12280/2016).
Tanto premesso e venendo al caso concreto, con un unico motivo di appello, variamente articolato, lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale Parte_1 nell'avere ritenuto non assolto l'onere della prova da parte sua per la mancata produzione della
3 documentazione relativa all'intero periodo del rapporto di conto corrente, e cioè dalla sua apertura
(26 maggio 1992) alla data di notificazione dell'atto di citazione (22 luglio 2013).
Si duole in particolare dell'assunto del primo Giudice secondo il quale l'assenza della documentazione relativa al primo periodo (26 maggio 1992-31 maggio 1995) ha impedito una corretta valutazione della domanda di indebito per l'impossibilità di considerare nel conteggio un saldo zero in relazione all'inizio del rapporto (così testualmente nell'atto di appello) ed assume che, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dal risultato negativo della richiesta di esibizione documentale disposta dallo stesso ai sensi dell'art. 210 c. p. c. nei confronti della banca odierna appellata, anziché valorizzare la mancanza della previsione di una sanzione
(in caso di inottemperanza a tale ordine) in ragione della quale si è sentito esonerato – a dire dal
- dall'obbligo di motivazione sul punto. Parte_1
Deduce ancora che la sua richiesta di partire dal “saldo zero” sarebbe tutt'altro che illogica in un contesto in cui è mancata una specifica asserzione da parte sua, così come qualsivoglia difesa e/o eccezione da parte della banca, in ordine all'esistenza di una clausola e/o convenzione che autorizzasse l'inizio del rapporto con un saldo diverso da quello pari a zero.
D'altra parte – aggiunge –, se il primo Giudice avesse tenuto in debito conto il comportamento inadempiente della rispetto all'ordine ex art. 210 c.p.c., avrebbe dovuto inferirne che la CP_1
parzialità della produzione documentale non era addebitabile al correntista, quanto piuttosto alla condotta contraria a buona fede dell'istituto di credito, traendone un argomento di prova onde considerare ammissibile la richiesta di partire dal saldo pari a zero nel rapporto, consentendone così la continuità della documentazione ed il calcolo del suo andamento (così testualmente nell'atto di appello) per tutti i periodi non documentati, e non solo per il primo.
Ribadisce, dunque, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha imputato a lui la parziale assenza dei dati contabili e, anziché avvalersi degli strumenti anche ufficiosi a sua disposizione
(in particolare traendo argomenti di prova dalla mancata ottemperanza al suddetto ordine), ha ritenuto impossibile disporre c. t. u. con lo scopo di vagliare le contrapposte posizioni delle parti;
mezzo istruttorio sul cui espletamento ha insistito decisamente in questa sede al fine di valutare il danno subito con gli esborsi effettuati in base a clausole nulle ex lege (così letteralmente nell'atto di appello), richiamando in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale non è vietato al giudice svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio.
Le predette ragioni di censura in cui si è concretizzato il gravame in esame – osserva la Corte - non sono affatto pertinenti rispetto alle argomentazioni logico-giuridiche sulle quali il primo
Giudice ha basato la propria statuizione e muovono, all'evidenza, da un'inappropriata, quanto parziale, lettura delle motivazioni della sentenza impugnata.
4 Partendo dalla prima – testualmente (pag. 4/5 dell'atto di appello): “il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo all'attore a causa della mancata produzione della documentazione relativa all'intero periodo del rapporto (…), evidenziando che proprio la mancanza della documentazione relativa al primo periodo (26/05/1992-31/05/1995) costituisse un ostacolo alla valutazione della domanda di indebito per l'impossibilità di considerare nel conteggio un saldo zero in relazione all'inizio del rapporto, e ciò a causa della mancata documentazione dello stesso (vedasi pagg.
7-8 della sentenza impugnata)” – rileva la Corte che, in realtà, il Tribunale non ha affatto affermato in sentenza quanto appena letteralmente riportato
(con particolare riferimento alle frasi in grassetto), avendo piuttosto, sulla questione del cd.
“saldo-zero” - che sembra essere di fondamentale rilievo nella soggettiva interpretazione di parte appellante -, correttamente riportato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di incompletezza degli estratti conto, qualora attore in giudizio sia il correntista, non potrà farsi applicazione della fictio del “saldo-zero” (invocata dall'attore), ma bisogna considerare come valido il saldo del primo estratto conto disponibile, richiamando a tal fine gli estremi di alcune sentenze dalla Suprema Corte e trascrivendone una massima (pagg. 6/7 della motivazione).
Con ciò, lungi dall'avere ritenuto di dovere rigettare la domanda attorea per l'“impossibilità di considerare nel conteggio un saldo zero in relazione all'inizio del rapporto” come asserisce l'appellante, ha ammesso piuttosto la possibilità di valutare la domanda del correntista considerando però “come valido il saldo del primo estratto conto disponibile” (si veda il primo rigo della pag. 7 della sentenza) e non già il “saldo zero” invocato dall'attore; e ciò secondo insegnamento pacifico della Suprema Corte.
Quanto poi all'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dal risultato negativo della richiesta di esibizione documentale disposta ai sensi dell'art. 210 c. p. c. nei confronti della , anziché sentirsi esonerato, stante la mancata previsione di CP_1
qualsivoglia sanzione, dal dovere spiegare il perché non abbia inteso trarre argomenti di prova dal comportamento di quest'ultima, è appena il caso di evidenziare che nemmeno questo rilievo critico coglie nel segno, dato che, contrariamente ad esso, risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata che il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in considerazione la relativa osservazione di parte attrice, ma anzi, pur consapevole del principio per cui la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine di esibizione non potrebbe essere censurata sotto il profilo del difetto di motivazione, ha comunque motivato specificamente riguardo ad essa.
Ha affermato, infatti, che “l'ordine di esibizione non costituisce un provvedimento coercibile, alla cui inottemperanza non viene collegata una sanzione dall'ordinamento se non la valutazione della condotta omissiva quale argomento di prova, che tuttavia non può in questo caso tenere luogo dei dati contabili mancanti, indispensabili per la rideterminazione dei saldi una volta accertate le denunciate nullità” (così testualmente a pag. 8 della sentenza), spiegando così, in
5 maniera chiara ed esplicita, che anche a voler trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.
p. c. dall'inottemperanza della all'ordine ex art. 210 c. p. c., comunque rimarrebbe il CP_1
dato oggettivo della carenza documentale impediente la ricostruzione del saldo anche una volta acclarate le dedotte nullità delle clausole contrattuali.
Carenza probatoria che, come si vedrà più avanti, ha costituito la ragione essenziale del rigetto delle domande attoree di mero accertamento (ferma restando la già ritenuta inammissibilità di quella di ripetizione dell'indebito, stanti la circostanza della non chiusura del conto corrente, pacificamente emersa dagli atti, e l'assenza di prova di intervenuti spostamenti patrimoniali dal correntista all'istituto di credito, come alle pagg. 3/4 della sentenza medesima).
L'appellante, però, non ha dato atto di questa esplicita spiegazione del Tribunale e non vi ha obiettato alcunché, insistendo solo sullo stesso rilievo suddetto, già sollevato in primo grado, sul quale il primo Giudice ha espressamente argomentato come sopra, mostrandosi perciò inammissibile, anche sul punto, il motivo di appello in esame per la ragione di cui in premessa.
Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore sviluppo della critica dell'appellante, laddove costui osserva e ribadisce che la propria richiesta di partire dal “saldo zero” sarebbe tutt'altro che illogica dato che né egli, né la opposta, hanno mai asserito e/o dedotto l'esistenza di una CP_1 clausola e/o convenzione che autorizzasse l'inizio del rapporto con un saldo diverso da quello zero.
È sufficiente a tal riguardo richiamare quanto si è esposto più sopra circa la questione del “saldo zero”, che – si ripete –, oltre ad essere stata mal interpretata dall'appellante, come si è detto prima, non ha assunto, in ogni caso, alcuna valenza dirimente nella decisione di primo grado, essendo, peeranto, evidente l'inammissibilità del motivo anche in parte qua.
Parimenti inconferente, in questa stessa ottica, è la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto inferire dal mancato rispetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c. che l'incompletezza della produzione documentale non era addebitabile a lui ma alla condotta contraria a buona fede della controparte, traendone un argomento di prova per potere considerare ammissibile la sua richiesta di partire dal saldo pari a zero nel rapporto, “consentendone così la continuità della documentazione ed il calcolo dell'andamento” non solo per il primo periodo, ma anche per tutti i periodi da lui non documentati.
Anche in tal caso la doglianza sembra tradire un evidente travisamento dell'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che – va ribadito - non è da individuare nell'impossibilità di partire dal saldo pari a zero nella ricostruzione del rapporto di conto corrente oggetto di causa, né sarebbe logicamente pensabile e/o tecnicamente accettabile che il fatto di poter partire dal saldo pari a zero possa sopperire alla notevole carenza documentale di cui ha dato atto il primo Giudice
(come si specificherà appresso) e consentire sol per questo “la continuità della documentazione ed il calcolo dell'andamento del rapporto”.
6 Priva di fondatezza, oltre che inammissibile alla luce di quanto sin qui esposto, è, infine, la considerazione conclusiva dell'appellante secondo cui il Tribunale, anziché imputare a lui l'incompletezza dei contabili, avrebbe dovuto servirsi degli strumenti a sua disposizione, anche ufficiosi, con particolare riferimento agli argomenti di prova ricavabili dalla mancata ottemperanza della all'ordine ex art. 210 c. p. c., per ammettere c. t. u., che invece ha CP_1
ritenuto impossibile al fine di vagliare le contrapposte posizioni delle parti.
In proposito va rilevato, innanzitutto, che la consulenza tecnica d'ufficio non è stata affatto negata dal Tribunale, ma anzi è stata disposta conferendo all'Ausiliario un ampio e dettagliato mandato come da ordinanza del 20 maggio 2014 (alla cui lettura qui si rimanda).
All'esito del demandato accertamento il C. t. u., esaminata tutta la documentazione a sua disposizione, anche quella acquisita in corso di causa, ha messo in evidenza – per quanto qui di specifico interesse – che il contratto di conto corrente n. 12230.88 è stato acceso il 26 maggio
1992 e non era ancora chiuso alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio
(luglio 2013); ha potuto verificare, quindi, che, in relazione a tutto l'arco temporale di riferimento
(pari a poco più di 21 anni), la documentazione contabile era incompleta, essendo costituita, più in particolare, da “brogliacci, staffe e stampe movimenti”, quanto al periodo 1 gennaio 1996/31 marzo 2003, e da “estratti conto veri e propri”, dall'1 luglio 2005 al 31 dicembre 2010.
Ha concluso, dunque, che, in mancanza degli estratti conto per l'intero periodo, non è stato possibile ricostruire l'esatto dare/avere tra le parti, non potendo perciò rispondere ai relativi quesiti peritali di cui alle lett. C.F._2
Il Tribunale, preso atto di ciò, ha statuito nel senso di non potere procedere oltre nel vaglio delle contrapposte posizioni delle parti relative al rapporto di conto corrente bancario in oggetto proprio a causa di questa rilevante carenza documentale (contrattuale e contabile), puntualizzando che, traducendosi essa in un'ampia carenza probatoria, non avrebbe potuto che ridondare in danno dell'attore ai sensi e per gli effetti della regola fondamentale di cui all'art. 2697 c. c..
I passaggi motivazionali di rilievo, che sorreggono tale convincimento del Tribunale, sono, invero,
i seguenti: “perché possa dirsi assolto l'onere probatorio in capo al correntista è dunque necessario che lo stesso produca, oltre al contratto (…) anche, come detto, tutti gli estratti conto trimestrali, i quali, recando in ordine cronologico tutte le annotazioni attive e passive sul conto, risultano indispensabili ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto in sede di consulenza tecnica d'ufficio. Le considerazioni che precedono spiegano quindi la ragione per la quale devono ritenersi in radice non scrutinabili tutte le doglianze attoree in riferimento al rapporto di conto corrente n. 12230.88: solo la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto avrebbe consentito di ricostruire l'intero rapporto e di verificare la fondatezza della pretesa di parte attrice” (pag. 6 della motivazione); ed ancora: “cristallizzato dunque il materiale probatorio nei documenti esaminati dal C. t. u. nominato nel presente procedimento, e ribadito che l'onere
7 della prova dei fatti su cui si basano le dedotte invalidità parziali di clausole contrattuali e di illegittimità di determinate appostazioni a debito in conto corrente grava sull'attore, gli elementi di incertezza che derivino da incompletezza della documentazione contrattuale e contabile, che
l'attore è tenuto a produrre, ai sensi dell'art. 2697 c. c. ridondano logicamente a suo danno”
(pag. 7 della motivazione) ed infine: “la produzione degli estratti conto da parte dell'attore
è incompleta, in quanto mancante anzitutto di quelli che dovrebbero Parte_1 documentare la prima frazione del rapporto (dall'apertura di conto corrente avvenuta il 26 maggio 1992 al 31 dicembre 1995), dall'1 aprile 2003 al 30 giugno 2005, e quelli successivi al
31 dicembre 2010 fino alla data di notifica della citazione del 15 luglio 2013, trattandosi di conto corrente aperto alla data della domanda. Le conclusioni che precedono escludono, pertanto, la possibilità di disporsi c. t. u. contabile, che avrebbe avuto lo scopo di vagliare le contrapposte posizioni assunte dalle parti rispetto ad elementi aliunde recepiti rispetto agli estratti conto ed in grado di influenzare le movimentazioni degli stessi. Le argomentazioni che precedono conducono necessariamente al rigetto delle domande proposte dall'attore, rendendo del tutto superfluo l'accertamento – richiesto, come detto, in via incidentale – relativo alla validità delle pattuizioni censurate, che non potrebbe, in ogni caso, condurre all'accoglimento della domanda di condanna e delle conseguenti domande risarcitorie avanzate da parte attrice” (pag.
8-9 della motivazione).
Non ha, peraltro, trascurato il primo Giudice di dare conto del fatto che l'insegnamento giurisprudenziale più rigoroso in questa materia – secondo il quale ai fini della ricostruzione del rapporto dare-avere tra banca e correntista è assolutamente necessaria la completezza e la continuità della documentazione contabile – è stato mitigato da altre pronunce della stessa
Suprema Corte, che hanno ammesso la possibilità di integrare eventuali lacune nelle produzioni documentali contabili mediante il ricorso alla c. t. u. e/o ad altre prove documentali oppure ad argomenti di prova tratti dal comportamento processuale del correntista: purtuttavia ha precisato che il minore rigore interpretativo anzidetto in tanto sarebbe accettabile ed applicabile in concreto in quanto si sia in presenza di una “documentazione incompleta”, e non già qualora si tratti, come nella specie, di “supplire a più ampia carenza probatoria” (così a pag. 7 della sentenza, ultima parte).
Ha pure confutato, a tal riguardo, l'assunto attoreo secondo il quale la mancanza di alcuni estratti conto per brevi periodi avrebbe potuto essere ovviata con il raccordo dei saldi, evidenziando, al contrario, che nel caso di specie le operazioni di accertamento che si sarebbero andate a fare non avrebbero potuto consentire un'attendibile ricostruzione del saldo di conto corrente proprio per la carenza della documentazione acquisita, come già osservato dallo stesso Tribunale in fase istruttoria.
8 Ha concluso così, che, poiché la documentazione mancante ha riguardato diversi periodi del rapporto contrattuale de quo (ossia, come detto, dall'inizio del rapporto al 31 dicembre 1995, dal
1° aprile 2003 al 30 giugno 2005 e poi dal 31 dicembre 2020 sino alla notifica della citazione), non avrebbe potuto essere disposta c. t. u. (integrativa) per vagliare le contrapposte assunte dalle parti.
Questa – che costituisce l'essenziale ragione della decisione di rigetto delle domande di accertamento avanzate dall'attore – non ha formato oggetto di censura specifica da parte dell'appellante, il quale, come si è riportato sopra, ha criticato la pronuncia sotto altri profili, per vero inconferenti rispetto all'impianto motivazionale fondamentale della stessa, senza tuttavia attaccare la suddetta ratio decidendi.
Tant'è che – si rileva ad abundantiam - nell'atto di appello ha dichiarato di insistere nella consulenza contabile “al fine di valutare il danno subito dall'odierno appellante con gli esborsi effettuati nella regolamentazione dei rapporti di c/c in base all'applicazione di clausole nulle ex lege”, senza tenere conto, peraltro, del fatto, coperto dal giudicato interno, che il Tribunale, accogliendo l'eccezione d'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla opposta, ha escluso che vi siano stati, nella specie, spostamenti patrimoniali dal CP_1 correntista all'istituto di credito in quanto non affatto provati dal primo, negando in radice – con statuizione non impugnata dall'interessato e dunque passata in giudicato – la sussistenza stessa di
“esborsi effettuati” in relazione al c/c de quo.
Ferma la complessiva inammissibilità del motivo di appello de quo, in tutte le sue articolazioni, solo ad abundantiam la Corte evidenzia, pur in assenza di contestazioni da parte dell'appellante, di condividere appieno la statuizione del primo Giudice circa la sostanziale inattendibilità di una eventuale ricostruzione del saldo dare/avere del rapporto in oggetto (alla data della domanda giudiziale) demandabile al C. t. u., in un quadro in cui dell'andamento di un conto corrente bancario avente una durata di più di 21 anni (peraltro ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio e che non risulta essere stato chiuso nel corso dello stesso) risulta documentato in maniera continua, con estratti conto completi, solo il limitato periodo di 5 anni e 6 mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2010), dovendosi rammentare, a tale specifico fine, il recente orientamento della Suprema Corte espresso con la pronuncia n. 8175 del 18 marzo 2025 secondo cui “sia la possibilità di procedere ad una attendibile integrazione della prova documentale carente in ordine all'andamento del conto corrente, sia la concreta applicabilità dei criteri dettati da questa Corte per operare la ricostruzione di tale andamento e financo la valutazione dell'attendibilità dello stesso tentativo di ricostruzione operato dal consulente nominato dal giudice di merito risultano rimessi alla insindacabile – purché motivata - valutazione del giudice stesso (…) potendo il giudice di merito pervenire, nel singolo caso concreto, sia alla conclusione per cui, pur facendo ricorso ai criteri dettati da questa Corte, risulta preclusa, a causa delle
9 carenze probatorie, un'affidabile ricostruzione dell'andamento del conto corrente, sia all'opposta conclusione per cui la documentazione disponibile consente, anche mediante il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, di giungere ad una ricostruzione caratterizzata da adeguata attendibilità”.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, invero, il Giudice nomofilattico ha affermato la piena correttezza della conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale secondo la quale le lacune negli estratti conto prodotti in giudizio (dettagliatamente elencate) e l'assenza di altri elementi documentali sostitutivi, atti a sopperire a tali lacune, risultavano così rilevanti da non consentire un'adeguata ricostruzione dell'andamento del conto corrente;
correttezza verificata alla luce della regola di giudizio poco prima illustrata dalla stessa S. C. per la quale (si riporta testualmente dalla motivazione): “deve però essere ribadito che i criteri in tal modo individuati da questa Corte
(ossia quelli che devono essere seguiti dal giudice di merito nei casi in cui la documentazione contabile presenti delle lacune, n. d. r.) postulano in ogni caso la verifica, da parte del giudice di merito, della possibilità di superare le lacune presenti nella documentazione in modo da pervenire ad un esito non meramente ipotetico in ordine alla ricostruzione complessiva dell'andamento del conto corrente, essendo, ad esempio, necessario valutare se l'entità e l'estensione temporale delle lacune riscontrate nella documentazione complessivamente disponibile non vengano ad impedire nel concreto l'operazione di ricostruzione contabile, essendo evidente che, quanto maggiore è il numero delle lacune e quanto maggiore è l'arco temporale nel quale la documentazione viene ad essere carente, tanto più ardua risulta una ricostruzione attendibile anche seguendo i criteri dettati da questa Corte”.
Tornando al caso in esame, il Tribunale ha deciso, invero, il rigetto delle domande di accertamento attoree proprio in ragione dell'impossibilità di procedere ad una ricostruzione contabile attendibile del conto corrente in questione a causa del numero e dell'entità delle lacune riscontrate dallo stesso C. t. u. nella documentazione acquisita in atti, non colmabile aliunde, che lo ha portato a definire “ampia” la carenza probatoria in ordine alla domanda attorea, e tale approdo decisionale del primo Giudice, adeguatamente e specificamente motivato secondo quanto si è riportato sopra, al di là del fatto che appare a questo Collegio (ed è) pienamente condivisibile per le ragioni di cui si è detto più in alto, non è stato oggetto di specifiche ed appropriate censure da parte dell'appellante, dovendosi perciò ribadire, ancora una volta, l'inammissibilità dell'unico motivo di appello in esame e, dunque, dell'impugnazione medesima.
Ne discende, per la regola della soccombenza (valevole pacificamente anche se determinata da ragioni di rito;
v. Cass. Civ. nn. 10911/2001; 2717/1971), la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore di controparte.
10 Esse vanno liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione individuato secondo il valore del disputatum (non quantificabile monetariamente), da ritenere perciò “indeterminabile” e di “complessità bassa”, vista la bassa difficoltà delle questioni in contesa e considerato anche l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c. p. c. formulata in limine litis dall'appelata, tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione delle stesse ragioni anzidette, determinandole perciò in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario – di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase istruttoria (stante la richiesta di c. t. u.) e di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA
(ove dovuta),
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 20 Parte_1
dicembre 2021 nei confronti della , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 1007/2021 del 18 maggio 2021, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di Parte_1 controparte, liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
11 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 1° aprile 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dr.ssa Antonina Merlino, funzionaria dell'ufficio per il processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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