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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2027/2024 promossa da
Avv. Alessandro Zanelotti in qualità di curatore dell'inabilitata nata a [...] il Parte_1 19.09.1946, nominato con provvedimento del GT del 12.01.2016 RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] Parte_1 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
- Accertata e dichiarata la cessazione della causa dell'inabilitazione della sig.ra nata Parte_1
a Milano il 19.09.1946, c.f. , per l'effetto di-chiarare chiusa e revocare l'istituto C.F._1 della curatela di n. 4/1996 VG;
Parte_1
- conseguentemente, sussistendo i presupposti di legge, trasmettere gli atti al Giudice Tutelare del
Tribunale di Lodi per l'apertura dell' a favore della Parte_2 beneficiaria nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] C.F._1
Paolo Garini 48, presso la Casa di Riposo S.Chiara di Lodi;
- Con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio. - Con più ampia riserva di produrre, dedurre e controdedurre.
1 - Salvo ogni diritto.”
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 l'Avv. Alessandro Zanelotti in qualità di curatore di
[...]
ha adito il Tribunale di Lodi domandando la revoca dell'inabilitazione. Il ricorrente ha Pt_1 inoltre richiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c. è stato ritualmente notificato all'inabilitata e sono stati notiziati del procedimento i parenti entro il quarto grado e agli affini, nessuno dei quali si è costituito.
All'udienza del 11.04.2025 è stata ascoltata l'inabilitata la quale è apparsa non in grado di comprendere le domande postele, rispondendo solo a quelle più elementari.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
***
La domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con l. 9 gennaio 2004, n. 6, è stata introdotta la misura dell'amministrazione di sostegno, con la finalità di offrire a chi, a causa di un'infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 07/03/2022, n. 7420; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6079; Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 11/09/2015, n. 17962; Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332).
E' stato anche affermato che la misura in discorso mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla
2 persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (Cass., sez. I, 20.12.2012, n. 23707).
D'altra parte, anche la Corte Costituzionale, sin dalla pronuncia n. 440/2005, ha evidenziato che “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”.
Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità, bensì, dalla funzionalità della misura a garantire il soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in applicazione dei principi sopra menzionati, la misura di protezione maggiormente confacente alle esigenze di tutela della persona nel caso di specie sia quella dell'amministrazione di sostegno, dovendosi procedere alla revoca della misura dell'inabilitazione.
Con sentenza del Tribunale di Lodi del 20.02.1996 è stata dichiarata l'inabilitazione di Parte_1 nominando curatore successivamente sostituito dall'avv. Alessandro Zanelotti. Nella predetta sentenza si dava atto che “dall'esame direttamente compiuto della persona di e dalla Parte_1 consulenza medica esperita dal dottor è risultato che la stessa si trova in condizione di CP_1 abituale infermità mentale, che la rendono incapace di provvedere da sola ai propri interessi. Tale stato mentale patologico non è tuttavia tale da comportare l'incapacità totale di intendere e di volere della Stancari. L'istruttoria ha infatti consentito di determinare come la nonostante una Pt_1 lunghissima degenza presso l'Istituto Psichiatrico Femminile di Codogno, abbia conservato e sviluppato un certo grado di autonomia, soprattutto per le questioni di ordinaria amministrazione.
In particolare il consulente ha rilevato come la capacità di intendere e di volere della non Pt_1 sia annullata e, in alcuni ambiti possa addirittura essere valutata come sufficiente, ma sia certamente alquanto limitata e menomata”.
Dalla relazione clinica in atti, datata 04/09/2024, emerge che ricoverata presso la Casa Parte_1 di Riposo Fondazione S.Chiara di Lodi a far data dal 21.03.2003, è affetta da:
3 - Ritardo mentale in cerebropatia epilettogena;
- Vasculopatia cerebrale con deficit cognitivo di grado severo;
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- Interventi di cataratta bilaterali;
- Esiti di emitiroidectomia dx;
- Disturbo della marcia e dell'equilibrio di grado lieve a genesi multifattoriale.
La medesima relazione evidenzia che “la paziente si presenta in condizioni cliniche di stabilità, sia sul versante somatico che cognitivo-comportamentale. Sveglia, vigile, collaborante, da un punto di vista cognitivo permane uno stato di confusione e disorientamento, a tratti allucinazioni e deliri senza componente di aggressività. Si mobilizza con un operatore ed è in grado di muoversi in ambiente protetto con l'ausilio del deambulatore. Prescritte spondine al letto come mezzo di tutela e contenzione per rischio di caduta quando coricata. Si alimenta in autonomia, necessaria supervisione da parte del personale di reparto. In grado di assolvere a minime manovre per la cura e l'igiene quotidiana, necessita di essere supportata per la restante parte. Non in grado di vivere al di fuori di una struttura protetta, necessità di assistenza sanitaria h 24”.
Come osservato nel ricorso la misura della inabilitazione rende più ardua la gestione ordinaria dell'amministrata, soprattutto nei rapporti con l'Istituto di Cura Santa Chiara, sia per le problematiche economiche sia per le continue autorizzazioni sanitarie e non, richieste dall'Istituto. Sino ad oggi tale misura ha consentito solamente la gestione straordinaria del patrimonio dell'assistita, nonostante da tempo si rendano necessari anche numerosi interventi e atti di gestione, anche patrimoniali, di natura ordinaria ed una più flessibile tutela dei bisogni della persona, in particolare in ordine alle problematiche sottese alla sua cura.
Con provvedimento del 18.09.2024, con il quale è stato autorizzato l'introduzione del presente giudizio, il Giudice Tutelare ha affermato che “rientra nell'interesse della persona inabilitata
( ) l'autorizzazione di quanto richiesto, in quanto l'accesso all'istituto Parte_1 dell'amministrazione di sostegno consentirebbe una migliore più flessibile tutela dei bisogni della persona, mediante uno strumento più adeguato all'attuale assetto dell'ordinamento giuridico”;
All'udienza del 11.04.2025 è stata sentita dal giudice relatore l'interessata, la quale ha faticato a seguire l'interlocutore, a comprendere e a rispondere alle domande ad eccezione di quelle più semplici.
Appare dunque evidente che le condizioni psico-fisiche di sono andate peggiorando nel Parte_1 tempo e che, rispetto al momento in cui è stata dichiarata l'inabilitazione nel 1996, le esigenze di cura della persona sono aumentate sia sotto il profilo sanitario che di assistenza, tanto che l'inabilitata è stabilmente ricoverata da anni presso una struttura apposita. Depongono in tal senso le risultanze della
4 relazione clinica del 04/09/2024, già richiamata, così come l'audizione della persona, dalla quale è emersa la conferma della incapacità, già segnalata dal curatore, della stessa di provvedere ai propri interessi anche per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione.
Le mutate necessità di tutela di rendono non più adeguata alla cura dei suoi interessi la Parte_1 misura dell'inabilitazione, a suo tempo dichiarata dal Tribunale di Lodi, e, in considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione, maggiormente rispondente alla finalità di tutela della persona quella dell'amministrazione di sostegno, che, pur limitando in minor misura la capacità d'agire dell'interessata, consentirebbe di garantire l'assistenza e la cura degli interessi non solo patrimoniali ma anche personali.
Essendo inoltre già pendente presso questo Tribunale il procedimento n. 1040/25 instaurato a seguito di separato ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore di non viene Parte_1 disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Peralto, tenuto conto della condizione in cui versa, appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona dell'avv. Alessandro Zanelotti – già curatore dell'inabilitata – del foro di Lodi.
Alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione di nata a [...] il [...] (registro curatele n. 4/1996); Parte_1
2) nulla sulle spese;
3) nomina l'avv. Alessandro Zanelotti del foro di Lodi, quale amministratore di sostegno provvisorio di Parte_1
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2027/2024 promossa da
Avv. Alessandro Zanelotti in qualità di curatore dell'inabilitata nata a [...] il Parte_1 19.09.1946, nominato con provvedimento del GT del 12.01.2016 RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] Parte_1 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
- Accertata e dichiarata la cessazione della causa dell'inabilitazione della sig.ra nata Parte_1
a Milano il 19.09.1946, c.f. , per l'effetto di-chiarare chiusa e revocare l'istituto C.F._1 della curatela di n. 4/1996 VG;
Parte_1
- conseguentemente, sussistendo i presupposti di legge, trasmettere gli atti al Giudice Tutelare del
Tribunale di Lodi per l'apertura dell' a favore della Parte_2 beneficiaria nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] C.F._1
Paolo Garini 48, presso la Casa di Riposo S.Chiara di Lodi;
- Con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio. - Con più ampia riserva di produrre, dedurre e controdedurre.
1 - Salvo ogni diritto.”
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 l'Avv. Alessandro Zanelotti in qualità di curatore di
[...]
ha adito il Tribunale di Lodi domandando la revoca dell'inabilitazione. Il ricorrente ha Pt_1 inoltre richiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c. è stato ritualmente notificato all'inabilitata e sono stati notiziati del procedimento i parenti entro il quarto grado e agli affini, nessuno dei quali si è costituito.
All'udienza del 11.04.2025 è stata ascoltata l'inabilitata la quale è apparsa non in grado di comprendere le domande postele, rispondendo solo a quelle più elementari.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
***
La domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con l. 9 gennaio 2004, n. 6, è stata introdotta la misura dell'amministrazione di sostegno, con la finalità di offrire a chi, a causa di un'infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 07/03/2022, n. 7420; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6079; Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 11/09/2015, n. 17962; Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332).
E' stato anche affermato che la misura in discorso mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla
2 persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (Cass., sez. I, 20.12.2012, n. 23707).
D'altra parte, anche la Corte Costituzionale, sin dalla pronuncia n. 440/2005, ha evidenziato che “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”.
Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità, bensì, dalla funzionalità della misura a garantire il soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in applicazione dei principi sopra menzionati, la misura di protezione maggiormente confacente alle esigenze di tutela della persona nel caso di specie sia quella dell'amministrazione di sostegno, dovendosi procedere alla revoca della misura dell'inabilitazione.
Con sentenza del Tribunale di Lodi del 20.02.1996 è stata dichiarata l'inabilitazione di Parte_1 nominando curatore successivamente sostituito dall'avv. Alessandro Zanelotti. Nella predetta sentenza si dava atto che “dall'esame direttamente compiuto della persona di e dalla Parte_1 consulenza medica esperita dal dottor è risultato che la stessa si trova in condizione di CP_1 abituale infermità mentale, che la rendono incapace di provvedere da sola ai propri interessi. Tale stato mentale patologico non è tuttavia tale da comportare l'incapacità totale di intendere e di volere della Stancari. L'istruttoria ha infatti consentito di determinare come la nonostante una Pt_1 lunghissima degenza presso l'Istituto Psichiatrico Femminile di Codogno, abbia conservato e sviluppato un certo grado di autonomia, soprattutto per le questioni di ordinaria amministrazione.
In particolare il consulente ha rilevato come la capacità di intendere e di volere della non Pt_1 sia annullata e, in alcuni ambiti possa addirittura essere valutata come sufficiente, ma sia certamente alquanto limitata e menomata”.
Dalla relazione clinica in atti, datata 04/09/2024, emerge che ricoverata presso la Casa Parte_1 di Riposo Fondazione S.Chiara di Lodi a far data dal 21.03.2003, è affetta da:
3 - Ritardo mentale in cerebropatia epilettogena;
- Vasculopatia cerebrale con deficit cognitivo di grado severo;
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- Interventi di cataratta bilaterali;
- Esiti di emitiroidectomia dx;
- Disturbo della marcia e dell'equilibrio di grado lieve a genesi multifattoriale.
La medesima relazione evidenzia che “la paziente si presenta in condizioni cliniche di stabilità, sia sul versante somatico che cognitivo-comportamentale. Sveglia, vigile, collaborante, da un punto di vista cognitivo permane uno stato di confusione e disorientamento, a tratti allucinazioni e deliri senza componente di aggressività. Si mobilizza con un operatore ed è in grado di muoversi in ambiente protetto con l'ausilio del deambulatore. Prescritte spondine al letto come mezzo di tutela e contenzione per rischio di caduta quando coricata. Si alimenta in autonomia, necessaria supervisione da parte del personale di reparto. In grado di assolvere a minime manovre per la cura e l'igiene quotidiana, necessita di essere supportata per la restante parte. Non in grado di vivere al di fuori di una struttura protetta, necessità di assistenza sanitaria h 24”.
Come osservato nel ricorso la misura della inabilitazione rende più ardua la gestione ordinaria dell'amministrata, soprattutto nei rapporti con l'Istituto di Cura Santa Chiara, sia per le problematiche economiche sia per le continue autorizzazioni sanitarie e non, richieste dall'Istituto. Sino ad oggi tale misura ha consentito solamente la gestione straordinaria del patrimonio dell'assistita, nonostante da tempo si rendano necessari anche numerosi interventi e atti di gestione, anche patrimoniali, di natura ordinaria ed una più flessibile tutela dei bisogni della persona, in particolare in ordine alle problematiche sottese alla sua cura.
Con provvedimento del 18.09.2024, con il quale è stato autorizzato l'introduzione del presente giudizio, il Giudice Tutelare ha affermato che “rientra nell'interesse della persona inabilitata
( ) l'autorizzazione di quanto richiesto, in quanto l'accesso all'istituto Parte_1 dell'amministrazione di sostegno consentirebbe una migliore più flessibile tutela dei bisogni della persona, mediante uno strumento più adeguato all'attuale assetto dell'ordinamento giuridico”;
All'udienza del 11.04.2025 è stata sentita dal giudice relatore l'interessata, la quale ha faticato a seguire l'interlocutore, a comprendere e a rispondere alle domande ad eccezione di quelle più semplici.
Appare dunque evidente che le condizioni psico-fisiche di sono andate peggiorando nel Parte_1 tempo e che, rispetto al momento in cui è stata dichiarata l'inabilitazione nel 1996, le esigenze di cura della persona sono aumentate sia sotto il profilo sanitario che di assistenza, tanto che l'inabilitata è stabilmente ricoverata da anni presso una struttura apposita. Depongono in tal senso le risultanze della
4 relazione clinica del 04/09/2024, già richiamata, così come l'audizione della persona, dalla quale è emersa la conferma della incapacità, già segnalata dal curatore, della stessa di provvedere ai propri interessi anche per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione.
Le mutate necessità di tutela di rendono non più adeguata alla cura dei suoi interessi la Parte_1 misura dell'inabilitazione, a suo tempo dichiarata dal Tribunale di Lodi, e, in considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione, maggiormente rispondente alla finalità di tutela della persona quella dell'amministrazione di sostegno, che, pur limitando in minor misura la capacità d'agire dell'interessata, consentirebbe di garantire l'assistenza e la cura degli interessi non solo patrimoniali ma anche personali.
Essendo inoltre già pendente presso questo Tribunale il procedimento n. 1040/25 instaurato a seguito di separato ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore di non viene Parte_1 disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Peralto, tenuto conto della condizione in cui versa, appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona dell'avv. Alessandro Zanelotti – già curatore dell'inabilitata – del foro di Lodi.
Alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione di nata a [...] il [...] (registro curatele n. 4/1996); Parte_1
2) nulla sulle spese;
3) nomina l'avv. Alessandro Zanelotti del foro di Lodi, quale amministratore di sostegno provvisorio di Parte_1
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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