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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2168/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 1, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio 34 is. C.F._1
195 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali, che l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”;
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
La domanda va rigettata per carenza del requisito sanitario.
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità del 75%, non sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta. Le conclusioni del c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Visto la dichiarazione di esonero in atti, le spese di lite vanno compensate;
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2168/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 1, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio 34 is. C.F._1
195 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali, che l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”;
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
La domanda va rigettata per carenza del requisito sanitario.
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità del 75%, non sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta. Le conclusioni del c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Visto la dichiarazione di esonero in atti, le spese di lite vanno compensate;
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia