Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n. 998 del 14.06.2022 Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
N. R.G. 703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci v i l e , i n m at er i a pr evi denzi al e , i n gr ado di a pp el l o,
tra in persona del l egale Parte_1 rappresent ant e pro tempor e, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Cafarelli
Appell ant e contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Dimotoli CP_1
. – C.F._1 Controparte_2
, in persona del l egal e
[...] rappresent ant e pro t empor e, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald Bonura
I.N.P.S ., in persona del legal e rappresentante pro tempore, rappresent ato e difeso dagli Avv.t i Marcell a Mat tia, Fabiola Leone e Sal vatore Grazi uso
S.C.C.I. SPA
Appell ati
FATTO
Con ricorso in data 02.11.2016 aveva proposto opposizione innanzi al Parte_2
Tribunale di Brindisi avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2016 9003013848/000
Controparte_4 er il mancato versamento dei contributi in relazione alle seguenti
[...] cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
1) n. 02420060012204965000;
2) n. 02420060012551489000;
3) n. 02420070008436731000;
4) n. 02420080000187311000;
5) n. 024200800094010780000;
6) n. 02420080011104602000;
7) n. 02420080012831263000;
8) n. 02420090000967577000;
9) n. 02420090003911435000;
10) n. 02420090007657012000;
11) n. 02420090011679662000;
12) n. 02420090014637769000;
13) n. 02420100004017152000;
14) n. 02420100004761859000;
15) n. 02420100008486210000;
16) n. 02420100010528970000;
17) n. 02420110000580276000;
18) n. 02420110002082937000;
19) n. 02420110003996616000;
20) n. 02420140002275249000;
21) n. 02420150002152312000;
22) n. 32420112000236751000;
23) n. 32420120000261323000;
24) n. 32420120001624981000;
25) n. 32420130000278484000;
26) n. 32420130001329586000;
27) n. 32420140000313950000;
28) n. 32420140001285501000;
29) n. 32420150000590105000.
I titoli indicati con i numeri sub 2), 3), 6), 14), 18), 20), 21) erano relativi a crediti di
; gli altri riguardavano crediti dell'INPS. CP_4
A sostegno delle proprie pretese veva eccepito: -l'inesistenza della notifica CP_1 dell'opposta intimazione, perché eseguita a mezzo pec;
-la nullità dell'intimazione per mancata allegazione e/o produzione degli atti presupposti, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
-la nullità dei ruoli opposti per omessa notifica degli atti presupposti da parte di INPS e
; -l'inesistenza della notifica dei ruoli unitamente alle cartelle indicate nell'intimazione di CP_4 pagamento, in violazione dell'art.21 del D.Lgs. n.546/1992; -l'estinzione dei crediti per prescrizione;
-l'illegittimità della pretesa contributiva dell'INPS relativa ai redditi da partecipazione societaria, essendo la sua attività principale e prevalente quella di geometra già assoggettata alla contribuzione della Cassa di appartenenza . CP_4
Il ricorrente aveva chiesto, quindi, che venisse dichiarata l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, la nullità dell'intimazione, l'estinzione del diritto di credito e, in subordine, la decadenza del soggetto della riscossione dalle relative azioni di recupero, l'illegittimità delle pretese di INPS, l'insussistenza del suo obbligo di iscrizione e contribuzione verso l'INPS. In via subordinata aveva chiesto che l'ammontare dei contributi dovuti fosse rideterminato alla luce dell'intervenuta prescrizione.
Si era costituito in giudizio l'INPS contestando in fatto e diritto le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si era altresì costituita la la quale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva e l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del temine di cui all'art.617 c.p.c. Nel merito aveva dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Costituitasi in giudizio l (di seguito indicata in sintesi Parte_1 Contr come ) aveva eccepito l'inammissibilità per tardività dell'azione intesa come opposizione agli atti esecutivi, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo alle cartelle di pagamento indicate sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 19) in conseguenza del sopravvenuto azzeramento dei relativi debiti effettuato dall' . Ha poi qualificato l'azione come Parte_1 opposizione all'esecuzione e ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per intempestività; ha altresì respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione di . Ha ritenuto CP_4 sussistenti i presupposti per il versamento della contribuzione all'INPS, e ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti di cui alle cartelle sub nn.14 e 18 e all'avviso di addebito sub 22
(limitatamente ai crediti del 2010); rigettando il ricorso nel resto, ha dichiarato dovute le somme contenute nelle cartelle indicate ai nn. 20) e 21) e negli avvisi di addebito 23), 24), 25), 26), 27),
28), e 29) e 22) (limitatamente ai contributi per l'anno 2011). Ha compensato le spese.
L ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva dichiarato prescritti i crediti delle cartelle indicate ai nn.14) (02420100004761859000) e 18) (02420110020892937000) e dell'avviso di addebito n. 22) (3242011200236751000). Relativamente alla cartella sub n.14) ha censurato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo che tale Contr cartella non avesse costituito oggetto del ricorso. Riguardo alla cartella sub n.18) ha ribadito che era stata notificata a mezzo posta il 22.02.2011 ed era stata ricevuta personalmente da (che poi aveva presentato istanza di rateazione il 26.06.2012). Ha sostenuto Pt_2
l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione all'uopo richiamando il disposto degli artt.19 e 20 del d.lgs. n.112/1999. Riguardo all'avviso di addebito sub n.22) ha censurato il fatto che il giudice avesse ritenuto non valida la notifica perché non era intellegibile l'identità del soggetto che aveva firmato l'avviso di ricevimento, e, in senso contrario, ha sostenuto la ritualità di tale notifica –avvenuta a mezzo posta e mediante consegna a persona convivente con il destinatario in conformità agli artt.32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001 e degli art.20 e 26 del D.M.1 ottobre 2008, all'uopo richiamando pronunce della Suprema Corte (Cass. nn. 632/2011;
11708/2011; 1091/2013; 946/2020). Ha aggiunto che la prescrizione non poteva essere maturata poiché, anche per tale avviso di addebito, aveva presentato istanza di rateazione. Pt_2 Contr
ha quindi chiesto che, in parziale riforma della sentenza gravata, i crediti indicati nelle cartelle di pagamento n. 02420100004761859000 e n. 02420110020892937000 e dell'avviso di addebito n. 3242011200236751000 fossero ritenuti non prescritti, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, Parte_2 chiedendone il rigetto. In particolare, con riferimento alla cartella sub 14) e all'eccepita violazione del principio del chiesto e pronunciato, ha rilevato che la volontà del ricorrente di impugnare l'intimazione di pagamento e tutte le cartelle in essa indicate risultava chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo. Relativamente alla cartella sub 18) ha ribadito che CP_6 non ha prodotto alcun atto o dichiarazione da lui sottoscritta, ma solo un atto interno all'ufficio non avente efficacia interruttiva della prescrizione;
ha evidenziato, in ogni caso, che l'istanza di rateazione non interrompeva la prescrizione, che era comunque quinquennale. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituito altresì l'INPS che ha aderito all'appello proposto da e Parte_1 ne ha chiesto l'accoglimento, associandosi alla istanze e conclusioni in ordine all'interruzione del termine di prescrizione.
Con separato ricorso del 13.12.2022 (iscritto al n.737/2022 RG) ha proposto appello CP_4 avverso la medesima sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti esposti nella cartella n. 02420110020892937000, notificata il 22.02.2011, omettendo di considerare il sollecito di pagamento del 27.11.2015 e altre comunicazioni con cui erano state contestate irregolarità contributive per il periodo 2007-
2011.
si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 mancanza dei requisiti ex art.434 c.p.c. e contestando la validità del sollecito del 27.11.2025 - essendo atto privo di qualsiasi riferimento alla cartella di pagamento ed al tributo in essa richiamato - e della richiamata comunicazione di irregolarità contributive, poiché atto relativo a tributi diversi da quelli indicati nella cartella del 22.02.2011. Ha concluso quindi chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze. L'INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di interesse sul punto.
Rilevato che i due ricorsi avevano ad oggetto la medesima sentenza, questa Corte ha disposto la riunione dei procedimenti.
All'udienza di discussione del 5.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE Gli appelli separatamente proposti dall' e dalla Parte_1 CP_2 sono fondati nei limiti qui di seguito specificati.
[...]
I rispettivi motivi di censura vengono esaminati in maniera congiunta, essendo gli stessi finalizzati ad escludere l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali indicati nelle cartelle di pagamento n. 02420100004761859000, n. 02420110020892937000 e nell'avviso di addebito n. 3242011200236751000.
Sul resto della sentenza di primo grado (e quindi sulla cessazione della materia del contendere per i crediti indicati in alcune cartelle e sull'esistenza attuale dei crediti previdenziali portati nelle altre cartelle) si è invece formato il giudicato interno, non avendo sul punto proposto impugnazione le parti processuali potenzialmente titolari del relativo interesse.
1. Riguardo alla cartella che nella sentenza gravata è indicata sinteticamente con il n.14 (n.
02420100004761859000) deve respingersi la doglianza di violazione del principio di Contr corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, perché, a differenza di quanto affermato dall' nel suo atto di appello, anche le poste debitorie della predetta cartella hanno costituito oggetto del ricorso di primo grado di come si evince dall'esame complessivo delle CP_1 argomentazioni dell'atto introduttivo del giudizio (v. pagg. 1-2,10-11, 17), l'azione era stata proposta per l'accertamento dell'insussistenza delle obbligazioni iscritte a ruolo e indicate in tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento Contr n.024 2016 9003013848 000 notificata da il 23.09.2016 al CP_1
2. Tanto premesso, si deve rammentare che il termine di prescrizione dei crediti contributivi
è quinquennale anche successivamente alla notificazione della cartella e alla mancata opposizione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già da tempo chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. , disposizione che si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass.
S.U. n.23397/2016). Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. trova infatti applicazione solo a seguito di incontrovertibilità derivante da una decisione giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato, e non anche nel caso di definitività della cartella di pagamento per mancata opposizione.
Le S.U. nella stessa sentenza hanno precisato che la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta di cui agli artt.19-20 D.Lgs. n. 112/1999 ha carattere amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore ai fini del diritto al rimborso, e che la norma contenuta nell'art.20 comma 6 cit. è applicabile soltanto alla riscossione fiscale. 3. Passando alla verifica dell'eventuale interruzione della prescrizione, come correttamente osservato dal Tribunale, non vi è idonea prova della notificazione della cartella n.14 (n.
02420100004761859000), riferita a crediti del 2008. Pertanto dall'epoca di esigibilità di tali crediti fino alla comunicazione via pec del sollecito di pagamento di avvenuta il CP_4
21.10.2014 (v. allegati 8-9 della sono trascorsi oltre cinque anni: alla data di notificazione CP_2 dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 23.9.2016, la prescrizione era già maturata. D'altro canto in atti non si rinvengono istanze di dilazione a firma del specificamente riferite CP_1 al debito di tale cartella, da cui possano derivare effetti ricognitivi di debito e interruttivi.
Quindi la sentenza di primo grado sul punto deve essere confermata.
4. Invece il credito di indicato nella cartella n.18 (n. 02420110020892937000) non CP_4
è estinto per prescrizione.
Successivamente alla notificazione di tale cartella, avvenuta il 22.2.2011, la ha CP_4 notificato, tramite posta elettronica certificata pervenuta al domicilio del destinatario il 27.11.2015 (v. ricevuta di avvenuta consegna e altri documenti Email_1 allegati dalla , un sollecito di pagamento relativo agli importi iscritti a ruolo nel 2011. CP_2
A differenza di quanto rilevato dal Tribunale, quindi, nel momento in cui è pervenuta l'intimazione di pagamento del 23.9.2016 i relativi crediti non erano prescritti.
5. Con riferimento ai contributi previdenziali spettanti all'INPS e indicati in sentenza con il n.22 si rileva che il relativo avviso di addebito (n.3242011200236751000) è stato notificato a il Contr 01.10.2011 (v. produzioni documentali di ). A tal proposito la notifica deve ritenersi rituale, poiché alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica: l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (v. Cass. n.19667/2019, che richiama Cass.
n.4275/2018 e n. 29022/2017).
Quindi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ossia al 23.9.2016, il relativo credito non era prescritto.
La sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata escludendo dalla prescrizione i crediti indicati ai nn.18 e 22, che pertanto devono essere assolti dal debitore
CP_1
Rimane invece fermo quant'altro statuito nella sentenza del Tribunale con riferimento ai crediti delle restanti cartelle.
6. Le spese di lite del doppio grado sono compensate tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c. e alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, dovendosi tener conto dell'esito complessivo del giudizio e del fatto che le ragioni poste a fondamento del ricorso di primo grado sono valide solo per porzioni minime dei crediti dedotti nell'intimazione di pagamento.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.11.2022 da
[...]
nei confronti di , INPS, e SCCI spa e Parte_1 Parte_2 [...] nonché sull'appello, riunito, Controparte_7 proposto da quest'ultima con ricorso del 13.12.2022, avverso la sentenza del 14.6.2022 n.998 del
Tribunale di Brindisi, così provvede: accoglie l'appello di parzialmente, nonché l'appello della Parte_1
e, per l'effetto, dichiara estinti per prescrizione i crediti indicati nella cartella di CP_2 pagamento n. 0242010000476185900; ferma restando la declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella sentenza impugnata con riferimento alle cartelle ivi indicate nel primo capo del relativo dispositivo, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con riferimento alle residue cartelle ei residui avvisi di addebito.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce 05.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi