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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3037 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Viale Riviera Parte_1 C.F._1
Berica n. 105, presso e nello studio dell'Avv. REBESANI ANNA e dell'Avv. PASTORE ENRICO, entrambi del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Pedemuro CP_1 C.F._2
San Biagio n. 45, presso e nello studio dell'Avv. SOLINAS ALESSANDRO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
ATTORNI (C.F. ) e (C.F. , CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Vicenza (VI), Via Vecchia Ferriera n. 57, presso e nello studio dell'Avv. DE
pagina 1 di 20 NAVASQUEZ STEFANO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende, in sostituzione del precedente difensore Avv. PONSO PIERLUIGI, giusta mandato in atti
Convenuti
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_6
, società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51, presso e P.IVA_1
nello studio dell'Avv. VILLANOVA GIUSEPPE RENZO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione Parte_1
delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Contrariis reiectis, nel merito, accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, la responsabilità solidale dell'Arch. e dei sigg. ri , , CP_7 CP_2 Controparte_3 CP_8
e in merito ai gravi vizi riscontrati nell'immobile del sig. sito in
[...] CP_5 Parte_1
Monteviale (VI) Via False n. 9, e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido a risarcire all'attore, sempre per le causali di cui all'atto di citazione e di cui ai successivi scritti difensivi, la somma di € 315.835,42 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi al tasso legale dal 2009 (fine lavori) alla data della domanda giudiziale, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ravvisata una responsabilità solidale dei convenuti, condannarsi ciascuno dei responsabili a risarcire al sig. la quota di danno a ciascuno di essi Parte_1 attribuibile della quale si chiede l'accertamento; in ogni caso, con vittoria di spese legali e peritali (C.T.U. e C.T.P.), anche del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam R.G. n. 7571/2018, oneri fiscali inclusi”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle CP_7
proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o disattesa, nel merito, in via principale: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 20 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità CP_ professionale a carico dell'Arch. liquidarsi i danni attorei in stretta aderenza alle risultanze istruttorie e accertarsi e dichiararsi la chiamata in causa in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, obbligata a termini di polizza, a tenere indenne e manlevare l'odierno convenuto da ogni conseguenza patrimoniale dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore; CP_ in ogni caso: condannarsi parte soccombente a rifondere all'Arch. spese e competenze di lite”.
, , e hanno concluso come da foglio di CP_2 Controparte_3 CP_8 CP_5
p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così pronunciarsi: in via preliminare, accertare, per i motivi tutti esposti in atti, la decadenza del signor dall'esercizio dell'azione e/o la Pt_1 prescrizione del diritto al risarcimento, sotto vario titolo, da questi richiesto;
nel merito, rigettare tutte le domande svolte nei confronti dei signori , , CP_2 Controparte_3 CP_8
e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
[...] CP_5 con vittoria di compensi e spese anche per la fase di accertamento preventivo, incluse spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_6
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova: CP_
1) rigettarsi le domande attoree formulate nei confronti del convenuto arch. perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, anche per intervenuta prescrizione, e rigettarsi, conseguentemente, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda formulata dal predetto professionista nei confronti di Controparte_6 CP_
2) in ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata dall'arch. nei confronti di
[...] perché infondata in fatto e in diritto, anche per inoperatività della polizza e/o per Controparte_6 intervenuta prescrizione e, comunque, per non aver egli dato alla Compagnia tempestivo avviso del sinistro nei termini contrattualmente stabiliti;
CP_
3) in subordine, in ipotesi di ritenuta responsabilità dell'arch. in relazione ai fatti di cui è causa, di ritenuta operatività della polizza e di riconoscimento del diritto dell'assicurato di essere manlevato o tenuto indenne dalla Compagnia - previo accertamento dell'effettivo danno subito dall'attore e previa ripartizione dello stesso sui convenuti in base all'accertando grado di responsabilità gravante rispettivamente su di loro - dichiararsi tenuta a manlevare e tenere Controparte_6 CP_ indenne l'arch. unicamente nei limiti di polizza, con esclusione dei danni non rientranti nell'oggetto della garanzia assicurativa nonché degli importi degli scoperti previsti, gravanti direttamente sull'assicurato stesso;
4) spese di lite rifuse”.
pagina 3 di 20 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere proprietario di un Parte_1
immobile in Monteviale (VI) costruito da con lavori terminati in data Controparte_9
25.3.2009; che nel 2013, nel 2014 e nel 2015 sia l'impresa costruttrice sia il Direttore Lavori e
Progettista Ing. erano intervenuti per riparare delle crepe murarie;
che a seguito di CP_7
successivi rilievi condotti congiuntamente dalle parti, nel 2016 e nel 2017 era stata incaricata un'altra impresa per eseguire opere di consolidamento mediante micropali per un sospetto cedimento geologico, non risultando tuttavia risolutivo nemmeno tale intervento;
che nel frattempo la società costruttrice, dopo aver mutato la propria denominazione in era cessata;
che era stato Controparte_10
così instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto dinanzi al Tribunale di
Vicenza con R.G. n. 7571/2018; che in data 15.10.2020 il C.T.U. ivi nominato, Ing. , Persona_1
aveva riscontrato un'errata progettazione strutturale e dunque la corresponsabilità di e CP_7
della ditta esecutrice, ormai rappresentata dai soci , , e CP_5 CP_8 CP_2
; che la soluzione prospettata in sede peritale prevedeva l'inserimento di ulteriori Controparte_3
micropali per un costo complessivo di € 94.413,60 comprensivo del deprezzamento dell'immobile, da rettificarsi invero in € 95.505,60 per il conteggio dell'i.v.a. relativa all'opera di rifacimento della pavimentazione;
che tuttavia anche questa quantificazione era incongrua, in quanto il valore di tutte le opere di ripristino necessarie ammontava piuttosto a € 231.123,65 cui doveva aggiungersi l'importo di
€ 68.680,00 per il consolidamento geologico e quello di almeno € 20.000,00 per la svalutazione dell'immobile; che inoltre, essendo stati previsti ottantaquattro giorni di lavoro di ripristino, dovevano essere rimborsate anche le spese di locazione per tre mesi, i costi del trasloco e delle pulizie e il corrispettivo dell'agenzia immobiliare per la somma di € 13.000,00 complessivi;
che ulteriormente doveva essere risarcito il danno esistenziale quantificato in € 10.000,00 in via equitativa;
che parimenti dovevano essere rifuse le spese tecniche dell'A.T.P. per € 41.711,77 complessivi. Parte_1
chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati a corrispondere la somma di € 315.835,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, eccepiva: che dalla data del completamento dell'opera nel 2009 era CP_7
decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2043 c.c., mentre il termine di prescrizione decennale ex art. 1218 c.c. era decorso sia dalla data di redazione del progetto nel 2006 sia dalla data pagina 4 di 20 di ultimazione nel 2008 delle opere specificamente interessate dal vizio dedotto da parte attrice;
che tale vizio trovava disciplina normativa nell'art. 1667 c.c., in quanto in sede di A.T.P. il C.T.U. aveva stabilito che, dopo l'intervento di palificazione del 2017, l'immobile era stabile e dunque non in pericolo di rovina ai sensi dell'art. 1669 c.c.; che comunque era decorso anche il termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c., poiché i vizi denunciati erano noti fin dalla comparsa delle prime fessurazioni e gli stessi non potevano che essere imputati agli odierni convenuti;
che per contro il
Direttore Lavori non aveva mai riconosciuto una propria responsabilità rispetto alla causazione delle predette fessurazioni, avendo coordinato le opere di ripristino per mero spirito di collaborazione;
che comunque le contestazioni attoree erano rimaste prive di prova con riguardo sia all'inadeguatezza idrogeologica del progetto, non essendosi mai manifestato un rischio concreto di collasso della struttura, sia all'asserito sottodimensionamento dei solai lignei, che non erano stati oggetto di verifica peritale, sia all'incongrua attività del Direttore Lavori, essendo l'opera del tutto conforme al progetto;
che era rimasto indimostrato anche il quantum dell'avversaria pretesa, perché difforme dalla determinazione del C.T.U. in A.T.P. e perché non era provata né la necessità per gli abitanti dell'immobile di trasferirsi altrove durante il periodo dei lavori di ripristino, né la sussistenza dell'asserito danno esistenziale. chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in CP_7
subordine, di essere manlevata in caso di condanna da previa chiamata Controparte_6
in causa della compagnia assicurativa medesima.
Si costituivano in giudizio, mediante un'unica comparsa di costituzione e risposta, anche CP_5
, , e , i quali eccepivano: che tra il manifestarsi
[...] CP_8 CP_2 Controparte_3
dell'asserito vizio e il compimento dell'opera, da collocarsi tra marzo e maggio 2007 in quanto il certificato di agibilità risaliva al 12.6.2008, era decorso un tempo superiore al decennio di cui all'art. 1669 c.c., mentre era decorso più di un anno non solo tra la scoperta del suddetto vizio, avvenuta in forza della perizia di parte ex adverso prodotta, e la denuncia dello stesso, avvenuta nel maggio 2017, ma anche tra tale denuncia e l'esercizio dell'azione; che alcun vizio era mai stato ammesso o riconosciuto dall'impresa; che questa in ogni caso non era responsabile in quanto aveva agito quale longa manus di o quale nudus minister del committente nel contesto di un c.d. appalto a CP_7
regia, ferma la preferibile qualificazione del contratto alla stregua di una prestazione d'opera; che il quantum risarcitorio preteso dall'attore era ingiustificato. I predetti convenuti chiedevano dunque pagina 5 di 20 l'accoglimento delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione dell'azione e comunque il rigetto delle domande attoree.
A seguito della sua chiamata in causa, si costituiva anche aderendo alle Controparte_6
difese nel merito del soggetto assicurato e ulteriormente deducendo: che la polizza CP_7
stipulata copriva solo il risarcimento per danni da crollo o rovina di edificio e comunque non copriva il risarcimento per eventuali danni esistenziali;
che il diritto all'indennizzo era in ogni caso prescritto ex art. 2952 c.c. perché, nonostante le richieste di intervento risalenti agli anni 2013, 2014 e 2015, il sinistro era stato denunciato solo a seguito della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che tale denuncia era tardiva anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c.; che tale ritardo avrebbe dovuto al limite comportare la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1913 c.c.; che la clausola 1.3.14 della polizza non copriva infine il vincolo di solidarietà tra l'assicurato ed eventuali soggetti corresponsabili;
che la medesima polizza prevedeva uno scoperto del 10% con un minimo di €
500,00 e un massimo di € 2.500,00. La compagnia assicurativa chiedeva dunque il rigetto delle pretese risarcitorie di e comunque il rigetto della domanda di manleva avanzata da , Parte_1 CP_7
in subordine invocando l'applicazione delle condizioni e dei limiti di polizza.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo e, successivamente, la rinnovazione della C.T.U. con diverso perito. Il processo, a seguito della sua interruzione per decesso del difensore dei convenuti, veniva riassunto e, dopo il completamento delle operazioni peritali, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano precisate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Qualificazione negoziale.
Tanto premesso, va innanzitutto stabilito, per un corretto inquadramento complessivo dell'odierna controversia, che il contratto intercorso tra l'attore committente e l'impresa costruttrice deve essere qualificato alla stregua di un contratto d'appalto.
pagina 6 di 20 Al riguardo, è noto che il contratto di appalto e il contratto d'opera condividano l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione a proprio carico del rischio dell'esecuzione. Per distinguere l'una e l'altra fattispecie negoziale, assume rilievo la notazione normativa contenuta nell'art. 2222 c.c., ma non nell'art. 1655 c.c., secondo cui l'attività del prestatore d'opera si svolge “con lavoro prevalentemente proprio”. Siffatto discrimen è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sancendo che nel contratto di appalto l'esecuzione avviene mediante l'organizzazione di una media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel contratto d'opera il modulo organizzativo del prestatore, eventualmente adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore esterno, è quello della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ. (Cass. n. 12519/2010; Cass. n. 2115/2004;
Cass. n. 7307/2001; Cass. n. 7606/1999). In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza dell'intestato Tribunale (Trib. Vicenza, sent. n. 310/2017 e sent. n. 589/2023).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che: “Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera” (Cass. n. 27258/2017). Nel caso concreto preso in esame da tale pronuncia, l'opera contestata era stata sì posta in essere da un'impresa individuale di piccole dimensioni, ma era di importanza tale (trattavasi del rifacimento del lastrico solare di un condominio) da lasciare presumere che l'impresa pur individuale non poteva non disporre di un'organizzazione di mezzi e risorse materiali di una complessità maggiormente coerente con la configurazione di un contratto di appalto (cosicché non si crea alcun contrasto né rispetto all'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato, né rispetto a quello solo apparentemente distonico secondo cui: “Il contratto di appalto … non è incompatibile con il carattere artigianale dell'impresa e con il fatto che il lavoro venga svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore” – Cass. n. 1856/1990).
Nel caso di specie, l'importanza dell'opera (costruzione della struttura di un intero edificio, mentre erano state demandate dal committente ad altre imprese le attività ulteriori e successive quali quelle di installazione dei serramenti e degli impianti – cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale degli ex soci pagina 7 di 20 dell'impresa costruttrice) induce il giudicante a configurare un contratto d'appalto.
Non si ravvisano invece gli elementi necessari per configurare un c.d. contratto di appalto a regia, non avendo i soci dell'impresa dimostrato che esercitava un controllo pervasivo sull'operato Parte_1
delle maestranze impiegate nel cantiere (ad esempio in forza delle sue competenze specifiche nel settore edile o in ragione della sua costante presenza durante la fase di esecuzione dei lavori), al punto da privare l'appaltatore di qualsiasi margine di autonomia e da ridurlo a un semplice nudus minister, ossia a un mero strumento passivo della sua iniziativa organizzativa e decisoria.
Eccezioni di decadenza e prescrizione.
Tanto stabilito, vanno prese in esame le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle parti convenute, previa verifica della riconducibilità del vizio dell'opera denunciato dall'attore nell'alveo applicativo dell'art. 1667 c.c. o dell'art. 1669 c.c.
A tal fine soccorrono sia la C.T.U. disposta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo sia la C.T.U. disposta in corso di causa, le quali risultano per i profili che verranno riportati nel prosieguo della presente pronuncia, a parere dell'odierno giudicante, esaustive e congruamente motivate, oltre che scevre di difetti logici, giuridici o procedurali, e come tali dunque idonee ad essere poste a fondamento della presente decisione. Segnatamente, va rigettata l'eccezione di nullità della seconda C.T.U. sollevata dalla difesa di , in quanto il quesito peritale prevedeva la verifica CP_7
della permanenza della situazione di instabilità strutturale dell'immobile per cui è causa già rilevata dall'Ing. in fase di A.T.P. e a tale quesito l'Ing. ha correttamente Persona_1 Persona_2
risposto: aver individuato delle cause di instabilità diverse da quelle precedentemente ravvisate (cfr. pag. 109 dell'elaborato peritale), e conseguentemente aver individuato differenti interventi di ripristino con differenti costi di realizzazione, non integra un'attività ulteriore e illegittima, ma adempie viceversa all'obbligo dell'ausiliario del Giudice di rendere il proprio parere tecnico “secondo scienza e coscienza” (viceversa, nel caso di specie, la “quantificazione delle spese necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati”, secondo il tenore letterale del quesito peritale, avrebbe dovuto essere effettuata dall'Ing. sulla base di presupposti tecnici non condivisi e con riguardo a interventi di Persona_2
ripristino – elencati all'esito dell'A.T.P. – che considerava inadeguati e non risolutivi del dissesto strutturale riscontrato).
Ebbene, entrambe le C.T.U. individuano, in sintesi, una situazione di instabilità strutturale diffusa e pagina 8 di 20 irrisolta (cfr. pag. 90 e pag. 136 dell'elaborato peritale), che ha trovato manifestazione in un grave quadro fessurativo e soprattutto in plurimi cedimenti sia dei travi e dei muri portanti sia delle fondazioni dell'edificio (cfr. pag. 26-47 dell'A.T.P.).
Pertanto, anche qualora non sussistesse un attuale pericolo di rovina, il giudicante ravvisa in ogni caso un contesto di “gravi difetti” senz'altro ascrivibili alla fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c.
(senza che su tale qualificazione possa incidere l'eventuale stabilizzazione idrogeologica del terreno in epoca attuale che - secondo la tesi di riportata a pag.
6-7 della comparsa conclusionale – CP_7
avrebbe interrotto il propagarsi progressivo delle fessurazioni: al contrario, rimane ravvisabile un grave difetto strutturale, che non si può di certo considerate emendato per il solo fatto che le sue conseguenze visibili non risultano essersi aggravate negli ultimi anni).
Alla luce di tale inquadramento, ai sensi della citata disposizione occorre verificare: a) che il grave difetto in questione sia emerso entro dieci anni dal compimento dell'opera; b) che lo stesso sia stato denunciato entro un anno dalla scoperta;
c) che l'azione sia stata esperita entro un anno dalla denuncia del grave difetto.
Con la precisazione che tale accertamento riguarda tanto l'impresa appaltatrice, rectius i suoi ex soci aventi causa a seguito della cessazione della società, quanto il Progettista e Direttore Lavori, e dunque tutti gli odierni convenuti in causa, in quanto: “L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti - segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori - che, prestando a vario titolo la loro attività nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione”
(Cass. n. 17874/2013).
Quanto al profilo sopra riportato sub a), non è contestato in causa che il vizio strutturale dell'immobile per cui è causa si sia manifestato per la prima volta quantomeno nel 2015 (doc. 19 attoreo), quando lungo le pareti interne dell'edificio comparvero crepe orizzontali e verticali che interessavano anche elementi architettonici portanti. Ebbene: “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto
pagina 9 di 20 che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi” (Cass. n. 13707/2023). La responsabilità dei convenuti è dunque attivabile in parte qua perché il grave difetto del bene si è inequivocabilmente manifestato entro il decennio, anche considerando la sua decorrenza iniziale dal giugno 2008, secondo la tesi di , oppure dal maggio 2007, CP_7
secondo la tesi degli ex soci di Controparte_10
Quanto al profilo sopra riportato sub b), la medesima pronuncia appena richiamata recepisce e ripropone il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la denuncia dei vizi “deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. n.
13707/2023). Nel caso di specie, la conoscenza effettiva della gravità dei difetti e – soprattutto – della loro riconducibilità causale alla responsabilità professionale degli odierni convenuti è stata acquisita solo con la consulenza tecnica esperita in fase di accertamento tecnico preventivo, che ha individuato errori di progettazione strutturale (pag. 48 dell'A.T.P.) di certo prima non evincibili dal committente sulla base della mera osservazione delle crepe che si propagavano all'interno della sua abitazione (le cui cause in astratto possono essere molteplici e attenere anche solo all'intonacatura dei locali) o sulla base dei risultati dei fessurimetri installati su iniziativa congiunta delle parti a gennaio 2017 (i quali indagavano sull'andamento delle crepe, ma non sulle cause della loro verificazione). È pur vero che era a conoscenza dei cedimenti in atto tanto da commissionare l'intervento di Parte_1
palificazione del maggio 2017 (doc. 18 attoreo), ma nulla consente di ritenere che lo stesso avesse individuato la causa umana o naturale dei predetti cedimenti e men che meno che avesse individuato i soggetti concretamente responsabili (potendo essere in tesi coinvolti sia l'impresa costruttrice, nell'ipotesi di un errore esecutivo, sia l'architetto o il geologo, nell'ipotesi di un vizio progettuale, alternativamente o cumulativamente tra loro). Per tale motivo, è destituita di fondamento anche la tesi suggerita da secondo cui sarebbe imputabile a anche Controparte_6 Parte_1
un colpevole ritardo nell'instaurazione del procedimento per A.T.P. (cfr. da ultimo pag. 9 della relativa pagina 10 di 20 comparsa conclusionale).
La “scoperta del vizio” nella sua accezione giuridicamente rilevante appena disaminata risale dunque al
19.11.2020 per cui la relativa denuncia ai soggetti responsabili deve ritenersi effettuata prima della scadenza del termine decadenziale di legge.
Quanto infine al profilo sopra riportato sub c), consegue a quanto sopra esposto che anche l'azione giudiziaria è stata esperita tempestivamente, appunto perché l'intestato Tribunale è stato adito nel rispetto dell'ulteriore termine decadenziale di un anno dalla denuncia dei vizi per cui è causa.
Va inoltre ulteriormente precisato che l'azione intentata da ai sensi dell'art. 1669 c.c. ha Parte_1
carattere speciale rispetto all'azione generale di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per cui la controversia non verrà esaminata rispetto a queste ultime coordinate normative, con conseguente assorbimento delle eccezioni e contestazioni in parte qua sollevate dai convenuti.
Considerando infine le eccezioni preliminari in esame alla luce della responsabilità attribuibile a
[...]
quale mero progettista (e non anche quale Direttore Lavori, ruolo per il quale - come sopra già CP_7
esposto - trova applicazione l'art. 1669 c.c. finora esaminato), occorre innanzitutto rammentare che l'attività di progettazione strutturale e architettonica di un fabbricato scaturisce da un contratto d'opera professionale ex art. 2229 c.c., per cui non trovano applicazione i più brevi termini decadenziali e prescrizionali del contratto d'opera manuale di cui all'art. 2226 c.c. (“Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa
l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” – Cass. n. 28575/2013).
Trova piuttosto applicazione il termine prescrizionale di durata decennale relativo all'azione generale di natura contrattuale di cui al combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2946 c.c.
Ebbene, poiché ai sensi dell'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ne segue che il dies a quo del termine decennale si colloca a sua volta al momento della scoperta del vizio e del suo collegamento eziologico con l'errore progettuale commesso dal professionista. Come detto, tale scoperta è avvenuta solo con il deposito della C.T.U. in A.T.P. in data 19.11.2020, per cui alcuna prescrizione risulta maturata nemmeno da tale prospettiva normativa.
pagina 11 di 20 Accertamento della responsabilità.
Occorre quindi procedere alla verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice.
La causa dei gravi difetti riscontrati e descritti nelle perizie in atti è stata individuata dal C.T.U. Ing.
in “errori di progettazione strutturale” (pag. 48 dell'A.T.P.), i quali vanno imputati - a Persona_3
parere dello scrivente – a quale autore degli elaborati progettuali (come attestato dalla CP_7
documentazione dallo stesso allegata alla sua seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e comunque mai specificamente contestato pur a fronte della chiara imputazione attorea). Lo stesso va dunque senz'altro individuato quale soggetto responsabile della causazione dei vizi di cui l'attore chiede il risarcimento (anche alla luce della successiva C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio, la quale conferma la sussistenza di errori progettuali, per quanto divisati in termini parzialmente diversi).
La responsabilità dell'impresa costruttrice viene invece individuata in fase di A.T.P. per avere la stessa partecipato all'elaborazione del progetto strutturale o, in alternativa, per aver la stessa omesso di depositare il progetto strutturale medesimo, se imputabile invece all'Arch. , presso l'Ufficio CP_7
Tecnico competente (cfr. pag. 49 dell'A.T.P.). Tuttavia, il primo profilo è stato escluso dall'istruttoria espletata nel corso dell'odierno giudizio di merito, mentre il secondo profilo non riveste, a parere del giudicante, alcuna efficacia causale rispetto alla verificazione dei cedimenti per cui è causa. Detto altrimenti, l'aver omesso un adempimento amministrativo di portata prettamente formale quale è il deposito di documentazione tecnica presso l'ente deputato, per quanto possa rappresentare l'inadempimento a un obbligo giuridico, non ha concorso alla causazione del danno in questione: seguendo un ragionamento controfattuale, non si può dire che l'eventuale deposito del progetto avrebbe fatto emergere in qualche modo gli errori di calcolo statico in esso contenuti e avrebbe quindi indotto gli odierni convenuti a realizzare diversamente l'opera.
E non rileva che “nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso” (Cass.
n. 5144/2020), perché tale obbligo – come si desume a contrario anche dalla motivazione della citata pronuncia – non si estende fino a imporre al costruttore di riconoscere errori progettuali di ardua individuazione, poiché si configurerebbe così una prestazione inesigibile e, di fatto, una responsabilità
pagina 12 di 20 oggettiva non prescritta dalla legge. E nel caso di specie gli errori progettuali da cui sono scaturiti i danni per cui è causa erano senz'altro difficilmente riscontrabili, in quanto sono rimasti ignoti anche alle figure professionali coinvolte nelle verifiche congiunte svolte prima dell'accertamento tecnico preventivo e in quanto anche gli errori ravvisati all'esito del menzionato accertamento tecnico preventivo sono stati poi in parte smentiti dalla successiva C.T.U. disposta nell'ambito del presente giudizio di merito. Non si può dunque ritenere responsabile per non essersi avveduta, CP_10 CP_10
all'epoca della costruzione del fabbricato, degli errori progettuali che avrebbero messo a rischio la stabilità dello stesso.
Pertanto, parzialmente dissentendo dalla C.T.U. dell'Ing. , si ritiene che Persona_1 CP_5
, , e non siano corresponsabili della causazione
[...] CP_8 CP_2 Controparte_3
del danno lamentato da , con l'effetto che la domanda risarcitoria da questi proposta Parte_1
nei loro confronti va rigettata.
, ritenuto per contro responsabile, ha proposto tempestiva domanda di garanzia nei CP_7
confronti di in forza della polizza n. 3427500220771 stipulata in data Controparte_6
CP_ 24.6.2011 (doc. 5 ).
La compagnia assicuratrice chiamata in causa ha eccepito in primo luogo la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, c. 2, c.c. in quanto il soggetto assicurato, pur essendo a conoscenza del propagarsi delle crepe nell'abitazione dell'attore fin dal 2013, aveva denunciato il sinistro all'assicurazione in data 30.11.2018, oltre il biennio di legge.
Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto sia al momento dei primi interventi di palificazione, sia al momento della successiva verifica del dissesto mediante fessurimetri, non aveva CP_7
contezza dell'imputazione a sé di una responsabilità professionale, coperta dal contratto di assicurazione. All'epoca, i riscontri effettuati potevano essere imputati tanto a errori progettuali, quanto a vizi costruttivi, quanto ancora a imprevedibili dissesti geologici, tanto è vero che alcuna contestazione era stata ancora mossa dal committente dell'opera né alcun intervento poteva considerarsi effettuato a titolo di “risarcimento in forma specifica” (essendo dunque destituita di fondamento l'argomentazione in parte qua svolta da – cfr. pag. 5 della Controparte_6
comparsa conclusionale).
Piuttosto, il terzo comma dell'art. 2952 c.c. dispone che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il
pagina 13 di 20 termine [di due anni – n.d.r.] decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Assume dunque rilievo nel caso di specie l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo con deposito del relativo ricorso in data 7.11.2018, cui ha fatto immediatamente seguito la denuncia da parte dell'assicurato alla compagnia assicurativa.
Ma anche volendo considerare la precedente prima imputazione di responsabilità da parte dell'attore all'Arch. contenuta nella missiva del 30.11.2017 (doc. 20 attoreo), per quanto non CP_7
contenente in termini una richiesta risarcitoria, non risulta in ogni caso maturato il termine di prescrizione invocato da Controparte_6
Non trova dunque applicazione l'art. 1915 c.c. da quest'ultima invocato per sostenere che la controparte avrebbe perduto il proprio diritto all'indennizzo assicurativo o ne avrebbe comunque sofferto una riduzione proporzionale alla colpa del suo ritardo: non si rinviene infatti, nel caso di specie, alcun inadempimento rispetto all'obbligo di avviso previsto dalla disposizione normativa menzionata.
In secondo luogo, ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto la Controparte_6
copertura assicurativa sarebbe estesa ai soli danni “provocati da rovina totale delle opere ovvero da rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per propria natura a lunga durata che ne compromettano in maniera certa e attuale la stabilità” (cfr. clausola DO della polizza doc. 1 . CP_6
Anche tale eccezione non coglie però nel segno, in quanto, come sopra già argomentato, i vizi riscontrati nel caso di specie sono qualificabili alla stregua di gravi difetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. nonché, stante il tenore letterale della clausola, ai sensi e per gli effetti della polizza in esame.
In terzo luogo, invoca la clausola 1.3.2 lett. c) della polizza, che esclude la Controparte_6
copertura assicurativa “per i danni … derivanti dalla mancata corrispondenza dell'opera all'uso o alle CP_ necessità cui sono destinate” (doc. 5 ), ma che non trova applicazione in concreto nella presente fattispecie in quanto non vi viene contestata un'inutilizzabilità dell'opera per motivi diversi dai vizi contestati, nonché la clausola 1.3.14 della polizza medesima, che limita la copertura assicurativa alla responsabilità esclusiva e personale dell' , escludendo ogni eventuale estensione alle Parte_2
corresponsabilità solidali di altri soggetti coinvolti, ma che parimenti non trova applicazione in concreto nella presente fattispecie in quanto – come sopra esposto – non viene ravvisata dall'odierno giudicante pagina 14 di 20 la corresponsabilità di alcun terzo. dovrà dunque tenere indenne di quanto questi verrà Controparte_6 CP_7
condannato a pagare a a titolo di risarcimento, nei limiti che verranno di seguito Parte_1
analizzati ed esplicitati.
Quantificazione del danno.
L'individuazione degli interventi da porre in essere per rimediare ai danni cagionati all'immobile dell'attore dagli errori progettuali commessi da , nonché la quantificazione dei relativi costi, CP_7
è stata demandata alla C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio di merito. Con riguardo al primo profilo, si rimanda integralmente al § 4.9 della perizia, particolarmente chiaro e analitico nella sua esposizione tecnica (cfr. da pag. 112 dell'elaborato peritale). Con riguardo al secondo profilo, invece, si rileva che il C.T.U. ha stimato che il costo delle opere di ripristino da realizzare alla luce della normativa attualmente vigente (quella cioè da assumere come parametro di riferimento in quanto applicabile ratione temporis in base al momento di esecuzione dei lavori) è pari a € 127.022,95 incluse le spese tecniche e gli oneri fiscali, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
A tale ultimo proposito, occorre precisare che la decorrenza degli accessori di legge non può essere collocata in corrispondenza dell'inadempimento o fatto illecito, in quanto il costo delle opere è stato quantificato dal C.T.U., oltre che con riguardo alla normativa ad oggi vigente, altresì con riguardo ai valori attuali (e segnatamente con riguardo al Prezziario Regione Veneto 2024 – cfr. pag. 125 dell'elaborato peritale).
chiede poi che venga risarcito il c.d. danno da disagio abitativo, nella sua duplice Parte_1
accezione patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto alla prima accezione, l'attore chiede da ultimo la liquidazione della somma di € 20.000,00 a titolo di rimborso del canone di locazione e dei costi dell'agenzia immobiliare che dovrebbero essere sostenuti per trasferire il nucleo familiare, residente presso l'immobile per cui è causa, in un'altra abitazione durante il periodo di esecuzione dei lavori dettagliati dal C.T.U. (pag. 42 della comparsa conclusionale). A parere del giudicante, tale voce di danno non è configurabile, in quanto l'immobile in questione è composto di due corpi di fabbrica abitabili, con l'effetto che non si ravvisa la necessità del trasferimento altrove di cose e persone nel corso degli interventi edili.
pagina 15 di 20 Quanto alla seconda accezione, l'attore chiede da ultimo la liquidazione della somma di € 30.000,00 per effetto della compromissione o limitazione della possibilità di godere del proprio immobile cagionata dal fatto illecito altrui (pag. 44 della comparsa conclusionale). A parere del giudicante, tale pregiudizio sussiste con riferimento al periodo nel quale dovranno essere effettuate le opere di ripristino, in quanto il godimento della sua abitazione risulterà verosimilmente compresso, come accertabile in base all'id quod plerumque accidit (Cass. n. 33439/2019). La liquidazione di tale danno, assunto sulla base di elementi presuntivi, può essere effettuata in via equitativa, assumendo quale parametro di riferimento il verosimile valore locatizio dell'immobile de quo, da ridursi in ragione del fatto che tale immobile sarà solo parzialmente inutilizzabile durante i lavori. La quantificazione di tale posta risarcitoria può così reputarsi ammontare a € 8.000,00 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
chiede ulteriormente il rimborso della spesa di € 7.798,96 sostenuta per l'intervento di Parte_1
palificazione compiuto nel 2017 (doc. 38-39-40 attorei). Tale domanda merita accoglimento, risultando dimostrato documentalmente il danno emergente in questione. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria devono però essere riconosciuti in parte qua dalla data dell'esborso.
Va considerato alla stregua di un danno emergente anche l'esborso delle spese sostenute a titolo di compenso dei periti coinvolti nella fase di accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 30854/2023).
Segnatamente trattasi di € 10.273,47 per il compenso del perito nominato ante causam Ing. Per_4
(doc. 43 attoreo), di € 11.538,72 per il compenso del C.T.U. Ing. (doc. 41-42
[...] Persona_1
attorei) e di € 4.123,60 per il compenso del C.T.P. Ing. (doc. 44 attoreo), per complessivi Persona_5
€ 25.935,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli esborsi.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria dell'asserito danno da deprezzamento dell'immobile, in quanto il relativo presupposto è stato escluso dal C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024). Tale domanda comunque deve intendersi rinunciata in quanto non più riproposta nelle difese finali di parte attrice.
Conclusivamente sul punto, risulta tenuto a corrispondere a la somma di € CP_7 Parte_1
135.022,95 (pari a € 127.022,95 a titolo di risarcimento del danno per vizi + € 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 16 di 20 Il predetto convenuto dovrà inoltre corrispondere all'attore l'ulteriore somma di € 33.734,75 (pari a €
7.7.98,96 quale rifusione delle spese sostenute per l'intervento pregresso di palificazione + € 25.935,79 quale rifusione dei compensi dei periti incaricate ante e in corso di A.T.P.) oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, c.1, c.c. dai singoli esborsi alla domanda e di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Per l'intero importo risarcitorio, pari a € 168.757,60 (ossia € 135.022,95 + € 33.734,75), ha CP_7
poi diritto, come sopra esposto, di essere manlevato da la quale, con Controparte_6
riguardo al profilo del quantum debeatur, muove due ulteriori ordini di eccezioni rispetto a quelli già esaminati.
In primo luogo, la compagnia assicurativa sostiene che la copertura assicurativa riguarderebbe solo i danni patrimoniali e non anche quelli non patrimoniali (quale quello da disagio abitativo nella fattispecie quantificato in € 8.000,00 oltre accessori). Tale interpretazione della polizza in atti non è tuttavia condivisibile, in quanto la clausola 1.3.1, rubricata “Oggetto dell'Assicurazione”, include “Danni
e Perdite patrimoniali”, laddove però solo le seconde assumono una connotazione economica, mentre ai “Danni” viene attribuito dalla volontà negoziale delle parti un significato di più ampia portata: nella sezione delle “Definizioni generali” del medesimo contratto, infatti, il Danno è genericamente un
“pregiudizio che consegue a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose” senza ulteriore specificazione o delimitazione, mentre le Perdite sono rappresentate dal “pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni” (qui sì, dunque, con l'esplicitazione della sua natura patrimoniale che, se fosse stata condivisa anche dalla nozione dei danni assicurati, sarebbe stata puntualizzata nella relativa definizione). Peraltro, la clausola 1.3.2 rubricata “Esclusioni” non fa alcun riferimento ai danni di natura non patrimoniale da porre - secondo la non condivisibile tesi della compagnia assicurativa - al di fuori del perimetro assicurativo.
Ne segue che l'intero quantum risarcitorio ricade nell'ambito applicativo della polizza in atti.
In secondo luogo, la compagnia assicurativa eccepisce - questa volta fondatamente - che le parti hanno pattuito uno scoperto del 10% corrispondente, nel caso di specie all'importo di € 16.875,76 che rimarrà
a carico dell'assicurato (clausola DO e clausola 1.3.13 della polizza in atti).
Regolamentazione delle spese di lite.
Passando alle battute finali della presente motivazione, va innanzitutto statuito che, in forza del pagina 17 di 20 principio della soccombenza, le spese di lite del rapporto processuale intercorso tra e Parte_1
vanno integralmente rifuse da quest'ultimo, mentre l'attore dovrà rifondere agli altri CP_7
convenuti le spese relative al rapporto processuale con gli stessi instauratosi. Controparte_6
deve inoltre tenere indenne delle spese che questo sarà tenuto a rifondere a CP_7 [...]
e infine, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dovrà rifondere al soggetto assicurato le spese di lite da Pt_1
questi sostenute per la propria difesa in giudizio.
Tale riparto concerne tanto il presente giudizio quanto il precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Quanto a quest'ultimo, le spese in questione vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 ratione temporis vigente, in base allo scaglione di riferimento per le cause di istruzione preventiva, di valore indeterminato e di media difficoltà (così dovendosi ridurre l'importo liquidato in base a un accordo negoziale tra l'attore e i suoi difensori nell'ambito dei loro rapporti interni - doc. 52 attoreo - irrilevanti rispetto al presente piano processuale).
Quanto invece al presente giudizio, le spese di lite vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum anziché il petitum (da € 52.000 a € 260.000), con l'aumento ex art. 4, comma
2, D.M. 55/2014 riconosciuto ai convenuti , , e CP_5 CP_8 CP_2 [...]
, che si sono trovati contrapposti a più parti con differenti posizioni nel medesimo CP_3
processo, ma non invece all'attore, in ragione della sua parziale soccombenza rispetto ad alcuni dei convenuti evocati in causa (che non giustifica quindi un aumento delle spese da porre a carico del convenuto invece soccombente). Il compenso legale relativo alla difesa di invece va CP_7
aumentato ex art. 4, comma 1 bis e comma 2, D.M. 55/2014, ma nei limiti di quanto indicato nella nota spese allegata alla memoria di replica.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, come in dispositivo.
Quanto alle spese borsuali riguardanti la posizione di , , e CP_5 CP_8 CP_2
non va disposta la rifusione del contributo unificato versato in fase di A.T.P. per Controparte_3
la chiamata in causa dell'Impresa Dalla Gassa perché la relativa domanda di manleva sarebbe risultata infondata del giudizio di merito (e infatti non è stata poi proposta), mentre va disposta la rifusione del pagina 18 di 20 compenso del C.T.P. nominato in fase di A.T.P. e nel giudizio di merito per complessivi € 3.616,08 (doc.
A all.to alla memoria di replica).
Quanto alle spese borsuali riguardanti la posizione di , vanno riconosciute, in quanto Parte_1
documentate in atti e richieste nella nota spesa allegata alla memoria di replica, per la fase di A.T.P. le somme di € 259,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo, mentre per il successivo giudizio di merito € 66,00 per la notificazione dell'atto di citazione, € 52.00 per la notificazione del ricorso in riassunzione, € 1.214,00 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca da bollo ed €
5.551,00 per il compenso del C.T.P. (doc. 73 attoreo).
Quanto alle spese borsuali riguardanti infine la posizione di , vanno riconosciute, in quanto CP_7
documentate in atti e richieste nella nota spesa allegata alla memoria di replica, le somme di € 259,00 per il contributo unificato della chiamata in causa in fase di A.T.P., di € 1.214,00 per il contributo unificato della chiamata in causa in fase di giudizio di merito e di € 1.603,20 per il compenso del C.T.P. CP_ nominato (doc. 34 e 35 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di , , Parte_1 CP_5 CP_8
e ; CP_2 Controparte_3
2. condanna a pagare a la somma di € 135.022,95 oltre rivalutazione CP_7 Parte_1
monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo;
3. condanna a pagare a la somma di € 33.734,75 oltre rivalutazione CP_7 Parte_1
monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c. dai singoli esborsi alla domanda e ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condanna a manlevare di quanto questi risulta tenuto Controparte_6 CP_7
a pagare a in esecuzione dei precedenti capi sub 2) e sub 3) del presente Parte_1
dispositivo, detratto l'importo di € 16.875,76 a titolo di sconto di polizza;
5. condanna a rifondere in favore di , , e Parte_1 CP_5 CP_8 CP_2
, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 3.616,08 per esborsi Controparte_3
nonché, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.279,00 per compenso pagina 19 di 20 oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge e, per il presente giudizio, in € 18.333,90 oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
6. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate per il CP_7 Parte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 286,00 per esborsi e in € 3.279,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge, nonché per il presente giudizio in € 6.910,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
7. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_6 CP_7
liquidate per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 259,00 per esborsi e in €
3.279,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge, nonché per il presente giudizio in € 2.817,20 per esborsi e in € 16.162,90 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
8. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando lo stesso a rifondere alle controparti quanto da queste versato in CP_7
corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.;
9. condanna a manlevare di quanto questi risulta tenuto Controparte_6 CP_7
a pagare in esecuzione dei precedenti capi sub 6) e sub 8) del presente dispositivo.
Così deciso in Vicenza, in data 8 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 20 di 20
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Viale Riviera Parte_1 C.F._1
Berica n. 105, presso e nello studio dell'Avv. REBESANI ANNA e dell'Avv. PASTORE ENRICO, entrambi del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Pedemuro CP_1 C.F._2
San Biagio n. 45, presso e nello studio dell'Avv. SOLINAS ALESSANDRO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
ATTORNI (C.F. ) e (C.F. , CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Vicenza (VI), Via Vecchia Ferriera n. 57, presso e nello studio dell'Avv. DE
pagina 1 di 20 NAVASQUEZ STEFANO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende, in sostituzione del precedente difensore Avv. PONSO PIERLUIGI, giusta mandato in atti
Convenuti
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_6
, società elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51, presso e P.IVA_1
nello studio dell'Avv. VILLANOVA GIUSEPPE RENZO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione Parte_1
delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Contrariis reiectis, nel merito, accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, la responsabilità solidale dell'Arch. e dei sigg. ri , , CP_7 CP_2 Controparte_3 CP_8
e in merito ai gravi vizi riscontrati nell'immobile del sig. sito in
[...] CP_5 Parte_1
Monteviale (VI) Via False n. 9, e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido a risarcire all'attore, sempre per le causali di cui all'atto di citazione e di cui ai successivi scritti difensivi, la somma di € 315.835,42 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi al tasso legale dal 2009 (fine lavori) alla data della domanda giudiziale, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ravvisata una responsabilità solidale dei convenuti, condannarsi ciascuno dei responsabili a risarcire al sig. la quota di danno a ciascuno di essi Parte_1 attribuibile della quale si chiede l'accertamento; in ogni caso, con vittoria di spese legali e peritali (C.T.U. e C.T.P.), anche del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam R.G. n. 7571/2018, oneri fiscali inclusi”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle CP_7
proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o disattesa, nel merito, in via principale: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 20 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità CP_ professionale a carico dell'Arch. liquidarsi i danni attorei in stretta aderenza alle risultanze istruttorie e accertarsi e dichiararsi la chiamata in causa in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, obbligata a termini di polizza, a tenere indenne e manlevare l'odierno convenuto da ogni conseguenza patrimoniale dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore; CP_ in ogni caso: condannarsi parte soccombente a rifondere all'Arch. spese e competenze di lite”.
, , e hanno concluso come da foglio di CP_2 Controparte_3 CP_8 CP_5
p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così pronunciarsi: in via preliminare, accertare, per i motivi tutti esposti in atti, la decadenza del signor dall'esercizio dell'azione e/o la Pt_1 prescrizione del diritto al risarcimento, sotto vario titolo, da questi richiesto;
nel merito, rigettare tutte le domande svolte nei confronti dei signori , , CP_2 Controparte_3 CP_8
e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
[...] CP_5 con vittoria di compensi e spese anche per la fase di accertamento preventivo, incluse spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_6
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova: CP_
1) rigettarsi le domande attoree formulate nei confronti del convenuto arch. perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, anche per intervenuta prescrizione, e rigettarsi, conseguentemente, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda formulata dal predetto professionista nei confronti di Controparte_6 CP_
2) in ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata dall'arch. nei confronti di
[...] perché infondata in fatto e in diritto, anche per inoperatività della polizza e/o per Controparte_6 intervenuta prescrizione e, comunque, per non aver egli dato alla Compagnia tempestivo avviso del sinistro nei termini contrattualmente stabiliti;
CP_
3) in subordine, in ipotesi di ritenuta responsabilità dell'arch. in relazione ai fatti di cui è causa, di ritenuta operatività della polizza e di riconoscimento del diritto dell'assicurato di essere manlevato o tenuto indenne dalla Compagnia - previo accertamento dell'effettivo danno subito dall'attore e previa ripartizione dello stesso sui convenuti in base all'accertando grado di responsabilità gravante rispettivamente su di loro - dichiararsi tenuta a manlevare e tenere Controparte_6 CP_ indenne l'arch. unicamente nei limiti di polizza, con esclusione dei danni non rientranti nell'oggetto della garanzia assicurativa nonché degli importi degli scoperti previsti, gravanti direttamente sull'assicurato stesso;
4) spese di lite rifuse”.
pagina 3 di 20 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere proprietario di un Parte_1
immobile in Monteviale (VI) costruito da con lavori terminati in data Controparte_9
25.3.2009; che nel 2013, nel 2014 e nel 2015 sia l'impresa costruttrice sia il Direttore Lavori e
Progettista Ing. erano intervenuti per riparare delle crepe murarie;
che a seguito di CP_7
successivi rilievi condotti congiuntamente dalle parti, nel 2016 e nel 2017 era stata incaricata un'altra impresa per eseguire opere di consolidamento mediante micropali per un sospetto cedimento geologico, non risultando tuttavia risolutivo nemmeno tale intervento;
che nel frattempo la società costruttrice, dopo aver mutato la propria denominazione in era cessata;
che era stato Controparte_10
così instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto dinanzi al Tribunale di
Vicenza con R.G. n. 7571/2018; che in data 15.10.2020 il C.T.U. ivi nominato, Ing. , Persona_1
aveva riscontrato un'errata progettazione strutturale e dunque la corresponsabilità di e CP_7
della ditta esecutrice, ormai rappresentata dai soci , , e CP_5 CP_8 CP_2
; che la soluzione prospettata in sede peritale prevedeva l'inserimento di ulteriori Controparte_3
micropali per un costo complessivo di € 94.413,60 comprensivo del deprezzamento dell'immobile, da rettificarsi invero in € 95.505,60 per il conteggio dell'i.v.a. relativa all'opera di rifacimento della pavimentazione;
che tuttavia anche questa quantificazione era incongrua, in quanto il valore di tutte le opere di ripristino necessarie ammontava piuttosto a € 231.123,65 cui doveva aggiungersi l'importo di
€ 68.680,00 per il consolidamento geologico e quello di almeno € 20.000,00 per la svalutazione dell'immobile; che inoltre, essendo stati previsti ottantaquattro giorni di lavoro di ripristino, dovevano essere rimborsate anche le spese di locazione per tre mesi, i costi del trasloco e delle pulizie e il corrispettivo dell'agenzia immobiliare per la somma di € 13.000,00 complessivi;
che ulteriormente doveva essere risarcito il danno esistenziale quantificato in € 10.000,00 in via equitativa;
che parimenti dovevano essere rifuse le spese tecniche dell'A.T.P. per € 41.711,77 complessivi. Parte_1
chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati a corrispondere la somma di € 315.835,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, eccepiva: che dalla data del completamento dell'opera nel 2009 era CP_7
decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2043 c.c., mentre il termine di prescrizione decennale ex art. 1218 c.c. era decorso sia dalla data di redazione del progetto nel 2006 sia dalla data pagina 4 di 20 di ultimazione nel 2008 delle opere specificamente interessate dal vizio dedotto da parte attrice;
che tale vizio trovava disciplina normativa nell'art. 1667 c.c., in quanto in sede di A.T.P. il C.T.U. aveva stabilito che, dopo l'intervento di palificazione del 2017, l'immobile era stabile e dunque non in pericolo di rovina ai sensi dell'art. 1669 c.c.; che comunque era decorso anche il termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c., poiché i vizi denunciati erano noti fin dalla comparsa delle prime fessurazioni e gli stessi non potevano che essere imputati agli odierni convenuti;
che per contro il
Direttore Lavori non aveva mai riconosciuto una propria responsabilità rispetto alla causazione delle predette fessurazioni, avendo coordinato le opere di ripristino per mero spirito di collaborazione;
che comunque le contestazioni attoree erano rimaste prive di prova con riguardo sia all'inadeguatezza idrogeologica del progetto, non essendosi mai manifestato un rischio concreto di collasso della struttura, sia all'asserito sottodimensionamento dei solai lignei, che non erano stati oggetto di verifica peritale, sia all'incongrua attività del Direttore Lavori, essendo l'opera del tutto conforme al progetto;
che era rimasto indimostrato anche il quantum dell'avversaria pretesa, perché difforme dalla determinazione del C.T.U. in A.T.P. e perché non era provata né la necessità per gli abitanti dell'immobile di trasferirsi altrove durante il periodo dei lavori di ripristino, né la sussistenza dell'asserito danno esistenziale. chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in CP_7
subordine, di essere manlevata in caso di condanna da previa chiamata Controparte_6
in causa della compagnia assicurativa medesima.
Si costituivano in giudizio, mediante un'unica comparsa di costituzione e risposta, anche CP_5
, , e , i quali eccepivano: che tra il manifestarsi
[...] CP_8 CP_2 Controparte_3
dell'asserito vizio e il compimento dell'opera, da collocarsi tra marzo e maggio 2007 in quanto il certificato di agibilità risaliva al 12.6.2008, era decorso un tempo superiore al decennio di cui all'art. 1669 c.c., mentre era decorso più di un anno non solo tra la scoperta del suddetto vizio, avvenuta in forza della perizia di parte ex adverso prodotta, e la denuncia dello stesso, avvenuta nel maggio 2017, ma anche tra tale denuncia e l'esercizio dell'azione; che alcun vizio era mai stato ammesso o riconosciuto dall'impresa; che questa in ogni caso non era responsabile in quanto aveva agito quale longa manus di o quale nudus minister del committente nel contesto di un c.d. appalto a CP_7
regia, ferma la preferibile qualificazione del contratto alla stregua di una prestazione d'opera; che il quantum risarcitorio preteso dall'attore era ingiustificato. I predetti convenuti chiedevano dunque pagina 5 di 20 l'accoglimento delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione dell'azione e comunque il rigetto delle domande attoree.
A seguito della sua chiamata in causa, si costituiva anche aderendo alle Controparte_6
difese nel merito del soggetto assicurato e ulteriormente deducendo: che la polizza CP_7
stipulata copriva solo il risarcimento per danni da crollo o rovina di edificio e comunque non copriva il risarcimento per eventuali danni esistenziali;
che il diritto all'indennizzo era in ogni caso prescritto ex art. 2952 c.c. perché, nonostante le richieste di intervento risalenti agli anni 2013, 2014 e 2015, il sinistro era stato denunciato solo a seguito della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che tale denuncia era tardiva anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c.; che tale ritardo avrebbe dovuto al limite comportare la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1913 c.c.; che la clausola 1.3.14 della polizza non copriva infine il vincolo di solidarietà tra l'assicurato ed eventuali soggetti corresponsabili;
che la medesima polizza prevedeva uno scoperto del 10% con un minimo di €
500,00 e un massimo di € 2.500,00. La compagnia assicurativa chiedeva dunque il rigetto delle pretese risarcitorie di e comunque il rigetto della domanda di manleva avanzata da , Parte_1 CP_7
in subordine invocando l'applicazione delle condizioni e dei limiti di polizza.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo e, successivamente, la rinnovazione della C.T.U. con diverso perito. Il processo, a seguito della sua interruzione per decesso del difensore dei convenuti, veniva riassunto e, dopo il completamento delle operazioni peritali, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano precisate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Qualificazione negoziale.
Tanto premesso, va innanzitutto stabilito, per un corretto inquadramento complessivo dell'odierna controversia, che il contratto intercorso tra l'attore committente e l'impresa costruttrice deve essere qualificato alla stregua di un contratto d'appalto.
pagina 6 di 20 Al riguardo, è noto che il contratto di appalto e il contratto d'opera condividano l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione a proprio carico del rischio dell'esecuzione. Per distinguere l'una e l'altra fattispecie negoziale, assume rilievo la notazione normativa contenuta nell'art. 2222 c.c., ma non nell'art. 1655 c.c., secondo cui l'attività del prestatore d'opera si svolge “con lavoro prevalentemente proprio”. Siffatto discrimen è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sancendo che nel contratto di appalto l'esecuzione avviene mediante l'organizzazione di una media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel contratto d'opera il modulo organizzativo del prestatore, eventualmente adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore esterno, è quello della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ. (Cass. n. 12519/2010; Cass. n. 2115/2004;
Cass. n. 7307/2001; Cass. n. 7606/1999). In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza dell'intestato Tribunale (Trib. Vicenza, sent. n. 310/2017 e sent. n. 589/2023).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che: “Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera” (Cass. n. 27258/2017). Nel caso concreto preso in esame da tale pronuncia, l'opera contestata era stata sì posta in essere da un'impresa individuale di piccole dimensioni, ma era di importanza tale (trattavasi del rifacimento del lastrico solare di un condominio) da lasciare presumere che l'impresa pur individuale non poteva non disporre di un'organizzazione di mezzi e risorse materiali di una complessità maggiormente coerente con la configurazione di un contratto di appalto (cosicché non si crea alcun contrasto né rispetto all'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato, né rispetto a quello solo apparentemente distonico secondo cui: “Il contratto di appalto … non è incompatibile con il carattere artigianale dell'impresa e con il fatto che il lavoro venga svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore” – Cass. n. 1856/1990).
Nel caso di specie, l'importanza dell'opera (costruzione della struttura di un intero edificio, mentre erano state demandate dal committente ad altre imprese le attività ulteriori e successive quali quelle di installazione dei serramenti e degli impianti – cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale degli ex soci pagina 7 di 20 dell'impresa costruttrice) induce il giudicante a configurare un contratto d'appalto.
Non si ravvisano invece gli elementi necessari per configurare un c.d. contratto di appalto a regia, non avendo i soci dell'impresa dimostrato che esercitava un controllo pervasivo sull'operato Parte_1
delle maestranze impiegate nel cantiere (ad esempio in forza delle sue competenze specifiche nel settore edile o in ragione della sua costante presenza durante la fase di esecuzione dei lavori), al punto da privare l'appaltatore di qualsiasi margine di autonomia e da ridurlo a un semplice nudus minister, ossia a un mero strumento passivo della sua iniziativa organizzativa e decisoria.
Eccezioni di decadenza e prescrizione.
Tanto stabilito, vanno prese in esame le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle parti convenute, previa verifica della riconducibilità del vizio dell'opera denunciato dall'attore nell'alveo applicativo dell'art. 1667 c.c. o dell'art. 1669 c.c.
A tal fine soccorrono sia la C.T.U. disposta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo sia la C.T.U. disposta in corso di causa, le quali risultano per i profili che verranno riportati nel prosieguo della presente pronuncia, a parere dell'odierno giudicante, esaustive e congruamente motivate, oltre che scevre di difetti logici, giuridici o procedurali, e come tali dunque idonee ad essere poste a fondamento della presente decisione. Segnatamente, va rigettata l'eccezione di nullità della seconda C.T.U. sollevata dalla difesa di , in quanto il quesito peritale prevedeva la verifica CP_7
della permanenza della situazione di instabilità strutturale dell'immobile per cui è causa già rilevata dall'Ing. in fase di A.T.P. e a tale quesito l'Ing. ha correttamente Persona_1 Persona_2
risposto: aver individuato delle cause di instabilità diverse da quelle precedentemente ravvisate (cfr. pag. 109 dell'elaborato peritale), e conseguentemente aver individuato differenti interventi di ripristino con differenti costi di realizzazione, non integra un'attività ulteriore e illegittima, ma adempie viceversa all'obbligo dell'ausiliario del Giudice di rendere il proprio parere tecnico “secondo scienza e coscienza” (viceversa, nel caso di specie, la “quantificazione delle spese necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati”, secondo il tenore letterale del quesito peritale, avrebbe dovuto essere effettuata dall'Ing. sulla base di presupposti tecnici non condivisi e con riguardo a interventi di Persona_2
ripristino – elencati all'esito dell'A.T.P. – che considerava inadeguati e non risolutivi del dissesto strutturale riscontrato).
Ebbene, entrambe le C.T.U. individuano, in sintesi, una situazione di instabilità strutturale diffusa e pagina 8 di 20 irrisolta (cfr. pag. 90 e pag. 136 dell'elaborato peritale), che ha trovato manifestazione in un grave quadro fessurativo e soprattutto in plurimi cedimenti sia dei travi e dei muri portanti sia delle fondazioni dell'edificio (cfr. pag. 26-47 dell'A.T.P.).
Pertanto, anche qualora non sussistesse un attuale pericolo di rovina, il giudicante ravvisa in ogni caso un contesto di “gravi difetti” senz'altro ascrivibili alla fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c.
(senza che su tale qualificazione possa incidere l'eventuale stabilizzazione idrogeologica del terreno in epoca attuale che - secondo la tesi di riportata a pag.
6-7 della comparsa conclusionale – CP_7
avrebbe interrotto il propagarsi progressivo delle fessurazioni: al contrario, rimane ravvisabile un grave difetto strutturale, che non si può di certo considerate emendato per il solo fatto che le sue conseguenze visibili non risultano essersi aggravate negli ultimi anni).
Alla luce di tale inquadramento, ai sensi della citata disposizione occorre verificare: a) che il grave difetto in questione sia emerso entro dieci anni dal compimento dell'opera; b) che lo stesso sia stato denunciato entro un anno dalla scoperta;
c) che l'azione sia stata esperita entro un anno dalla denuncia del grave difetto.
Con la precisazione che tale accertamento riguarda tanto l'impresa appaltatrice, rectius i suoi ex soci aventi causa a seguito della cessazione della società, quanto il Progettista e Direttore Lavori, e dunque tutti gli odierni convenuti in causa, in quanto: “L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti - segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori - che, prestando a vario titolo la loro attività nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione”
(Cass. n. 17874/2013).
Quanto al profilo sopra riportato sub a), non è contestato in causa che il vizio strutturale dell'immobile per cui è causa si sia manifestato per la prima volta quantomeno nel 2015 (doc. 19 attoreo), quando lungo le pareti interne dell'edificio comparvero crepe orizzontali e verticali che interessavano anche elementi architettonici portanti. Ebbene: “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto
pagina 9 di 20 che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi” (Cass. n. 13707/2023). La responsabilità dei convenuti è dunque attivabile in parte qua perché il grave difetto del bene si è inequivocabilmente manifestato entro il decennio, anche considerando la sua decorrenza iniziale dal giugno 2008, secondo la tesi di , oppure dal maggio 2007, CP_7
secondo la tesi degli ex soci di Controparte_10
Quanto al profilo sopra riportato sub b), la medesima pronuncia appena richiamata recepisce e ripropone il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la denuncia dei vizi “deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. n.
13707/2023). Nel caso di specie, la conoscenza effettiva della gravità dei difetti e – soprattutto – della loro riconducibilità causale alla responsabilità professionale degli odierni convenuti è stata acquisita solo con la consulenza tecnica esperita in fase di accertamento tecnico preventivo, che ha individuato errori di progettazione strutturale (pag. 48 dell'A.T.P.) di certo prima non evincibili dal committente sulla base della mera osservazione delle crepe che si propagavano all'interno della sua abitazione (le cui cause in astratto possono essere molteplici e attenere anche solo all'intonacatura dei locali) o sulla base dei risultati dei fessurimetri installati su iniziativa congiunta delle parti a gennaio 2017 (i quali indagavano sull'andamento delle crepe, ma non sulle cause della loro verificazione). È pur vero che era a conoscenza dei cedimenti in atto tanto da commissionare l'intervento di Parte_1
palificazione del maggio 2017 (doc. 18 attoreo), ma nulla consente di ritenere che lo stesso avesse individuato la causa umana o naturale dei predetti cedimenti e men che meno che avesse individuato i soggetti concretamente responsabili (potendo essere in tesi coinvolti sia l'impresa costruttrice, nell'ipotesi di un errore esecutivo, sia l'architetto o il geologo, nell'ipotesi di un vizio progettuale, alternativamente o cumulativamente tra loro). Per tale motivo, è destituita di fondamento anche la tesi suggerita da secondo cui sarebbe imputabile a anche Controparte_6 Parte_1
un colpevole ritardo nell'instaurazione del procedimento per A.T.P. (cfr. da ultimo pag. 9 della relativa pagina 10 di 20 comparsa conclusionale).
La “scoperta del vizio” nella sua accezione giuridicamente rilevante appena disaminata risale dunque al
19.11.2020 per cui la relativa denuncia ai soggetti responsabili deve ritenersi effettuata prima della scadenza del termine decadenziale di legge.
Quanto infine al profilo sopra riportato sub c), consegue a quanto sopra esposto che anche l'azione giudiziaria è stata esperita tempestivamente, appunto perché l'intestato Tribunale è stato adito nel rispetto dell'ulteriore termine decadenziale di un anno dalla denuncia dei vizi per cui è causa.
Va inoltre ulteriormente precisato che l'azione intentata da ai sensi dell'art. 1669 c.c. ha Parte_1
carattere speciale rispetto all'azione generale di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per cui la controversia non verrà esaminata rispetto a queste ultime coordinate normative, con conseguente assorbimento delle eccezioni e contestazioni in parte qua sollevate dai convenuti.
Considerando infine le eccezioni preliminari in esame alla luce della responsabilità attribuibile a
[...]
quale mero progettista (e non anche quale Direttore Lavori, ruolo per il quale - come sopra già CP_7
esposto - trova applicazione l'art. 1669 c.c. finora esaminato), occorre innanzitutto rammentare che l'attività di progettazione strutturale e architettonica di un fabbricato scaturisce da un contratto d'opera professionale ex art. 2229 c.c., per cui non trovano applicazione i più brevi termini decadenziali e prescrizionali del contratto d'opera manuale di cui all'art. 2226 c.c. (“Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa
l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” – Cass. n. 28575/2013).
Trova piuttosto applicazione il termine prescrizionale di durata decennale relativo all'azione generale di natura contrattuale di cui al combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2946 c.c.
Ebbene, poiché ai sensi dell'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ne segue che il dies a quo del termine decennale si colloca a sua volta al momento della scoperta del vizio e del suo collegamento eziologico con l'errore progettuale commesso dal professionista. Come detto, tale scoperta è avvenuta solo con il deposito della C.T.U. in A.T.P. in data 19.11.2020, per cui alcuna prescrizione risulta maturata nemmeno da tale prospettiva normativa.
pagina 11 di 20 Accertamento della responsabilità.
Occorre quindi procedere alla verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice.
La causa dei gravi difetti riscontrati e descritti nelle perizie in atti è stata individuata dal C.T.U. Ing.
in “errori di progettazione strutturale” (pag. 48 dell'A.T.P.), i quali vanno imputati - a Persona_3
parere dello scrivente – a quale autore degli elaborati progettuali (come attestato dalla CP_7
documentazione dallo stesso allegata alla sua seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e comunque mai specificamente contestato pur a fronte della chiara imputazione attorea). Lo stesso va dunque senz'altro individuato quale soggetto responsabile della causazione dei vizi di cui l'attore chiede il risarcimento (anche alla luce della successiva C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio, la quale conferma la sussistenza di errori progettuali, per quanto divisati in termini parzialmente diversi).
La responsabilità dell'impresa costruttrice viene invece individuata in fase di A.T.P. per avere la stessa partecipato all'elaborazione del progetto strutturale o, in alternativa, per aver la stessa omesso di depositare il progetto strutturale medesimo, se imputabile invece all'Arch. , presso l'Ufficio CP_7
Tecnico competente (cfr. pag. 49 dell'A.T.P.). Tuttavia, il primo profilo è stato escluso dall'istruttoria espletata nel corso dell'odierno giudizio di merito, mentre il secondo profilo non riveste, a parere del giudicante, alcuna efficacia causale rispetto alla verificazione dei cedimenti per cui è causa. Detto altrimenti, l'aver omesso un adempimento amministrativo di portata prettamente formale quale è il deposito di documentazione tecnica presso l'ente deputato, per quanto possa rappresentare l'inadempimento a un obbligo giuridico, non ha concorso alla causazione del danno in questione: seguendo un ragionamento controfattuale, non si può dire che l'eventuale deposito del progetto avrebbe fatto emergere in qualche modo gli errori di calcolo statico in esso contenuti e avrebbe quindi indotto gli odierni convenuti a realizzare diversamente l'opera.
E non rileva che “nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso” (Cass.
n. 5144/2020), perché tale obbligo – come si desume a contrario anche dalla motivazione della citata pronuncia – non si estende fino a imporre al costruttore di riconoscere errori progettuali di ardua individuazione, poiché si configurerebbe così una prestazione inesigibile e, di fatto, una responsabilità
pagina 12 di 20 oggettiva non prescritta dalla legge. E nel caso di specie gli errori progettuali da cui sono scaturiti i danni per cui è causa erano senz'altro difficilmente riscontrabili, in quanto sono rimasti ignoti anche alle figure professionali coinvolte nelle verifiche congiunte svolte prima dell'accertamento tecnico preventivo e in quanto anche gli errori ravvisati all'esito del menzionato accertamento tecnico preventivo sono stati poi in parte smentiti dalla successiva C.T.U. disposta nell'ambito del presente giudizio di merito. Non si può dunque ritenere responsabile per non essersi avveduta, CP_10 CP_10
all'epoca della costruzione del fabbricato, degli errori progettuali che avrebbero messo a rischio la stabilità dello stesso.
Pertanto, parzialmente dissentendo dalla C.T.U. dell'Ing. , si ritiene che Persona_1 CP_5
, , e non siano corresponsabili della causazione
[...] CP_8 CP_2 Controparte_3
del danno lamentato da , con l'effetto che la domanda risarcitoria da questi proposta Parte_1
nei loro confronti va rigettata.
, ritenuto per contro responsabile, ha proposto tempestiva domanda di garanzia nei CP_7
confronti di in forza della polizza n. 3427500220771 stipulata in data Controparte_6
CP_ 24.6.2011 (doc. 5 ).
La compagnia assicuratrice chiamata in causa ha eccepito in primo luogo la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, c. 2, c.c. in quanto il soggetto assicurato, pur essendo a conoscenza del propagarsi delle crepe nell'abitazione dell'attore fin dal 2013, aveva denunciato il sinistro all'assicurazione in data 30.11.2018, oltre il biennio di legge.
Tale eccezione non coglie nel segno, in quanto sia al momento dei primi interventi di palificazione, sia al momento della successiva verifica del dissesto mediante fessurimetri, non aveva CP_7
contezza dell'imputazione a sé di una responsabilità professionale, coperta dal contratto di assicurazione. All'epoca, i riscontri effettuati potevano essere imputati tanto a errori progettuali, quanto a vizi costruttivi, quanto ancora a imprevedibili dissesti geologici, tanto è vero che alcuna contestazione era stata ancora mossa dal committente dell'opera né alcun intervento poteva considerarsi effettuato a titolo di “risarcimento in forma specifica” (essendo dunque destituita di fondamento l'argomentazione in parte qua svolta da – cfr. pag. 5 della Controparte_6
comparsa conclusionale).
Piuttosto, il terzo comma dell'art. 2952 c.c. dispone che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il
pagina 13 di 20 termine [di due anni – n.d.r.] decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Assume dunque rilievo nel caso di specie l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo con deposito del relativo ricorso in data 7.11.2018, cui ha fatto immediatamente seguito la denuncia da parte dell'assicurato alla compagnia assicurativa.
Ma anche volendo considerare la precedente prima imputazione di responsabilità da parte dell'attore all'Arch. contenuta nella missiva del 30.11.2017 (doc. 20 attoreo), per quanto non CP_7
contenente in termini una richiesta risarcitoria, non risulta in ogni caso maturato il termine di prescrizione invocato da Controparte_6
Non trova dunque applicazione l'art. 1915 c.c. da quest'ultima invocato per sostenere che la controparte avrebbe perduto il proprio diritto all'indennizzo assicurativo o ne avrebbe comunque sofferto una riduzione proporzionale alla colpa del suo ritardo: non si rinviene infatti, nel caso di specie, alcun inadempimento rispetto all'obbligo di avviso previsto dalla disposizione normativa menzionata.
In secondo luogo, ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto la Controparte_6
copertura assicurativa sarebbe estesa ai soli danni “provocati da rovina totale delle opere ovvero da rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per propria natura a lunga durata che ne compromettano in maniera certa e attuale la stabilità” (cfr. clausola DO della polizza doc. 1 . CP_6
Anche tale eccezione non coglie però nel segno, in quanto, come sopra già argomentato, i vizi riscontrati nel caso di specie sono qualificabili alla stregua di gravi difetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. nonché, stante il tenore letterale della clausola, ai sensi e per gli effetti della polizza in esame.
In terzo luogo, invoca la clausola 1.3.2 lett. c) della polizza, che esclude la Controparte_6
copertura assicurativa “per i danni … derivanti dalla mancata corrispondenza dell'opera all'uso o alle CP_ necessità cui sono destinate” (doc. 5 ), ma che non trova applicazione in concreto nella presente fattispecie in quanto non vi viene contestata un'inutilizzabilità dell'opera per motivi diversi dai vizi contestati, nonché la clausola 1.3.14 della polizza medesima, che limita la copertura assicurativa alla responsabilità esclusiva e personale dell' , escludendo ogni eventuale estensione alle Parte_2
corresponsabilità solidali di altri soggetti coinvolti, ma che parimenti non trova applicazione in concreto nella presente fattispecie in quanto – come sopra esposto – non viene ravvisata dall'odierno giudicante pagina 14 di 20 la corresponsabilità di alcun terzo. dovrà dunque tenere indenne di quanto questi verrà Controparte_6 CP_7
condannato a pagare a a titolo di risarcimento, nei limiti che verranno di seguito Parte_1
analizzati ed esplicitati.
Quantificazione del danno.
L'individuazione degli interventi da porre in essere per rimediare ai danni cagionati all'immobile dell'attore dagli errori progettuali commessi da , nonché la quantificazione dei relativi costi, CP_7
è stata demandata alla C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio di merito. Con riguardo al primo profilo, si rimanda integralmente al § 4.9 della perizia, particolarmente chiaro e analitico nella sua esposizione tecnica (cfr. da pag. 112 dell'elaborato peritale). Con riguardo al secondo profilo, invece, si rileva che il C.T.U. ha stimato che il costo delle opere di ripristino da realizzare alla luce della normativa attualmente vigente (quella cioè da assumere come parametro di riferimento in quanto applicabile ratione temporis in base al momento di esecuzione dei lavori) è pari a € 127.022,95 incluse le spese tecniche e gli oneri fiscali, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
A tale ultimo proposito, occorre precisare che la decorrenza degli accessori di legge non può essere collocata in corrispondenza dell'inadempimento o fatto illecito, in quanto il costo delle opere è stato quantificato dal C.T.U., oltre che con riguardo alla normativa ad oggi vigente, altresì con riguardo ai valori attuali (e segnatamente con riguardo al Prezziario Regione Veneto 2024 – cfr. pag. 125 dell'elaborato peritale).
chiede poi che venga risarcito il c.d. danno da disagio abitativo, nella sua duplice Parte_1
accezione patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto alla prima accezione, l'attore chiede da ultimo la liquidazione della somma di € 20.000,00 a titolo di rimborso del canone di locazione e dei costi dell'agenzia immobiliare che dovrebbero essere sostenuti per trasferire il nucleo familiare, residente presso l'immobile per cui è causa, in un'altra abitazione durante il periodo di esecuzione dei lavori dettagliati dal C.T.U. (pag. 42 della comparsa conclusionale). A parere del giudicante, tale voce di danno non è configurabile, in quanto l'immobile in questione è composto di due corpi di fabbrica abitabili, con l'effetto che non si ravvisa la necessità del trasferimento altrove di cose e persone nel corso degli interventi edili.
pagina 15 di 20 Quanto alla seconda accezione, l'attore chiede da ultimo la liquidazione della somma di € 30.000,00 per effetto della compromissione o limitazione della possibilità di godere del proprio immobile cagionata dal fatto illecito altrui (pag. 44 della comparsa conclusionale). A parere del giudicante, tale pregiudizio sussiste con riferimento al periodo nel quale dovranno essere effettuate le opere di ripristino, in quanto il godimento della sua abitazione risulterà verosimilmente compresso, come accertabile in base all'id quod plerumque accidit (Cass. n. 33439/2019). La liquidazione di tale danno, assunto sulla base di elementi presuntivi, può essere effettuata in via equitativa, assumendo quale parametro di riferimento il verosimile valore locatizio dell'immobile de quo, da ridursi in ragione del fatto che tale immobile sarà solo parzialmente inutilizzabile durante i lavori. La quantificazione di tale posta risarcitoria può così reputarsi ammontare a € 8.000,00 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
chiede ulteriormente il rimborso della spesa di € 7.798,96 sostenuta per l'intervento di Parte_1
palificazione compiuto nel 2017 (doc. 38-39-40 attorei). Tale domanda merita accoglimento, risultando dimostrato documentalmente il danno emergente in questione. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria devono però essere riconosciuti in parte qua dalla data dell'esborso.
Va considerato alla stregua di un danno emergente anche l'esborso delle spese sostenute a titolo di compenso dei periti coinvolti nella fase di accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 30854/2023).
Segnatamente trattasi di € 10.273,47 per il compenso del perito nominato ante causam Ing. Per_4
(doc. 43 attoreo), di € 11.538,72 per il compenso del C.T.U. Ing. (doc. 41-42
[...] Persona_1
attorei) e di € 4.123,60 per il compenso del C.T.P. Ing. (doc. 44 attoreo), per complessivi Persona_5
€ 25.935,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli esborsi.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria dell'asserito danno da deprezzamento dell'immobile, in quanto il relativo presupposto è stato escluso dal C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024). Tale domanda comunque deve intendersi rinunciata in quanto non più riproposta nelle difese finali di parte attrice.
Conclusivamente sul punto, risulta tenuto a corrispondere a la somma di € CP_7 Parte_1
135.022,95 (pari a € 127.022,95 a titolo di risarcimento del danno per vizi + € 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 16 di 20 Il predetto convenuto dovrà inoltre corrispondere all'attore l'ulteriore somma di € 33.734,75 (pari a €
7.7.98,96 quale rifusione delle spese sostenute per l'intervento pregresso di palificazione + € 25.935,79 quale rifusione dei compensi dei periti incaricate ante e in corso di A.T.P.) oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, c.1, c.c. dai singoli esborsi alla domanda e di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Per l'intero importo risarcitorio, pari a € 168.757,60 (ossia € 135.022,95 + € 33.734,75), ha CP_7
poi diritto, come sopra esposto, di essere manlevato da la quale, con Controparte_6
riguardo al profilo del quantum debeatur, muove due ulteriori ordini di eccezioni rispetto a quelli già esaminati.
In primo luogo, la compagnia assicurativa sostiene che la copertura assicurativa riguarderebbe solo i danni patrimoniali e non anche quelli non patrimoniali (quale quello da disagio abitativo nella fattispecie quantificato in € 8.000,00 oltre accessori). Tale interpretazione della polizza in atti non è tuttavia condivisibile, in quanto la clausola 1.3.1, rubricata “Oggetto dell'Assicurazione”, include “Danni
e Perdite patrimoniali”, laddove però solo le seconde assumono una connotazione economica, mentre ai “Danni” viene attribuito dalla volontà negoziale delle parti un significato di più ampia portata: nella sezione delle “Definizioni generali” del medesimo contratto, infatti, il Danno è genericamente un
“pregiudizio che consegue a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose” senza ulteriore specificazione o delimitazione, mentre le Perdite sono rappresentate dal “pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni” (qui sì, dunque, con l'esplicitazione della sua natura patrimoniale che, se fosse stata condivisa anche dalla nozione dei danni assicurati, sarebbe stata puntualizzata nella relativa definizione). Peraltro, la clausola 1.3.2 rubricata “Esclusioni” non fa alcun riferimento ai danni di natura non patrimoniale da porre - secondo la non condivisibile tesi della compagnia assicurativa - al di fuori del perimetro assicurativo.
Ne segue che l'intero quantum risarcitorio ricade nell'ambito applicativo della polizza in atti.
In secondo luogo, la compagnia assicurativa eccepisce - questa volta fondatamente - che le parti hanno pattuito uno scoperto del 10% corrispondente, nel caso di specie all'importo di € 16.875,76 che rimarrà
a carico dell'assicurato (clausola DO e clausola 1.3.13 della polizza in atti).
Regolamentazione delle spese di lite.
Passando alle battute finali della presente motivazione, va innanzitutto statuito che, in forza del pagina 17 di 20 principio della soccombenza, le spese di lite del rapporto processuale intercorso tra e Parte_1
vanno integralmente rifuse da quest'ultimo, mentre l'attore dovrà rifondere agli altri CP_7
convenuti le spese relative al rapporto processuale con gli stessi instauratosi. Controparte_6
deve inoltre tenere indenne delle spese che questo sarà tenuto a rifondere a CP_7 [...]
e infine, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dovrà rifondere al soggetto assicurato le spese di lite da Pt_1
questi sostenute per la propria difesa in giudizio.
Tale riparto concerne tanto il presente giudizio quanto il precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Quanto a quest'ultimo, le spese in questione vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 37/2018 ratione temporis vigente, in base allo scaglione di riferimento per le cause di istruzione preventiva, di valore indeterminato e di media difficoltà (così dovendosi ridurre l'importo liquidato in base a un accordo negoziale tra l'attore e i suoi difensori nell'ambito dei loro rapporti interni - doc. 52 attoreo - irrilevanti rispetto al presente piano processuale).
Quanto invece al presente giudizio, le spese di lite vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum anziché il petitum (da € 52.000 a € 260.000), con l'aumento ex art. 4, comma
2, D.M. 55/2014 riconosciuto ai convenuti , , e CP_5 CP_8 CP_2 [...]
, che si sono trovati contrapposti a più parti con differenti posizioni nel medesimo CP_3
processo, ma non invece all'attore, in ragione della sua parziale soccombenza rispetto ad alcuni dei convenuti evocati in causa (che non giustifica quindi un aumento delle spese da porre a carico del convenuto invece soccombente). Il compenso legale relativo alla difesa di invece va CP_7
aumentato ex art. 4, comma 1 bis e comma 2, D.M. 55/2014, ma nei limiti di quanto indicato nella nota spese allegata alla memoria di replica.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, come in dispositivo.
Quanto alle spese borsuali riguardanti la posizione di , , e CP_5 CP_8 CP_2
non va disposta la rifusione del contributo unificato versato in fase di A.T.P. per Controparte_3
la chiamata in causa dell'Impresa Dalla Gassa perché la relativa domanda di manleva sarebbe risultata infondata del giudizio di merito (e infatti non è stata poi proposta), mentre va disposta la rifusione del pagina 18 di 20 compenso del C.T.P. nominato in fase di A.T.P. e nel giudizio di merito per complessivi € 3.616,08 (doc.
A all.to alla memoria di replica).
Quanto alle spese borsuali riguardanti la posizione di , vanno riconosciute, in quanto Parte_1
documentate in atti e richieste nella nota spesa allegata alla memoria di replica, per la fase di A.T.P. le somme di € 259,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo, mentre per il successivo giudizio di merito € 66,00 per la notificazione dell'atto di citazione, € 52.00 per la notificazione del ricorso in riassunzione, € 1.214,00 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca da bollo ed €
5.551,00 per il compenso del C.T.P. (doc. 73 attoreo).
Quanto alle spese borsuali riguardanti infine la posizione di , vanno riconosciute, in quanto CP_7
documentate in atti e richieste nella nota spesa allegata alla memoria di replica, le somme di € 259,00 per il contributo unificato della chiamata in causa in fase di A.T.P., di € 1.214,00 per il contributo unificato della chiamata in causa in fase di giudizio di merito e di € 1.603,20 per il compenso del C.T.P. CP_ nominato (doc. 34 e 35 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di , , Parte_1 CP_5 CP_8
e ; CP_2 Controparte_3
2. condanna a pagare a la somma di € 135.022,95 oltre rivalutazione CP_7 Parte_1
monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo;
3. condanna a pagare a la somma di € 33.734,75 oltre rivalutazione CP_7 Parte_1
monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c. dai singoli esborsi alla domanda e ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condanna a manlevare di quanto questi risulta tenuto Controparte_6 CP_7
a pagare a in esecuzione dei precedenti capi sub 2) e sub 3) del presente Parte_1
dispositivo, detratto l'importo di € 16.875,76 a titolo di sconto di polizza;
5. condanna a rifondere in favore di , , e Parte_1 CP_5 CP_8 CP_2
, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 3.616,08 per esborsi Controparte_3
nonché, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.279,00 per compenso pagina 19 di 20 oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge e, per il presente giudizio, in € 18.333,90 oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
6. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate per il CP_7 Parte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 286,00 per esborsi e in € 3.279,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge, nonché per il presente giudizio in € 6.910,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
7. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_6 CP_7
liquidate per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 259,00 per esborsi e in €
3.279,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge, nonché per il presente giudizio in € 2.817,20 per esborsi e in € 16.162,90 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
8. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando lo stesso a rifondere alle controparti quanto da queste versato in CP_7
corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.;
9. condanna a manlevare di quanto questi risulta tenuto Controparte_6 CP_7
a pagare in esecuzione dei precedenti capi sub 6) e sub 8) del presente dispositivo.
Così deciso in Vicenza, in data 8 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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