Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistraţi; Dott. Vincenzo MILEO 1 6 Presidente R.G. N. 14656/0 8317 Dott. Natale CAPITANIO Cansigliere Consigliere 03 Dot . Pasquale PICONE Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Ud.30/10/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LICE FILOMENA;
intimata avversO la sentenza [1. 830/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 05/07/99 R.G.N. 1217/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4261 udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M Generale Dott per il rigetto I + . in persona del Sostituto Procuratore . GAMBARDELLA che ha conclusoVincenzo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Crotone LO Lice, premesso di avere espletato senza esito positivo il prescritto iter amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento (ex legge 11 febbraio 1980 n.18), chiedeva l'accertamento del diritio a detto beneficio, con conseguente condanna alla erogazione del relativo trattamento economico, oltre accessori. Costituitosi, il Ministero dell'Interno convenuto contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. In esito all'istruttoria. nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore, con sentenza dell'8 marzo 1996, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere alla Lice l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'I giugno 1994, oltre interessi. Avverso tale sentenza, il Ministero soccombente proponeva appello, contestando to conclusioni del consulente tecnico, recepite dal Pretore. Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 12 aprile-5 luglio 1909, l'adito Tribunale di Catanzaro, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, in parziale riforma della impugnata decisione, condannava ii Ministero a corrisponder l'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 dicembre 1994, con gli interessi dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo, confermando nel resto l'impugnata decisionc. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con otto motivi. i La Lice non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.18/80 (art.360 n.3 c.p.c.) nonché motivazione omessa c, comunque, insufficiente su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente deduce che, nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro, nel recepire acriticamente lo risuhanze della Consulenza di ufficio di secondo grado, avrebbe attribuito decisiva importanza, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, al deficit visivo pari a 2/50 in 00, il quale sarebbe causa di "difficoltà relazionali", e, quindi, non di certo della "situazione di impossibilità", di cui all'art.1 legge n.18/80. Quanto poi alla accertata "sindrome demenziale" il Tribunale -sempre ad avviso del ricorrente- non sarebbe andato al di là del dato M meramente diagnostico, così che non sarebbe dato evincere quale fosse la relativa situazione di impossibilità indotta dal suddetto stato. 1 due motivi, da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, sono privi di fundamento. l'univocoIn proposito si deve in primo luogo osservare chc, secondo orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilita' di oppuresenza l'aiuto permanente di 411 deambulare accompagnatore nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro increnza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, 門 eovvero la necessita' di assistenza determinata da patologie particolari finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n.931). Si deve in secondo luogo notare che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura cd entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter G argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legitimita non consente di riesaminare e di valutare autonomamente i! merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del mcrito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario. gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma perche' cio' possa verificarsi e' necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia' di semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). In tale corretta prospettiva, le censure non possono essere condivise, giacché il Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha evidenziato come i due consulenti tecnici, nominati nel corso del giudizio di secondo grado, 3 avevano concluso affermando che la diagnosi delle attuali infermità insistenti sulla perizianda era assimilabile a quella all'epoca accertata dal consulente tecnico di primo grado, laddove tanto il deficit visivo ed uditivo quanto il pregiudizio mentale furono verificati specialisticamente, con referti comprovanti una "sindrome demenziale con atteggiamento depressivo ed un visus bilaterale corretto di 2/50, esso ultimo del tutto inidoneo alla comune attività relazionale"; infermità, queste, adeguate а motivare il diritto alla indennità di accompagnamento 'attesa l'incompatibilità fra le discendenti condizioni psicofisiche e l'autonomo espletamento degli adi quotidiani della vita". La stessa sentenza ha, poi, chiarito che dette conclusioni erano interamente da condividere, essendo frutto degli accurati e diligenti accertamenti eseguiti Ը "neppure contestate dalle parti". M La censura di violazione di legge, portanto, è priva di ogni consistenza, non ravvisandosi alcun contrasto tra quanto accertato ed argomentato dal Tribunale ed il dettato legislativo. Analogamente privo di fondamento e il preteso vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza. Con il terzo, quarto e quinto motivo, il ricorrente denuncia, subordinatamente, violazione e falsa applicazione degli artt.75 c 83 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.) e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), evidenziando come il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso fosse stato proposto direttamente dalla parte, LO Lice, nonostante l'avvenuto accertamento, da parte del Tribunale di Catanzaro, del diritto della stessa Lice all'indennità di accompagnamento a causa del deficit psichico riscontrato (sindrome demenziale su basc cerebro vascolare). 4 Pertanto, considerato che a causa del deficit psichico la parte non sarebbe in grado di compiere gli atti quotidiani, ne discendeva la nullità del rapporto processuale avendo la Lice, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Ne discendeva altresì la nullità della procura ad agire in quanto rilasciata da incapace assoluto con ripercussione sulla decisione del Tribunale intervenuta nel giudizio de quo, anch'essa affetta da nullità. Siffatte critiche sono infondate. Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, l'articolo 75 cod. proc. civ.. indicando le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente incapaci e con pure a quelle colpite da incapacità naturale 17011 ancora interdette o inabilitate cioè si riferisce ad una posizione giuridica e non ad una condizione fisico-psichica. Occorre, pertanto, che sia stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione o che sia stato nominato all'incapace un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; Cass.3 dicembre 1994 n. 10425). Applicando tali principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi la dedotta incapacità processuale della intimata e la conseguente nullità del rapporto processuale c della sentenza. Con gli ultimi tre motivi, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (art.360 a.5 c.p.c.). Assume in proposito il Ministero che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica, risolvendosi in un accertamento di status circa la capacità di intendere e di volcrc, sarebbe inammissibile, in quanto non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento 5 incidentale ai fini del richiesto beneficio, ma sarebbe dovuto discendere da un apposito giudizio camerale, ai sensi degli artt.712 e ss. c.p.c. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Anche tali censure sono prive di fondamento. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 4-73 N. 533 Invero come sopra chiarito-, l'indennità di accompagnamen della legge n.18 del 1980, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene effettuato l'accertamento giudiziario, onde la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art.712 e ss. c.p.c. non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla sulle spose. non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese, Roma, 30 ottobre 2002. Vincenzo Villo Il Consigliere est. Il Presidente Yest (CANCELLISPE Depositas eria FRE