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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 606/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] [...]
Persona_1
Parte_2
Pt_3 Pt_4 Per_2
Pt_5 Pt_4 Per_2
Parte_6
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 12,15 innanzi alla dott.ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. ZORODDU CATERINA ANNA ANASTASIA . Parte_1
Per parte convenuta . CP_2
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2022 promossa da:
c.f. nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Caterina Zoroddu ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Nuoro, vico Jean Paul Sartre n.4 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
Controparte_3
[...]
[...]
[...]
Controparte_4
[...]
Parte_6
CP_5
CONVENUTI- CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/6/2025.
Parte attrice ha confermato le conclusioni come da atto di citazione.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18 maggio 2022, regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti l'intestato Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe affinchè venisse dichiarata, in suo favore, l' usucapione dell'immobile di cui all' atto di citazione e cio' ai sensi degli artt. 1158, 1146, c.c. per averlo posseduto pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente per oltre 20 anni.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto:
-che il padre nato a [...] il [...] e deceduto a Orani il 19.09.2017, era Persona_3 al possesso fin dai primi anni 1990 di un appezzamento di terreno, sito nel Corso Italia- via
Sandro Pertini del Comune di Orani, distinto in catasto al F. 25, part.102, di mq. 316 formalmente intestato a , ed al F.25, part. 227, di mq. 96, part. 228, di mq.42, Controparte_1 part. 240 di mq.160 e part.241 di mq. 95 formalmente intestate a , Controparte_6 costituenti unico lotto ed aventi superfice catastale complessiva di mq. 709.
-che dal 1990 fino al decesso era al possesso in via esclusiva del suddetto Persona_3 immobile uti domini, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza mai l'opposizione di alcuno e in particolare eseguiva a sue cure e spese i lavori di ripulitura dalle rocce e dalle sterpaglie, sbancava il terreno, lo recintava facendovi apporre un cancello con lucchetto ed ivi ricoverando la propria auto ed utensili vari da lavoro, provvedeva alla coltivazione;
-che dopo il decesso del padre il possesso proseguiva con le medesime modalità in capo all'esponente la quale a proprie esclusive spese ripulisce costantemente il terreno dalle sterpaglie, impianta piante ornamentali, cura le recinzioni, con un comportamento teso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere ed una indiscussa e piena signoria.
-che è interesse dell'attrice tutt'ora priva di idoneo e formale titolo, far dichiarare in suo favore, per intervenuta usucapione, la proprietà dell'immobile in oggetto ed ottenere la trascrizione della relativa Sentenza nei Pubblici Registri e la conseguente voltura catastale.
Nel corso del processo veniva integrato il contraddittorio nei confronti di CP_5
La causa, nella contumacia dei convenuti, riassegnata a questo giudice è stata istruita con documenti e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate da parte attrice, viene oggi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°°
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi degli immobili in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica dell'atto di citazione deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (v. visure storiche catastali, certificato ipotecario speciale, ecc.).
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (testi: , Tes_1 Tes_2
assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso ultraventennale di Tes_3 Per_3
e dal di lui decesso di odierna attrice la quale provvede alla pulizia del
[...] Parte_1 terreno, alla cura delle piante e alla raccolta dei frutti.
Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni testimoniali “… frequento la zona in quanto vi abitava mia madre e dal 2004 io stessa abito vicino al terreno di cui mi si chiede. Il terreno è un pagina 3 di 4 fondo unico e sino alla sua morte nel 2017 ho sempre visto Ricordo che ha Persona_3 Per_3 fatto la recinzione con muro in cemento armato, ha installato un cancello e solo lui aveva le chiavi. Coltivava il terreno a orto, lo puliva dalle erbacce.”; ed ancora “… dopo la morte del padre la figlia coltiva il terreno e cura le piante, la recinzione , raccoglie i frutti quali Per_3 Pt_1 olive e qualche limone. ”. (teste ; “ … abito dal 1985 vicino al terreno di cui mi si Tes_2 chiede. Non conosco i dati catastali ma posso dire che trattasi di un fondo unico, recintato con muro in blocchetti e cemento armato. Ho sempre e solo visto dal 1990 sino alla Persona_3 sua morte nel 2017. aveva piantato le piante di olive , , faceva l'orto, raccoglieva i Per_3 Per_4 frutti […] Dopo la morte di vedo solo che coltiva il terreno e cura le piante, Per_3 Pt_1 raccoglie le olive (teste . Dello stesso tenore le dichiarazioni rese del teste . Tes_3 Tes_4 Dall'espletata istruttoria è risultato, quindi, il possesso in capo al dante causa dell'attrice, possesso al quale, ai sensi dell'art. 1146, 1^comma, c.c. si è unito, senza soluzione di continuità, il possesso di quest' ultima. Pertanto ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1146, Parte_1
1^ comma, 1158 , c.c. per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa. Il comportamento processuale dei convenuti che non si sono costituiti nel processo e non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, conferma così la mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile de quo dal possessore.
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
Le spese del giudizio, tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che c.f. ha acquistato per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione il diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di Orani, distinto in Catasto al
Foglio 25, particelle 102, 227, 228, 240, 241.
2) Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte attrice presente ed allegazione al verbale.
Nuoro, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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