Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N.
4248/2024 R.G.L. promossa Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via
Ricasoli 48 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Delia CP_1
Cernigliaro che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 25/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 20.3.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente non meritevole dell'indennità di accompagnamento poiché in grado deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 28/03/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano