Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2025, proposto da ZI Malangone, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Pizzuti, Roberto Sibilia e Domenico Pizzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calvanico, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1209/2025, emessa da Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Seconda, pubblicata in data 25/06/2025, passata in giudicato, ritualmente notificata al Comune di Calvanico in data 27.06.2025 e da quest'ultimo non ottemperata, nella parte in il T.A.R. ha condannato il Comune di Calvanico a “…si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione…” nonché “alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti, ed oltre a quanto anticipato a titolo di contributo unificato, con attribuzione a favore degli avvocati, Pasquale Pizzuti, Domenico Pizzuti e Roberto Sibilia, che hanno reso dichiarazione di fattone anticipo”;
nonché per l'applicazione della sanzione ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a. e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CH Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce in giudizio per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1209/2025, emessa da questa Sezione in data 25/06/2025, nella parte in cui ha condannato il Comune di Calvanico a “…si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione…” nonché “alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti, ed oltre a quanto anticipato a titolo di contributo unificato, con attribuzione a favore degli avvocati, Pasquale Pizzuti, Domenico Pizzuti e Roberto Sibilia, che hanno reso dichiarazione di fattone anticipo”.
2. In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente nonché, ai sensi dell'art. 114, comma 4°, lett. e) del cod. proc. amm., di condanna di questa al pagamento di una somma di denaro per le eventuali violazioni o inosservanze successive, ovvero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
3. Il Comune, benchè correttamente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 18.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è ammissibile e fondato e, pertanto, merita accoglimento, sia pure nei limiti delle considerazioni che seguono.
6. Nella specie, l'azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 114 c.p.a..
7. La sentenza della cui ottemperanza si tratta è stata ritualmente notificata dal ricorrente e non è stata impugnata, è passata in cosa giudicata ed è diventata irrevocabile.
8. Peraltro, va evidenziato, in limine, che per consolidato insegnamento giurisprudenziale “il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione di quella parte della sentenza che contiene la condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia nel caso in cui siano state liquidate in favore della parte, sia laddove siano state liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa che si è dichiarato antistatario” (così da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15/06/2020, n.2378).
9. La domanda è quindi ammissibile.
10. Il ricorso è, altresì, fondato, essendo incontroverso che il Comune resistente non abbia provveduto all’esecuzione integrale della sentenza, non avendo provveduto né alla restituzione del fondo, né all'adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001, nè al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza.
11. Accertato, quindi, l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda, deve conseguentemente ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena ed esatta esecuzione alla predetta pronuncia entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni alla data di notifica o di comunicazione della presente sentenza.
12. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, nella persona del Segretario comunale (con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo ufficio).
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di trenta giorni.
13. Il Tribunale, infine, in considerazione della nomina del commissario ad acta effettuata con la presente decisione proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente di un’ulteriore somma, a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm..
13. Rimane, però, salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta.
14. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari (avv.ti Pasquale Pizzuti, Domenico Pizzuti e Roberto Sibilia).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto, ordina al Comune di Calvanico, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi a ciò finalizzati, dare piena ed esatta esecuzione alla predetta pronuncia, nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, in persona del Segretario Comunale del Comune di Calvanico, che, a sua volta, provvederà con le modalità di cui in motivazione;
- condanna, infine, il Comune di Calvanico, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite dell’odierno giudizio di ottemperanza, che liquida nella misura di euro 600,00 (seicento,00), oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
CH Di AR, Primo Referendario, Estensore
UR Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO