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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/08/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1757 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1757 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1982, residente in [...]del mazzetto n. 39 Scoppito (AQ) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio del difensore Avv. Francesca Marrelli
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]n. 1 Scoppito (AQ)
RESISTENTE - CONTUMACIALE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo IG. Presidente ovvero Giudice Delegato, - disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con stabile collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Scoppito Via
Madonna del Mazzetto n.39 ovvero in quella diversa ove la stessa avrà a trasferire la propria residenza;
- regolamentare come di seguito le frequentazioni padre -figli: fatto salvo ogni
1 diverso accordo tra le parti, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori Per_1
e (i) durante il fine settimana, dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, in Per_2 maniera alternata;
(ii) per due pomeriggi infrasettimanali durante la settimana in cui i figli trascorrono il week-end con la madre;
(iii) durante le festività natalizie, secondo un criterio di alternanza annuale i giorni del 24/25 dicembre ovvero del 31 dicembre/1° gennaio;
(iv) durante le festività pasquali, secondo un criterio di alternanza annuale il giorno di Pasqua ovvero del
Lunedì dell'Angelo; (v) per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
(vi) il giorno della festa del papà nonché quello del compleanno dell'ascendente; - porre
a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, Controparte_1 versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata un Parte_1 assegno perequativo pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), rivalutabile Istat, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila; - disporre che l'assegno unico erogato dall' sia a vantaggio esclusivo della ricorrente”; IN CP_2
VIA PRINCIPALE E DI MERITO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - confermare le statuizioni ex art. 473 bis.22 c.p.c. laddove emesse in conformità alle richieste della ricorrente, ovvero accogliere le stesse;
- condannare il IG. alla refusione delle spese e delle competenze del presente Controparte_1 giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 10.7.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con il IG. e che dalla loro Controparte_1 unione sono nati due figli, il 20.03.2010 (minorenne) e Persona_1 Persona_2
il 16.11.2011 (minorenne);
[...]
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) la relazione more uxorio, durata dodici anni, è sempre stata segnata da comportamenti prevaricanti, aggressivi e dominanti del resistente;
b) sin dall'inizio, il resistente ha mostrato una scarsa responsabilità nella cura dei figli, trascorrendo molto tempo fuori casa, mentre lavorava a Roma, lasciando il peso della cura dei bambini alla IG.ra ; c) in Parte_1 casa, il IG. spesso ricorreva a insulti e mostrava sbalzi CP_1
d'umore, nonostante le speranze della ricorrente di un cambiamento, e il trasferimento a Roma nel 2013, la situazione non è migliorata;
d) nel 2019, a seguito di un aumento del conflitto familiari, la ricorrente ha deciso di tornare a vivere a
Tornimparte con i bambini, trovando inizialmente rifugio dai genitori;
e) la relazione si è conclusa definitivamente nel marzo 2021, quando il resistente ha lasciato
2 l'abitazione familiare;
f) la stessa ha cercato di mantenere la stabilità della sua famiglia rifiutando le pressioni del ricorrente per riprendere la relazione;
g) fino all'estate del
2023, i bambini hanno vissuto stabilmente con la madre e hanno trascorso i fine settimana alternati con il padre;
h) Il IG. ha sostenuto finanziariamente i CP_1 bambini con un contributo mensile di € 400 fino a settembre 2023, quando ha cambiato unilateralmente le modalità di permanenza dei figli, portandoli a vivere con lui a settimane alterne senza più fornire un adeguato supporto finanziario;
i) questo nuovo assetto ha creato confusione e disagio nei bambini, che hanno sofferto l'assenza di stabilità e di un luogo fisso in cui vivere;
i) il IG. lavora nella città di Roma CP_1 come operaio presso il Teatro dell'Opera e percepisce uno stipendio superiore a €
1.000,00 mensili;
l) il ricorrente ha sposato, di recente, la IG.ra Persona_3 anch'essa benestante e titolare di un'avviata attività, oltre che di famiglia agiata;
m) recentemente, aveva dovuto lasciare il lavoro di barista, dal quale traeva uno stipendio pari a circa € 1.100,00 mensili, ed era in procinto di avviare la gestione, in forma societaria, di un nuovo esercizio commerciale;
n) ella è altresì onerata del canone di locazione dell'abitazione che ammonta ad € 400,00 mensili, oltre ad € 600,00 annui a titolo di oneri condominiali, tanto da non poter concedere ai bambini neppure svaghi o uscite.
3. All'udienza di comparizione delle parti del 4.12.2024, compariva solo la IG.ra e, in esito alla sua audizione, riscontrata l'assenza della controparte, Parte_1 venivano adottati i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis 23 c.p.c. “I minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati presso la madre;
• Il padre verserà mensilmente entro il 05 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, la somma di euro 200,00 per ciascuno dei due figli rivalutabili secondo gli indici FOI;
• Dispone che le facoltà di visita del genitore non collocatario restino quelle indicate in ricorso e che si riportano di seguito: “fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori e ) Per_1 Per_2 durante il fine settimana, dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, in maniera alternata;
(ii) per due pomeriggi infrasettimanali durante la settimana in cui i figli trascorrono il week - end con la madre;
(iii) durante le festività natalizie, secondo un criterio di alternanza annuale i giorni del 24/25 dicembre ovvero del 31 dicembre/1° gennaio;
(iv) durante le festività pasquali, secondo un criterio di alternanza annuale il giorno di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelo; (v) per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo;
(vi) il giorno della festa del papà
3 nonché quello del compleanno dell'ascendente.” Era disposto, inoltre, un accertamento tributario a carico del resistente contumace, al fine di verificar le sue condizioni patrimoniali e reddituali, onde avere un quadro attendibile ai fini dell'apprezzamento delle questioni di fatto rilevanti e dell'incombente veniva onerato il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Veniva altresì assegnato un termine per il deposito del piano genitoriale, rinviando all'udienza dell'12.3.2025 per la discussione.
4. La relazione del nucleo Operativo della Guardia di Finanza, puntualmente depositata, ha confermato quanto allegato dalla ricorrente, con riferimento alla posizione reddituale del IG. , risultato dipendente a tempo indeterminato della Controparte_1
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma dal 11.9.2007, con stipendio lordo che nel
2021 è stato pari ad € 29.010,37, nel 2022 ad € 30.678,22 e nel 2023 ad €29.474,22. A fronte di ciò, si è confermato che la sig.ra ha percepito un reddito di € Parte_1
12.242. Il IG. è inoltre titolare di alcune autovetture e motocicli di medio CP_1 valore. La capacità reddituale del resistente è dunque adeguata e superiore a quella della sig, , presso la quale sono collocati i minori. Parte_1
5. All'udienza del 12.3.2025 la ricorrente, con note di trattazione scritta, precisava che il
IG. ha continuato a rendersi totalmente inadempiente agli obblighi di CP_1 assistenza nei confronti dei figli, non avendo versato alcuna somma per il loro mantenimento nonostante la statuizione giudiziale resa all'esito dell'udienza del
04.12.2024, tanto che la IG.ra si è vista costretta a procedere alla notifica Parte_1 dell'atto di precetto e in tale sede depositava anche il piano genitoriale contenente le seguenti specifiche richieste “Chiede altresì che venga recepito il seguente PIANO
GENITORIALE, già applicato e da replicarsi ogni due settimane: PRIMA
SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono
l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30
e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
GIOVEDI': i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano;
i figli seguono l'allenamento di calcio CP_3 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
SABATO E DOMENICA: i figli stanno con la madre SECONDA SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore
17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
GIOVEDI': i figli
4 stanno con la madre;
VENERDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore
15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
CP_4
DOMENICA: i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano”. Tale piano genitoriale risulta già applicato e va replicato ogni due settimane.
6. Tanto premesso, dichiarata preliminarmente la contumacia del sig , Controparte_1 va osservato che la domanda formulata è risultata fondata nei termini che di seguito si espongono, alla luce della documentazione depositata e del contenuto degli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria di cui sopra si è dato conto. Le risultanze dell'accertamento svolto dalla Polizia Tributaria ha infatti evidenziato una sproporzione economica significativa tra la condizione del IG. e quella della CP_1 ricorrente.
7. Confermato, come richiesto dalla ricorrente, l'affido condiviso dei minori ed anche, necessariamente, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, che in base a quanto risulta dagli atti è l'unica dei due genitori a prendersene realmente cura, deve verificarsi come sussista il diritto della ricorrente alla percezione di un assegno di mantenimento come contributo alla cura dei figli. In ordine alla misura di tale assegno, va dunque qui brevemente rammentato quale sia, nell'attuale assetto normativo, la sua articolata funzione. L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 337 ter, commi IV, V e VI, c.c., secondo cui “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (IV comma) L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. (V comma) Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (VI comma)”.
Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente ha affermato, con argomentazioni che si condividono, che “nel quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in misura proporzionale al reddito, occorre
5 considerare oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (vds. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n.
17824 del 1° giugno 2022).
8. Nel caso di specie, allo scopo di addivenire ad un'equa determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal IG. alla ricorrente in qualità di CP_1 genitore collocatario dei minori e , va valorizzata la sproporzione Per_1 Per_2 esistente tra i redditi dei due genitori, addivenendosi alla ragionevole conclusione per cui la somma di € 200,00 per ciascun figlio già indicata nel provvedimento del
4.12.2024 debba essere considerata allo stato adeguata, avendo gli elementi concreti di valutazione della capacità reddituale del padre acquisiti per il tramite della Guardia di Finanza consentito di verificare l'esistenza di un lavoro ed un reddito stabili, per un importo annuo di circa 40mila € lordi, cosicché, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva, l'importo dell'assegno per i figli va fissato nella detta misura
(in parti uguali per ciascuno dei minori). Per quanto concerne le spese straordinarie, è equo ripartirle nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% in Controparte_1 favore della IG.ra , proporzionalmente al rapporto tra i redditi complessivi Parte_1 di ciascuno dei genitori.
9. In ordine al diritto di visita, la prospettazione avanzata dalla ricorrente nel Piano genitoriale appare in armonia con le linee guida di questo ufficio (protocollo vigente) adeguata rispetto all'età dei minori e rispettosa delle esigenze di vita e di lavoro dei coniugi. Il Tribunale ritiene pertanto allo stato di recepire la prospettazione della resistente. Va peraltro regolamentata come da Protocollo vigente, in assenza di elementi che consiglino di provvedere diversamente, l'organizzazione dei periodi di ferie e di festività, secondo un principio di alternanza, onde garantire ai minori di mantenere adeguate relazioni con entrambi i genitori;
non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto, non essendo state evidenziate problematiche al riguardo, cosicché lo stesso può considerarsi manifestamente superfluo (art. 473 bis 4 c.p.c.). In ogni caso, i genitori dovranno curare di tener conto anche delle esigenze dei minori, nonché delle loro eventuali difficoltà o preferenze.
10. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dei principi di soccombenza e causalità, sussistono ragioni adeguate per una compensazione parziale, per la metà, in ragione del parziale accoglimento delle domande di contributo economico;
per la restante metà
6 le stesse, liquidate per l'intero come da dispositivo in base ai parametri medi (valore indeterminato basso), sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) dichiara che i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ma collocati in via prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
2) il padre ha facoltà di avere i figli con sé secondo le seguenti modalità da replicarsi ogni due settimane: PRIMA SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
GIOVEDI': i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano;
i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore CP_3
17,30 e poi stanno con la madre;
SABATO E DOMENICA: i figli stanno con la madre
SECONDA SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono
l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
GIOVEDI': i figli stanno con la madre;
VENERDI': i figli seguono
l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
SABATO E DOMENICA: i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano
Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come Natale e Capodanno in alternanza anno per anno, così come per le altre principali festività; le ferie estive dovranno essere concordate entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno, il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche consecutivi comunicando luogo di villeggiatura alla madre collocataria;
previo accordo potranno essere trascorsi ulteriori periodi di ferie da concordarsi entro il 31.05 o comunque con la massima tempestività possibile;
”
3) dispone che il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e , non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 Per_2 di € 400,00 mensile (€ 200 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso in misura del 70% delle spese straordinarie scolastiche e mediche secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
4) condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.077 oltre IVA e CPA oltre rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
7 IL PRESIDENTE
Dott.ssa IR Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1757 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1982, residente in [...]del mazzetto n. 39 Scoppito (AQ) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio del difensore Avv. Francesca Marrelli
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]n. 1 Scoppito (AQ)
RESISTENTE - CONTUMACIALE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo IG. Presidente ovvero Giudice Delegato, - disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con stabile collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Scoppito Via
Madonna del Mazzetto n.39 ovvero in quella diversa ove la stessa avrà a trasferire la propria residenza;
- regolamentare come di seguito le frequentazioni padre -figli: fatto salvo ogni
1 diverso accordo tra le parti, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori Per_1
e (i) durante il fine settimana, dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, in Per_2 maniera alternata;
(ii) per due pomeriggi infrasettimanali durante la settimana in cui i figli trascorrono il week-end con la madre;
(iii) durante le festività natalizie, secondo un criterio di alternanza annuale i giorni del 24/25 dicembre ovvero del 31 dicembre/1° gennaio;
(iv) durante le festività pasquali, secondo un criterio di alternanza annuale il giorno di Pasqua ovvero del
Lunedì dell'Angelo; (v) per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
(vi) il giorno della festa del papà nonché quello del compleanno dell'ascendente; - porre
a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, Controparte_1 versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata un Parte_1 assegno perequativo pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), rivalutabile Istat, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila; - disporre che l'assegno unico erogato dall' sia a vantaggio esclusivo della ricorrente”; IN CP_2
VIA PRINCIPALE E DI MERITO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - confermare le statuizioni ex art. 473 bis.22 c.p.c. laddove emesse in conformità alle richieste della ricorrente, ovvero accogliere le stesse;
- condannare il IG. alla refusione delle spese e delle competenze del presente Controparte_1 giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 10.7.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con il IG. e che dalla loro Controparte_1 unione sono nati due figli, il 20.03.2010 (minorenne) e Persona_1 Persona_2
il 16.11.2011 (minorenne);
[...]
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) la relazione more uxorio, durata dodici anni, è sempre stata segnata da comportamenti prevaricanti, aggressivi e dominanti del resistente;
b) sin dall'inizio, il resistente ha mostrato una scarsa responsabilità nella cura dei figli, trascorrendo molto tempo fuori casa, mentre lavorava a Roma, lasciando il peso della cura dei bambini alla IG.ra ; c) in Parte_1 casa, il IG. spesso ricorreva a insulti e mostrava sbalzi CP_1
d'umore, nonostante le speranze della ricorrente di un cambiamento, e il trasferimento a Roma nel 2013, la situazione non è migliorata;
d) nel 2019, a seguito di un aumento del conflitto familiari, la ricorrente ha deciso di tornare a vivere a
Tornimparte con i bambini, trovando inizialmente rifugio dai genitori;
e) la relazione si è conclusa definitivamente nel marzo 2021, quando il resistente ha lasciato
2 l'abitazione familiare;
f) la stessa ha cercato di mantenere la stabilità della sua famiglia rifiutando le pressioni del ricorrente per riprendere la relazione;
g) fino all'estate del
2023, i bambini hanno vissuto stabilmente con la madre e hanno trascorso i fine settimana alternati con il padre;
h) Il IG. ha sostenuto finanziariamente i CP_1 bambini con un contributo mensile di € 400 fino a settembre 2023, quando ha cambiato unilateralmente le modalità di permanenza dei figli, portandoli a vivere con lui a settimane alterne senza più fornire un adeguato supporto finanziario;
i) questo nuovo assetto ha creato confusione e disagio nei bambini, che hanno sofferto l'assenza di stabilità e di un luogo fisso in cui vivere;
i) il IG. lavora nella città di Roma CP_1 come operaio presso il Teatro dell'Opera e percepisce uno stipendio superiore a €
1.000,00 mensili;
l) il ricorrente ha sposato, di recente, la IG.ra Persona_3 anch'essa benestante e titolare di un'avviata attività, oltre che di famiglia agiata;
m) recentemente, aveva dovuto lasciare il lavoro di barista, dal quale traeva uno stipendio pari a circa € 1.100,00 mensili, ed era in procinto di avviare la gestione, in forma societaria, di un nuovo esercizio commerciale;
n) ella è altresì onerata del canone di locazione dell'abitazione che ammonta ad € 400,00 mensili, oltre ad € 600,00 annui a titolo di oneri condominiali, tanto da non poter concedere ai bambini neppure svaghi o uscite.
3. All'udienza di comparizione delle parti del 4.12.2024, compariva solo la IG.ra e, in esito alla sua audizione, riscontrata l'assenza della controparte, Parte_1 venivano adottati i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis 23 c.p.c. “I minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati presso la madre;
• Il padre verserà mensilmente entro il 05 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, la somma di euro 200,00 per ciascuno dei due figli rivalutabili secondo gli indici FOI;
• Dispone che le facoltà di visita del genitore non collocatario restino quelle indicate in ricorso e che si riportano di seguito: “fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori e ) Per_1 Per_2 durante il fine settimana, dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, in maniera alternata;
(ii) per due pomeriggi infrasettimanali durante la settimana in cui i figli trascorrono il week - end con la madre;
(iii) durante le festività natalizie, secondo un criterio di alternanza annuale i giorni del 24/25 dicembre ovvero del 31 dicembre/1° gennaio;
(iv) durante le festività pasquali, secondo un criterio di alternanza annuale il giorno di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelo; (v) per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo;
(vi) il giorno della festa del papà
3 nonché quello del compleanno dell'ascendente.” Era disposto, inoltre, un accertamento tributario a carico del resistente contumace, al fine di verificar le sue condizioni patrimoniali e reddituali, onde avere un quadro attendibile ai fini dell'apprezzamento delle questioni di fatto rilevanti e dell'incombente veniva onerato il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Veniva altresì assegnato un termine per il deposito del piano genitoriale, rinviando all'udienza dell'12.3.2025 per la discussione.
4. La relazione del nucleo Operativo della Guardia di Finanza, puntualmente depositata, ha confermato quanto allegato dalla ricorrente, con riferimento alla posizione reddituale del IG. , risultato dipendente a tempo indeterminato della Controparte_1
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma dal 11.9.2007, con stipendio lordo che nel
2021 è stato pari ad € 29.010,37, nel 2022 ad € 30.678,22 e nel 2023 ad €29.474,22. A fronte di ciò, si è confermato che la sig.ra ha percepito un reddito di € Parte_1
12.242. Il IG. è inoltre titolare di alcune autovetture e motocicli di medio CP_1 valore. La capacità reddituale del resistente è dunque adeguata e superiore a quella della sig, , presso la quale sono collocati i minori. Parte_1
5. All'udienza del 12.3.2025 la ricorrente, con note di trattazione scritta, precisava che il
IG. ha continuato a rendersi totalmente inadempiente agli obblighi di CP_1 assistenza nei confronti dei figli, non avendo versato alcuna somma per il loro mantenimento nonostante la statuizione giudiziale resa all'esito dell'udienza del
04.12.2024, tanto che la IG.ra si è vista costretta a procedere alla notifica Parte_1 dell'atto di precetto e in tale sede depositava anche il piano genitoriale contenente le seguenti specifiche richieste “Chiede altresì che venga recepito il seguente PIANO
GENITORIALE, già applicato e da replicarsi ogni due settimane: PRIMA
SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono
l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30
e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
GIOVEDI': i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano;
i figli seguono l'allenamento di calcio CP_3 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
SABATO E DOMENICA: i figli stanno con la madre SECONDA SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore
17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
GIOVEDI': i figli
4 stanno con la madre;
VENERDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore
15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
CP_4
DOMENICA: i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano”. Tale piano genitoriale risulta già applicato e va replicato ogni due settimane.
6. Tanto premesso, dichiarata preliminarmente la contumacia del sig , Controparte_1 va osservato che la domanda formulata è risultata fondata nei termini che di seguito si espongono, alla luce della documentazione depositata e del contenuto degli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria di cui sopra si è dato conto. Le risultanze dell'accertamento svolto dalla Polizia Tributaria ha infatti evidenziato una sproporzione economica significativa tra la condizione del IG. e quella della CP_1 ricorrente.
7. Confermato, come richiesto dalla ricorrente, l'affido condiviso dei minori ed anche, necessariamente, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, che in base a quanto risulta dagli atti è l'unica dei due genitori a prendersene realmente cura, deve verificarsi come sussista il diritto della ricorrente alla percezione di un assegno di mantenimento come contributo alla cura dei figli. In ordine alla misura di tale assegno, va dunque qui brevemente rammentato quale sia, nell'attuale assetto normativo, la sua articolata funzione. L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 337 ter, commi IV, V e VI, c.c., secondo cui “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (IV comma) L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. (V comma) Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (VI comma)”.
Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente ha affermato, con argomentazioni che si condividono, che “nel quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in misura proporzionale al reddito, occorre
5 considerare oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (vds. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n.
17824 del 1° giugno 2022).
8. Nel caso di specie, allo scopo di addivenire ad un'equa determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal IG. alla ricorrente in qualità di CP_1 genitore collocatario dei minori e , va valorizzata la sproporzione Per_1 Per_2 esistente tra i redditi dei due genitori, addivenendosi alla ragionevole conclusione per cui la somma di € 200,00 per ciascun figlio già indicata nel provvedimento del
4.12.2024 debba essere considerata allo stato adeguata, avendo gli elementi concreti di valutazione della capacità reddituale del padre acquisiti per il tramite della Guardia di Finanza consentito di verificare l'esistenza di un lavoro ed un reddito stabili, per un importo annuo di circa 40mila € lordi, cosicché, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva, l'importo dell'assegno per i figli va fissato nella detta misura
(in parti uguali per ciascuno dei minori). Per quanto concerne le spese straordinarie, è equo ripartirle nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% in Controparte_1 favore della IG.ra , proporzionalmente al rapporto tra i redditi complessivi Parte_1 di ciascuno dei genitori.
9. In ordine al diritto di visita, la prospettazione avanzata dalla ricorrente nel Piano genitoriale appare in armonia con le linee guida di questo ufficio (protocollo vigente) adeguata rispetto all'età dei minori e rispettosa delle esigenze di vita e di lavoro dei coniugi. Il Tribunale ritiene pertanto allo stato di recepire la prospettazione della resistente. Va peraltro regolamentata come da Protocollo vigente, in assenza di elementi che consiglino di provvedere diversamente, l'organizzazione dei periodi di ferie e di festività, secondo un principio di alternanza, onde garantire ai minori di mantenere adeguate relazioni con entrambi i genitori;
non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto, non essendo state evidenziate problematiche al riguardo, cosicché lo stesso può considerarsi manifestamente superfluo (art. 473 bis 4 c.p.c.). In ogni caso, i genitori dovranno curare di tener conto anche delle esigenze dei minori, nonché delle loro eventuali difficoltà o preferenze.
10. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dei principi di soccombenza e causalità, sussistono ragioni adeguate per una compensazione parziale, per la metà, in ragione del parziale accoglimento delle domande di contributo economico;
per la restante metà
6 le stesse, liquidate per l'intero come da dispositivo in base ai parametri medi (valore indeterminato basso), sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) dichiara che i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ma collocati in via prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
2) il padre ha facoltà di avere i figli con sé secondo le seguenti modalità da replicarsi ogni due settimane: PRIMA SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
GIOVEDI': i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano;
i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore CP_3
17,30 e poi stanno con la madre;
SABATO E DOMENICA: i figli stanno con la madre
SECONDA SETTIMANA LUNEDI': i figli stanno con la madre;
MARTEDI': i figli seguono
l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
MERCOLEDI': i figli seguono l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con la madre;
GIOVEDI': i figli stanno con la madre;
VENERDI': i figli seguono
l'allenamento di calcio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e poi stanno con il padre, presso il quale pernottano;
SABATO E DOMENICA: i figli stanno con il padre, presso il quale pernottano
Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come Natale e Capodanno in alternanza anno per anno, così come per le altre principali festività; le ferie estive dovranno essere concordate entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno, il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche consecutivi comunicando luogo di villeggiatura alla madre collocataria;
previo accordo potranno essere trascorsi ulteriori periodi di ferie da concordarsi entro il 31.05 o comunque con la massima tempestività possibile;
”
3) dispone che il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e , non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 Per_2 di € 400,00 mensile (€ 200 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso in misura del 70% delle spese straordinarie scolastiche e mediche secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
4) condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.077 oltre IVA e CPA oltre rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
7 IL PRESIDENTE
Dott.ssa IR Buzzelli
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