Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni
Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3931 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
(p.i. ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, (p.i. ), in persona del Curatore pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Lagani
ATTRICE
E
) rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Daniele Rossi
CONVENUTA
NONCHE'
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ) e ( ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante (e per essa la sua mandataria Pt_1 Parte_1 Parte_2
si duole che con atto del 30-07-2021 per notar i signori Persona_1 CP_2
, e (attuali convenuti), ciascuno in
[...] CP_3 Controparte_4
ragione di un terzo, avvalendosi del procuratore speciale Controparte_5
avevano alienato a (anche essa attuale Controparte_1
L'istante ha aggiunto che alla data del richiamato atto di vendita era già accertata - in virtù di sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli
n. 2140/2015 (cfr. in atti) l'esposizione debitoria nella misura di oltre Euro
100.000,oo dei venditori , e nei confronti Controparte_2 CP_3 CP_4
della originaria creditrice l'istante, inoltre, ha Controparte_6
dichiarato di essersi resa cessionaria – attraverso distinti passaggi – del suddetto credito.
L'istante ha poi diffusamente argomentato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc e, in via subordinata, dell'azione di simulazione con riferimento all'atto di disposizione sopra menzionato.
La convenuta (unica delle parti convenute ad essersi costituita) ha CP
contestato la legittimazione attiva della istante non risultando dimostrata la sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla CP_6
[...]
Invero con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. cpc l'istante ha depositato soltanto gli estratti delle GU attestanti le intervenute successive cessioni dei crediti in blocco ma non già gli atti di cessione dai quali risulti effettivamente l'inclusione del credito in oggetto tra quelli effettivamente ceduti.
Orbene alla prima udienza del 18-06-2024 la difesa della parte istante ha chiesto, in via subordinata, la concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma cpc proprio all'evidente fine di esibire documentazione idonea ad attestare l'intervenuta cessione in suo favore del credito. Il sottoscritto Giudice Unico, erroneamente, non ha dato seguito alla richiesta attorea ritenendo la causa già matura per la decisione sulla base della documentazione esibita non concedendo i termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma cpc ma fissando udienza di assegnazione della causa a sentenza con concessione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
Per questa parte – e solo per questa parte - l'ordinanza emessa in data 18-
06-2024 a seguito di riservata deve revocarsi atteso che ai sensi della richiamata disposizione di legge (anche nel testo antecedente alla recente modifica) il Giudice poteva (ora deve) concedere i suddetti termini (anche per integrare la documentazione) quando l'esigenza è sorta (come è avvenuto nel caso di specie) dalle difese e contestazioni della parte convenuta.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 189 cpc l'istante ha integrato la documentazione attestante la propria titolarità del credito. Tale deposito deve ritenersi sostanzialmente rituale in quanto finalizzato a contrastare un errore del giudicante. Su tale deposito si è comunque costituito il contraddittorio tra le parti avendo la parte convenuta contestato soltanto la ritualità del deposito (in quanto non autorizzato) ma non già il contenuto della documentazione depositata dalla parte istante.
Orbene (cfr. Cassazione n. 3405 del 2024) il deposito degli estratti delle G.U. attestanti le successive cessioni in blocco integrato dall'estratto del contratto di cessione in favore della attuale parte istante e dalla attestazione da parte della originaria creditrice e cedente che tra i crediti ceduti vi era quello oggetto di causa costituiscono elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione della qualità di cessionaria in capo all'attuale parte istante.
Venendo all'esame nel merito della proposta azione revocatoria ordinaria deve rilevarsi come, sulla base della documentazione esibita dalla parte istante, l'azione è pienamente ammissibile essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore della parte istante.
Deve anzi ritenersi che il predetto credito sussistesse anteriormente alla stipula dell'atto di alienazione oggetto del presente giudizio. Per altro ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in via giudiziale (come è invece accaduto nel caso in esame), essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria della menzionata azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 1220/86; Cass. n. 12144/99; Cass. n. 12678/2001;
Cass. n. 11471/2003). In effetti l'art. 2901 cc, in tema di azione revocatoria, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione (cfr. Cass. n.
12144/1999); in altre parole l'azione può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (cfr.
Cass. n. 11471/2003; n. 6511/2004; n. 20002/2008; n. 1893/2012; n.
9855/2014) o che addirittura siano ancora sub iudice.
La convenuta (acquirente del bene) ha contrastato la domanda CP
attorea deducendo sostanzialmente che l'immobile era stato da essa acquistato in esecuzione di un preliminare di vendita stipulato in data 2-04-
1982 (circa quaranta anni prima cioè) tra (padre delle attuali Persona_2
parti convenute ) e (zio di essa convenuta CP_2 Controparte_7 CP
. A sostegno di tale deduzione ha prospettato (cfr. comparsa di
[...]
costituzione) una complessa ricostruzione storica della vicenda in alcun modo suffragata da documentazione avente data certa.
Va – a tale proposito – confermata l'ordinanza emessa in data 18-06-2024 con la quale si disattendevano le richieste di prove orali formulate in comparsa di costituzione dalla convenuta . CP
Invero le circostanze capitolate non sono idonee a superare le incertezze derivanti dalla circostanza – già nella prospettazione della convenuta – che il promittente acquirente del lontanissimo 1982 sarebbe da identificare nella persona di tale (zio della convenuta) della quale Controparte_7 [...]
non risulta essere erede. Controparte_1
Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per l'utile esperimento della proposta azione revocatoria ordinaria.
A tale proposito deve rilevarsi come l'epoca in cui è sorto il credito posto a base della esperita azione di revocatoria costituisce circostanza che assume rilevanza atteso che nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere di tale credito occorre, ai sensi dell'art. 2901 cc, un particolare elemento psicologico sia in capo al debitore, il quale deve aver dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, sia in capo al terzo acquirente, il quale, nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere stato partecipe di tale dolosa preordinazione;
nel caso, invece, in cui l'atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito “tutelato” con l'azione revocatoria l'elemento psicologico è più lieve atteso che è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso di specie deve ritenersi, come sopra detto, che il credito sia sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della proposta azione revocatoria ordinaria.
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 cc deve ritenersi certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 6777/95;
6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
In effetti, come risulta dalla documentazione esibita, all'esito dell'atto di disposizione oggetto di causa, i debitori sono rimasti CP_2
sostanzialmente del tutto privi di titolarità di proprietà in ordine a beni immobili.
Ciò appare sufficiente ad integrare il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr.
Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n.
7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Per quanto attiene alla parte acquirente del contratto in oggetto, invece,
l'elemento psicologico può ritenersi integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l'agevole conoscibilità – del pregiudizio sopra individuato e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma alcuna rilevanza l'effettiva intenzione in capo al debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n.
2792/2002). In effetti la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore (cfr.
Cass. n. 5105/2006).
In particolare deve rilevarsi come la cd. scientia damni del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti come in primo luogo la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene. Nella specie il prezzo appare - macroscopicamente – al di sotto del valore di mercato del bene attesa la sua allocazione (in zona centrale di Napoli) e la sua consistenza quale desumibile dal rogito e dai suoi dati catastali.
Inoltre sussistono ulteriori elementi di fatto di chiara univocità idonei a far presumere la cd. scientia damni.
In particolare deve essere valutata sotto il profilo sintomatico la sussistenza dello stretto rapporto di parentela (incontestato) tra la parte acquirente
(figlia) ed il procuratore speciale della parte venditrice (padre).
Infine la stessa anomala modalità di corresponsione del prezzo (assegni bancari e non circolari) costituisce ulteriore elemento sintomatico idoneo a rappresentare la conoscibilità in capo alla parte acquirente di qualche problematica attinente le persone dei venditori.
In definitiva in accoglimento della domanda proposta dalla parte istante va dichiarata la inefficacia nei confronti dell'istante dell'atto di disposizione in oggetto meglio individuato nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio e nel dispositivo che segue.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute nei confronti dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della effettiva e non eccessiva difficoltà della controversia (priva di fase istruttoria) e del valore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e per essa da in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_2 CP_4
, e così provvede:
[...] CP_3 Controparte_1
in accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 cc, nei confronti dell'istante del seguente atto di disposizione effettuato da
, e (per un terzo ciascuno) Controparte_2 Controparte_4 CP_3
in favore di contratto di compravendita per Controparte_1
notar del 30-07-2021, rep. 6009, racc. 4677 trascritto presso Persona_1
Agenzia del Territorio di Napoli 1 in data 3-08-2021 ai numeri 25400 di reg.
Gen. E 18517 di reg. part. avente ad oggetto l'immobile situato in Napoli, al
Vico carrette già Vico Carrette ai Cristallini, alla Sez. STE, foglio 4, part. 308 sub 16; condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'istante, spese che liquida in complessive Euro
4.450,oo (di cui Euro 3.600,oo per compensi di avvocato compreso 15% per spese generali ed Euro 850,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge;
- ordina al competente Ufficio dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli lì 6 magio 2025
dott. Giovanni Tedesco