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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/09/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente est
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 642/2023
tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CROSTA LORELLA
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CIUCALONI FABRIZIO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.453/2023 pubblicata l'8/06/2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di € 21.895,20, così specificata: I.P. punti n.
8 -anni 53 (Tabelle di Milano) € 14.218,00 I.T.P.
75% x gg. 40 € 2.940,00 I.T.P. 50% x gg. 30 € 1.470,00 I.T.P. 25% x gg.
30 € 735,00 Spese mediche documentate € 2.044,20 Spese perizia medica
Dott. € 488,00 o a quella maggiore o minore risultante di Persona_1 giustizia in base alle emergenze istruttorie, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo saldo;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio … e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto, disponendo altresì che la controparte provveda senza indugio alla restituzione delle eventuali somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. • In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata riforma della sentenza in punto di responsabilità del , Voglia l'adita Corte Controparte_2
d'Appello, accogliere la richiesta di riforma della sentenza in punto di erronea liquidazione delle spese di soccombenza, disponendone la riduzione nel rispetto del DM 55/2014 e del valore della domanda precisata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”;
Di parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Fermo. Con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Fermo il
[...] Controparte_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta avvenuta nel territorio di quel Comune in data 26/11/2017, intorno
2 alle ore 13.00, mentre percorreva a piedi unitamente al marito, il vicolo comunale che conduce alla sua abitazione.
L'attrice deduceva che la caduta era stata determinata dalla presenza di frammenti di mattone, celati da erbacce ai lati del viottolo, e che a seguito della caduta aveva riportato lesioni con esiti permanenti.
Si costituiva il rilevando che dai fatti narrati nell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio nulla si poteva desumere in ordine al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
evidenziava altresì che la situazione di possibile pericolo avrebbe potuto essere superata dall'attrice mediante l'adozione di un comportamento improntato ad ordinaria cautela e diligenza.
Escludeva pertanto che il danno fosse stato cagionato dalla cosa in custodia, dovendo ritenersi integrato il caso fortuito.
Con la sentenza n. 453/23 il Tribunale di Fermo, ritenendo non provata, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, rigettava la domanda e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
. CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , ribadendo la Parte_1 responsabilità del ex art. 2051 c.c. e riproponendo la domanda CP_2 disattesa dal primo giudice.
Si costituiva il contestando la fondatezza Controparte_2 dell'appello e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame, l'appellante censura la statuizione della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra la propria caduta e l'omessa custodia della strada da parte del ritenendo inattendibile ed inconferente la Controparte_2 testimonianza resa dal teste deduce inoltre che il primo giudice ha Tes_1 omesso di valutare adeguatamente le prove documentali offerte dall'appellante e di porre a base della sentenza fatti non contestati.
3 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata le abbia imputato di non aver adottato la dovuta cautela e prudenza nel percorrere il viottolo in cui si era verificata la caduta, stante la conoscenza dello stato dei luoghi, l'ora diurna e la presenza di un corrimano.
L'appellante deduce di aver percorso la parte inziale del viottolo tenendosi aggrappata al corrimano, ma, una volta finito detto corrimano, era stata costretta a spostarsi lateralmente, essendo il tratto di percorrenza successivo sporgente di circa 70 cm rispetto al muro in cui il corrimano era fissato;
non aveva pertanto potuto evitare di calpestare le erbacce che nascondevano i frammenti di mattoni che le avevano fatto perdere l'equilibrio e cadere a terra.
L'appellante afferma dunque di aver adottato tutte le opportune cautele - anche in rapporto alle condizioni del tempo e di luogo - non riuscendo però ad evitare l'evento, a causa della mancata manutenzione dei luoghi.
Con il quarto motivo la lamenta che il giudice di prime cure abbia Parte_1 ritenuto la configurabilità del “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del CP_2
I motivi di appello, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati ed appaiono meritevoli di accoglimento, nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto rilevata la prova del nesso eziologico tra evento e res in custodia.
Il teste in particolare, ha riferito di aver visto l'appellante cadere Tes_1 nel vicolo all'altezza del tratto in cui finisce il corrimano , pieno di erbacce.
Va al riguardo disattesa la valutazione del primo giudice, secondo cui il non avrebbe assistito direttamente alla caduta e riferito circostanze Tes_1 che dal punto in cui si trovava non era possibile confermare.
Si osserva in contrario che le dichiarazioni del appaiono del tutto Tes_1 precise e coerenti: il teste ha dichiarato di aver assistito alla caduta della in quanto si trovava sul balcone della sua abitazione, prospicente Parte_1 il luogo dell'evento, e di aver constatato, una volta intervenuto per soccorrere la , la presenza sul luogo di frammenti di mattone. Parte_1
4 Il ha altresì riferito che frequentemente nella strada si trovavano Tes_1 frammenti di mattone, che è difficile distinguere a causa dell'erba alta.
Non risulta invece confermato quanto dedotto dal convenuto, secondo cui, considerata la posizione in cui si trovava il teste, questi non aveva potuto visualizzare con chiarezza la dinamica dell'evento.
Del pari non contestata la circostanza, riferita dal secondo cui Tes_1
l'unica strada che porta a casa dell'appellante è quella in cui è avvenuto il sinistro ( cfr. verbale di udienza del 18 marzo 2022).
Lo stato di degrado del luogo, più volte denunciata al risulta inoltre CP_2 dalle dichiarazioni della teste figlia dell'appellante e moglie Testimone_2 del e dalla riproduzioni fotografiche in atti. Tes_1
Dalle fotografie in atti, sia quelle prodotte dall'appellata che dall'appellante, risulta infatti la presenza di erbacce molto alte presenti sul suolo ai margini del vicolo in corrispondenza del tratto di muro dopo la fine del corrimano.
La ctu espletata in primo grado ha altresì accertato la congruenza e la compatibilità tra le lesioni subite dall'appellante ed il sinistro come dalla medesima descritto.
Appare dunque provato il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo, non potendo ritenersi che la condotta dell'appellante, considerato il precario stato dei luoghi, fosse del tutto imprevedibile e tale da integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso eziologico tra res ed evento.
Ciò posto, va peraltro dato rilievo alla condotta dell'appellata, che, seppur inidonea ad elidere il nesso di causalità, integra un rilevante concorso colposo nella causazione dell'evento ex art.1227 c.c.
La signora ben conosceva la condizione dei luoghi e lo stato di Parte_1 manutenzione degli stessi, attesa la prossimità alla propria abitazione ed il fatto che percorreva quotidianamente quel tratto di strada, unica via di accesso alla propria abitazione. Come riferito dal la presenza di Tes_1 frammenti di mattoni ed altri detriti nell'erba alta era consueta, la visibilità al momento dei fatti, inoltre, era buona stante l'ora diurna;
il fatto che stesse piovigginando, inoltre, imponeva all'appellante una particolare
5 attenzione nel percorrere il tratto, senza corrimano, in cui si verificò la caduta.
Alla luce di quanto sopra, ad avviso del collegio è configurabile un preponderante concorso di colpa dell'appellata, in misura del 60%.
L'ammontare del risarcimento del danno, sulla base dell'invalidità temporanea e di quella permanente accertata nell'espletata ctu, che appare completa e coerente e non risulta specificamente contestata, va dunque ridotto in proporzione al riconosciuto concorso di colpa, per un importo che può equitativamente determinarsi in 8.758,08 €, (pari al 40% di 21.895,20
€) somma già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il parziale accoglimento del gravame comporta una nuova regolazione delle spese di lite, che , considerato l'esito complessivo ed il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante, vanno compensate tra le parti in ragione di 2\3, restando per il residuo a carico del e liquidate come Controparte_2 da dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Va altresì disposta la restituzione all'appellante di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Tribunale di Fermo n.453/2023 pubblicata l'8/06/2023, così dispone:
- Condanna il al pagamento in favore della Controparte_2
di euro 8.758,08, somma già comprensiva di rivalutazione ed Parte_1 interessi.
- Condanna il alla restituzione della somma Controparte_2 corrisposta dalla in esecuzione delle sentenza di primo grado, Parte_1 maggiorata di interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo;
- Condanna il alla refusione di 1\3 delle spese di Controparte_2 entrambi i gradi, spese che liquida per l'intero , quanto al primo grado, in
6 3.000,00 €, di cui 300,00 € per esborsi e per il presente grado, sempre per l'intero, in 2.400,00 € di cui 300,00 € per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Spese di ctu a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 8.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente est
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 642/2023
tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CROSTA LORELLA
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CIUCALONI FABRIZIO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.453/2023 pubblicata l'8/06/2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di € 21.895,20, così specificata: I.P. punti n.
8 -anni 53 (Tabelle di Milano) € 14.218,00 I.T.P.
75% x gg. 40 € 2.940,00 I.T.P. 50% x gg. 30 € 1.470,00 I.T.P. 25% x gg.
30 € 735,00 Spese mediche documentate € 2.044,20 Spese perizia medica
Dott. € 488,00 o a quella maggiore o minore risultante di Persona_1 giustizia in base alle emergenze istruttorie, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo saldo;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio … e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto, disponendo altresì che la controparte provveda senza indugio alla restituzione delle eventuali somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. • In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata riforma della sentenza in punto di responsabilità del , Voglia l'adita Corte Controparte_2
d'Appello, accogliere la richiesta di riforma della sentenza in punto di erronea liquidazione delle spese di soccombenza, disponendone la riduzione nel rispetto del DM 55/2014 e del valore della domanda precisata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”;
Di parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Fermo. Con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Fermo il
[...] Controparte_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta avvenuta nel territorio di quel Comune in data 26/11/2017, intorno
2 alle ore 13.00, mentre percorreva a piedi unitamente al marito, il vicolo comunale che conduce alla sua abitazione.
L'attrice deduceva che la caduta era stata determinata dalla presenza di frammenti di mattone, celati da erbacce ai lati del viottolo, e che a seguito della caduta aveva riportato lesioni con esiti permanenti.
Si costituiva il rilevando che dai fatti narrati nell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio nulla si poteva desumere in ordine al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
evidenziava altresì che la situazione di possibile pericolo avrebbe potuto essere superata dall'attrice mediante l'adozione di un comportamento improntato ad ordinaria cautela e diligenza.
Escludeva pertanto che il danno fosse stato cagionato dalla cosa in custodia, dovendo ritenersi integrato il caso fortuito.
Con la sentenza n. 453/23 il Tribunale di Fermo, ritenendo non provata, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, rigettava la domanda e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
. CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , ribadendo la Parte_1 responsabilità del ex art. 2051 c.c. e riproponendo la domanda CP_2 disattesa dal primo giudice.
Si costituiva il contestando la fondatezza Controparte_2 dell'appello e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame, l'appellante censura la statuizione della sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra la propria caduta e l'omessa custodia della strada da parte del ritenendo inattendibile ed inconferente la Controparte_2 testimonianza resa dal teste deduce inoltre che il primo giudice ha Tes_1 omesso di valutare adeguatamente le prove documentali offerte dall'appellante e di porre a base della sentenza fatti non contestati.
3 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata le abbia imputato di non aver adottato la dovuta cautela e prudenza nel percorrere il viottolo in cui si era verificata la caduta, stante la conoscenza dello stato dei luoghi, l'ora diurna e la presenza di un corrimano.
L'appellante deduce di aver percorso la parte inziale del viottolo tenendosi aggrappata al corrimano, ma, una volta finito detto corrimano, era stata costretta a spostarsi lateralmente, essendo il tratto di percorrenza successivo sporgente di circa 70 cm rispetto al muro in cui il corrimano era fissato;
non aveva pertanto potuto evitare di calpestare le erbacce che nascondevano i frammenti di mattoni che le avevano fatto perdere l'equilibrio e cadere a terra.
L'appellante afferma dunque di aver adottato tutte le opportune cautele - anche in rapporto alle condizioni del tempo e di luogo - non riuscendo però ad evitare l'evento, a causa della mancata manutenzione dei luoghi.
Con il quarto motivo la lamenta che il giudice di prime cure abbia Parte_1 ritenuto la configurabilità del “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del CP_2
I motivi di appello, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati ed appaiono meritevoli di accoglimento, nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto rilevata la prova del nesso eziologico tra evento e res in custodia.
Il teste in particolare, ha riferito di aver visto l'appellante cadere Tes_1 nel vicolo all'altezza del tratto in cui finisce il corrimano , pieno di erbacce.
Va al riguardo disattesa la valutazione del primo giudice, secondo cui il non avrebbe assistito direttamente alla caduta e riferito circostanze Tes_1 che dal punto in cui si trovava non era possibile confermare.
Si osserva in contrario che le dichiarazioni del appaiono del tutto Tes_1 precise e coerenti: il teste ha dichiarato di aver assistito alla caduta della in quanto si trovava sul balcone della sua abitazione, prospicente Parte_1 il luogo dell'evento, e di aver constatato, una volta intervenuto per soccorrere la , la presenza sul luogo di frammenti di mattone. Parte_1
4 Il ha altresì riferito che frequentemente nella strada si trovavano Tes_1 frammenti di mattone, che è difficile distinguere a causa dell'erba alta.
Non risulta invece confermato quanto dedotto dal convenuto, secondo cui, considerata la posizione in cui si trovava il teste, questi non aveva potuto visualizzare con chiarezza la dinamica dell'evento.
Del pari non contestata la circostanza, riferita dal secondo cui Tes_1
l'unica strada che porta a casa dell'appellante è quella in cui è avvenuto il sinistro ( cfr. verbale di udienza del 18 marzo 2022).
Lo stato di degrado del luogo, più volte denunciata al risulta inoltre CP_2 dalle dichiarazioni della teste figlia dell'appellante e moglie Testimone_2 del e dalla riproduzioni fotografiche in atti. Tes_1
Dalle fotografie in atti, sia quelle prodotte dall'appellata che dall'appellante, risulta infatti la presenza di erbacce molto alte presenti sul suolo ai margini del vicolo in corrispondenza del tratto di muro dopo la fine del corrimano.
La ctu espletata in primo grado ha altresì accertato la congruenza e la compatibilità tra le lesioni subite dall'appellante ed il sinistro come dalla medesima descritto.
Appare dunque provato il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo, non potendo ritenersi che la condotta dell'appellante, considerato il precario stato dei luoghi, fosse del tutto imprevedibile e tale da integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso eziologico tra res ed evento.
Ciò posto, va peraltro dato rilievo alla condotta dell'appellata, che, seppur inidonea ad elidere il nesso di causalità, integra un rilevante concorso colposo nella causazione dell'evento ex art.1227 c.c.
La signora ben conosceva la condizione dei luoghi e lo stato di Parte_1 manutenzione degli stessi, attesa la prossimità alla propria abitazione ed il fatto che percorreva quotidianamente quel tratto di strada, unica via di accesso alla propria abitazione. Come riferito dal la presenza di Tes_1 frammenti di mattoni ed altri detriti nell'erba alta era consueta, la visibilità al momento dei fatti, inoltre, era buona stante l'ora diurna;
il fatto che stesse piovigginando, inoltre, imponeva all'appellante una particolare
5 attenzione nel percorrere il tratto, senza corrimano, in cui si verificò la caduta.
Alla luce di quanto sopra, ad avviso del collegio è configurabile un preponderante concorso di colpa dell'appellata, in misura del 60%.
L'ammontare del risarcimento del danno, sulla base dell'invalidità temporanea e di quella permanente accertata nell'espletata ctu, che appare completa e coerente e non risulta specificamente contestata, va dunque ridotto in proporzione al riconosciuto concorso di colpa, per un importo che può equitativamente determinarsi in 8.758,08 €, (pari al 40% di 21.895,20
€) somma già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il parziale accoglimento del gravame comporta una nuova regolazione delle spese di lite, che , considerato l'esito complessivo ed il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante, vanno compensate tra le parti in ragione di 2\3, restando per il residuo a carico del e liquidate come Controparte_2 da dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Va altresì disposta la restituzione all'appellante di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Tribunale di Fermo n.453/2023 pubblicata l'8/06/2023, così dispone:
- Condanna il al pagamento in favore della Controparte_2
di euro 8.758,08, somma già comprensiva di rivalutazione ed Parte_1 interessi.
- Condanna il alla restituzione della somma Controparte_2 corrisposta dalla in esecuzione delle sentenza di primo grado, Parte_1 maggiorata di interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo;
- Condanna il alla refusione di 1\3 delle spese di Controparte_2 entrambi i gradi, spese che liquida per l'intero , quanto al primo grado, in
6 3.000,00 €, di cui 300,00 € per esborsi e per il presente grado, sempre per l'intero, in 2.400,00 € di cui 300,00 € per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Spese di ctu a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 8.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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