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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Gianfranco DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5918/2021 R.G.
INGANNE' (C.F. ), nato a [...] Pt_1 C.F._1
il 13.10.1954, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Angelico giusta procura in atti
- parte opponente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
in carica Avv. Alessandro Caiazzo, con sede in nella Piazza CP_1
ET LL n. 1, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Adige n. 3,
presso lo studio dell'Avv. Antonio Davì giusta procura in atti
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_2
giudizio il esponendo di aver subito un procedimento Controparte_1
di esecuzione mobiliare, e per esattezza un pignoramento presso terzi,
introdotto dalla parte opposta innanzi al Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1518/2020 del R.G.E.M. per la somma complessiva di euro 6.249,10; di essere stato citato a comparire nella detta procedura a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data 23.12.2020; che successivamente il creditore procedente aveva sottoposto a pignoramento le somme a lui dovute dalla dall'INPS e dalla Controparte_2 CP_3
, fino a concorrenza della somma di euro 9.373,65; di aver
[...]
corrisposto la somma precettata al Comune di in data 28.12.2020 CP_1
a mezzo bonifico bancario e che nel medesimo giorno in cui avveniva il pagamento, parte opposta iscriveva, comunque, a ruolo il pignoramento presso terzi;
di essersi costituito nella detta procedura esecutiva in data
15.1.2021 eccependo la violazione del combinato degli artt. 543 e 501 cpc;
che il giudizio si era concluso con ordinanza impugnata con ricorso in opposizione a sua volta definito con ordinanza in cui era stato disposto non luogo a provvedere sulla fase sommaria con assegnazione del termine di pag. 2/8 Parte attrice con le proprie doglianze ha eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 543 cpc e la conseguente nullità derivata dell'ordinanza per omessa concessione del termine di comparizione dilatorio minimo di 10
giorni tra la notifica dell'atto di pignoramento e l'udienza di comparizione,
istando per la nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 9.5.2021 nel procedimento iscritto al n. 1518/2020 R.G.E.M., con condanna dell'opposta alla restituzione della somma assegnata e corrisposta dal terzo pignorato con vittoria di spese e Controparte_2
compensi del presente giudizio e della fase cautelare.
Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1
ricostruzione operata da controparte, eccependo, in via preliminare, la improcedibilità della opposizione stante il mancato rispetto del termine assegnato da G.E. con ordinanza del 10.5.2021 e la inammissibilità/improponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto avverso l'ordinanza impugnata sarebbe ammissibile quale unico rimedio l'appello. Nel merito, lamentava la inammissibilità e la infondatezza della doglianza mediante la quale parte opponente aveva eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 501 cpc e la conseguente nullità dell'ordinanza emessa dal G.E., istando, infine, per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento delle spese e pag. 3/8 dei compensi del presente giudizio di merito e per la fase sommaria, con condanna, altresì, ex art. 96 cpc stante l'asserita temerarietà della lite.
A seguito della prima udienza svoltasi in data 8.04.2022 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 15.09.2025,
conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice rito civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposta ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della opposizione proposta da per il mancato rispetto del termine di 120 Parte_2
giorni assegnato dal G.E.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che: con ordinanza del 9.5.2021 il G.E. aveva rilevato la tardività dell'opposizione ex art 617
c.p.c. proposta dell'odierno opponente fissando “il termine di giorni
centoventi per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a
comparire di cui all'art. 163-bis o altri se previsti, ridotti della metà”.
Successivamente, introduceva un nuovo giudizio di Parte_2
opposizione avverso gli atti della medesima procedura esecutiva n.
1518/2020 R.G.E.M. che si concludeva con ordinanza del 14.08.2021 a pag. 4/8 mezzo della quale il G.E. rilevava la mancata comparizione di Pt_2
a seguito della notifica dell'opposizione al creditore procedente
[...]
assegnando nuovo termine di giorni centoventi per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
Ciò posto, con la presente opposizione ex art. 617 c.p.c. parte opponente nei propri scritti difensivi ha chiesto testualmente di: “Dichiarare la nullità
dell'Ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del 9.5.2021 nel
procedimento iscritto al n. 1518.2020 R.G.E.M del Tribunale di Siracusa
perché affetta da vizi da invalidità derivata eccepiti ritualmente, rilevati
dallo stesso G. dell'esecuzione e non sanati (violazione del termine
dilatorio di 10 giorni prescritto dall'art. 501 c.p.c.)”.
È, dunque, evidente che l'odierno opponente, con il presente giudizio di merito, abbia inteso nuovamente censurare il contenuto dell'ordinanza del
09.05.2021, sebbene i termini per la relativa instaurazione fossero definitivamente spirati in data 08.10.2021.
Ciò che emerge in modo chiaro dalla sequenza degli atti è che l'opponente ha tentato di far valere le proprie doglianze contro l'ordinanza del
09.05.2021 utilizzando, tuttavia, il diverso termine di 120 giorni assegnato pag. 5/8 dal G.E. con l'ordinanza del 14.08.2021, emessa nell'ambito di una separata e autonoma opposizione, definita dal giudice esclusivamente per la mancata comparizione dell' a seguito della notifica del ricorso al Pt_2
creditore procedente.
Tale termine, tuttavia, non poteva in alcun modo essere riferito all'ordinanza del 09.05.2021, già coperta da decadenza, né poteva determinare una “riapertura” dei poteri processuali ormai definitivamente consumati. L'opponente ha, in sostanza, tentato di introdurre la fase di merito relativa alla prima opposizione avvalendosi impropriamente del termine concesso per la seconda, ponendo in essere una sovrapposizione tra procedimenti che l'ordinamento non consente e che si risolve in una evidente violazione della perentorietà dei termini.
La perentorietà, infatti, comporta che il mancato esercizio dell'azione entro il termine fissato dal giudice determina una decadenza irreversibile, non sanabile mediante successive iniziative della parte né attraverso la proposizione di ulteriori opposizioni che non incidono sull'atto originariamente impugnato.
Nel caso di specie, l'opponente ha provveduto all'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio soltanto in data 21.12.2021, e quindi ben oltre il termine dell'08.10.2021 fissato dall'ordinanza del 09.05.2021, che egli pag. 6/8 oggi intende contestare. L'utilizzo del termine successivamente concesso con l'ordinanza del 14.08.2021 risulta, pertanto, giuridicamente inidoneo a superare la già maturata decadenza.
Ne consegue che l'introduzione del presente giudizio è avvenuta in violazione della perentorietà dei termini fissati dal G.E., con conseguente improcedibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
DA, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'opposizione spiegata da Parte_2
improcedibile;
- Condanna alla refusione delle spese processuali Parte_2
in favore del che liquida: per la fase sommaria in euro Controparte_1
898,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per la fase del giudizio di merito in euro 1.701,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pag. 7/8 Siracusa lì, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Gianfranco
DA
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 giorni per l'introduzione del giudizio merito.
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Gianfranco DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5918/2021 R.G.
INGANNE' (C.F. ), nato a [...] Pt_1 C.F._1
il 13.10.1954, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Angelico giusta procura in atti
- parte opponente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
in carica Avv. Alessandro Caiazzo, con sede in nella Piazza CP_1
ET LL n. 1, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Adige n. 3,
presso lo studio dell'Avv. Antonio Davì giusta procura in atti
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_2
giudizio il esponendo di aver subito un procedimento Controparte_1
di esecuzione mobiliare, e per esattezza un pignoramento presso terzi,
introdotto dalla parte opposta innanzi al Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1518/2020 del R.G.E.M. per la somma complessiva di euro 6.249,10; di essere stato citato a comparire nella detta procedura a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data 23.12.2020; che successivamente il creditore procedente aveva sottoposto a pignoramento le somme a lui dovute dalla dall'INPS e dalla Controparte_2 CP_3
, fino a concorrenza della somma di euro 9.373,65; di aver
[...]
corrisposto la somma precettata al Comune di in data 28.12.2020 CP_1
a mezzo bonifico bancario e che nel medesimo giorno in cui avveniva il pagamento, parte opposta iscriveva, comunque, a ruolo il pignoramento presso terzi;
di essersi costituito nella detta procedura esecutiva in data
15.1.2021 eccependo la violazione del combinato degli artt. 543 e 501 cpc;
che il giudizio si era concluso con ordinanza impugnata con ricorso in opposizione a sua volta definito con ordinanza in cui era stato disposto non luogo a provvedere sulla fase sommaria con assegnazione del termine di pag. 2/8 Parte attrice con le proprie doglianze ha eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 543 cpc e la conseguente nullità derivata dell'ordinanza per omessa concessione del termine di comparizione dilatorio minimo di 10
giorni tra la notifica dell'atto di pignoramento e l'udienza di comparizione,
istando per la nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 9.5.2021 nel procedimento iscritto al n. 1518/2020 R.G.E.M., con condanna dell'opposta alla restituzione della somma assegnata e corrisposta dal terzo pignorato con vittoria di spese e Controparte_2
compensi del presente giudizio e della fase cautelare.
Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1
ricostruzione operata da controparte, eccependo, in via preliminare, la improcedibilità della opposizione stante il mancato rispetto del termine assegnato da G.E. con ordinanza del 10.5.2021 e la inammissibilità/improponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto avverso l'ordinanza impugnata sarebbe ammissibile quale unico rimedio l'appello. Nel merito, lamentava la inammissibilità e la infondatezza della doglianza mediante la quale parte opponente aveva eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 501 cpc e la conseguente nullità dell'ordinanza emessa dal G.E., istando, infine, per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento delle spese e pag. 3/8 dei compensi del presente giudizio di merito e per la fase sommaria, con condanna, altresì, ex art. 96 cpc stante l'asserita temerarietà della lite.
A seguito della prima udienza svoltasi in data 8.04.2022 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 15.09.2025,
conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice rito civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposta ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della opposizione proposta da per il mancato rispetto del termine di 120 Parte_2
giorni assegnato dal G.E.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che: con ordinanza del 9.5.2021 il G.E. aveva rilevato la tardività dell'opposizione ex art 617
c.p.c. proposta dell'odierno opponente fissando “il termine di giorni
centoventi per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a
comparire di cui all'art. 163-bis o altri se previsti, ridotti della metà”.
Successivamente, introduceva un nuovo giudizio di Parte_2
opposizione avverso gli atti della medesima procedura esecutiva n.
1518/2020 R.G.E.M. che si concludeva con ordinanza del 14.08.2021 a pag. 4/8 mezzo della quale il G.E. rilevava la mancata comparizione di Pt_2
a seguito della notifica dell'opposizione al creditore procedente
[...]
assegnando nuovo termine di giorni centoventi per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
Ciò posto, con la presente opposizione ex art. 617 c.p.c. parte opponente nei propri scritti difensivi ha chiesto testualmente di: “Dichiarare la nullità
dell'Ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del 9.5.2021 nel
procedimento iscritto al n. 1518.2020 R.G.E.M del Tribunale di Siracusa
perché affetta da vizi da invalidità derivata eccepiti ritualmente, rilevati
dallo stesso G. dell'esecuzione e non sanati (violazione del termine
dilatorio di 10 giorni prescritto dall'art. 501 c.p.c.)”.
È, dunque, evidente che l'odierno opponente, con il presente giudizio di merito, abbia inteso nuovamente censurare il contenuto dell'ordinanza del
09.05.2021, sebbene i termini per la relativa instaurazione fossero definitivamente spirati in data 08.10.2021.
Ciò che emerge in modo chiaro dalla sequenza degli atti è che l'opponente ha tentato di far valere le proprie doglianze contro l'ordinanza del
09.05.2021 utilizzando, tuttavia, il diverso termine di 120 giorni assegnato pag. 5/8 dal G.E. con l'ordinanza del 14.08.2021, emessa nell'ambito di una separata e autonoma opposizione, definita dal giudice esclusivamente per la mancata comparizione dell' a seguito della notifica del ricorso al Pt_2
creditore procedente.
Tale termine, tuttavia, non poteva in alcun modo essere riferito all'ordinanza del 09.05.2021, già coperta da decadenza, né poteva determinare una “riapertura” dei poteri processuali ormai definitivamente consumati. L'opponente ha, in sostanza, tentato di introdurre la fase di merito relativa alla prima opposizione avvalendosi impropriamente del termine concesso per la seconda, ponendo in essere una sovrapposizione tra procedimenti che l'ordinamento non consente e che si risolve in una evidente violazione della perentorietà dei termini.
La perentorietà, infatti, comporta che il mancato esercizio dell'azione entro il termine fissato dal giudice determina una decadenza irreversibile, non sanabile mediante successive iniziative della parte né attraverso la proposizione di ulteriori opposizioni che non incidono sull'atto originariamente impugnato.
Nel caso di specie, l'opponente ha provveduto all'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio soltanto in data 21.12.2021, e quindi ben oltre il termine dell'08.10.2021 fissato dall'ordinanza del 09.05.2021, che egli pag. 6/8 oggi intende contestare. L'utilizzo del termine successivamente concesso con l'ordinanza del 14.08.2021 risulta, pertanto, giuridicamente inidoneo a superare la già maturata decadenza.
Ne consegue che l'introduzione del presente giudizio è avvenuta in violazione della perentorietà dei termini fissati dal G.E., con conseguente improcedibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
DA, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'opposizione spiegata da Parte_2
improcedibile;
- Condanna alla refusione delle spese processuali Parte_2
in favore del che liquida: per la fase sommaria in euro Controparte_1
898,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per la fase del giudizio di merito in euro 1.701,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pag. 7/8 Siracusa lì, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Gianfranco
DA
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 giorni per l'introduzione del giudizio merito.